L’azienda produttrice di sigarette può essere dichiarata responsabile a risarcire i danni dei familiari patiti da una donna, che aveva cominciato a fumare alla metà degli anni Sessanta, smettendo dopo trent’anni, e morendo, poi, a causa di un carcinoma polmonare causato dal fumo.
La Cassazione (ord. 23 maggio 2025, n. 13844) ha accolto il ricorso proposto dai familiari della fumatrice avverso la pronuncia della Corte d’appello che aveva respinto le domande risarcitorie, facendo leva sulla libera scelta della donna di fumare nonostante la consapevolezza dei danni che avrebbero potuto derivargli.
La Cassazione ha premesso che l’attività di produzione e commercializzazione di derivati del tabacco è certamente, dal punto di vista naturalistico, causa del danno, precisando che “può non esserlo laddove la condotta oggettivamente colposa della vittima assuma il ruolo di causa sopravvenuta dotata di efficienza causale esclusiva, neutralizzante l'apporto eziologico dell'attività dell'esercente, degradato al ruolo di mera occasione dell'evento dannoso”. La condotta del danneggiato, invero - si legge - può in astratto assumere rilievo causale meramente concorrente o esclusivo.
Secondo la Suprema Corte, la sentenza impugnata non avrebbe correttamente applicato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di accertamento del nesso causale, essendosi limitata ad estrapolare la scelta di fumare dalle serie causali che hanno prodotto l'evento dannoso, senza enunciare le ragioni per le quali avrebbe ritenuto che l'attività di produzione e di commercializzazione del tabacco “non abbia nella specie avuto efficienza causale alcuna nella determinazione dell'evento, relegando implicitamente tale azione a mero antefatto occasionale, inidoneo ad innescare la sequenza causale sfociata nell'evento lesivo”.
Eppure – prosegue la Cassazione - tenuto conto che alla Società era stato imputato di non avere informato adeguatamente la danneggiata della nocività del fumo, al fine di verificare la colpa della vittima nella causazione del danno e accertarne l'efficienza causale esclusiva ovvero concorrente, la Corte di merito avrebbe dovuto dapprima valutare “se l'evento dannoso si sarebbe verosimilmente verificato ove uno dei due soggetti coinvolti avesse mantenuto la condotta alternativa corretta, per poi ripetere l'operazione a parti invertite, avendo l'obbligo di apprezzare ogni fattore causale rilevante al fine di stabilire la relativa incidenza (con)causale nella determinazione dell'evento lesivo”.
Del resto, poiché l'attività di produzione e di commercializzazione del tabacco costituisce attività pericolosa, per recidere il nesso eziologico tra l'evento e l'attività pericolosa, la condotta del danneggiato deve essere adeguata alla natura e alla pericolosità della stessa.
La Corte ha poi ricordato, nel solco di precedenti pronunce, che, ove l'attività considerata sia quella della produzione finalizzata al commercio e quindi all'uso da parte del consumatore, è ovvio che, se quell'attività sostanzialmente diffonde nel pubblico un rilevante pericolo, tale attività debba per sua natura definirsi pericolosa, tanto più se il pericolo invocato sia quello conseguente all'uso tipico e normale di quel prodotto e non ad un uso anomalo. Ha poi precisato che, ove l'attività abbia ad oggetto la realizzazione di un prodotto destinato alla commercializzazione e poi al consumo, la caratteristica di "pericolosità" può riguardare anche tale prodotto, indipendentemente dal fatto che questo sia altamente idoneo a produrre i danni non nella fase della produzione o della commercializzazione, ma nella fase del consumo.
La Corte territoriale, proprio in ragione della qualificazione come pericolosa dell'attività di produzione e commercio del tabacco, non avrebbe dovuto limitarsi a ritenere la scelta del consumatore una causa prossima di rilievo, in quanto la condotta del danneggiato non solo va valutata diversamente a seconda della pericolosità dell'attività, ma anche perché la disciplina delle attività pericolose richiede una prova liberatoria specifica e particolarmente rigorosa, che non coincide propriamente con la prova del caso fortuito (comprendente il fatto colposo della vittima).
In relazione all’argomento relativo alla presunta consapevolezza della donna circa i danni da fumo, la Corte ha ricordato che solo nel 1975 (con la L. n. 584/1975) è stato introdotto in Italia il divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico, e che tale divieto è stato esteso solo molto più tardi (dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995) a determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici. Inoltre, il divieto di pubblicizzare direttamente o indirettamente qualsiasi prodotto da fumo risale alla L. n. 52/1983, mentre il divieto di pubblicità televisiva -anche indiretta- delle sigarette è stato posto dal D.M. n. 425/1991. La prima concreta misura di dissuasione diretta, frutto della certezza raggiunta dalla comunità scientifica che il fumo sia alla base di numerose forme di cancro e di un numero indefinito di altre gravi patologie, è stata introdotta dalla L. n. 428/1990, successivamente estesa e divenuta più rigorosa con il D.lgs. n. 184/2003, cui hanno fanno seguito misure di intervento più incisive e concrete nella lotta al tabagismo.
Secondo la Cassazione “essendo la nocività del fumo un fatto socialmente noto a partire dagli anni settanta, tutt'altro che socialmente nota era invero all'epoca cui risalgono i fatti di causa la correlazione specifica tra fumo e cancro (e altre gravi patologie)”.
Andrebbe dunque escluso – soggiunge la Corte – che nel 1965, allorquando la vittima ha iniziato a fumare, fosse socialmente nota la correlazione tra fumo e cancro, e “che la medesima fosse informata e conscia del rischio specifico di contrare il cancro e si sia ciononostante indotta a fumare fino a 20 sigarette al giorno, in virtù di consapevole scelta edonistica”.
L'asimmetria informativa in Italia sarebbe stata colmata normativamente solo con l'emanazione della L. n. 428/1990 citata. Solamente a fronte della conoscenza o effettiva conoscibilità dei rischi specifici connaturati alla pratica del fumo potrebbe configurarsi un concorso di colpa del consumatore fumatore.
Orbene – conclude la Corte – l’esercente l'attività pericolosa è tenuto ad adottare, in relazione al contesto di riferimento, misure precauzionali anche al di là da quelle strettamente imposte dalla legge, anche e soprattutto sul piano dell'informazione, al fine di evitare il rischio d'impresa derivante dall'immissione sul mercato di un prodotto ontologicamente dannoso “senza specifiche informazioni in ordine al tipo di danni alla salute (conducenti come nella specie addirittura alla morte) cui il consumatore risulta esposto, e il relativo consumo inconsapevole da parte del fumatore. Consumo inconsapevole dei rischi specifici cui rimane esposto in ragione dell'immissione in commercio delle sigarette invero deponente per l'esclusione che la condotta del consumatore possa considerarsi improntata ad effettiva libertà di determinazione al riguardo e come tale possa pertanto assurgere a causa prossima di rilievo nella determinazione dell'evento dannoso nei termini dalla corte di merito erroneamente ravvisati nell'impugnata sentenza”.
Il licenziamento della lavoratrice che rivolge frasi a contenuto sessuale e manifesta attenzioni indesiderate nei confronti di un collega è legittimo.
Lo ha sottolineato la Cassazione in una recente ordinanza (22 maggio 2025, n. 13748).
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento affermando che il datore di lavoro, in considerazione della mancanza di procedimenti disciplinari precedenti, avrebbe dovuto graduare la risposta disciplinare prima di giungere al licenziamento. La valutazione della Corte territoriale non è stata, però, condivisa dalla Corte di Cassazione.
Per stabilire se sussiste la giusta causa di licenziamento e se è stata rispettata la regola codicistica della proporzionalità della sanzione – ricorda la Cassazione - occorre accertare in concreto se, in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso tra le parti, alla posizione che in esso abbia avuto il prestatore d'opera e, quindi, alla qualità e al grado del particolare vincolo di fiducia che quel rapporto comportava, la specifica mancanza commessa dal lavoratore, considerata e valutata non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, risulti obiettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo grave, così da farla venir meno, la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente.
Nel caso di specie, secondo la Corte, la sentenza impugnata non era condivisibile per la non corretta individuazione e applicazione del parametro normativo e delle relative specificazioni inerenti alla sussistenza della giusta causa e la proporzionalità della sanzione.
In primo luogo, la Corte distrettuale non aveva in alcun modo considerato le modalità oggettive e soggettive con le quali la condotta era stata posta in essere, né che questa aveva inciso sulle dinamiche lavorative.
In secondo luogo, la valutazione operata dalla Corte territoriale che aveva ricondotto la condotta della lavoratrice a mero comportamento “rilevante sul piano disciplinare” è stata reputata non conforme ai valori presenti nella realtà sociale ed ai principi dell'ordinamento, avendo considerato, ai fini del giudizio di proporzionalità, esclusivamente l'assenza di precedenti disciplinari e di "significativi effetti dannosi per l'organizzazione aziendale" senza porre a raffronto tali elementi “con valori ben più pregnanti, ormai radicati nella coscienza generale ed espressione di principi generali dell'ordinamento”.
Difatti – si legge nella pronuncia – “costituisce innegabile portato della evoluzione della società negli ultimi decenni la acquisizione della consapevolezza del fatto che qualunque intrusione nella sfera intima e assolutamente riservata della persona, effettuata peraltro con modalità insistenti e persistenti e senza curarsi della presenza di terze persone, deve essere valutata tenendo conto della centralità che nel disegno della Carta costituzionale assumono i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2), il riconoscimento della pari dignità sociale, "senza distinzione di sesso", il pieno sviluppo della persona umana (art. 3), il lavoro come ambito di esplicazione della personalità dell'individuo (art. 4),oggetto di particolare tutela " in tutte le sue forme ed applicazioni" (art. 35)”.
Si tratta di un impianto di tutela che ha trovato puntuale specificazione nell'ordinamento attraverso la previsione di discipline antidiscriminatorie in vario modo intese ad impedire o a reprimere forme di discriminazione legate al sesso.
Tra queste assume particolare rilievo, come ricorda la Cassazione, il D.lgs. n. 19872006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) il cui art. 26, comma 1 statuisce che “Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo” e, al comma 3- ter, che “I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile, ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative, di natura informativa e formativa, più opportune al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Le imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza”.
Il ricorso della Società è stato, dunque, accolto.
In argomento, si veda anche Molestie sessuali nei confronti di una collega: legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore e Il valore probatorio della deposizione della vittima di molestie sessuali nel caso di licenziamento per giusta causa.
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale, e agli utili delle imprese (l. 15 maggio 2025, n. 76).
Recentemente avevamo dato notizia dell’approvazione, da parte del Senato, del disegno di legge in iniziativa popolare contenente le disposizioni ora pubblicate (Approvato il disegno di legge per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale, e agli utili delle imprese).
In attuazione dell’art. 46 Cost., i lavoratori potranno, dunque, ora essere coinvolti nella partecipazione economica e finanziaria, consultiva, organizzativa e gestionale delle imprese laddove tale partecipazione sia prevista negli statuti.
Qui il testo della legge che entrerà in vigore il 10 giugno 2025.