La manifestazione di opinioni e l'esercizio del diritto di critica, anche nell'ambito dell'attività sindacale, devono rispettare i criteri di continenza formale e sostanziale. La continenza formale riguarda i modi di espressione, che non devono essere offensivi, mentre la continenza sostanziale impone che i fatti narrati, anche se non corrispondenti a verità assoluta, siano soggettivamente desumibili e fondati su parametri di razionalità sufficiente, senza trasmodare in illazioni denigratorie prive di riscontro.
Questo è quanto ha ribadito la Cassazione (ord., 9 febbraio 2026, n. 2844).
Il giudizio di fatto sulla compatibilità di una determinata espressione con i limiti di continenza formale o sostanziale o con il canone di pertinenza – si legge nella pronuncia - non è suscettibile di censura in sede di legittimità, mentre è certamente consentito alla Corte di esaminare il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto attraverso la verifica del rispetto, da parte dei giudici di appello, dei criteri in forza dei quali il diritto di critica possa dirsi legittimamente esercitato.
Con specifico riferimento alla continenza sostanziale, questa va individuata “considerando che i "fatti narrati devono corrispondere a verità, sia pure non assoluta ma corrispondente ad un prudente apprezzamento soggettivo di chi dichiara gli stessi come veri, per cui viene in rilievo l'atteggiamento anche colposo del lavoratore", con osservanza che "attenua la sua cogenza nel caso in cui la critica si sostanzi propriamente in una espressione di opinione, che per la sua natura meramente soggettiva ha carattere congetturale e non si presta ad una valutazione in termini di alternativa vero/falso: mentre l'esistenza di un fatto può essere oggetto di prova, l'espressione di una opinione non può esserlo perché non si può dimostrare la verità di un giudizio che implichi opzioni di valore”. Ne consegue che il limite è violato se si attribuiscano “qualità apertamente disonorevoli... ovvero si rendano affermazioni ingiuriose e denigratorie, con l'addebito di condotte riprovevoli o moralmente censurabili, se non addirittura integranti gli estremi di un reato, oppure anche ove la manifestazione di pensiero trasmodi in attacchi puramente offensivi”.
In sostanza – ha precisato la Cassazione - il discrimine non consiste nella veridicità assoluta dell'informazione trasmessa, “quanto nella veridicità putativa di essa”. In altre parole, è legittimo ciò che si inserisce in un contesto di “manifestazione del pensiero che sia ragionata e non puramente offensiva”.
Tali limiti generali sono comuni al comportamento al quale è tenuto il lavoratore (Cass. 6 giugno 2018, n. 14527), così come il sindacalista (già Cass. 5 settembre 2024, n. 23850, ne avevamo parlato in Il diritto di critica sindacale: quali limiti?).
Nel concetto di libertà sindacale, protetta dall'art. 39 della Costituzione – prosegue la Corte - è insita una libertà ampia che spazia dalla libertà di scelta delle forme organizzative a quella di scegliere le modalità della propria azione (Cass. 11 aprile 2025, n. 9526), ivi compreso il diritto di critica. L'espressione di giudizi critici che vadano anche al di là dello stretto ambito lavoristico è certamente attività sindacale, quale conseguenza dell'ammissibilità di un estendersi di essa anche al piano politico, ovverosia concernente l'assetto democratico della società. Tuttavia, la giurisprudenza ha individuato – appunto - i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica nella continenza formale e sostanziale e nel principio di pertinenza, sottolineando altresì l’indispensabilità del fatto che le condotte del sindacalista si calibrino sulla necessità di salvaguardare l'onorabilità altrui, finendosi altrimenti per esorbitare dal limite di un esercizio legittimo dei corrispondenti diritti di ciascuna categoria.
Da qui il principio secondo cui “La manifestazione di opinioni e del diritto di critica in esercizio di attività sindacale, la quale può estendersi anche al piano "politico" delle questioni, è legittima purché siano rispettati, quanto ai modi, i criteri di continenza formale e, quanto ai contenuti, i criteri di continenza sostanziale, che consistono, oltre che nella sempre lecita espressione di giudizi di valore purché non offensivi, nella liceità di argomentare l'esistenza di fatti in sé ignoti, ma soggettivamente desumibili sulla base dei restanti fatti noti e del contesto, secondo parametri di razionalità sufficiente, ovverosia in espressione di una tra le evenienze pronosticabili e comunque in osservanza del principio di pertinenza”.
In argomento si veda anche L’esercizio del diritto di critica, se rispettoso di determinati parametri, non configura una fattispecie di insubordinazione e rende pertanto insussistente il fatto contestato.
La Costituzione e le fonti sovranazionali tutelano non solo lo sciopero, ma anche l'azione collettiva e l'attività sindacale in cui essa si estrinseca, posto che il diritto di sciopero è soltanto una delle manifestazioni e delle forme di autotutela collettiva dei lavoratori in quanto parte della più ampia categoria delle azioni collettive protette dall'ordinamento.
La Corte di Cassazione ha sottolineato questo principio in una recente ed interessantissima pronuncia (sentenza 11 aprile 2025, n. 9526).
La Corte territoriale, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore che, insieme ad altri colleghi, aveva prestato attività lavorativa secondo la turnazione prevista dal CCNL, anziché secondo i turni a scorrimento stabiliti da un accordo aziendale, in segno di protesta; aveva così disposto l’applicazione dell’art. 18, co. 4 l. 300/70 in considerazione della sussunzione della fattispecie in una ipotesi di sanzione conservativa prevista dal CCNL applicato in azienda.
La Società datrice aveva impugnato la pronuncia di secondo grado; il lavoratore aveva proposto ricorso incidentale, deducendo, in sintesi, la piena legittimità della condotta collettiva messa in atto dai lavoratori che la Corte territoriale aveva ritenuto costituire illecito disciplinare sia pure lieve.
I lavoratori avevano agito in giudizio sostenendo di aver svolto una legittima forma di protesta collettiva, integrante esercizio del diritto di sciopero "atipico o meno", ed avevano chiesto che venisse dichiarata la natura illecita, ritorsiva e discriminatoria del licenziamento loro intimato.
Nel valutare la questione sottopostale, la Suprema Corte ha premesso che, secondo una giurisprudenza oramai consolidata, lo sciopero costituisce un atto a forma libera, che non richiede la proclamazione da parte del sindacato, “configurando esso un diritto la cui titolarità spetta individualmente ad ogni lavoratore, mentre il solo esercizio deve esprimersi in forma collettiva”.
Tuttavia, ad avviso del Collegio, non vi può essere sciopero senza l'astensione almeno parziale dal lavoro. Nel caso in esame, invece, nessuna astensione parziale si era prodotta avendo i ricorrenti eseguito per intero l'attività lavorativa per la quale erano stati pure retribuiti.
Tuttavia – precisa la Corte - al contrario di quanto sostenuto dalla Corte territoriale, la forma di autotutela collettiva messa in atto dai lavoratori non può costituire un illecito civile, con conseguente illiceità dei licenziamenti intimati per finalità antisindacali ai sensi dell'art. 4 legge 604/1966.
Secondo la Cassazione, infatti, l'azione collettiva si era dispiegata nell'ambito del fisiologico conflitto collettivo.
La Corte territoriale aveva omesso di valorizzare che il fatto ascritto ai ricorrenti non era stato frutto della scelta solitaria di ciascun lavoratore, ma il prodotto di una scelta collettiva ed era stato quindi generato per adesione alle modalità di protesta concertata dai medesimi lavoratori.
Inoltre, la medesima Corte – a dire della Cassazione – aveva errato a non rilevare che la stessa azione di protesta potesse essere effettuata dai lavoratori collettivamente per finalità sindacali (ossia di miglioramento delle condizioni di lavoro anche sul piano retributivo) senza dover essere necessariamente promossa dal sindacato ed esprimersi nella forma dello sciopero.
In un interessante passaggio della motivazione, la Suprema Corte ha ricordato che “nel concetto di libertà sindacale, protetta dall'art. 39 della Costituzione, è insita una libertà ampia che spazia dalla libertà di scelta delle forme organizzative a quella di scegliere le modalità della propria azione, se è vero che il sindacato ha nel conflitto e nelle lotte rivendicative la sua ragion d'essere”.
Dopo aver richiamato l’art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (secondo cui "I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero"), l'art.13 della Carta Comunitaria Europea dei Diritti Sociali Fondamentali dei Lavoratori (che stabilisce che "Il diritto di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive comprende il diritto di sciopero, fatti salvi gli obblighi risultanti dalle regolamentazioni nazionali e dai contratti collettivi. Onde favorire la composizione delle vertenze di lavoro, occorre incoraggiare, conformemente alle prassi nazionali, l'istituzione e l'impiego, ai livelli appropriati, di procedure di conciliazione, mediazione ed arbitrato", e l'art. 6 della Carta Sociale Europea (“Per garantire l'effettivo esercizio del diritto di negoziazione collettiva, le Parti... riconoscono: il diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro d'intraprendere azioni collettive in caso di conflitti d'interesse, compreso il diritto di sciopero, fatti salvi gli obblighi eventualmente derivanti dalle convenzioni collettive in vigore”), la Cassazione ha sottolineato che, anche per l'azione collettiva diversa dallo sciopero, valgono i medesimi limiti dettati per lo sciopero, costituiti dal rispetto delle posizioni soggettive concorrenti su un piano prioritario o quantomeno paritario, quali il diritto alla vita e all'incolumità personale nonché la libertà dell'iniziativa economica.
Pertanto, alla luce di tali principi, la forma di azione collettiva che era stata posta in essere (costituita dall'astensione dal turno con espletamento delle mansioni in orari differenti) integrava comunque una forma di azione collettiva tutelata dalla Costituzione e dalle fonti sovranazionali citate, alla quale la datrice di lavoro aveva risposto con i licenziamenti disciplinari.
Senonché, sulla scorta di quanto fin qui osservato, “l'esercizio di un'azione collettiva protetta dall'ordinamento, che senza trasmodare in atti violenti o in danneggiamenti, persegua la finalità di ottenere migliori condizioni di lavoro o il rispetto dei contratti collettivi, non può sfociare nei licenziamenti per giusta causa di massa irrogati ai partecipanti all'azione di autotutela perché gli stessi licenziamenti si rivelano, invece discriminatori e ritorsivi e, quindi, illeciti e nulli, essendo vietati ai sensi dell'art.4 della legge 604/1966”.
In altre parole, in presenza di una situazione conflittuale implicante la tutela di un interesse collettivo, le forme di lotta organizzata, decise ed attuate collettivamente, sono pur sempre espressione d'un diritto costituzionalmente garantito e, quindi, non consentono l'irrogazione di sanzioni disciplinari, né espulsive, né conservative.
In conclusione, è stata dichiarata l’illiceità dei licenziamenti per ritorsione e rappresaglia avverso l'esercizio di diritti, costituzionalmente garantiti, all'azione collettiva e allo svolgimento di attività sindacale, ed in violazione dell'art.4 L.604/1996.