È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 147 del 27 giugno 2026 la legge 25 giugno 2026, n. 112 di conversione, con modificazioni, del d.l. 30 aprile 2026 n. 62 recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, incentivi all’occupazione e contrasto al caporalato digitale (ne avevamo parlato in Approvato dal CDM il Decreto Lavoro).

Le disposizioni sono entrate in vigore il 28 giugno 2026.

La conversione ha introdotto una definizione espressa di “trattamento economico complessivo” come parametro per verificare la conformità della retribuzione all’articolo 36 Cost., con la precisazione (art. 7) che questo è costituito da tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro, comprese le mensilità aggiuntive e le indennità fisse e continuative, nonché dalle prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti e dagli eventuali altri istituti o indennità aventi valore economico, definiti dagli stessi contratti collettivi. Sono in ogni caso escluse le voci retributive discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori.

Viene poi disciplinato il rinnovo dei contratti collettivi nazionali: le parti stipulanti devono prevedere procedure che assicurino regolarità nei rinnovi e copertura economica nel periodo tra la scadenza del CCNL e la sottoscrizione del nuovo accordo (art. 10). Se il rinnovo non interviene entro i primi nove mesi dalla scadenza e non vi sono diverse pattuizioni, le retribuzioni sono adeguate in via di anticipazione forfettaria alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo al netto dei prodotti energetici importati, nella misura del 50%.

Nei settori caratterizzati da elevata stagionalità e variabilità dei ricavi e in quelli che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto del SSN, la misura dell’adeguamento è rimessa alla contrattazione collettiva, comunque entro il limite del 50% dello stesso indice.

Il decreto prevede anche una serie di incentivi all’occupazione (bonus donne, bonus giovani, bonus zes) (artt. 1 - 4) e di misure di contrasto al caporalato digitale. Sono ampliate, a quest’ultimo riguardo, le tutele dei lavoratori delle piattaforme, mediante anche l’introduzione di una presunzione di lavoro subordinato “quando emergono fatti che indicano l'esistenza di poteri di direzione e controllo, anche per il tramite di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati, …, salva prova contraria” (art. 12).

In caso di mancata o ritardata assunzione, il lavoratore che abbia continuato a prestare attività a condizioni economiche meno favorevoli ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale corrispondente alla differenza tra il trattamento percepito e quello che avrebbe conseguito mediante la tempestiva instaurazione del corretto rapporto di lavoro.

Questo è il principio ribadito dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 18726/2026) resa all’esito di un giudizio in cui il lavoratore aveva chiesto l’accertamento del suo diritto alla stabilizzazione e all’assunzione nonché la condanna del datore al risarcimento del danno commisurato alle differenze retributive.

Secondo la Cassazione, come osservato già da Cass. n. 31466/2021, chi agisca lamentando un danno da mancata assunzione ha diritto al relativo risarcimento, purché risulti il verificarsi di un danno, oltre che la ricorrenza dei presupposti della mora della controparte nel procedere alla sua assunzione.

Rispetto a tale danno – si legge nella pronuncia - si deve considerare che chi persegue l'assunzione non necessariamente (non solo dopo l'illegittimo diniego, ma anche prima o in concomitanza con esso) è disoccupato e pertanto, tenuto conto anche del permanere della disponibilità delle energie lavorative, deve ritenersi che tra i fattori normali di identificazione del pregiudizio vi sia anche la mancanza di occupazione che si accompagni alla tardiva assunzione.

Il danno, dal punto di vista economico, secondo la Suprema Corte, consiste pertanto, oltre che in eventuali costi secondari (esborsi effettuati per intraprendere altre attività lavorative), nel fatto che l'interessato è rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo ed ha consequenzialmente perduto retribuzioni che avrebbe percepito ove assunto, oppure nella sua occupazione a condizioni economiche meno favorevoli di quelle che si sarebbero avute se vi fosse stato tempestivo adempimento.

Una recente ed interessante sentenza ha affrontato la questione, chiedendosi, appunto, se il risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale spetti anche al figlio che non era ancora nato al momento del decesso del padre causato dall'illecito del terzo (sentenza, 3 luglio 2026, n. 22064).

Nella vicenda di specie, l’originaria attrice, in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, aveva convenuto in giudizio due medici e l'ASL per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al decesso del marito. La particolarità del caso risiedeva nel fatto che la figlia non era ancora nata al momento del decesso del padre, essendo stata concepita ma non ancora venuta alla luce.

Il Tribunale aveva condannato l'ASL e i medici a pagare la somma complessiva di oltre un milione di euro, includendovi anche il danno da perdita del rapporto parentale spettante alla figlia.

La Corte d’appello aveva ridotto significativamente la condanna, escludendo il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in favore della minore sul presupposto che non fosse configurabile né un pregiudizio dinamico-relazionale né un pregiudizio morale soggettivo in capo ad un soggetto non ancora nato al momento dell'illecito.

Nell’esaminare il ricorso proposto dalle ricorrenti, la Cassazione ha affrontato la questione sopra specificata, rammentando che, come aveva riferito l’ordinanza interlocutoria, nella giurisprudenza di legittimità, si sono manifestati, nel tempo, due diversi orientamenti:

a) un orientamento, più risalente, secondo il quale anche il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, verificatasi per fatto illecito di un terzo durante la gestazione, ha diritto al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale che gli siano derivati (Cass., 3 maggio 2011, n. 9700);

b) secondo, invece, un orientamento più recente, il diritto al risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale potrebbe sussistere, in presenza di tutti gli altri requisiti costitutivi, solo se tale rapporto fosse già esistente al momento dell'illecito, sicché non potrebbe sorgere in ipotesi di illecito perpetrato contro il congiunto del presunto danneggiato precedentemente alla sua nascita (Cass. 12 aprile 2018, n. 9048).

La Cassazione ha osservato, in primo luogo, che la contrapposizione tra i principi che sorreggono tali orientamenti è attenuata dalla diversità delle fattispecie in ordine alle quali sono stati affermati: infatti, il primo orientamento è stato elaborato in relazione ad una ipotesi in cui la pretesa risarcitoria era stata esercitata dal soggetto nato dopo la morte del padre naturale provocata dal fatto illecito commesso dal terzo dopo il suo concepimento; invece, il secondo orientamento si è affermato in relazione ad una ipotesi in cui i fratelli postumi del soggetto nato con deficit neuromotorio per errore medico, avevano invocato il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale verificatosi quando non erano stati ancora concepiti.

Con specifico riguardo alla perdita del rapporto genitoriale da parte del figlio per effetto dell'illecito mortale subìto dal padre naturale durante la sua gestazione, proprio in ragione del già avvenuto concepimento e della peculiarità e tipicità del rapporto, quale tutelato dalla legge attraverso lo statuto di cuiall'art.315-bis c.c.,la Cassazione non ha reputato condivisibili gli argomenti posti da Cass. n. 9048/2018.

Poiché la prossima instaurazione della relazione genitoriale è la conseguenza "normale" del concepimento e poiché il rapporto affettivo ed educativo protetto dalla legge attraverso lo statuto dei diritti del figlio di cui all'art. 315-bis c.c. – secondo la Cassazione – “costituisce la conseguenza "normale dell'instaurazione della relazione genitoriale, deve ritenersi che, se tale relazione non può instaurarsi per effetto della morte del padre naturale provocata dal fatto illecito del terzo, la perdita del rapporto affettivo ed educativo tra padre e figlio costituisce la conseguenza "normale" di quell'illecito: sussiste, pertanto, secondo la regola di struttura della "causalità adeguata" o "regolarità causale", il nesso di causalità materiale tra la condotta illecita del terzo e il danno-evento, costituito alla lesione del diritto del bambino al godimento del rapporto genitoriale; diritto, beninteso, sorto dopo la nascita e puntualizzatosi sulla sfera giuridica della persona del figlio e non su quella del concepito, con conseguente irrilevanza della questione dogmatica della capacità giuridica di quest'ultimo”.

Con riguardo alle conseguenze dannose della lesione, non può escludersi – si legge nella sentenza – la sussistenza del nesso di causalità giuridica solo perché il rapporto genitoriale non era ancora esistente al momento della condotta illecita, giacché esso era invece esistente al momento del secondo evento lesivo (la lesione del diritto del figlio a godere del rapporto con il padre), costituente la conseguenza indefettibile del primo (la morte del padre).

La preesistenza della relazione affettiva all'illecito, in altre parole, non è elemento necessario del rapporto di causalità giuridica, la quale va valutata alla stregua dell'intensità del legame e dell'incidenza della lesione subita dalla vittima primaria sul suo svolgimento; presupposti della cui sussistenza non può dubitarsi nell'ipotesi in cui la vittima sia il padre della persona già concepita al momento della morte provocata dall'illecito del terzo, avuto riguardo alla peculiarità del legame genitoriale e alla evidente incidenza causale della morte del genitore sulla sua irrimediabile compromissione.

La Cassazione ha anche precisato che l'ipotesi in cui la pretesa risarcitoria sia esercitata dal soggetto nato dopo la morte del padre naturale provocata dal fatto illecito commesso dal terzo non dà luogo ad una fattispecie di danno "riflesso" o "di rimbalzo.

Diversamente da tali fattispecie, infatti, non viene in considerazione l'ipotesi del pregiudizio sofferto iure proprio da persona diversa dalla vittima dell'illecito, posto che la lesione materialmente imputabile alla condotta del terzo incide direttamente sul diritto al godimento del rapporto genitoriale, cagionando “la perdita del "fascio" di situazioni giuridiche soggettive specificantesi in peculiari diritti fondamentali della persona del figlio, rilevanti non solo nei confronti dei genitori (quali diritti fondamentali di solidarietà nell'ambito della comunità familiare) ma - in quanto diritti assoluti della personalità, valevoli erga omnes - anche nei confronti dei terzi”.

La diretta riconducibilità alla sfera giuridica del figlio, non solo delle conseguenze dannose sotto il profilo relazionale e morale, ma, prima ancora, dello stesso evento lesivo al quale tali conseguenze sono giuridicamente riconducibili, quale evento materialmente imputabile alla condotta del terzo e immediatamente incidente sui diritti del minore, induce a qualificare le prime quali danni diretti e non "riflessi".

Né, secondo la Cassazione, può incidere sul giudizio di causalità - e, per esso, sulla integrazione di tutti i requisiti costitutivi dell'illecito aquilano - la circostanza che le conseguenze dannose si verifichino in epoca successiva alla condotta illecita e allo stesso evento lesivo. Difatti, non incide, di per sé, sul rapporto di conseguenzialità immediata e diretta la circostanza che tra il danno-evento e il danno-conseguenza vi sia una qualche cesura temporale. L'eventualità che le conseguenze risarcibili di un fatto dannoso possano verificarsi anche in epoca di molto successiva alla lesione provocata da quel fatto corrisponde ad una evenienza ricorrente nella fenomenologia dell'illecito civile.

Il ricorso è stato così accolto.

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