Il licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto durante la gravidanza è nullo.
La Corte di Cassazione ha confermato la pronuncia di merito che aveva accertato la nullità del licenziamento intimato ad una lavoratrice per superamento del periodo di comporto in epoca in cui la stessa era in stato di gravidanza (ord. n. 12060 del 7 maggio 2025).
Come rammenta la Cassazione, l’art. 54 del D.lgs. 151 del 2001 stabilisce, al comma 1, che "Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino".
Il comma 2, poi, aggiunge che “Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano”.
Il terzo comma, infine, enumera le specifiche e tassative eccezioni in presenza delle quali il divieto di licenziamento non opera.
Su tali premesse normative, la Corte ha sottolineato che il divieto di licenziamento dettato dalle disposizioni appena citate a tutela della maternità introduce una deroga alla intera disciplina limitativa dei licenziamenti, con le sole eccezioni elencate nel terzo comma dell'art. 54 cit. E tale deroga è collegata espressamente “allo stato oggettivo di gravidanza”, espressione che rende irrilevante non solo la condizione soggettiva di conoscenza o non conoscenza dello stato di gravidanza da parte della lavoratrice e del datore di lavoro ma anche tutti gli altri elementi che possono avere rilievo ordinariamente ai fini della estinzione del rapporto di lavoro, come il giustificato motivo oggettivo, illeciti disciplinari inidonei ad integrare una "colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro", ed anche il superamento del periodo di comporto”.
Ne discende – secondo la Cassazione – l’irrilevanza del riferimento, tuttora contenuto nell'art. 2110 c.c. anche alla gravidanza, dato il carattere certamente prevalente della disciplina dettata a tutela della maternità con una normativa di carattere specifico e temporalmente successiva.
In sintesi, dunque, il superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia non esclude l'operare del divieto di licenziamento ove risulti lo stato di gravidanza della lavoratrice, rimanendo intatte “le esigenze di protezione poste a base del divieto, volto a consentire che l'esperienza della maternità non sia intaccata dalle preoccupazioni connesse alla perdita del posto di lavoro”.
In argomento si richiama anche Divieto di licenziamento della lavoratrice in stato di gravidanza e grado della colpa nonchéLicenziamento della lavoratrice madre in caso di cessazione dell’attività dell’azienda: quando è legittimo?
Con l’entrata in vigore della l. 56/2025 sono stati abrogati oltre 30 mila atti normativi relativi al periodo tra il 1861 ed il 1946. Tra questi, si segnala il Regio Decreto n. 2567 del 6 dicembre 1923 che conteneva, quale allegato, la tabella che indicava le occupazioni che richiedevano un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non era applicabile la limitazione dell’orario di lavoro sancita dall’art. 1 del d. l. 692/1923.
Pertanto, non è più in vigore la tabella contenente l’elenco delle occupazioni considerate discontinue che, secondo alcuni, potrebbe però continuare ad offrire un punto di riferimento per la stipula dei contratti di lavoro intermittente.
Si attende, dunque, con urgenza, un intervento del Ministero del Lavoro.
Qui il testo della legge n. 56/2025 entrata in vigore il 9 maggio 2025.
Una compagnia elettrica può essere reputata responsabile dei danni causati dal cambiamento climatico?
Nel novembre 2015, il sig. Saúl Luciano Lliuya, agricoltore e guida alpina di professione che vive a Huaraz, in Perù, aveva adito il Tribunale distrettuale di Essen, in Germania, agendo nei confronti della RWE, la principale compagnia elettrica tedesca.
Secondo il sig. Lliuya, sostenuto dall'ONG Germanwatch, la RWE, avendo consapevolmente contribuito al cambiamento climatico emettendo volumi considerevoli di gas serra, aveva una certa responsabilità per lo scioglimento dei ghiacciai montani vicini alla sua città di Huaraz, ubicata ad un’altitudine di oltre 3 mila metri sul livello del mare. Aveva così chiesto, in primo luogo, che la Società venisse obbligata - in proporzione alla sua contribuzione nel determinare il danno - a sostenere i costi per la realizzazione delle misure protettive a favore della proprietà contro una possibile inondazione.
Sin dall’atto introduttivo, l’attore aveva sottolineato l’irrilevanza del fatto che erano coinvolti altri soggetti “inquinatori”, dal momento che non era stata avanzata alcuna richiesta di risarcimento economico, bensì quella di eliminazione dell’(imminente) danno convertita in una richiesta monetaria, e che la domanda era limitata alla quota di responsabilità della convenuta.
Secondo la tesi dell’attore, in particolare, lo scioglimento aveva dato origine ad una grave minaccia: Palcacocha, il lago glaciale situato sopra Huaraz, dal 1975, aveva registrato un notevole aumento volumetrico che aveva poi subito una drammatica accelerazione dal 2003 in poi.
Reputando che la Società RWE avesse contribuito alle emissioni responsabili del cambiamento climatico e, quindi, della crescita del lago, il sig. Lliuya aveva chiesto al tribunale di ordinare a RWE di rimborsarlo per una parte dei costi che lui e le autorità di Huaraz avrebbero dovuto sostenere per realizzare le protezioni contro le inondazioni. La quota calcolata ammontava allo 0,47% del costo totale, la stessa percentuale del contributo stimato di RWE alle emissioni industriali globali di gas serra dall'inizio dell'industrializzazione (dal 1751 in poi). Secondo l’attore, in questa misura la Società aveva contribuito al cambiamento globale e, quindi, allo scioglimento del ghiacciaio e allo stato della laguna.
Il Tribunale distrettuale aveva respinto le richieste del sig. Lliuya ritenendo che le domande fossero inammissibili a causa di una “mancanza di certezza sufficiente” e che non fosse possibile individuare alcuna "catena causale lineare" tra le complesse componenti della relazione causale tra determinate emissioni di gas serra e particolari impatti del cambiamento climatico.
Il 30 novembre 2017, la Corte d'Appello Regionale di Hamm ha reputato la richiesta ricevibile, consentendo al caso di passare alla fase probatoria.
Dopo un lungo ritardo, soprattutto a causa della pandemia di coronavirus, nel maggio 2022 si era svolta anche una visita in loco nella città di Huaraz. I giudici della Corte Regionale di Hamm, gli esperti nominati dal tribunale e gli avvocati di entrambe le parti si erano recati in Perù per esaminare se la proprietà dell’attore fosse minacciata da una inondazione dal lago glaciale Palcacocha.
Il ricorso è stato ora rigettato nel merito. Il 28 maggio 2025, la Corte regionale di Hamm ha infatti respinto le domande, ritenendo che non vi fosse alcun pericolo concreto per la proprietà dell'attore.
Tuttavia - come hanno sottolineato già i primi commentatori - la sentenza ha stabilito importanti principi giuridici per il contenzioso sul clima. Dalla lettura della sentenza si evince che, secondo la Corte, in linea di principio, i principali soggetti che emettono gas serra possono essere ritenuti responsabili dell'impatto delle loro emissioni ai sensi del diritto civile tedesco.
In particolare, la Corte ha ritenuto che l'attore potesse potenzialmente avere un diritto ai sensi dell'articolo 1004 del codice civile tedesco (BGB)[1].
I giudici hanno poi sottolineato che la distanza geografica tra le centrali elettriche della Società convenuta e la proprietà dell'attore in Perù non rendeva, di per sé, la domanda infondata.
L'appello è stato respinto perché non vi sarebbe la dimostrazione del rischio concreto o sostanziale per la proprietà dell'attore. La probabilità che l'acqua del lago glaciale raggiunga la proprietà entro i prossimi 30 anni è stata valutata solo all’1%, una probabilità che la Corte ha ritenuto troppo bassa per poter giustificare un intervento legale. Anche se un evento del genere dovesse verificarsi, l'alluvione prevista raggiungerebbe la casa con un'altezza di pochi centimetri e una velocità di flusso insufficiente a compromettere l'integrità strutturale dell'edificio.
In tema di climate change litigation si veda anche Climate change litigation: accolto l’appello di Shell, nonché Cambiamento climatico: il Tribunale di Roma (non) decide e dichiara inammissibile la domanda contro lo Stato italiano.
[1]1004 Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch
(1) 1Wird das Eigentum in anderer Weise als durch Entziehung oder Vorenthaltung des Besitzes beeinträchtigt, so kann der Eigentümer von dem Störer die Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen. Sind weitere Beeinträchtigungen zu besorgen, so kann der Eigentümer auf Unterlassung klagen.
(2) Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der Eigentümer zur Duldung verpflichtet ist
Domanda di rimozione e provvedimento ingiuntivo.
(1) Se la proprietà è compromessa in qualsiasi modo diverso dalla privazione o dalla trattenuta del possesso, il proprietario può chiedere che il trasgressore ponga rimedio al deterioramento. Se si prevedono ulteriori danni, il proprietario può chiedere un provvedimento ingiuntivo.
(2) La pretesa è esclusa se il proprietario è tenuto a tollerare).
In virtù di tale norma, dunque, il proprietario può rivolgersi al giudice contro la lesione dei propri diritti richiedendo rimedi di natura ingiuntiva. Più precisamente, il titolare del diritto di proprietà può chiedere un’ordinanza che imponga al danneggiante a) un obbligo di cessare l’attività dannosa ovvero dall’astenersi da intraprenderla; b) un vincolo di rimozione della fonte del danno.