È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2026 la legge n. 60 del 10 aprile 2026 di ‘ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell’OIL’.
In virtù dell’art. 2 del Protocollo, le misure da prendere per prevenire il lavoro forzato o obbligatorio devono comprendere:
a) l'educazione e l'informazione delle persone, in particolare quelle considerate particolarmente vulnerabili, per evitare che esse diventino vittime del lavoro forzato o obbligatorio;
b) l'educazione e l'informazione dei datori di lavoro, per evitare che essi si trovino implicati in pratiche di lavoro forzato o obbligatorio;
c) sforzi per garantire:
i) che l'ambito di applicazione e il controllo dell'applicazione della legislazione rilevante in materia di prevenzione del lavoro forzato o obbligatorio, ivi compreso la legislazione del lavoro per quanto necessario, coprano tutti i lavoratori e tutti i settori dell'economia;
ii) che vengano rafforzati i servizi di ispezione del lavoro e altri servizi responsabili dell'applicazione di questa legislazione;
d) la protezione delle persone, in particolare dei lavoratori migranti, contro eventuali pratiche abusive o fraudolenti durante il processo di reclutamento e di collocamento;
e) un sostegno alla ricognizione delle condizioni (due diligence) nei settori sia pubblico sia privato, per prevenire i rischi di lavoro forzato o obbligatorio e rispondere a tali rischi;
f) un’azione contro le cause profonde e i fattori che accrescono il rischio di lavoro forzato o obbligatorio.
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi dei presupposti e delle conseguenze del licenziamento ingiurioso (ord. 11929 del 30 aprile 2026).
La Suprema Corte ha dapprima ricordato il consolidato principio secondo il quale l'indennità spettante ex art. 18, comma quarto, legge n. 300/1970, al dipendente illegittimamente licenziato è destinata a risarcire il danno intrinsecamente connesso alla impossibilità materiale di eseguire la prestazione lavorativa, con la conseguenza che la previsione e la corresponsione di tale indennità non escludono che il lavoratore licenziato (prima o dopo la reintegra) possa avere subito danni ulteriori alla propria professionalità o alla propria immagine a causa del licenziamento o della mancata reintegrazione.
Inoltre - ha ricordato la Corte - l'ulteriore eventuale risarcimento spetta in caso di licenziamento ingiurioso o vessatorio, lesivo della dignità e dell'onore del lavoratore, che ricorre soltanto in presenza di particolari forme o modalità offensive o di eventuali forme ingiustificate e lesive di pubblicità date al provvedimento di recesso, le quali vanno provate da chi le adduce, unitamente al lamentato pregiudizio.
In sintesi, dunque, il carattere ingiurioso del licenziamento - che, in quanto lesivo della dignità del lavoratore, legittima un autonomo risarcimento del danno - non si identifica con la sua illegittimità, bensì con le particolari forme o modalità offensive del recesso.
Nel caso in esame, secondo la Cassazione, la Corte territoriale non si era attenuta a tali principi avendo ritenuto che il carattere ingiurioso del licenziamento fosse da ravvisarsi nella gravità dei fatti addebitati, rivelatisi poi infondati, tali, ad avviso dei giudici di merito, da determinare una significativa lesione dell'onore e della reputazione dell'immagine professionale del lavoratore. La motivazione della Corte territoriale si era così incentrata sostanzialmente sulla gravità dell'addebito, profilo che, tuttavia, non riguarda gli eventuali ulteriori correlati alle modalità con le quali il licenziamento è stato contestato od a diverse concorrenti circostanze.
Inoltre, la diffusione della notizia dell'ambiente di lavoro, nella vicenda di specie, era stata determinata non da un comportamento illegittimo datoriale, bensì da un dato oggettivo ossia dalla necessità (automaticamente determinata dal recesso dal rapporto di lavoro) di ritirare il badge per l'entrata nello stabilimento.
Con comunicato stampa del 30 aprile 2026, l’AGCOM ha riferito di aver deciso, nella seduta del 29 aprile scorso, di trasmettere alla Commissione europea una richiesta di valutazione dei servizi offerti da Google Ireland LTD mediante le interfacce aperte al pubblico AIO (AI Overviews) e AI Mode, alla luce degli articoli 27, 34 e 35 del Digital Service Act – DSA.
Da quanto si legge nel medesimo comunicato, l’iniziativa è stata avviata a seguito della segnalazione da parte della Federazione Italiana Editori Giornali – FIEG, che ha ipotizzato alcuni effetti pregiudizievoli per utenti, consumatori e imprese italiane derivanti dall’introduzione del servizio “AI Overviews” in Italia.
In particolare, FIEG ha segnalato una significativa riduzione della visibilità e reperibilità dei contenuti editoriali che metterebbe a repentaglio la sostenibilità economica degli editori e degli autori, in particolare di quelli più piccoli e indipendenti ed inciderebbe sulla libertà di espressione e di informazione e sul pluralismo delle fonti. Inoltre, è stato segnalato il rischio che le risposte prodotte dall’IA contengano errori, imprecisioni o persino informazioni inventate (le cd. “allucinazioni”), senza offrire all’utente la possibilità di verificarne facilmente le fonti.
Dopo aver acquisito informazioni da Google e svolto audizioni di Google, FIEG e FISC (Federazione Italiana Settimanali Cattolici), l’Autorità ha ritenuto di sottoporre la questione alla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 65 del DSA, affinché quest’ultima ne valuti la fondatezza, ai fini dell’eventuale avvio di una indagine per la possibile violazione di alcuni obblighi previsti dal DSA in capo alle piattaforme e ai motori di ricerca di dimensioni molto grandi (le cd. VLOP/VLOSE) in materia di mitigazione dei rischi sistemici, tra cui quelli legati alla libertà di informazione e al pluralismo dei media (articoli 34 e 35 DSA), e di trasparenza dei sistemi di raccomandazione (articolo 27 DSA).