Lo scorso mese di luglio è stata assegnata alle Commissioni riunite XII Affari sociali e XI Lavoro in sede referente la proposta di legge n. 2309 contenente ‘Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di prevenzione dei rischi psicosociali e di tutela del benessere nei luoghi di lavoro’.

Si tratta di una proposta di legge che mira ad aumentare la tutela della salute mentale e del benessere psicosociale nei luoghi di lavoro.

In particolare, il testo propone:

  • all’art. 1, modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio psicosociale e benessere nei luoghi di lavoro, prevedendo l’aggiunta, all’articolo 28, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, del seguente periodo: “La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1, da effettuare sulla base dell’organizzazione del lavoro, delle relazioni sociali, dell’ambiente di lavoro e della pericolosità delle attrezzature o delle mansioni, deve comunque tenere conto del rischio psicosociale, inteso come il rapporto tra la probabilità che si verifichi l’esposizione a uno o più pericoli di natura psicosociale legati al lavoro e la gravità delle lesioni e delle malattie che possono essere causate da tali pericoli, nonché del benessere nei luoghi di lavoro, inteso come soddisfazione dei bisogni e delle aspettative fisiche, mentali, sociali e cognitive del lavoratore nell’esperienza lavorativa”;
  • all’art. 2, modifiche al Codice sulle pari opportunità (d.lgs. n. 198/2006), compresa l’introduzione della certificazione del benessere psicosociale nei luoghi di lavoro al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per contrastare i rischi e promuovere il benessere nei luoghi di lavoro;
  • all’art. 3, la previsione di incentivi a favore delle “società benefit” che potranno ottenere tale qualifica in caso di osservanza degli standard di certificazione del benessere psicosociale;
  • all’art. 4, incentivi fiscali per beni e servizi rientranti nel welfare aziendale;
  • all’art. 5, modifiche al codice dei contratti pubblici (d. lgs. 36/2003).

Qui in calce il testo della proposta di legge ora all’esame delle Commissioni parlamentari.

Dopo l’intervento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (nel avevamo parlato in Il lavoro intermittente: pubblicati i chiarimenti dell’INL dopo l’abrogazione del Regio decreto), anche il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 15 del 27 agosto 2025, ha reso chiarimenti in relazione all’abrogazione del regio decreto n. 2657/1923 ad opera della legge n. 56/2025, in merito alla disciplina del lavoro intermittente.

In proposito, si è posto il problema se la citata legge possa avere comportato la contestuale abrogazione implicita del D.M. 23 ottobre 2004, il quale stabilisce che “è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657”. In linea con quanto ritenuto dall’INL, il Ministero ha confermato che la legge 56/2025 non ha inciso sulla attuale disciplina del lavoro intermittente, poiché il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 “alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657” è da considerarsi quale rinvio meramente materiale che, in quanto tale, cristallizza nell’atto che effettua il rinvio le disposizioni richiamate, senza che le successive vicende delle stesse abbiano effetto giuridico sulla fonte che le richiama.

Tale lettura – si legge nella circolare - appare in linea con la disciplina normativa e con la prassi amministrativa seguita dal Ministero non solo nella circolare n. 34/2010, ma anche nella risposta ad interpello 38/2011 dove si era già chiarita espressamente la natura materiale del rinvio.

In base a quanto sopra evidenziato, dunque, le attività elencate nella tabella allegata al Regio Decreto, in quanto incorporate nello stesso decreto ministeriale del 2004, devono ritenersi tuttora in vigore nonostante l’avvenuta abrogazione del R.D. 2657/1923. Da ciò discende la perdurante utilizzabilità della tabella, ai fini della stipula di contratti di lavoro intermittente, anche nel settore turistico.

Ai fini dell’esercizio della facoltà di chiedere all’Inps la costituzione della rendita vitalizia reversibile disciplinata dall’art. 13 comma 1 della legge n. 1338 del 12 agosto 1962 e ss. mm., “il termine di prescrizione decorre, per il datore di lavoro, dalla intervenuta prescrizione dei contributi; la rendita chiesta dal lavoratore ai sensi dell’art. 13 comma 5 della legge citata inizia a prescriversi da quando si è prescritto il diritto del datore di lavoro di chiedere la costituzione della rendita ai sensi dell’art. 13 comma 1 della legge n. 1338 del 1962”.

Questo è il principio espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 22802 del 7 agosto 2025.

Come rammenta la Corte, sia il datore di lavoro (art. 13 comma 1) che il lavoratore (art. 13 comma 5) possono avere interesse a porre rimedio alla scopertura contributiva in un tempo ragionevole:

 - il datore di lavoro per evitare la sproporzione che può risultare tra il modesto tenore dell’omissione contributiva e il danno che ne può derivare ed al quale può essere chiamato a risarcire;

- il lavoratore anche solo per scongiurare i rischi connessi ad un’iniziativa giudiziaria relativa a fatti che, se risalenti nel tempo, possono essere difficilmente dimostrabili.

Quello attuato con l’art. 13 – si legge nella pronuncia - è un congegno di regolarizzazione contributiva che consente di valorizzare, ai fini del trattamento pensionistico, quei periodi contributivi per i quali si siano verificate omissioni contributive non sanabili per effetto di prescrizione. Si tratterebbe di una norma strettamente collegata alla previsione di cui all’art. 2116, 2° co. c.c. che dispone che “nei casi in cui […] le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l’imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro”.

In sostanza, l’art. 13 costituirebbe una forma di reintegrazione in forma specifica del danno derivante dall’omessa contribuzione.

Dopo un approfondito esame degli orientamenti giurisprudenziali in tema di imprescrittibilità del diritto alla rendita, la Cassazione ha confermato, appunto, la prescrittibilità ed ha avvalorato tale conclusione sulla base della recente modifica apportata dalla l. 203/2023. Quest’ultima, infatti, ha aggiunto all’art. 13 della legge n. 1338 del 1962 un settimo comma con il quale si dispone che “il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facoltà di cui al primo e al quinto comma, fermo restando l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma”.

Tuttavia, ancorare, per entrambi i soggetti che possono chiedere la costituzione della rendita vitalizia disciplinata dall’art. 13 citato, al verificarsi del medesimo evento (la prescrizione dei contributi) si risolverebbe per il lavoratore – secondo la Cassazione - in una “irragionevole compressione temporale dei tempi di esercizio del diritto ad avvalersi di quel “congegno” apprestato dal legislatore a tutela del pregiudizio che può conseguire all’inadempimento datoriale dell’obbligo di versare i contributi”.

In questa prospettiva occorre differenziare la decorrenza dell’esordio del termine di prescrizione nel caso in cui agisca il datore di lavoro da quello in cui invece sia il lavoratore a chiedere la costituzione della rendita che non possa ottenere dal datore di lavoro, decidendo perciò di sostituirsi allo stesso, salvo chiedergli il risarcimento del danno.

Secondo la soluzione fatta propria dalla Corte, una volta maturata la prescrizione dei contributi, decorrerebbe, per il datore di lavoro che non li abbia versati, il termine decennale di prescrizione del diritto a versare la riserva matematica ai fini della costituzione della rendita reversibile in favore del lavoratore.

Decorso tale termine, e prescritto il diritto del datore di lavoro a chiedere la costituzione della rendita in favore del lavoratore, quest’ultimo potrà sostituirsi al datore di lavoro e provvedere al necessario versamento. Solo quando non sarà più possibile per il datore di lavoro provvedere, il diritto del lavoratore a sostituirsi nella costituzione della rendita inizierà a prescriversi.

È la stessa pronuncia a fare la seguente esemplificazione:

  • sarà necessario, a regime, il decorso di cinque anni perché si prescrivano definitivamente i contributi che maturano tempo per tempo;
  • dalla loro prescrizione decorre il termine decennale per l’esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di chiedere la costituzione della rendita vitalizia in favore del lavoratore;
  • decorso il termine decennale, il lavoratore potrà esercitare la facoltà riconosciutagli dalla legge, con diritto a vedersi risarcire il danno subito (ex art. 13 comma 5) nel termine ulteriore di dieci anni scaduto il quale tale diritto si prescriverà.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram