I principi elaborati in ordine alla personalizzazione del danno compongono un orientamento giurisprudenziale consolidato, confermato recentemente da un’ordinanza che qui si segnala (4 novembre 2025, n. 29135).
In tale pronuncia, la Corte, nel richiamare precedenti decisioni, ha sottolineato che, in presenza di una lesione alla salute, “potranno aversi le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi, ovvero, conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità e conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili” (così, in motivazione, Cass. ord. 27 marzo 2018, n. 7513).
Se tutte tali conseguenze, indifferentemente, “costituiscono un danno non patrimoniale”, resta inteso che “la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità”, mentre, “la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto”.
In questo quadro, pertanto – sottolinea la Cassazione - la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza di una lesione della salute, “non esce dall'alternativa”: o è una conseguenza normale del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si considererà compensata con la liquidazione del danno biologico; ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico, attraverso la sua personalizzazione.
Ne deriva che l'operazione di personalizzazione impone al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse, specifiche circostanze di fatto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari.
Questo in quanto “le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”.
Il contratto di somministrazione a tempo determinato illegittimamente reiterato oltre il termine massimo di 24 mesi può essere trasformato in rapporto di lavoro indeterminato tra lavoratore e utilizzatore.
Questo è il principio racchiuso in una recente sentenza della Corte di Cassazione (7 novembre 2025, n. 29577).
Dopo aver ricostruito nel dettaglio il quadro normativo di riferimento, la Corte ha richiamato il dato reputato pacifico, più volte evidenziato in dottrina e in giurisprudenza, secondo il quale la somministrazione di lavoro realizza un rapporto trilatero tra un'agenzia di lavoro, un utilizzatore e un lavoratore. In questo ambito – rammenta la Cassazione - si collocano, da un lato, un rapporto di lavoro subordinato del lavoratore con l'agenzia e, dall’altro, un rapporto commerciale tra quest'ultima e la società utilizzatrice. Questi distinti contratti, pur conservando ciascuno la propria causa e le rispettive caratteristiche tipologiche, sono, tuttavia, funzionalmente collegati al raggiungimento di uno scopo unitario, quello di fornire lavoro subordinato flessibile ad un soggetto che, pur non essendo il formale datore di lavoro, esercita i poteri e le prerogative di quest'ultimo. Il rapporto di lavoro che lega il dipendente all'agenzia – si legge nella pronuncia - ha tratti peculiari in quanto il lavoratore si impegna ad eseguire la prestazione in favore di un terzo, l'utilizzatore; nello stesso tempo, lo svolgimento della prestazione in favore del terzo costituisce adempimento dell'obbligo assunto dal prestatore nei confronti del somministratore ed esecuzione del contratto commerciale tra l'agenzia e il suo cliente.
Tale collegamento negoziale, come ricorda la Corte, è reso evidente, tra l’altro, dal disposto dell'art. 21, comma 3, del D.lgs. 276/2003, ora riprodotto nell'art. 33, comma 3, del D.lgs. 81/2015, nella parte in cui sancisce l'obbligo del somministratore di comunicare per iscritto al lavoratore, all'atto di stipula del contratto o all'atto dell'invio in missione, le informazioni sul contenuto del contratto commerciale di somministrazione e, tra queste, “la data di inizio e la durata prevedibile della missione”.
Per effetto del collegamento negoziale, l'estensione al lavoro somministrato delle previsioni concepite e dettate per il lavoro a termine – secondo la Cassazione – “deve essere calibrata tenendo conto del carattere trilatero della somministrazione di lavoro e deve quindi essere letta come riferita a tutti i segmenti che compongono la fattispecie complessa della somministrazione di lavoro a termine”.
Da ciò discende che deve ritenersi ora imposto un limite massimo alla durata dell'impiego di uno stesso lavoratore in missione a termine presso la medesima impresa, sulla base di uno o più contratti, coincidente con i 24 mesi (limite previsto dal d.lgs. 81/2015, come modificato dal d.l. 87/2018.
D'altra parte, da un punto di vista logico, essendo pacifico che l'agenzia non può legittimamente assumere un lavoratore da inviare in missione presso lo stesso utilizzatore, con uno o più contratti a termine, oltrepassando il tetto dei 24 mesi, del pari l'utilizzatore non potrà legittimamente ricevere in missione il medesimo lavoratore da adibire alle stesse mansioni sulla base di plurimi contratti commerciali ove le missioni superino complessivamente il tetto dei 24 mesi.
Il limite di durata e il corrispondente divieto di oltrepassarlo si propagano necessariamente, “in ragione del collegamento negoziale e della funzionalizzazione dell'assunzione a termine all'invio in missione, dal rapporto tra l'agenzia e il lavoratore a quello che lega l'agenzia all'utilizzatore”. Ne consegue che il limite di durata massima dell'assunzione a termine da parte dell'agenzia porta con sé la limitazione dell'impiego temporaneo dello stesso lavoratore in missione presso l'utilizzatore.
Nel respingere l’interpretazione della normativa proposta dalla Società ricorrente, la Corte ha concluso con il seguente principio di diritto: “la reiterazione di missioni a termine dello stesso lavoratore in somministrazione presso il medesimo utilizzatore e per lo svolgimento sempre delle stesse mansioni, è soggetta, nel vigore del D.Lgs. 81/2015, come modificato dal decreto-legge 87/2018, convertito dalla legge 96/2018, al limite temporale complessivo di 24 mesi, il cui superamento determina la nullità dei contratti che compongono il rapporto trilatero che caratterizza il lavoro in somministrazione e legittima il lavoratore a chiedere, anche solo nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo”.
In tema di somministrazione di lavoro si veda anche La somministrazione di lavoro è legittima solo se temporanea.
Il Consiglo dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2024/825 che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE in ordine alla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione (vedi comunicato stampa n. 148 del 5 novembre 2025).
Da quanto si legge sul sito istituzionale, il provvedimento mira a rafforzare le tutele e gli strumenti contro le pratiche commerciali scorrette legate alla sostenibilità ambientale e sociale dei prodotti, i cosiddettigreen claims ingannevoli, e introduce nuove modalità di informazione chiara e verificabile a beneficio dei consumatori.
Il decreto amplia l’elenco delle pratiche commerciali vietate, aggiornando il Codice del consumo. Verranno considerate scorrette e sanzionate le affermazioni ambientali generiche o ingannevoli, come la presentazione di prodotti ‘neutri’ o ‘a impatto zero’, quando tali dichiarazioni non siano attendibili, comparabili e verificabili.
L’obiettivo è rafforzare la tutela dei consumatori e proteggere i settori produttivi più esposti.
Il provvedimento introduce definizioni di asserzione ambientale, marchio di sostenibilità, durabilità e riparabilità dei beni, al fine di rendere più trasparente e verificabile la comunicazione sulle caratteristiche ambientali e consentire ai consumatori di riconoscere con chiarezza i prodotti realmente sostenibili.
In quest’ottica, sono previste nuove regole di trasparenza nelle informazioni ai consumatori, anche per i contratti conclusi online, con l’introduzione di un avviso armonizzato sulla garanzia legale e di un’etichetta armonizzata al fine di rendere immediatamente riconoscibile la durabilità dei prodotti.
Il mancato rispetto delle nuove disposizioni sarà oggetto di vigilanza da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che potrà applicare le sanzioni previste per le pratiche commerciali scorrette.
In argomento, si veda anche Greenwashing: il Tribunale francese condanna la compagnia petrolifera per pratiche commerciali ingannevoli.