Con la sentenza del 12 gennaio 2023 il Tribunale di Bologna ha respinto l’opposizione proposta dalla società Deliveroo Italy s.r.l., ai sensi dell’art. 28, co. 3, L. 300/70, contro il decreto di accoglimento del ricorso delle organizzazioni sindacali (Nidil Cgil di Bologna, Filt Cigl di Bologna e Filcams Cgil di Bologna) con cui era stata lamentata l’antisindacalità della condotta della società successivamente alla stipula di un CCNL tra Assodelivery e la sigla sindacale UGL Rider.

Il caso è del tutto sovrapponibile a quello affrontato dalla sentenza del Tribunale di Firenze del 24 novembre 2021 oggetto di un nostro precedente commento (v. per approfondimenti “Condotta antisindacale di Deliveroo Italy srl. Il Tribunale di Firenze condanna alla rimozione degli effetti”).

Le organizzazioni sindacali ricorrenti, così come nel caso affrontato dal Tribunale di Firenze, avevano contestato il comportamento di Deliveroo Italy s.r.l., che, con una comunicazione inoltrata a tutti i rider il 2 ottobre 2020, aveva imposto a questi ultimi, come condizione per continuare a lavorare, l’accettazione del contratto collettivo sottoscritto da UGL Rider, soggetto non qualificato avendo ricevuto un sostegno illegittimo, anche di natura finanziaria, da parte della stessa Deliveroo.

Il comportamento di Deliveroo aveva determinato la lesione del diritto delle ricorrenti alla consultazione, informazione e coinvolgimento in qualità di organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché del loro ruolo e della loro immagine nei confronti dei lavoratori iscritti.

1. – Sull’incompetenza del Tribunale di Milano

Il Tribunale, sulla scorta delle medesime motivazioni contenute nel decreto in data 9 febbraio 2021 del Tribunale di Firenze (relativo ad una causa ‘gemella’ proposta dalle medesime organizzazioni sindacali contro Deliveroo per analoghe condotte), ha ritenuto infondata l’eccezione di incompetenza sollevata dalla società opponente.

Il Tribunale di Bologna ha ritenuto sussistente la propria competenza e non quella del Tribunale di Milano, luogo della sede degli organi direttivi della società.

Nel decidere in tal senso ha richiamato quanto affermato nella sentenza n. 781 del 24 novembre 2021 dal Tribunale di Firenze e cioè: “Sussiste la competenza del giudice adito alla luce dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ai fini della determinazione della competenza per territorio in tema di repressione di condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970 è rilevante il luogo di commissione del comportamento denunciato, non già il luogo in cui tale comportamento è stato deliberato. (Cfr tra le altre Cass Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8938 del 19/04/2011, la quale ha affermato il principio, ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, cod. proc. civ. nonché Cass Sez. L, Ordinanza n. 23895 del 23/12/2004 e tutta la giurisprudenza ivi richiamata)”.

2. – Sull’ammissibilità del ricorso ex art. 28, co. 3, L. 300/70

Il Tribunale di Bologna, nella sentenza in commento, ha concluso per il rigetto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per inapplicabilità alla fattispecie in esame dell’art. 28, co. 3, L. 300/70.

Secondo la difesa di parte opponente lo strumento di cui all’art. 28 potrebbe essere azionato esclusivamente nei confronti di un datore di lavoro subordinato e non invece nei confronti di un committente di lavoro autonomo, parasubordinato o eterorganizzato, qual è Deliveroo.

Tale conclusione si desumerebbe, sempre secondo l’impostazione ermeneutica adottata dalla società di food delivery, da molteplici elementi quali la lettera della norma, che fa espresso riferimento al “datore di lavoro”, dal naturale ambito dell’azione sindacale e dall’area di applicazione della L. 300/1970, nonché dalla giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. 18975/2015). Sempre secondo la società il carattere eccezionale del rimedio previsto dall’art. 28, co. 3, L. 300/70 escluderebbe una sua applicazione analogica o estensiva al di fuori dello stretto contesto della subordinazione.

Il Tribunale, come già anticipato, non ha condiviso gli assunti di parte opponente e, a tal proposito, ha richiamato nella motivazione quanto affermato già dal Tribunale di Milano nel decreto n. 889/2021 e cioè che: “la disposizione di cui all’art. 28 St. Lav. si colloca in un momento temporale e storico non recente e che, dal 1970, vi sono stati numerosi interventi legislativi, da ultimo l’art. 2, dlgs 81/15. (…) La disposizione si colloca all’interno di una serie di interventi legislativi (decreti attuativi del JOB Act) con i quali si è inteso prendere consapevolezza delle numerose innovazioni, anche di carattere tecnologico che, negli ultimi anni, hanno caratterizzato il mondo del lavoro introducendo figure di lavoratori prima sconosciuti e forme di rapporti diversi da quelli tradizionali. Riprendendo la disposizione in esame, laddove la stessa estende la disciplina del rapporto subordinato ai rapporti di collaborazione, l’estensione non può che riguardare ogni profilo, sia di carattere sostanziale che processuale.

Riduttivo sarebbe, invero, se il legislatore avesse riconosciuto ai collaboratori un diritto privo della possibilità di tutela. A tale conclusione, si potrebbe replicare asserendo che i diritti estesi anche ai collaboratori potrebbero trovare sufficiente protezione attraverso la tutela ordinaria. L’azione prevista dall’art. 28 st. lav. è uno strumento d’urgenza finalizzato ad offrire alle associazioni sindacali un rimedio immediato, quindi diverso da quello di cui all’art. 414 c.p.c.”

Alla luce di ciò, l’espressa menzione del ‘datore di lavoro’ nell’art. 28 della L. 300/70 non costituisce argomento sufficiente per sottrarre alle organizzazioni, che operano nel quadro di rapporti di collaborazione, la tutela d’urgenza proprio alla luce del disposto del nuovo art. 2 del d.lgs. 81/2015.

Il Tribunale di Bologna ha poi richiamato quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 1663/2020 secondo cui l’intenzione del legislatore con la norma sopra citata sarebbe stata proprio quella di selezionare, in un’ottica sia di prevenzione che rimediale, “taluni elementi ritenuti sintomatici ed idonei a svelare possibili fenomeni elusivi delle tutele previste per i lavoratori” e che “quando l'etero-organizzazione, accompagnata dalla personalità e dalla continuità della prestazione, è marcata al punto da rendere il collaboratore comparabile ad un lavoratore dipendente, si impone una protezione equivalente e, quindi, il rimedio dell'applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato”. Si tratta dunque di una “scelta di politica legislativa volta ad assicurare al lavoratore la stessa protezione di cui gode il lavoro subordinato”. Tale intento del legislatore, continua la Corte, “appare confermato dalla novella del 2019, “la quale va certamente nel senso di rendere più facile l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato, stabilendo la sufficienza - per l'applicabilità della norma - di prestazioni "prevalentemente" e non più "esclusivamente" personali, menzionando esplicitamente il lavoro svolto attraverso piattaforme digitali e, quanto all'elemento della "etero-organizzazione", eliminando le parole "anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro", così mostrando chiaramente l'intento di incoraggiare interpretazioni non restrittive di tale nozione”.

Il Tribunale di Bologna, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale in materia, ha ritenuto che l’intera disciplina della subordinazione e, in particolare, la disciplina in tema di repressione delle condotte antisindacali debba essere estesa anche ai rider, a prescindere dal nomen iuris attribuito dalle parti al contratto di lavoro.

Altresì privo di pregio è stato ritenuto l’argomento, svolto dalla società opponente, secondo il quale l’art. 28, co. 3, L. 300/70 farebbe riferimento alla sola disciplina sostanziale del rapporto di lavoro subordinato e non anche a quella processuale. L’art. 28 in verità non può considerarsi norma meramente processuale in quanto, secondo quanto affermato dal Tribunale di Bologna, “individua beni giuridici da tutelare, di rilevanza costituzionale (libertà ed attività sindacale e diritto di sciopero) e mira a reprimere, mediante uno strumento processuale di particolare efficacia (soprattutto considerata l’epoca in cui fu ideato!), qualunque comportamento, non tassativamente individuato, che leda i beni tutelati. Inoltre, i comportamenti da reprimere hanno sovente natura plurioffensiva, in quanto i beni tutelati non pertengono esclusivamente all’organizzazione sindacale, ma anche al singolo lavoratore. Appare innegabile che il diritto alla libertà e all’attività sindacale ed il diritto di sciopero siano diritti propri anche del singolo lavoratore e proprio per tale tipologia di diritti è stata individuata la fattispecie del diritto individuale ad esercizio collettivo. Ed invero, l’intreccio fra diritto processuale e diritto sostanziale e la possibile plurioffensività dei comportamenti antisindacali appare particolarmente evidente nel caso di azione ex art. 28 esercitata al fine della caducazione di un licenziamento antisindacale, appalesandosi in tal caso l’intreccio fra diritto del sindacato e diritto del singolo. L’interpretazione qui accolta sembra a questo giudicante avere anche il pregio di corrispondere al criterio ermeneutico di interpretazione della legge ordinaria secondo i principi costituzionali, atteso il particolare rilievo assegnato dalla Costituzione ai diritti sindacali (v.art.39 e 40 della Costituzione)”.

3. - La sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2 d.lgs. n. 81/2015

Dopo aver affermato l’utilizzabilità in astratto dello speciale strumento di tutela previsto dall’art. 28, co. 3, L. 300/70 nell’ambito delle collaborazioni individuate dall’art. 2 D.Lgs 81/2015, il Tribunale ha verificato, con esito positivo, la sussistenza nel caso di specie dei presupposti di cui al predetto art. 2.

Secondo il Tribunale, le attività svolte dai rider in favore di Deliveroo “hanno natura prevalentemente personale, perché consistono nella prestazione di una attività lavorativa individuale e strettamente personale (senza ausilio di collaboratori) consistente nella consegna di cibo a domicilio”.

Nella sentenza in commento, il Tribunale specifica inoltre che il carattere della personalità della prestazione non può essere escluso per il fatto che le consegne vengono effettuate con l’uso di un mezzo di trasposto, come una bicicletta o un motociclo, nella disponibilità del rider. A tal proposito è stato richiamato l’orientamento della Corte di Cassazione in forza del quale il requisito della personalità della prestazione “non può escludersi “sulla base di una comparazione meramente quantitativa del capitale impiegato…. utilizzato per il servizio, rispetto all'apporto lavorativo in questione” e rilevando che nella comparazione del bene "capitale" rispetto al bene "lavoro", quest'ultimo va apprezzato non solo in termini quantitativi, di "tariffa", o corrispettivi, ma anche in termini qualitativi, di esclusività e di continuatività dell'attività prestata, in maniera stabile, senza ausilio di collaboratori, e in stretta dipendenza funzionale delle esigenze del committente (così già Cassazione civile sez. lav., 05/05/1999, n.4521 e molteplici successive conformi)”. Il Tribunale di Bologna ha dunque ritenuto che l’attività resa dai rider in favore di Deliveroo fosse “..sicuramente personale, non prevedendo la possibilità di avversi di collaboratori, nonché in stretta dipendenza funzionale con le esigenze del committente (che, senza riders, non potrebbe offrire alcun servizio) e viene prestata mediante l’impiego di mezzi modesti per consistenza e valore (una bicicletta o un motociclo e uno smartphone), di tal che, anche a voler procedere ad una comparazione “meramente quantitativa” (che la giurisprudenza di legittimità ha più volte dichiarato non corretta) comunque non potrebbe certo ritenersi la prevalenza del fattore “capitale” sul fattore lavoro”.

Quanto poi alla continuatività della prestazione, il Tribunale ha ritenuto che “se è vero (e pacifico) che il rider può rifiutare la singola proposta d’ordine così come può non prestare la propria attività lavorativa anche per lunghi periodi, è altrettanto vero che il rapporto tra Deliveroo e i suoi riders è strutturato come potenzialmente continuativo (tant’è che il contratto standard prevede una durata a tempo indeterminato, con recesso possibile a seguito di preavviso di 30 giorni) e che le prestazioni, nel loro concreto manifestarsi, risultano continuative, nel senso che non sono occasionali (cfr Corte appello Torino n. 26/19) e sono svolte in maniera reiterata nel tempo al fine di soddisfare un interesse duraturo del committente al continuativo adempimento… D’altro canto, la stessa incontestata previsione, in passato (fino al 2.11.2020), di un sistema di prenotazione basato sui parametri della “affidabilità” e “partecipazione” porta ad escludere la natura meramente occasionale della prestazione: che senso avrebbe infatti “premiare” i rider più attivi nelle fasce di picco di attività e più affidabili nello svolgimento della prestazione, se l’attività fosse strutturata come episodica o occasionale?”.

Infine, ha altresì ritenuto sussistente il carattere della etero-organizzazioneatteso che Deliveroo, tramite la piattaforma, organizza le attività di consegna e coordina il lavoro dei suoi riders. …una volta sottoscritto il contratto, il rider riceve delle credenziali che gli consentono di accedere alla applicazione (cd app) dal proprio smartphone; una volta fatto accesso alla app ed effettuato il log in, il rider riceve delle proposte d’ordine, che può accettare o meno (in precedenza, in particolare fino al 2.11.2020, era in vigore un sistema di prenotazione delle sessioni di lavoro, denominato SSB, ossia self service booking, che consentiva al rider di prenotare in anticipo una sessione di lavoro); una volta accettata la proposta d’ordine, il rider riceve l’indirizzo esatto dove deve recarsi per il ritiro del cibo da consegnare; durante la consegna, può essere contattato dalla società ma solo in casi eccezionali; il programma suggerisce il percorso da seguire per la consegna e monitora la prestazione attraverso una predeterminata scansione di fasi..”.

A conclusione di tale ragionamento, il Tribunale ha ritenuto sufficiente a legittimare l’utilizzo dello strumento processuale previsto dall’art. 28, co. 3, L. 300/70 la riconducibilità del rapporto alle collaborazioni eterorganizzate di cui all’art. 2, co. 1, l. 81/15 senza che fosse necessario a tal fine indagarne anche l’eventuale natura subordinata.

4. – Le condotte antisindacali poste in essere da Deliveroo Italy s.r.l.

4.1. - L’insussistenza in capo a Ugl Rider del requisito della maggiore rappresentatività.

Il Tribunale ha ritenuto fondate le argomentazioni addotte dalle organizzazioni sindacali convenute che avevano lamentato l’illegittimità e l’antisindacalità delle condotte poste in essere da Deliveroo.

È risultato pacifico in giudizio che Deliveroo fosse receduta da tutti i contratti in essere con i propri rider procedendo poi alla conclusione di nuovi contratti individuali secondo il contratto collettivo sottoscritto da UGL Rider.

Secondo il Tribunale la società opponente non aveva assolto all’onere probatorio sulla stessa gravante circa la maggiore rappresentatività del sindacato UGL Rider al fine di dimostrare l’assenza di profili di antisindacalità nel proprio agire.

All’esito dell’istruttoria è risultato del tutto assente in capo a UGL Rider il requisito della maggiore rappresentatività comparata a livello nazionale non essendo stata tale organizzazione sindacale convocata al tavolo ministeriale per la stipula del contratto collettivo dei rider. Ma anche perché prima della sottoscrizione del contratto collettivo del settembre 2020, UGL non aveva promosso per i rider alcuna iniziativa, né in sede giudiziaria né in sede di autotutela collettiva, e non aveva sottoscritto alcun altro accordo collettivo prima della firma del CCNL oggetto di causa. Non è stata dimostrata la rappresentatività di UGL Rider nemmeno in relazione alla consistenza numerica dei suoi iscritti. Al contrario è risultata dimostrata in giudizio la promozione da parte delle organizzazioni sindacali parti in causa di significative azioni giudiziarie a tutela degli interessi dei rider, la partecipazione delle stesse ai tavoli ministeriali, nonché la sottoscrizione da parte di queste ultime di vari contratti collettivi nel settore.

Sul punto il Tribunale di Bologna ha richiamato la sentenza del Tribunale di Firenze n. 781/2021 nella quale era stata affermata la natura di sindacato di comodo di UGL. La 'vicinanza' di UGL Rider alle posizioni datoriali era emersa, secondo il Tribunale di Firenze, dai seguenti elementi: “A) le modalità di sottoscrizione dell'accordo e cioè nell'ambito di una trattativa non pubblicizzata e parallela rispetto a quella in atto presso il Ministero del Lavoro cui partecipavano le associazioni sindacali giudicate maggiormente rappresentative dal Ministero stesso, tra cui figuravano le odierne ricorrenti ma non UGL ..; B) l'omissione di qualunque forma di confronto tra il sindacato e i riders circa il contenuto dell'accordo che UGL rider intendeva firmare …; C) l'assenza di vertenze collettive o individuali portate avanti da UGL (sia prima che dopo la firma dell'accordo) in favore dei riders..;  D) il contenuto del contratto sottoscritto, che sostanzialmente riproduce la disciplina prevista nei contratti predisposti dalla odierna convenuta, (salvo le maggiorazioni previste per il lavoro notturno e festivo cfr tabella punto 78 del ricorso) e che, per la sua ritenuta non corrispondenza ad una tutela effettiva dei lavoratori, ha portato alla esclusione (con 87 voti a favore e 4 contro) dell'UGL dal Comitato Economico e Sociale Europeo..; E) l'arenamento (conseguente alla firma dell'accordo con UGL) delle trattative con le altre sigle sindacali per la firma di ulteriori e diversi contratti (ad oggi nessun altro accordo risulta firmato, nonostante l'attualità del problema e l'urgenza della disciplina del settore) che ha comportato, di fatto il riconoscimento dei diritti sindacali alla sola UGL”.

Tutto ciò premesso, secondo il Tribunale di Bologna il contratto collettivo sottoscritto nel settembre 2020 tra Assodelivery e UGL Rider, in assenza del requisito della maggiore rappresentatività comparata in capo a quest’ultima, non può essere idoneo a derogare alla disciplina di legge e quindi a produrre gli effetti di cui all’art. 47-quater, co. 1, del d.lgs. 81/2015.

4.2. -  Il recesso unilaterale da tutti i contratti.

Sulla base di queste argomentazioni, deve essere affermata, secondo la sentenza, “la illegittimità e la antisindacalità della successiva condotta di Deliveroo che ha sostanzialmente imposto ai suoi rider l’adesione a nuove condizioni di contratto, conformi alle previsioni di un CCNL inidoneo a dettare validamente una disciplina prevalente rispetto a quella legale in quanto appunto sottoscritto da un sindacato non rappresentativo”.

Altrettanto illegittima e antisindacale è risultata la condotta di Deliveroo “consistente nel recesso unilaterale e nella definitiva cessazione del rapporto con quei rider che hanno rifiutato la adesione alle nuove condizioni conformi alle previsioni di un CCNL concluso con una organizzazione sindacale priva del requisito della maggiore rappresentatività”.

Inoltre, per il tribunale di Bologna il fatto che Deliveroo sia iscritta alla associazione firmataria Assodelivery non elide la discriminatorietà ed antisindacalità della sua condotta, “poiché la società opponente è receduta unilateralmente da tutti i contratti in essere di fatto obbligando i suoi rider ad aderire alle condizioni della nuova contrattazione collettiva, sostanzialmente imponendo l’adozione di un determinato CCNL come condizione alla prosecuzione del rapporto”.

Il recesso è stato esercitato, in palese violazione dei principi di buona fede e correttezza, come “strumento di coazione della volontà del rider per indurlo – con la esplicita e francamente brutale minaccia della immediata e definitiva risoluzione del rapporto –all’accettazione di condizioni negoziali non conformi a legge”.

4.3. – La violazione degli obblighi di informativa

Parimenti antisindacale è stata ritenuta la condotta di Deliveroo, consistente nella violazione degli obblighi di informativa.

Deliveroo ha proceduto alla risoluzione di massa dei rapporti contrattuali in essere con i suoi rider, senza far precedere tale condotta da alcuna procedura di consultazione sindacale e di informativa.

Poiché i rapporti di lavoro dei rider sono assoggettati 'alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato', comprensiva delle norme previste in materia di recesso unilaterale di ciascuna delle parti, deve ritenersi applicabile anche il regime delle tutele previste dalla l. 223/91, ivi comprese le procedure stabilite  dall’art. 4 della predetta legge per l’ipotesi di licenziamento collettivo e che prevedono la comunicazione preventiva per iscritto alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Il Tribunale di Bologna, dopo aver verificato che tale comunicazione era stata pacificamente omessa nei confronti delle organizzazioni ricorrenti, confermando il provvedimento di prime cure, ha ritenuto la condotta di Deliveroo lesiva delle prerogative sindacali.

Sullo stesso argomento leggi anche i seguenti articoli:

Il procedimento per la repressione della condotta antisindacale è applicabile ai soli rapporti di natura subordinata. La decisione del Tribunale di Firenze del 9 febbraio 2021

Condotta antisindacale di Deliveroo Italy srl. Il Tribunale di Firenze condanna alla rimozione degli effetti

La natura subordinata del rapporto di lavoro tra Uber Italy s.r.l. e i rider.

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