Con la sentenza del 23 novembre 2021 il Tribunale di Firenze è tornato a chiedersi incidenter tantum quale sia la natura del rapporto di lavoro instaurato tra i rider e Deliveroo Italy srl

La questione era stata già affrontata ad inizio anno (v. decreto del Trib. Firenze del 9 febbraio 2021 commentato sul nostro sito al seguente link: https://www.studioclaudioscognamiglio.it/il-procedimento-per-la-repressione-della-condotta-antisindacale-e-applicabile-ai-soli-rapporti-di-natura-subordinata-la-decisione-del-tribunale-di-firenze-del-9-febbraio-2021/) in seguito al ricorso proposto dalle associazioni dei lavoratori (Filcams CGIL Firenze, Nidil CGIL Firenze, Filt CGIL Firenze) per rimuovere gli effetti della condotta antisindacale posta in essere dalla società di food delivery, che aveva omesso, tra le altre cose, di fornire l’informativa prevista dall’art. 6 CCNL terziario Distribuzione e Servizi e dal D.lvo n. 25 del 2007 in relazione alla decisione di risolvere anticipatamente tutti i contratti in essere con i rider nell’ottobre 2020.

Contro il citato decreto del 9 febbraio 2021 le predette organizzazioni sindacali hanno proposto opposizione ai sensi dell’art. 28 l. 300/70.

Questa volta il Tribunale di Firenze ha riconosciuto l’ammissibilità del ricorso proposto dai sindacati in precedenza negata, ritenendo sufficiente la sicura riconducibilità dell’attività dei rider alle collaborazioni eterorganizzate di cui all’art. 2 comma 1 della l. 81/15 a legittimare la speciale azione esperita senza che fosse necessario indagare sulla concreta esistenza della, pur dedotta, subordinazione.

Le prestazioni effettuate dai rider, afferma il giudice fiorentino, hanno natura prevalentemente personale, dato il carattere elementare e ripetitivo delle mansioni svolte e considerata la minima attrezzatura personale necessaria, come una bici ed uno smartphone.

Le stesse sono svolte in modo continuativo, non occasionale, “al fine di soddisfare un interesse duraturo del committente al continuativo adempimento”.

Il carattere della eterorganizzazione è determinato dal fatto che la convenuta, attraverso un software collegato ad una app installata nello smartphone del rider, disciplina le attività di consegna. Una volta prenotata una sessione di lavoro, il rider deve recarsi nella zona prescelta ed effettuare il collegamento alla piattaforma 15 minuti prima dell’inizio della sessione rendendosi in tal modo geolocalizzabile nell’aerea stessa. La cancellazione senza preavviso (il preavviso deve essere dato almeno 24 ore prima) non è senza conseguenze, incidendo sulle statistiche di affidabilità del ciclofattorino.

Inoltre, il singolo ordine che arriva al rider deve essere accettato entro 100 secondi altrimenti viene ‘disassegnato’. Afferma il Tribunale di Firenze che “il software calcola il percorso fino al ristorante e poi da questo all’indirizzo di consegna. In caso di ordini doppi cioè ritirati in un unico ristorante ma da consegnare in posti diversi il software non consente di accettarne uno solo e non consente l’autodeterminazione della sequenza di consegna in quanto fintanto che non viene consegnato il primo ordine non appare l’indirizzo della seconda consegna”.

La riconducibilità dell’attività dei rider alle collaborazioni eterorganizzate legittima la speciale azione esperita dai sindacati ai sensi dell’art. 28 l. 300/70.

Nella sentenza viene ribadito il principio giurisprudenziale “secondo cui l’art. 2 comma 1 del D.lvo. 81/15 ha riconosciuto alle collaborazioni organizzate dal committente ‘una protezione equivalente’ a quella dei lavoratori subordinati con ‘applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato’ (cfr Cass. Sez. L. -, Sentenza n. 1663 del 24/01/2020), nella quale sono compresi i diritti affermati nello Statuto dei lavoratori”.

Il Tribunale ha affermato che la predetta ‘protezione equivalente’ deve considerarsi estesa alla dimensione collettiva dei diritti dei lavoratori stessi e che l’espressione ‘datore di lavoro’ utilizzata nell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori “necessita di essere interpretata alla luce della innovazione legislativa suddescritta, atteso che, secondo quanto stabilito dal citato art. 2 comma 1, nelle collaborazioni da lui organizzate il committente acquisisce tutti gli obblighi che il ‘datore di lavoro’ ha nei confronti del lavoratore subordinato”.

Ha negato poi che l’equiparazione potesse ritenersi esclusa ai sensi del comma 2 del citato decreto legislativo.

Risolte le questioni preliminari, il Tribunale di Firenze è passato al merito della vicenda accertando la violazione da parte di Deliveroo degli obblighi di informazione previsti dal CCNL Terziario Distribuzione e Servizi che impone all’art. 6 l’obbligo per i datori di lavoro delle aziende che occupino più di 50 dipendenti di fornire alle organizzazioni sindacali informazioni riguardanti l’andamento dell’attività di impresa, la sua situazione  economica, l’andamento prevedibile dell’occupazione dell’impresa, le misure di contrasto nel caso di rischio per i livelli occupazionali, le decisioni dell’impresa in grado di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione dell’impresa e dei contratti di lavoro.

La contemporanea cessazione di oltre 8.000 contratti di lavoro in essere, peraltro comunicata dalla società convenuta tramite sms senza che la predetta comunicazione fosse stata preceduta da alcuna attività di informazione e confronto con i sindacati, costituisce un “rilevante cambiamento nell’organizzazione dell’impresa” ai sensi dell’art. 6.

Pertanto, doveva essere oggetto di comunicazione e confronto con i sindacati.

L’applicabilità dell’art. 2, comma 1, del D.lvo 81/15 ai rapporti conclusi dalla convenuta con i rider comporta l’assoggettamento degli stessi alla disciplina del rapporto subordinato, comprensiva delle norme previste in materia di recesso unilaterale di ciascuna delle parti.

Nel caso di specie essendo pacifico che un numero pari o superiore a 5 rider abbia cessato anticipatamente il rapporto a seguito di modifica unilaterale dello stesso da parte della convenuta (rientrante nella nozione di ‘licenziamento’ ai sensi della Direttiva 98/59/CE) avrebbero dovuto essere usate le procedure previste dalla L. 223/91 compresa la comunicazione preventiva per iscritto alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, come lo sono le OO.SS. ricorrenti. Tale comunicazione è stata omessa con conseguente violazione della prerogativa sindacale.

Il Tribunale di Firenze ha, poi, riconosciuto l’antisindacalità del contratto sottoscritto da Assodelivery con UGL Rider “attesa la natura di ‘sindacato di comodo’ della suddetta UGL”. La vicinanza di UGL Rider alle posizioni datoriali è stata individuata da una serie di indici quali la modalità di sottoscrizione dell’accordo che è avvenuta nell’ambito di una trattativa pubblicizzata e parallela a quella in atto presso il Ministero del Lavoro a cui partecipavano le OO.SS. ricorrenti e non UGL; l’omissione di qualunque forma di confronto tra il sindacato e i rider circa il contenuto dell’accordo; l’assenza di vertenze collettive o individuali portate avanti da UGL in favore dei rider etc.

Con la sentenza in commento il Tribunale di Firenze, in riforma integrale del decreto emesso nella fase sommaria, ha ordinato alla convenuta l’immediata cessazione delle condotte antisindacali poste in essere, condannandola ad attivare le procedure di consultazione e confronto previste dall’art. 6 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi nonché le procedure di informazione e consultazione di cui alla l. 223/91, a cessare l’applicazione del CCNL UGL Rider nel territorio di competenza del Tribunale di Firenze; a pubblicare il testo integrale del provvedimento sulle edizioni locali dei quotidiani La Repubblica, Corriere della sera e La Nazione.

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