Il 1° luglio 2025 è entrato in vigore il decreto legge 30 giugno 2025, 96 contenente disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. L’intervento del governo mira ad aumentare l’efficacia dell’organizzazione dei grandi eventi sportivi che l’Italia ospiterà nei prossimi anni (Olimpiadi invernali, America’s Cup, Giochi del Mediterraneo, Finali ATP).

Si segnalano, in particolare:

  • l’innalzamento ad 8 anni (in sostituzione di 5) del limite di durata del contratto a tempo determinato, mediante modifica del d.lgs. n. 36/2021;
  • la modifica del d. lgs. 40/2021 in tema di sicurezza degli sport invernali: vengono introdotti requisiti più severi per le piste per scii e slittini, e maggiore larghezza nel caso di sci alpino;
  • l’introduzione della tutela degli arbitri: le aggressioni agli arbitri, e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive, saranno equiparate a quelle contro agenti di polizia.

In materia di lavoro sportivo si veda anche La riforma del lavoro sportivo: i punti cardine delle nuove norme tra tutele e adempimenti.

Con messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025, l’Inps ha pubblicato le indicazioni per la presentazione delle istanze e la gestione dell’istruttoria in ordine alle richieste di integrazione salariale per la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo.

Le indicazioni, pubblicate sul sito istituzionale dell’Inps, dunque, riguardano sia le richieste del trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) sia quelle dirette ad ottenere l’assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (FIS) o ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica autorità, i datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale utilizzando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”.

In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo”per“temperature elevate”.

 Si chiarisce che non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, l’una con causale“sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”el’altra con causale“evento meteo” per “temperature elevate”.

Tuttavia, nel caso in cui venga presentata un’istanza con causale “evento meteo”per“elevate temperature” riferita a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo adottate dalla pubblica autorità, nel corso dell’istruttoria si deve tenere conto di tale circostanza.

Conseguentemente, possono essere riconosciute come integrabili sia le giornate/ore in cui è stato accertato l’effettivo verificarsi dell’evento meteo avverso sia, indipendentemente dal predetto accertamento, le giornate/ore per le quali le predette ordinanze hanno vietato lo svolgimento delle attività lavorative.

Come già chiarito nei messaggi e nelle circolari già pubblicate dall’Istituto in materia, in caso di domanda con causale “evento meteo” per “temperature elevate”, la prestazione di integrazione salariale può essere riconosciuta laddove le temperature risultino superiori a 35 °C. Tuttavia, anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35 °C può determinare l’accoglimento della domanda di accesso alle prestazioni di integrazione salariale qualora si prenda in considerazione la valutazione della temperatura c.d. “percepita”, più elevata di quella reale. Il riferimento è a quelle situazioni in cui, ad esempio, le attività lavorative sono svolte in luoghi in cui non è possibile la protezione dal sole o se le stesse attività comportano l'utilizzo di materiali o di macchinari che producono, a loro volta, calore, così contribuendo ad accentuare la situazione di disagio dei lavoratori.

Anche l’impiego di strumenti di protezione, come tute o caschi, può determinare una temperatura percepita dal lavoratore più elevata di quella effettivamente registrata dal bollettino meteo.

Pertanto, la valutazione dell’integrabilità della causale richiesta non deve fare riferimento solo al gradiente termico, come registrato dai bollettini meteo, ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano concretamente ad operare i lavoratori.

Poiché tali valutazioni sono possibili solo se si dispone di adeguati elementi informativi, l’Inps sottolinea l’importanza di redigere la relazione tecnica in modo completo.

Al contrario, non devono essere allegati alla domanda i bollettini meteo, già acquisiti d’ufficio dall’Istituto.

 Anche l’elevato tasso di umidità concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale.

Nel messaggio si precisa che le indicazioni fornite valgono anche per quelle lavorazioni al chiuso, quando le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro o nei casi in cui l’utilizzo dei predetti sistemi non sia compatibile con le lavorazioni stesse.

 .

Quando è responsabile il gestore di blog per i commenti diffamatori di terzi?

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (27 giugno 2025, n. 17360) ha sintetizzato importanti principi in relazione a tale questione.

In quel caso, l’attore aveva agito nei confronti del convenuto per ottenere il risarcimento dei presunti danni subiti in conseguenza di commenti ingiuriosi pubblicati da alcuni utenti su un blog tenuto dal convenuto e non tempestivamente rimossi. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, mentre la Corte d’appello, dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta dell’attore di rimozione dei commenti diffamatori pubblicati, aveva confermato, per il resto, la decisione di primo grado.

La Corte territoriale, in particolare, aveva affermato che l'obbligo di rimozione dei commenti illeciti (nella specie, diffamatori), per il prestatore di servizi (nella specie: hosting provider), ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 70 del 2003, sussisterebbe solo a seguito di una comunicazione da parte delle autorità competenti in ordine al carattere illecito dei medesimi, cioè in base ad una "conoscenza qualificata" di tale illiceità, e non potrebbe farsi derivare da una mera conoscenza di fatto di essa, acquisita in altro modo (in particolare, l'obbligo di rimozione non potrebbe mai conseguire alla conoscenza del carattere illecito del commento acquisita in base alla segnalazione della parte lesa, specie se, come accaduto nella vicenda affrontata, la segnalazione stessa non contenga una espressa richiesta di rimozione).

Le affermazioni di diritto contenute nella decisione impugnata – secondo la Cassazione - risultano in contrasto non solo con la giurisprudenza penale, ma anche con quanto affermato nella giurisprudenza civile della medesima Corte. Secondo quest’ultima, la responsabilità dell’hosting provider, prevista dall'art. 16 del D. Lgs. n. 70 del 2003 citato, sussiste in capo al prestatore dei servizi che non ha provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, oppure che ha continuato a pubblicarli, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) il prestatore di servizi è a conoscenza legale dell'illecito perpetrato dal destinatario del servizio, per averne avuto notizia dal titolare del diritto leso oppure aliunde;

b) è ragionevolmente constatabile l'illiceità dell'altrui condotta, cosicché l’hosting provider può dirsi in colpa grave per non averla positivamente riscontrata, alla stregua del grado di diligenza che è ragionevole attendersi da un operatore professionale della rete in un determinato momento storico;

c) il medesimo prestatore ha la possibilità di attivarsi utilmente, in quanto reso edotto in modo sufficientemente specifico dei contenuti illecitamente immessi da rimuovere.

Tenuto conto che la regola generale è quella per cui l'internet provider (il prestatore di servizi) non è tenuto ad effettuare un controllo preventivo sulla liceità delle informazioni e sulle attività svolte dai terzi destinatari del servizio e che la sua responsabilità (risarcitoria) è correlata genericamente alla memorizzazione delle informazioni rese dai suddetti terzi – si legge nella pronuncia - risulta più che ragionevole la conclusione secondo la quale tale previsione è destinata ad operare anche nell'ipotesi in cui i fatti o le circostanze “che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione divengano noti al prestatore del servizio solo dopo l'avvenuta memorizzazione dell'informazione resa dal terzo”.

E, in tal caso, non potendo essere più impedita la pubblicazione, non resta al prestatore che operarne la rimozione, anche a prescindere dalla comunicazione delle autorità, per evitare la propria responsabilità (quanto meno sul piano risarcitorio).

Dunque, l'obbligo di rimozione delle informazioni illecite memorizzate sorge per l'hosting provider nel momento stesso in cui egli, in qualunque modo, acquisisca la conoscenza di fatti o circostanze che rendano tale illiceità manifesta. In quest'ottica, la comunicazione delle autorità competenti rappresenta solo una fonte qualificata di acquisizione della predetta conoscenza, che, verosimilmente, semplifica anche la valutazione per il prestatore del carattere manifesto dell'illiceità dell'informazione e l'eventuale giudizio sulla sua effettiva consapevolezza della stessa.

Secondo la Cassazione, tale interpretazione, oltre ad essere fondata sul tenore letterale dell'art. 16 del decreto legislativo n. 70 del 2003, è la più coerente con la sua stessa ratio, di recepimento della previsione della Direttiva 2000/31/CE nel diritto interno e “certamente la più ragionevole, anche nel risultato finale”, che garantisce un equilibrato contemperamento tra la tutela della posizione del prestatore di servizi (non attivo) nella società dell'informazione, la cui responsabilità si è ritenuto opportuno limitare sul piano normativo, per favorire lo sviluppo e la trasmissione dei servizi e delle idee in tale ambito, e la tutela dei soggetti che possono esserne potenzialmente lesi.

Il punto di equilibrio che emerge dalla normativa eurounitaria ed interna, in definitiva, è dato dai seguenti principi di diritto: "il prestatore di servizi informatici che assuma il ruolo di hosting provider non attivo va, di regola, esente dalla responsabilità per la pubblicazione delle eventuali informazioni illecite che provengano dai terzi - e, più specificamente, in relazione alla problematica oggetto della presente controversia - per tutti gli eventuali commenti diffamatori inviati dai terzi, ma, una volta che egli acquisisca la consapevolezza della manifesta illiceità degli stessi (in qualunque modo, anche non necessariamente a seguito di una comunicazione delle autorità competenti, sebbene, in tale ultimo caso, possa essere più agevole percepire il carattere "manifesto" dell'illiceità), è tenuto ad attivarsi per rimuoverli tempestivamente, per continuare a godere dell'esenzione dalla indicata responsabilità".

Per un ulteriore approfondimento si veda anche La responsabilità civile degli hosting provider.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram