È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24 luglio 2026, il Regolamento (UE) 2026/1744 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 luglio che modifica i regolamenti (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 e (UE) 2023/1230 per quanto riguarda la semplificazione dell'attuazione di regole armonizzate sull’IA.

L’obiettivo dichiarato è la semplificazione dell'attuazione delle norme armonizzate sull'intelligenza artificiale, senza alterare la struttura del risk-based approach né le garanzie sostanziali per i diritti fondamentali.

Una delle novità di maggiore impatto è l'ampliamento delle pratiche vietate. Il Regolamento proibisce espressamente la commercializzazione, l'immissione in servizio e l'utilizzo di sistemi di IA che generino o manipolino immagini, video o contenuti audio realistici di persone identificabili raffiguranti parti intime o atti sessualmente espliciti senza consenso esplicito, specifico, informato e inequivocabile dell'interessato (c.d. deep nude), nonché la generazione di materiale pedopornografico.

Si segnala poi la disciplina che introduce semplificazioni per gli operatori di piccole dimensioni. Le misure già previste dall'AI Act per le PMI (documentazione tecnica semplificata su template armonizzato, requisiti proporzionati per i sistemi di gestione della qualità, accesso prioritario ai sandbox regolatori) sono estese anche alle piccole imprese a media capitalizzazione (small mid-cap enterprises), categoria introdotta dalla raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione. Il Regolamento impone altresì agli Stati membri di istituire almeno un sandbox regolatorio nazionale entro il 2 agosto 2027.

Il Regolamento interviene poi per introdurre rilevanti proroghe. Per i sistemi classificati ad alto rischio ai sensi dell'art. 6, par. 2 e Allegato III (sistemi biometrici, istruzione, occupazione, servizi pubblici essenziali, law enforcement, migrazione, giustizia) il termine è posticipato al 2 dicembre 2027. I sistemi ad alto rischio ai sensi dell'art. 6, par. 1 e Allegato I (integrati in prodotti soggetti a normativa armonizzata di settore, come dispositivi medici, macchinari, apparecchiature radio) avranno come nuova scadenza quella del 2 agosto 2028.

Viene altresì chiarita la grandfather clause (art. 111, par. 2 AI Act): il regime transitorio opera a livello di "tipo e modello" del sistema, sicché se almeno un'unità di un determinato sistema è stata legittimamente immessa sul mercato prima della data rilevante, tutte le unità del medesimo tipo beneficiano del regime transitorio.

In argomento si veda anche La Commissione UE presenta il nuovo pacchetto omnibus digitale nonché Intelligenza artificiale: il Parlamento Europeo ha adottato la sua posizione in ordine alla proposta di semplificazione

Il Garante Privacy ha riferito di aver sanzionato due società fornitrici di energia elettrica e gas, con multe di oltre cinque milioni di euro l’una, e oltre un milione l’altra.

Da quanto si apprende dal comunicato stampa del 21 luglio 2026, sono state accertate violazioni della normativa privacy nell’utilizzo di un sistema automatizzato che attribuiva ai potenziali clienti un punteggio di affidabilità negativo al fine di decidere se attivare o meno il contratto di fornitura.

Alcuni cittadini avevano segnalato che la fornitura gli era stata negata sulla base di un punteggio negativo senza però ricevere informazioni chiare sui criteri e sulla logica utilizzati per la relativa attribuzione.

Secondo il Garante, vi sarebbero state gravi violazioni in materia di trasparenza, di informazioni agli interessati, di conservazione dei dati nonché di gestione delle richieste di esercizio dei diritti.

Da quanto si apprende dal medesimo comunicato, sarebbero stati adottati anche due provvedimenti nei confronti delle Società coinvolte nella fornitura dei sistemi di scoring utilizzato, per gravi violazioni del GDPR.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate in ordine alla vicenda dalla quale aveva preso le mosse la pronuncia della Corte Costituzionale in tema di licenziamento e incapacità naturale, fornendo alcuni chiarimenti sull’argomento (sentenza 17 luglio 2026, n. 23486).

Come precisa la pronuncia, con sentenza n. 111 del 18 luglio 2025 (ne avevamo parlato inSe il lavoratore versa in stato di incapacità naturale l’onere della impugnazione stragiudiziale del licenziamento nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione è incostituzionale), la Corte Costituzionale, da un lato, ha accertato il vulnus costituzionale nei termini prospettati; dall'altro, ha posto l'accento sulla necessità di non "stravolgere la funzione della norma censurata con pregiudizio delle esigenze di certezza ad essa sottese" ed ha operato una reductio ad legitimitatem della disposizione censurata diversa da quella sollecitata nell'ordinanza, esonerando il lavoratore licenziato dall'onere della impugnazione, anche stragiudiziale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'atto di recesso, ma richiedendo che l'impugnazione giudiziale sia proposta nel rispetto del diverso termine di duecentoquaranta giorni.

La pronuncia, secondo le Sezioni Unite, “ha mantenuto fermo lo sbarramento finale previsto dal secondo comma della disposizione oggetto di scrutinio ed ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui non prevede che, se al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento o in pendenza del termine di sessanta giorni previsto per la sua impugnazione, anche extragiudiziale, il lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, non opera l'onere della previa impugnazione, anche extragiudiziale, e il licenziamento può essere impugnato entro il complessivo termine di decadenza di duecentoquaranta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, mediante il deposito del ricorso, anche cautelare, o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato”.

Ciò sul presupposto che, a differenza del termine di sessanta giorni, quello complessivo di duecentoquaranta può risultare sufficiente a consentire la regressione della condizione patologica all'origine dell'incapacità naturale e, comunque, a rendere possibile l'intervento delle istituzioni deputate alla cura ed alla protezione, anche giuridica, delle persone incapaci.

L'impianto argomentativo della pronuncia resa dalla Corte Costituzionale conferma - secondo le Sezioni Unite - la risposta negativa da dare al quesito posto nell'ordinanza di rimessione, incentrata sulla valorizzazione dello stato soggettivo di incapacità naturale del ricevente l'atto ai fini del superamento della presunzione di conoscenza.

Gli articoli 1335, 428 e 2964 c.c., in sintesi, secondo le Sezioni Unite, non consentono di attribuire rilevanza all’incapacità naturale ai fini della decorrenza del termine di decadenza. Nella specie – si legge nella pronuncia - risulta dagli atti che il termine indicato dalla Corte Costituzionale non era stato rispettato, perché, a fronte del licenziamento intimato con missiva ricevuta il 10 settembre 2015, l'impugnazione giudiziale è stata proposta con ricorso del 9 novembre 2016, ben oltre il termine di 240 giorni, spirato il 7 maggio 2016.

La sentenza impugnata, che aveva ritenuto maturato il termine di decadenza di cui al comma 1 del più volte citato art. 6 della legge n. 604 del 1966, è stata dunque confermata con diversa motivazione ex art. 384, comma 4, c.p.c., perché l'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale non rende erroneo il dispositivo di rigetto della domanda e non giustifica, pertanto, la cassazione della pronuncia gravata.

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