La Corte costituzionale, con sentenza del 21 luglio 2025, n. 115, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis del D.Lgs. 151/2001 per violazione dell’art. 3 Cost., estendendo per la prima volta il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni alla madre "intenzionale” in coppie omogenitoriali femminili regolarmente iscritte nei registri dello stato civile.
La Corte d’appello di Brescia, con ordinanza del 4 dicembre 2024, nel giudizio avente ad oggetto il rigetto dell’istanza di fruizione del congedo parentale di una madre intenzionale, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), nella parte in cui “non riconosce il congedo di paternità obbligatorio anche a una lavoratrice quando è secondo genitore equivalente in una coppia di due donne risultanti genitori nei registri dello stato civile”.
Il Giudice remittente ha denunciato la violazione dell’art. 3 Cost. sulla base della considerazione che “La situazione della madre intenzionale, «secondo genitore» all’interno di una coppia di donne iscritte nei registri dello stato civile come genitori di un minore, e quella del «padre» in una coppia di genitori formata da persone di genere diverso, sarebbero equivalenti in termini di assunzione di responsabilità, di condivisione di un progetto di vita familiare, di esigenza di armonizzare tempi di lavoro nella necessità di promuovere una relazione stabile con il figlio appena nato”.
Sono stati evocati poi gli artt. 2 e 3 della direttiva 2000/78/CE - che affermano il principio della parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - nonché l’art. 4 della direttiva 2019/1158/UE, il quale stabilisce che, ove in base all’ordinamento nazionale sia stato riconosciuto un «secondo genitore equivalente», questi ha diritto al congedo obbligatorio di dieci giorni.
La Corte richiama la recente sentenza n. 68 del 2025, che ha riconosciuto al nato in Italia a seguito di procreazione medicalmente assistita eterologa, legittimamente praticata in uno Stato estero nel rispetto della lex loci, da una coppia di donne, l’attribuzione dello status di figlio riconosciuto anche dalla cosiddetta madre intenzionale che, insieme alla donna che ha partorito, abbia prestato il consenso alla pratica fecondativa.
La sentenza rileva quindi come la più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale esprime modelli genitoriali connotati da un dato comune: “il rispetto dell’assunzione di responsabilità dei suoi componenti nei confronti del figlio minore, nel condiviso progetto di cura e realizzazione delle relative esigenze”. Risponde, in definitiva, all’interesse del minore, avente ormai carattere di centralità nell’ordinamento nazionale e sovranazionale, la titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali alle sue esigenze in capo alla coppia che ha condiviso il progetto di genitorialità.
In questo quadro, “l’orientamento sessuale non incide di per sé sulla idoneità all’assunzione di tale responsabilità”. La Corte Costituzionale, d’altronde, ha già affermato che, “qualora una coppia di persone abbia intrapreso il percorso genitoriale, non è sufficiente il solo riconoscimento del rapporto con la madre biologica, sussistendo il diritto del minore a mantenere un rapporto con entrambi i genitori” (sentenze n. 68 del 2025 e n. 102 del 2020).
Su queste premesse la Corte conclude che è costituzionalmente illegittima, per violazione dell’art. 3 Cost., l’esclusione di una delle madri, lavoratrice, dal beneficio del congedo obbligatorio di paternità (art. 27-bis del d.lgs. n. 151 del 2001).
Tale esclusione determina “un’irragionevole disparità di trattamento rispetto alla situazione in cui il beneficio è riconosciuto al padre lavoratore in coppie composte da genitori di sesso diverso”.
Infatti, viene in rilievo la “esigenza di dedicare un tempo adeguato alla cura del minore, anche attraverso la modulazione di quello da destinare al lavoro, in coerenza con la finalità di favorire l’esercizio dei doveri genitoriali secondo una migliore organizzazione delle esigenze familiari, in un processo di progressiva valorizzazione dell’aspetto funzionale della genitorialità, che resta identico nelle due diverse formazioni, la coppia omosessuale e quella eterosessuale”.
In questo assetto relazionale è quindi “manifestamente irragionevole la scelta del legislatore di non riconoscere il congedo obbligatorio, previsto a favore del padre in una coppia di genitori-lavoratori di sesso diverso, alla madre intenzionale di una coppia omoaffettiva composta da due donne”.