La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, primo comma della l. n. 300/1970 nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (sentenza n. 156 del 30 ottobre 2025).
Come si legge nel comunicato stampa della Corte, la questione era stata sollevata dal Tribunale di Modena, Sez. Lavoro, nel corso di un procedimento per repressione della condotta antisindacale, instaurato da un’associazione dei lavoratori alla quale l’azienda aveva negato il diritto di costituire la RSA. Non avendo sottoscritto il contratto collettivo applicato nell’unità produttiva, né partecipato alle corrispondenti trattative, secondo la datrice di lavoro, il sindacato non possedeva i requisiti stabiliti dalla norma censurata per l’esercizio di tale diritto.
Richiamando il rischio di condotte strumentali da parte del datore di lavoro, dirette ad escludere dalle trattative sindacati non gradite, il Tribunale aveva chiesto una pronuncia ablativa, idonea ad eliminare qualunque requisito di selezione per la costituzione della RSA, o, in subordine, un’additiva, che ammettesse alla costituzione ogni sindacato maggiormente o significativamente rappresentativo.
L’istanza principale è stata disattesa.
Tuttavia, secondo la Corte, vi sarebbe una lesione dei principi di ragionevolezza e pluralismo, sanciti dagli artt. 3 e 39 della Costituzione, in relazione all’eventualità che il criterio di legittimazione del sindacato alla costituzione delle RSA individuato nella partecipazione alla formazione del contratto collettivo “sia distorto in concreto per escludere dalle trattative contrattuali, e quindi dalle prerogative di agibilità sindacale, un’associazione dei lavoratori pur dotata di effettiva rappresentatività”.
Nell’individuazione del parametro normativo di riconduzione a legittimità, la Corte ha ritenuto di dover ricorrere alla nozione delle “associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, “punto di riferimento della legislazione degli ultimi anni in materia di relazioni sindacali”.
La Corte ha colto l’occasione per evidenziare che compete al legislatore un’organica riscrittura della disposizione censurata, affinché “venga a delineare un assetto normativo capace di valorizzare l’effettiva rappresentatività in azienda quale criterio di accesso alla tutela promozionale delle organizzazioni dei lavoratori”.