Il 4 giugno 2025 è stato firmato l’accordo di rinnovo dell’AEC per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza del settore del commercio.
L’accordo reca elementi di novità di una certa rilevanza.
Il termine del contratto a tempo determinato può essere rinnovato o prorogato con il consenso dell’agente o rappresentante espresso in forma scritta non più di 2 volte consecutivamente. Ove non risulti per iscritto la previsione del termine, il rapporto si considera a tempo indeterminato.
Si segnala la modifica in tema di variazioni di zona. Il testo è stato uniformato a quanto già definito nell’AEC del settore Industria, rafforzando in modo sostanziale la tutela degli agenti in caso di modifiche unilaterali da parte della casa mandante, relativamente a provvigioni, prodotti e clientela.
Le parti (art. 5) hanno concordato espressamente sull’opportunità di pattuire strumenti di flessibilità durante lo svolgimento del rapporto di agenzia con particolare riferimento alle variazioni in peius per l’agente del contenuto economico del contratto derivanti da variazioni di zona e/o di prodotti e/o di clienti e e/o della misura delle provvigioni che non potranno essere adottate, se di sensibile entità, nei primi 12 (dodici) mesi di durata del contratto. Le variazioni in peius per l’agente si considerano:
Le variazioni di lievi entità potranno essere realizzate previa comunicazione scritta sia per gli agenti plurimandatari che per i monomandatari.
Il preponente deve fornire all’agente tutti i dati relativi al fatturato della zona e/o prodotti e/o clienti oggetto del contratto, anche ai fini del calcolo delle indennità di fine rapporto. A tal fine il preponente si strutturerà tecnologicamente per la ripartizione territoriale del fatturato.
Il preponente riporterà negli estratti conto le vendite di prodotti o servizi anche a privati consumatori realizzate nella zona assegnata in esclusiva attraverso il canale del commercio elettronico aziendale e corrisponderà le relative provvigioni.
È previsto l’obbligo per il preponente di fornire all’agente, alla fine di ogni mese o trimestre, le copie delle fatture inviate ai clienti o un riepilogo attraverso il quale sia possibile riscontrare le fatture ed i prodotti/servizi forniti alla clientela e l’aliquota provvigionale.
È stato inoltre chiarito che il compenso previsto dal patto di non concorrenza come previsto dall’art. 1751 bis c.p.c. ha natura complementare rispetto alle indennità previste dall’art. 1751 c.c. e alle indennità di fine rapporto e non può essere in esse ricompreso.
È previsto anche che tutte le somme corrisposte dalla casa mandante ai sensi dell’art. 1 bis in aggiunta alle provvigioni sono computabili agli effetti dei vari istituti contrattuali e legali, quali le variazioni contrattuali, il FIRR, l’indennità suppletiva di clientela, l’indennità meritocratica, l’indennità sostitutiva del preavviso e l’indennità per il patto di non concorrenza post contrattuale.
Qui il testo integrale dell’accordo.
Grava sul datore di lavoro l'onere di allegare e di provare di aver messo in condizione il lavoratore di fruire di tutte le ferie residue. Questo è il principio ribadito dalla Corte di Cassazione (ord. 18 luglio 2025, n. 20035)
L'art. 5, co. 8, del d.l. n. 95/2012, come integrato dall'art. 1, co. 55, L. n. 228/2012 – secondo la Suprema Corte – deve essere interpretato in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Ne consegue che la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente, e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax al quale le stesse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
In argomento si veda anche Le ferie non godute vanno pagate: la Corte di Giustizia dà ragione all’ex dipendente pubblico (italiano), nonché Ferie non godute: al dirigente spetta l’indennità sostitutiva delle ferie?
Secondo la Corte Costituzionale è in contrasto con la Costituzione l’onere della impugnazione stragiudiziale del licenziamento nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione ove il lavoratore versi in stato di incapacità naturale.
Avevamo parlato della decisione della Corte di Cassazione che aveva dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione (Impugnazione del licenziamento e incapacità naturale del lavoratore licenziato: alla Corte Costituzionale spetterà la valutazione di legittimità dell’art. 6 l. 604/66).
Ora la Corte Costituzionale, con sentenza n. 111 del 18 luglio 2025, ha dichiarato fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6, primo comma, della legge n. 604/66, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 24, primo comma, e 35, primo comma, Cost.
Secondo la Corte, per il lavoratore colpito da incapacità naturale, l’onere di impugnazione in esame può comportare la perdita definitiva della possibilità di contrastare l’iniziativa datoriale e, dunque, di “[…] non essere estromesso dal lavoro ingiustamente o irragionevolmente”, questo in aperto contrasto con il diritto al lavoro garantito dall’art. 4, primo comma, Cost. – diritto fondamentale e fondamento dell’ordinamento repubblicano e con la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni riconosciuta dall’art. 35, primo comma, Cost.
Nella fattispecie in esame, la garanzia di tali diritti, che rinviene nella tutela giurisdizionale sancita dall’art. 24 Cost. un indispensabile strumento di realizzazione, risulta, infatti, irreparabilmente compromessa, non sussistendo un rimedio tardivo attraverso il quale l’interessato, una volta recuperata la pienezza delle facoltà intellettive e volitive, possa far valere l’illegittimità dell’atto espulsivo.
L’ordinamento – ricorda la Corte - interviene con varie misure a tutelare la persona che, a causa di una perturbazione, anche temporanea, della propria sfera intellettiva e volitiva, non sia in grado di comprendere il significato e le conseguenze dei propri atti, né di autodeterminarsi liberamente e coscientemente per tutelare i propri interessi (si pensi all’incapacità di intendere e di volere quale causa di annullamento degli atti negoziali del soggetto incapace). Non è invece rinvenibile una specifica misura a presidio del lavoratore che, a causa di una pur temporanea alterazione psichica, non assolva tempestivamente l’onere della previa impugnazione stragiudiziale del licenziamento intimatogli, così perdendo la possibilità di contestarlo in sede giurisdizionale.
All’accertato vulnus ai precetti costituzionale la Corte non ha, tuttavia, inteso porre rimedio nei termini auspicati dal giudice rimettente e, cioè, attraverso l’inserimento nella disposizione in questione di una causa di differimento della decorrenza del termine per l’impugnazione stragiudiziale dalla data della ricezione del licenziamento a quella del riacquisto, da parte dell’interessato, della piena capacità di intendere e di volere.
Di regola – secondo la Corte - una indefettibile esigenza di tutela della certezza dei rapporti giuridici impone che i termini decadenziali decorrano per il solo fatto materiale del trascorrere del tempo, indipendentemente dalle situazioni soggettive e oggettive dalle quali sia dipeso l’inutile maturare della causa estintiva, e, salve le eccezioni tassativamente previste dalla legge, dal momento che il fondamento della decadenza coincide con l’esigenza obiettiva del compimento di particolari atti entro un termine perentorio stabilito dalla legge o dalla volontà dei privati. Piuttosto, alle riscontrate violazioni costituzionali deve porsi rimedio, senza stravolgere la funzione della norma censurata con pregiudizio delle esigenze di certezza ad essa sottese, sollevando dall’onere della previa impugnazione stragiudiziale il lavoratore che, a causa di un perturbamento, anche di tipo transitorio, delle proprie facoltà cognitive o volitive, non sia in grado di comprendere l’effettiva portata dell’atto espulsivo e, quindi, di attivarsi tempestivamente, così incorrendo nella perdita irrimediabile della possibilità di accedere alla tutela giurisdizionale.
La Corte ha così dichiarato che l’articolo 6, primo comma, della legge 604/1966 è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che se al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento o in pendenza del termine di sessanta giorni previsto per la sua impugnazione, anche in via stragiudiziale, il lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, “non opera l’onere della previa impugnazione, anche stragiudiziale, e il licenziamento può essere impugnato entro il complessivo termine di decadenza di duecentoquaranta giorni dalla ricezione della sua comunicazione”.