Secondo la Corte di Cassazione (sent. 25 settembre 2025, n. 26170), la codatorialità nell'impresa di gruppo presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale, nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali.
Nella recente pronuncia citata, la Corte ha rammentato che il collegamento economico-funzionale tra imprese, ai fini dell'individuazione di un centro unitario di imputazione dei rapporti di lavoro, è stato ritenuto sussistente dalla giurisprudenza di legittimità in presenza dei seguenti requisiti:
La giurisprudenza più recente ha sganciato tali caratteristiche fattuali dalla necessità di prova dell'abusiva frammentazione societaria, “nel senso dell'ammissione di una codatorialità in riferimento anche a gruppi genuini, anche sulla scia della nozione di "direzione e coordinamento" di società, introdotta nell'art. 2497 c.c., in coerenza col peso attribuito dall'ordinamento europeo alla nozione di gruppo di imprese”.
Secondo la Cassazione, il fenomeno dell'integrazione societaria può evolversi in forme molteplici, non necessariamente di strumentalizzazione della struttura di gruppo, ma anche di fisiologica integrazione.
In presenza di gruppi genuini, ma fortemente integrati, può esistere un rapporto di lavoro che veda
nella posizione del lavoratore un'unica persona e nella posizione del datore di lavoro più persone
giuridiche, rendendo così solidale l'obbligazione del datore di lavoro.
Valorizzando proprio gli indici di integrazione tra società collegate economicamente e funzionalmente, quali tratti caratteristici della fattispecie della direzione e del coordinamento di società, nel momento in cui venga accertata l'utilizzazione promiscua della forza lavoro da parte delle diverse società del gruppo, queste possono essere considerate codatrici del medesimo lavoratore, secondo lo schema dell'obbligazione soggettivamente complessa, in base al principio di effettività.
In sintesi – si legge nella pronuncia - si è affermato che la codatorialità nell'impresa di gruppo presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale, nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali.
Dunque, l'emersione della nozione di codatorialità (tipica e atipica) nel rapporto di lavoro, presuppone, per la sua configurazione, l'accertamento delle due concorrenti condizioni: l'esercizio contemporaneo dei poteri datoriali da parte di più soggetti, e lo svolgimento della prestazione lavorativa nell'interesse condiviso di soggetti tra di loro formalmente distinti. Al di là della verifica di frammentazioni fraudolente fra più società dirette ad eludere norme imperative anche in materia di rapporti di lavoro, la nozione di codatorialità utilizzata nella più recente giurisprudenza identifica ipotesi di contitolarità del contratto di lavoro alle quali consegue il riconoscimento della responsabilità solidale tra tutti i datori di lavoro.
Lo schema plurisoggettivo estende la tutela del lavoratore-creditore nei confronti di tutti i soggetti giuridici coinvolti per parte datoriale-debitrice, in termini di responsabilità solidale con riguardo alle obbligazioni discendenti per quest'ultima dal rapporto di lavoro, così, in primo luogo, il credito-debito retributivo e la protezione da licenziamento illegittimo.
Nel caso di specie, secondo la Cassazione, la Corte d’Appello non aveva valorizzato gli indici di integrazione tra società collegate economicamente e funzionalmente, in rapporto all'utilizzazione promiscua della forza lavoro da parte delle diverse società del gruppo, ossia l'inserimento della lavoratrice nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale, con ciò incorrendo in un errore di sussunzione.
In tema di codatorialità, si veda anche Codatorialità del rapporto di lavoro: solidarietà passiva ma non cumulo di tutele.
Il Garante Privacy ha sanzionato con una multa di 100 mila euro una Banca che aveva tardivamente riscontrato l’istanza di accesso presentata da un cliente. Questi, nel rappresentare di essere stato vittima di frode per la quale era stata sporta denuncia alle autorità competenti, aveva chiesto di avere accesso ai dati contenuti nelle registrazioni delle chiamate dallo stesso effettuate al servizio clienti della Banca.
Il Garante ha accertato che la Banca, in qualità di titolare del trattamento, non aveva fornito riscontro alla richiesta di accesso entro il termine previsto dall’art. 12, par. 3 del Regolamento (“senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta”); né aveva provveduto ad informare l’istante, entro il medesimo termine, dei motivi dell'inottemperanza nonché della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo o un ricorso giurisdizionale (art. 12, par. 4 del Regolamento).
Solo a seguito della presentazione del reclamo all’Autorità e dell’avvio, da parte di quest’ultima, del relativo procedimento, la Banca aveva aderito all’istanza di accesso.
Nel solco di quanto ha ricordato il Garante, si rammenta che le registrazioni di conversazioni telefoniche (e la loro trascrizione) tra l’interessato che richiede l’accesso e il titolare del trattamento possono rientrare nell’alveo del diritto di accesso previsto dal Regolamento, a condizione che costituiscano dati personali e purché la richiesta avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà altrui (sul punto, si vedano le Linee guida 01/2022 sui diritti degli interessati – Diritto di accesso” adottate dall’EDPB il 28 marzo 2023).
Qui il provvedimento pubblicato nella newsletter del Garante del 25 settembre 2025.
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2025 la legge sull’intelligenza artificiale.
La legge (qui il testo pubblicato), come si legge all’art. 1, reca principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale. Promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell’intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità. Garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull’impatto sui diritti fondamentali dell’intelligenza artificiale.
Per un approfondimento in materia di diritto del lavoro si veda L’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro.