L’11 giugno 2025, la Camera dei deputati ha approvato definitivamente il disegno di legge recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024" (A.C. 2280), trasmesso dal Senato il 27 febbraio 2025.
Come è noto, la legge di delegazione europea è uno dei due strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione Europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. In base all'articolo 29 della legge n. 234 del 2012, infatti, la legge comunitaria annuale è stata sostituita da due distinti provvedimenti:
Come si legge nel sito ufficiale della Camera, il disegno di legge di delegazione europea 2024, a seguito delle modifiche apportate presso il Senato della Repubblica, comprende 29 articoli, divisi in 3 Capi e contiene:
1) principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 20 direttive,
2) norme per l'adeguamento della normativa nazionale a 21 regolamenti;
3) disposizioni per l'istituzione di un tavolo tecnico avente ad oggetto una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (art. 3).
Il Capo I reca le disposizioni generali per il recepimento e l'attuazione degli atti dell'Unione europea, all'articolo 1 conferendo la relativa delega al Governo e all'articolo 2 delegandolo ad adottare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, disposizioni recanti la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea.
Il Capo II contiene le disposizioni di delega per il recepimento di direttive europee. Tra queste si segnalano:
Il Capo III reca, invece, le deleghe conferite al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale a regolamenti europei. Si segnalano, al riguardo, in particolare:
L’INL ha informato che la Direzione Centrale Vigilanza e Sicurezza del Lavoro ha emanato il Documento di Programmazione della Vigilanza 2025. Il documento – consultabile sul sito istituzionale – precisa che anche nell’anno 2025 il rafforzamento della lotta al lavoro sommerso nei diversi settori dell’economia costituisce il filo conduttore di tutta la programmazione dell’attività dell’INL di vigilanza che dovrà garantire il target previsto dal PNS (Piano Nazionale per la lotta al lavoro sommerso), aggiornato dalla Decisione del Consiglio europeo del 12 novembre 2024, consistente in un aumento del numero di ispezioni in modo che la media delle ispezioni del triennio 2023 – 2025 superi del 30% la media del triennio 2019-2021.
In materia di salute e sicurezza sul lavoro, proseguirà l’impegno dell’INL ad intensificare gli accertamenti ispettivi, anche attraverso una programmazione della vigilanza basata sull’operatività di teams specialistici, individuati sulla base dei settori produttivi ed economici presenti su ciascun territorio regionale e rivolta prevalentemente agli ambi nei quali si registra una maggiore percentuale di infortuni sul lavoro.
Le priorità che emergono dal Programma sono il contrasto al lavoro sommerso, al lavoro nero e al c.d. lavoro grigio. In tale ambito particolare attenzione sarà rivolta a tutte quelle tipologie di lavoro che si collocano a margine tra subordinazione e autonomia, tra etero-organizzazione e auto-organizzazione con forti ricadute in termini di tutela del lavoratore, come quello sportivo nell’ambito del dilettantismo, il lavoro dei rider nell’ambito della delivery e degli operatori dell’ “ultimo miglio” nell’ambito del trasporto, nonché i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale), le prestazioni coordinate e continuative nell’ambito dei servizi ed il lavoro autonomo occasionale.
Altro fenomeno che, oltre a pregiudicare i diritti dei lavoratori, determina una concorrenza sleale tra imprese è il cd. dumping contrattuale ovvero quella pratica imprenditoriale finalizzata a sfruttare le differenze di tutela contrattuale, sia economiche che normative, determinate dalle clausole collettive previste nei cd. “contratti pirata” e nei contratti di prossimità privi dei requisiti legali. Rispetto a tali accordi, proseguirà, anche nel corso dell’anno 2025, la programmazione di una specifica attività ispettiva che, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 124/2004, sarà mirata alla verifica della corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro.
Verrà poi dedicato particolare impegno all’azione di contrasto dei fenomeni illeciti transnazionali spesso connessi all’utilizzo in chiave distorta e fraudolenta dell’istituto del distacco di lavoratori tra Paesi dell’Unione europea ma anche da aziende stabilite in Paesi Terzi.
Nell’ambito delle pari opportunità e contrasto alle forme di discriminazione l’INL continuerà la sua azione volta a garantire sia il rispetto della parità di genere sui luoghi di lavoro sia l’accesso al lavoro dei soggetti con disabilità.
L’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza svolta dagli ispettori di vigilanza tecnica, poi, dovrà rivolgersi ai settori produttivi a rischio infortunistico medio-alto.
La causa del patto di prova è ravvisabile nella tutela dell'interesse di entrambe le parti contrattuali a sperimentare la reciproca convenienza al contratto di lavoro e, per evitare l'illegittimità del patto per incoerenza con la suddetta causa, è necessario che esso contenga anche la specifica indicazione delle mansioni in relazione alle quali l'esperimento deve svolgersi, atteso che la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria insindacabile valutazione sull'esito della prova presuppone che questa debba effettuarsi in ordine a mansioni esattamente identificate.
Ne consegue che la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, e che il patto di prova deve contenere, può ben essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata. Pertanto, se la categoria di un determinato livello accorpa una pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo poiché quella della sola categoria risulterebbe generica.
Con questi – concisi, ma chiari - passaggi argomentativi, la Corte di Cassazione (ordinanza 9 giugno 2025, n. 15326) ha recentemente respinto la domanda di una lavoratrice che aveva impugnato il licenziamento intimatole per mancato superamento del periodo di prova.
La Corte territoriale aveva ritenuto che il patto di prova contenuto nel contratto di lavoro indicasse specificamente le mansioni con il richiamo alla contrattazione collettiva applicabile e alla categoria di appartenenza.
La lavoratrice aveva impugnato la sentenza, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2096 c.c., e lamentando la non corrispondenza delle mansioni indicate nel contratto di assunzione ai profili indicati nella contrattazione collettiva, con il conseguente difetto di indicazione, anche per relationem, delle mansioni svolte nel patto di prova, pertanto nullo.
La Cassazione, richiamando i principi sopra sinteticamente rammentati, ha respinto il ricorso, ritenendo che la Corte territoriale, nel condividere con il Tribunale l’accertamento relativo alla specificità dell’indicazione, nel contratto di assunzione della lavoratrice, delle mansioni, per il richiamo della contrattazione collettiva applicabile, aveva svolto un apprezzamento insindacabile in sede di legittimità.