Con messaggio n. 3322 del 5 novembre 2025, l’INPS ha evidenziato che, per l’effetto della sentenza n. 115/2025 della Corte Costituzionale pubblicata nella GU del 23 luglio 2025  (ne avevamo parlato in Corte Costituzionale: congedo parentale anche alla madre «intenzionale» di una coppia omogenitoriale), non possono essere considerate indebite le fruizioni di congedo di paternità obbligatorio da parte della lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile, precedenti il 24 luglio 2025 avvenute nel rispetto dell’articolo 27-bis del decreto legislativo n. 151/2001, e delle vigenti disposizioni di legge.

Inoltre, le domande di congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto presentate dalle lavoratrici alle quali il beneficio è stato esteso per effetto della sentenza della Corte Costituzionale, per periodi precedenti al 24 luglio 2025, devono essere riesaminate dalle Strutture territoriali dell’INPS, su istanza di parte, nel rispetto del termine di prescrizione annuale disposto all’articolo 6, sesto comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e del termine di decadenza annuale, previsto dall’articolo 47, terzo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (cfr. il messaggio n. 4301 del 17 dicembre 2024).

L’accesso al sistema informatico aziendale non può essere considerato un fatto lieve quando è realizzato per finalità personali o comunque non riconducibili a esigenze di servizio.

La Corte di Cassazione (sent. 1° novembre 2025, n. 28887) ha ribadito questa conclusione nel solco di quanto aveva già evidenziato in precedenti pronunce (così Cass. n. 2806/2025 di cui avevamo parlato in L’accesso abusivo del lavoratore alla banca dati aziendale non può essere considerato un fatto lieve).

Nel caso affrontato questa volta dalla Cassazione, la Corte territoriale, confermando la decisione di primo grado, aveva respinto la domanda della lavoratrice, dipendente di un’Azienda Ospedaliera, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatole per giusta causa.

La decisione del giudice d’appello discendeva dall’aver esso ritenuto accertati i fatti addebitati, ovvero l’aver la ricorrente effettuato trenta accessi illeciti nel dossier sanitario elettronico e, per ragioni personali, aver consultato, senza alcuna giustificazione o ragione di servizio, i fascicoli sanitari dei suoi vicini di casa, nei confronti dei quali aveva pronunciato insulti e minacce per le quali era stata anche condannata in sede penale.

La Corte d’appello, con un ragionamento reputato dalla Suprema Corte corretto e rispettoso dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza in tema di valutazione della congruità della sanzione disciplinare, aveva condiviso l’assunto secondo il quale l’azienda non può riporre fiducia in una dipendente che approfitta della propria posizione e del proprio profilo di autorizzazione di accesso ai sistemi informatici per acquisire dati sensibili di terzi a fini personali, trattandosi di comportamento sanzionato penalmente dall'art. 615 ter c.p.,  vietato dal codice di comportamento del pubblico dipendente richiamato nella contestazione disciplinare, dal codice di condotta interno all'azienda e dall'art. 64 del c.c.n.l. applicabile al rapporto.

Nel respingere le censure della lavoratrice, la Suprema Corte ha sottolineato altresì che, in materia di sanzioni disciplinari, il giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito contestato è devoluto al giudice del merito, in quanto implica un apprezzamento dei fatti che hanno dato origine alla controversia. Si tratta di un giudizio sindacabile in sede di legittimità “soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata articolata su espressioni o argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi o manifestamente ed obiettivamente incomprensibili, ovvero ancora sia viziata da omesso esame di un fatto avente valore decisivo, nel senso che l'elemento trascurato avrebbe condotto con certezza ad un diverso esito della controversia”.

Il ricorso è stato così rigettato.

L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, deve essere interpretato nel senso che la nozione di “circostanze eccezionali” contenuta in tale disposizione  ricomprende l’impatto di un fulmine su un aeromobile con il quale avrebbe dovuto essere effettuato un volo, da cui siano conseguite ispezioni obbligatorie di sicurezza dell’aeromobile che hanno condotto alla sua reimmissione in servizio tardiva.

La Corte di Giustizia dell’UE, con decisione del 16 ottobre 2025, causa C-399/2024, ha così affermato che la compagnia aerea può essere sollevata dall’obbligo di versare una compensazione per la cancellazione o per il ritardo prolungato quando l’impatto di un fulmine sull’aereo abbia richiesto ispezioni di sicurezza che hanno tardato il volo. 

Poco prima del suo atterraggio, un aereo era stato colpito da un fulmine. A causa delle ispezioni obbligatorie di sicurezza, l’aereo non aveva potuto effettuare il volo successivo previsto. Il passeggero che doveva prendere quel volo era così giunto a destinazione con un ritardo di oltre sette ore.

La compagnia aerea aveva ritenuto che potesse configurarsi un’ipotesi di circostanza eccezionale e che, avendo la medesima adottato tutte le misure per rimediare al ritardo, non doveva alcuna compensazione pecuniaria ai sensi del regolamento n. 261/2004 cit.

Nella pronuncia, la Corte ha premesso che il citato articolo 5, paragrafo 3, costituisce una deroga al diritto riconosciuto in capo ai passeggeri alla compensazione pecuniaria, ed ha richiamato l’obiettivo del regolamento n. 261/2004 consistente, come emerge dal suo considerando 1, nel garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri. Da qui l’assunto secondo il quale la nozione di circostanze eccezionali va interpretata restrittivamente.

Un vettore aereo operativo – ricorda la pronuncia - al fine di sottrarsi al proprio obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di ritardo prolungato o di cancellazione di un volo, può avvalersi di una circostanza eccezionale che ha inciso su un volo precedente operato dal vettore medesimo con lo stesso aeromobile, a condizione che esista un nesso di causalità diretta tra il verificarsi di tale circostanza e il ritardo o la cancellazione del volo successivo.

La nozione di “circostanze eccezionali” designa eventi che, per la loro natura o per la loro origine

  1. non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo;
  2. sfuggono all’effettivo controllo di quest’ultimo.

Il considerando 14 del regolamento n. 261/2004, alla luce del quale deve essere letto l’articolo 5, precisa che possono ricorrere circostanze eccezionali, in particolare, in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull’attività di un vettore aereo operativo.

Nel caso di specie, per quanto riguarda, la prima delle due condizioni cumulative sopra ricordate, occorre rilevare – secondo la Corte - che un evento come un impatto di un fulmine su un aeromobile, che ha comportato ispezioni obbligatorie di sicurezza su quest’ultimo, non può essere considerato inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo per il solo motivo che le condizioni atmosferiche sono inerenti a tale esercizio e che gli aeromobili sono concepiti in modo da poter resistere all’impatto di un fulmine. Nel citato considerando, il legislatore dell’Unione ha incluso nella nozione di circostanze eccezionali le “condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo in questione”, in cui rientra, in particolare, il rischio di folgorazione di un aeromobile.

Inoltre, qualora l’aeromobile colpito dal fulmine debba essere sottoposto a ispezioni di sicurezza, indipendentemente dal fatto che sia stato danneggiato o meno, tali ispezioni, che trovano la loro origine esclusiva nell’impatto di fulmini, non possono essere considerate intrinsecamente legate al sistema di funzionamento dell’apparecchio, anche se tale sistema è progettato per resistere a un fulmine.

Pertanto, nel caso di specie, è soddisfatta la prima delle due condizioni cumulative.

Per quanto riguarda, poi, la seconda condizione, secondo la Corte, l’impatto di un fulmine su un aeromobile, che abbia comportato ispezioni obbligatorie di sicurezza di quest’ultimo, deve essere considerato come un evento che trova la sua origine in un fatto naturale che sfugge all’effettivo controllo del vettore aereo in questione.

Da qui la conclusione riportata in apertura.

Qui il testo integrale della pronuncia.

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