Il danno alla salute per l’eccessivo carico di lavoro non è escluso solo perché il lavoratore ha funzioni direttive. La Corte di Cassazione (sent., 26 maggio 2026, n. 16305) ha confermato la fondatezza delle domande di un lavoratore quadro con mansioni direttive che aveva chiesto, tra le altre cose, l’accertamento della responsabilità della società datrice in relazione alle patologie subite per la natura eccedente la ragionevolezza dell’orario di lavoro osservato.
Nel respingere il ricorso della Società, la Cassazione ha ricordato che l’art 17, comma 5, del D. Lgs. n. 66/2003 ha previsto che, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 non trovano applicazione ai lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta, per quanto qui di interesse, di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo.
Nondimeno – si legge nella sentenza - la Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui l'esclusione del personale direttivo dai limiti legali dell'orario non è assoluta, ma trova un limite invalicabile nel precetto costituzionale di tutela della salute (art. 32 Cost.) e della dignità del lavoratore (art. 36 Cost.).
La stessa giurisprudenza di legittimità, anche di recente, aveva rilevato che il diritto al compenso per lavoro straordinario va comunque riconosciuto ai dipendenti con funzioni direttive in due casi: a) quando la contrattazione collettiva contempli un diverso orario normale di lavoro per il personale con detta qualifica, e tale orario venga in concreto superato; b) se la durata della prestazione valichi comunque il limite di ragionevolezza, escluso ogni riferimento all'orario contrattualmente previsto per altre categorie di lavoratori.
In particolare, i funzionari direttivi, esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell'orario di lavoro, hanno diritto al compenso per lavoro straordinario qualora la prestazione, per la sua durata, superi - secondo un accertamento riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità - il limite della ragionevolezza e sia particolarmente gravosa ed usurante.
In sostanza, sussiste un limite oltre il quale, al dipendente con funzioni direttive, spetta la retribuzione per l'orario straordinario, allorquando l'attività lavorativa sorpassi un limite di ragionevolezza da un punto di vista di impegno quantitativo e possa compromettere la salute del lavoratore, limite che, nel caso di specie, è stato ritenuto effettivamente superato.
Secondo la Cassazione, infatti, la Corte territoriale, con motivazione sottratta al sindacato di legittimità, aveva accertato che il lavoratore aveva sostenuto orari non ragionevoli, rimanendo tutto il tempo al lavoro salvo la pausa caffè e che tale mole di lavoro, considerata anche l'ampiezza e la complessità delle mansioni attribuite, nonché la soglia di costante attenzione che gli richiedevano, fosse da considerarsi irragionevole e usurante.
Orbene – ricorda la pronuncia -l'art. 2087 c.c. impone al datore di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità del prestatore.
La responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo sanzionata dalla norma l'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico.
La responsabilità del datore è stata ritenuta sussistente, nella specie, anche per omissione, per non aver il datore vigilato affinché i carichi di lavoro non divenissero nocivi, indipendentemente dallo zelo del dipendente. In particolare, la Corte aveva ritenuto che la concentrazione delle mansioni nella persona del lavoratore, nell'ambito di una realtà aziendale di particolare grandezza e complessità richiedesse necessariamente un impegno giornaliero particolarmente gravoso, un'attenzione su più fronti che giustificava un orario che poteva superare il limite di ragionevolezza, con pregiudizio alla salute che sarebbe stato onere della società scongiurare, appunto, attraverso l'adozione delle cautele di cui all'art. 2087 c.c. con riguardo alle quali nulla era stato provato dalla datrice.
In argomento si veda anche Il risarcimento del danno da superlavoro: un caso di evidente intreccio di obblighi di fare e non fare del datorenonché La responsabilità del datore ex art. 2087 c.c. non costituisce un’ipotesi di responsabilità oggettiva.
La mera mancata applicazione delle Tabelle di Milano non costituisce di per sé un errore nell’ambito della liquidazione del danno non patrimoniale.
La Cassazione ha così deciso, in sintesi, l’impugnazione che era stata proposta da una signora, vittima di un sinistro stradale, che aveva chiesto la condanna dei conducenti coinvolti nel sinistro al risarcimento dei danni subiti. Il Tribunale aveva condannato i convenuti al pagamento di somme liquidate, senza applicare le tabelle di Milano, a titolo di danno biologico, danno morale, spese mediche, e danno patrimoniale da perdita di lavoro, e la sentenza era stata confermata in sede di appello. L’attrice aveva chiesto la riforma della sentenza territoriale per non aver i giudici di merito liquidato il danno non patrimoniale secondo le tabelle di Milano vigenti al momento della decisione. La Cassazione (ordinanza n. 16372 del 26 maggio 2026) ha ora rigettato il ricorso.
Dalla lettura della sentenza impugnata – si legge nell’ordinanza – risultava che, nel confermare la decisione di prime cure, la Corte d’Appello aveva rilevato che il giudice di primo grado aveva applicato le tabelle in uso presso il Tribunale di Roma e, sulla base delle medesime, era pervenuto a riconoscere e a liquidare la personalizzazione del danno. Secondo la Cassazione, la motivazione resa dalla Corte territoriale era congrua e conforme al consolidato orientamento di legittimità secondo il quale la scelta dell'una o dell'altra tabella, nell'ambito di quelle basate sul sistema a punti, rientra nella discrezionalità del giudice e non deve essere sorretta, pertanto, da specifica motivazione, essendo tutte parimenti congrue - nei limiti della loro natura di suggerimento e non di imposizione normativa - ai fini della quantificazione del risarcimento.
Già in precedenti pronunce, la Corte aveva precisato che, in sede di legittimità, l'allegazione di avvenuta applicazione di una tabella diversa da quella milanese non è sufficiente di per sé ad inficiare il corretto utilizzo, da parte del giudice, del criterio di liquidazione equitativa, dovendo la correlata denuncia essere accompagnata dall'esposizione delle ragioni che, in concreto, hanno determinato l'incongruo ricorso al criterio in parola. In senso analogo, è stato affermato che, in tema di risarcimento del danno, l'utilizzo di tabelle diverse da quelle milanesi non è in sé precluso purché “non si arrivi a risultanze che si pongano in ingiustificato contrasto con quelle che sarebbero derivate in caso di applicazione delle tabelle milanesi, ovvero qualora al danneggiato sia riconosciuto senza una idonea giustificazione un importo non compreso nel range previsto dalle tabelle milanesi in uso all’epoca della decisione”.
Nel caso di specie, secondo la Cassazione, la critica della ricorrente, sull’utilizzo di tabelle diverse da quelle milanesi, era rimasta su un piano del tutto generico e non consentiva di verificare se un pregiudizio, nei termini sopra indicati, si fosse effettivamente verificato.
La tesi della ricorrente non è stata condivisa neppure nella parte in cui aveva argomento in ordine al mancato riconoscimento del danno da lesione della cenestesi lavorativa. Secondo la Suprema Corte, la ricorrente non si era confrontata con la motivazione della sentenza impugnata- che aveva confermato la decisione con cui il Tribunale aveva riconosciuto alla danneggiata trasportata la personalizzazione del danno, per l’effetto aumentando il punto tabellare di “base” – che, pertanto, risultava conforme al costante orientamento di legittimità, secondo cui “il danno non patrimoniale da lesione della cenestesi lavorativa consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa e non incide (neanche sotto il profilo della perdita di opportunità) sul reddito del danneggiato, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e dovendo, quindi, essere liquidato nell'ambito di quello alla salute, se del caso anche mediante l'appesantimento del valore monetario del punto di invalidità”.
In tema di liquidazione del danno non patrimoniale si richiama anche T.U.N. e danno alla salute per sinistri verificatisi prima del D.P.R. 12/2025: la pronuncia della Cassazionenonché Il danno non patrimoniale per perdita di un congiunto deve essere liquidato con il sistema a punti.
In materia di rapporto di agenzia, la preponente non può operare, con continuità, nella zona di competenza dell'agente, ma, ai sensi dell'art. 1748, co. 2, c.c., ha solamente la facoltà di concludere, direttamente, singoli affari, anche se di rilevante entità, dal cui compimento sorge il diritto dell'agente medesimo a percepire le cosiddette provvigioni indirette.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione (ord. 26 maggio 2026, n. 16294).
Nel caso di specie, l’agente aveva dichiarato il recesso per asserita giusta causa richiamando plurime condotte della mandante ritenute contrarie a buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto; aveva così adito il Tribunale competente per ottenere la condanna della preponente al pagamento delle indennità di fine rapporto nonché al risarcimento dei danni per violazione della clausola di esclusione.
Il Giudice aveva respinto le domande dell’agente, accogliendo, invece, la domanda riconvenzionale della Società relativa all’indennità sostitutiva del preavviso.
La Corte d’appello aveva confermato la decisione di primo grado. Il lavoratore aveva così proposto ricorso per cassazione.
Nel valutare le censure avanzate dall’agente, la Corte, richiamando il principio sopra riportato, ha affermato che, nel caso di specie, non risultava accertato che la preponente avesse operato con continuità nella zona assegnata in esclusiva all’agente e, dunque, il convincimento della Corte territoriale, che aveva ritenuto legittimo il comportamento in tal senso della mandante, era conforme a diritto.
Sul piano della provvigione c.d. indiretta – ha poi soggiunto la Cassazione - lo stesso comma 2 dell'art. 1748 c.c., che la prevede come diritto dell'agente, contiene l'espressa riserva "salvo che sia diversamente pattuito", dimostrando che la norma sulla provvigione c.d. indiretta ha carattere dispositivo, suscettibile pertanto di essere derogata mediante accordo delle parti. In tal senso era l'ultimo periodo dell'art. 4.2. del contratto di agenzia di specie che escludeva, appunto, il diritto dell'agente alla provvigione per i "clienti direzionali" con i quali gli affari erano stati conclusi e gestiti direttamente dalla preponente.
Posta la legittimità di affari – non continuativi, ma specifici – conclusi direttamente dalla preponente nella zona assegnata in esclusiva all'agente, “le alternative ammissibili e valide sono soltanto due: la provvigione indiretta spettante all'agente per legge, oppure la sua esclusione mediante una specifica pattuizione delle parti. Tertium non datur”. Quindi quel che non è validamente pattuibile è la facoltà, riservata alla preponente, di decidere se corrispondere oppure no la provvigione indiretta.
La Cassazione ha espresso, in sintesi, i seguenti principi di diritto ai quali dovrà attenersi il Giudice di rinvio:
"in materia di rapporto di agenzia, la conclusione diretta, a mezzo di propri dipendenti, di affari da parte della preponente nella zona di competenza esclusiva dell'agente, se non continuativa e sistematica, bensì riferita a singoli affari, anche se di rilevante entità, è un fatto lecito e come tale non può essere sussunta nella giusta causa di recesso dell'agente";
"l'art. 1748, co. 2, c.c. sul diritto dell'agente alla provvigione c.d. indiretta è norma dispositiva e quindi derogabile dalle parti mediante una clausola che escluda tale diritto o lo limiti, escludendolo solo per alcune delle categorie di clienti con i quali la preponente si riservi la facoltà di contrattare direttamente";
"nel contratto di agenzia i contraenti non possono validamente pattuire la riserva alla preponente della facoltà di riconoscere o no la provvigione c.d. indiretta all'agente per gli affari conclusi direttamente dalla prima; una clausola di tal fatta è nulla ai sensi dell'art. 1355 c.c.";
"la nullità della predetta clausola non inficia la validità dell'intero contratto di agenzia, che resta valido, e sussiste il diritto dell'agente anche alla provvigione c.d. indiretta, che in tal caso trova la sua fonte nell'art. 1748, co. 2, c.c.".