La responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo.
Questo il principio affermato da Cass., 3 maggio 2024, n. 11942.
La vicenda trae origine dalla domanda di risarcimento dei danni proposta da un runner nei confronti del comune in relazione a una caduta causata da una trave posizionata sul marciapiedi.
La domanda veniva rigettata in entrambi i gradi di merito per carenza di legittimazione passiva della parte convenuta (trattandosi di strada privata) e, in ogni caso, per insussistenza della responsabilità da custodia, venendo in rilievo una ipotesi di caso fortuito.
Quanto alla legittimazione passiva, l’ordinanza in commento richiama il principio in forza del quale “In relazione alle strade vicinali sussiste la responsabilità per custodia del Comune a prescindere dal fatto che esse siano di proprietà privata, purché esse siano inserite ... tra le strade adibite a pubblico transito … È, pertanto, l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada e la legittimazione passiva del Comune, fondata sugli obblighi di custodia correlati al controllo del territorio e alla tutela della sicurezza ed incolumità dei fruitori delle strade di uso pubblico, in relazione agli eventuali danni riportati dagli utenti della strada” (in questi termini, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 29/03/2023, n. 8879).
Su queste premesse, essendo l’incidente occorso su strada vicinale, aperta al pubblico, la Corte di legittimità ritiene sussistere l’obbligo di custodia in capo al Comune, la cui legittimazione passiva concorre con quella del proprietario della strada.
Ciò premesso la Corte ha, in ogni caso, confermato la statuizione di rigetto della domanda attorea, in ragione della elisione del nesso causale tra la cosa in custodia e il sinistro per effetto della condotta negligente del danneggiato.
La Corte prende le mosse dall’insegnamento, affermatosi a partire dall’ordinanza del 1 febbraio 2018, n. 2482, secondo cui “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
Ancor più recentemente la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa e x art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (in questi Cass., 27 aprile 2023, n. 11152, nel solco di quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 20943 del 2022).
Nel solco di tali principi, si è posta poi l’ordinanza n. 35966 del 27 dicembre 2023 (pubblicata sul nostro sito con commento di Maria Santina Panarella, La condotta del danneggiato eccezionalmente incauta può costituire caso fortuito?), la quale ha ritenuto che la vittima di una rovinosa caduta, nel decidere di utilizzare la passerella al fine di accedere alla spiaggia, sebbene vi fosse un accesso all’arenile alternativo e più sicuro, avrebbe posto in essere una condotta assolutamente incauta che, per quanto in astratto prevedibile, integrerebbe gli estremi del caso fortuito.
Ancora la Cassazione, con ordinanza n. 26209/23 del 8 settembre 2023 (v. il commento sul nostro sito, Il comune non risarcisce il guidatore imprudente, ha escluso la responsabilità risarcitoria del Comune, in relazione alla condotta negligente tenuta dal guidatore, come tale imprevedibile dal custode (il Comune), e configurabile quale “caso fortuito”, ai sensi degli artt. 1227 e 2051 c.c. Secondo la Cassazione, la violazione delle norme di sicurezza dettate per regolamentare le autorizzazioni amministrative, sebbene possa essere indice di una possibile colpa soggettivamente imputabile al gestore o al custode, non giustifica comunque la condotta incauta “che sia giudicata tale in modo decisivo e assorbente ai fini ricostruttivi del nesso oggettivo”.
Sviluppando questi rilievi, Cass., ordinanza 20 luglio 2023, n. 21675 (sul nostro sito con commento di Maria Santina Panarella, Responsabilità oggettiva per danno da cose in custodia e doveri di cautela: nessun risarcimento per chi cammina a piedi nudi a bordo piscina e cade), ha escluso il risarcimento per l’utente della piscina caduto mentre camminava a piedi nudi a bordo della piscina stessa.
L'ordinanza in commento ha quindi ritenuto correttamente applicati tali principi dalla corte territoriale, rinvenendo una causa esclusiva del sinistro, idonea ad elidere il nesso causale tra la cosa ed il danno, il comportamento imprudente del danneggiato che, pur conoscendo bene il luogo del sinistro (per abitare nei pressi e per essere solito recarsi nella via dove è avvenuta la caduta), ha scelto, per praticare il jogging, proprio una strada interessata dai lavori di un cantiere: sostanzialmente accettando il rischio costituito dalle tutt'altro che imprevedibili condizioni accidentate del relativo terreno.