L'obbligo di informazione che incombe sulla banca non le impone di comunicare al consumatore i dettagli della metodologia di un indice di riferimento regolamentato che serve a calcolare un tasso di interesse variabile. Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 12 febbraio, causa C-471/24) la clausola del contratto che include un indice di riferimento (come il WIBOR) non determina, in linea di principio e di per sé, un significativo squilibrio tra le parti, a danno del consumatore.
Un consumatore polacco aveva lamentato il carattere abusivo della clausola del contratto di credito immobiliare ventennale che prevedeva l’applicazione di un tasso d’interesse variabile, calcolato sulla base dell’indice di riferimento WIBOR 6 M, maggiorato di un termine fisso della banca. Il ricorrente aveva riferito che la banca non gli aveva spiegato in maniera completa come venisse calcolato il suddetto indice; aveva così chiesto alla Corte di Giustizia se la direttiva sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (dir. 93/13/CEE) si applicasse a tale clausola e se, in mancanza di informazioni sulle caratteristiche specifiche del WIBOR, la medesima pattuizione dovesse essere considerata abusiva.
Come si legge nel comunicato stampa del 12 febbraio 2026, la Corte ha evidenziato che il requisito di trasparenza previsto dalla direttiva non obbliga la banca a fornire al consumatore informazioni specifiche sulla metodologia di un indice di riferimento come il WIBOR. Sebbene in materia di crediti immobiliari residenziali, il dovere di informazione della banca sia disciplinato a più livelli dal diritto dell'Unione (dir. 2014/17/UE), esso differisce dagli obblighi imposti all'amministratore dell’indice di riferimento. Spetta a quest'ultimo pubblicare o mettere a disposizione i principali elementi della metodologia di ciascun indice che fornisce e ai quali la banca può rinviare il consumatore.
La Corte ha così concluso che:
Qui il testo integrale della sentenza.
Con decreto n. 20 del 12 febbraio 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato il Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro per l’anno 2026.
La definizione delle azioni e delle attività riportate nel Piano trova espressamente origine nella consapevolezza che la garanzia della sicurezza sul lavoro richieda la costruzione di un sistema integrato e composto di molteplici elementi: l’aggiornamento continuo rispetto alle forme del lavoro che cambia; la formazione di una coscienza diffusa di responsabilità, propria e verso gli altri; l’individuazione di regole comportamentali chiare e precise; l’accurata vigilanza e sorveglianza sui posti di lavoro affinché tali regole vengano rispettate.
Qual è la finalità?
Nella Premessa si specifica che il Piano integrato anno 2026 si sviluppa su due direttrici principali, che si snodano nelle seguenti attività:
La finalità del Piano integrato è quella di proseguire nel rafforzamento dell’azione di prevenzione e protezione nell’ottica dell’approccio Vision Zero, contrastando il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali tramite adeguate ed efficaci campagne di vigilanza, nonché la promozione di una cultura della sicurezza diffusa e radicata.
Quali sono gli obiettivi?
In continuità con quanto già posto in essere nel corso dell’annualità 2025, si confermano i seguenti obiettivi:
✓ Sensibilizzazione e formazione di giovani e lavoratori
✓ Sostegno alle imprese
✓ Rafforzamento delle tutele in ambito lavorativo
✓ Attuazione di controlli mirati e coordinati che avranno riguardo alle aree strategiche di intervento sottoelencate:
➢ Iniziative di prevenzione e promozione
➢ Campagne informative
➢ Iniziative rivolte ai giovani
➢ Campagne straordinarie di vigilanza
➢ Interscambio banche dati vigilanza
Chi sono i destinatari?
Il Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 2026 continua ad essere rivolto non soltanto a lavoratori e imprese, ma anche a popolazione giovanile, parti sociali, Enti pubblici e privati e in generale ai diversi stakeholders, per far sì che la salute e la sicurezza diventino patrimonio di tutti, da proteggere ed attuare in ogni contesto della quotidianità.
La manifestazione di opinioni e l'esercizio del diritto di critica, anche nell'ambito dell'attività sindacale, devono rispettare i criteri di continenza formale e sostanziale. La continenza formale riguarda i modi di espressione, che non devono essere offensivi, mentre la continenza sostanziale impone che i fatti narrati, anche se non corrispondenti a verità assoluta, siano soggettivamente desumibili e fondati su parametri di razionalità sufficiente, senza trasmodare in illazioni denigratorie prive di riscontro.
Questo è quanto ha ribadito la Cassazione (ord., 9 febbraio 2026, n. 2844).
Il giudizio di fatto sulla compatibilità di una determinata espressione con i limiti di continenza formale o sostanziale o con il canone di pertinenza – si legge nella pronuncia - non è suscettibile di censura in sede di legittimità, mentre è certamente consentito alla Corte di esaminare il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto attraverso la verifica del rispetto, da parte dei giudici di appello, dei criteri in forza dei quali il diritto di critica possa dirsi legittimamente esercitato.
Con specifico riferimento alla continenza sostanziale, questa va individuata “considerando che i "fatti narrati devono corrispondere a verità, sia pure non assoluta ma corrispondente ad un prudente apprezzamento soggettivo di chi dichiara gli stessi come veri, per cui viene in rilievo l'atteggiamento anche colposo del lavoratore", con osservanza che "attenua la sua cogenza nel caso in cui la critica si sostanzi propriamente in una espressione di opinione, che per la sua natura meramente soggettiva ha carattere congetturale e non si presta ad una valutazione in termini di alternativa vero/falso: mentre l'esistenza di un fatto può essere oggetto di prova, l'espressione di una opinione non può esserlo perché non si può dimostrare la verità di un giudizio che implichi opzioni di valore”. Ne consegue che il limite è violato se si attribuiscano “qualità apertamente disonorevoli... ovvero si rendano affermazioni ingiuriose e denigratorie, con l'addebito di condotte riprovevoli o moralmente censurabili, se non addirittura integranti gli estremi di un reato, oppure anche ove la manifestazione di pensiero trasmodi in attacchi puramente offensivi”.
In sostanza – ha precisato la Cassazione - il discrimine non consiste nella veridicità assoluta dell'informazione trasmessa, “quanto nella veridicità putativa di essa”. In altre parole, è legittimo ciò che si inserisce in un contesto di “manifestazione del pensiero che sia ragionata e non puramente offensiva”.
Tali limiti generali sono comuni al comportamento al quale è tenuto il lavoratore (Cass. 6 giugno 2018, n. 14527), così come il sindacalista (già Cass. 5 settembre 2024, n. 23850, ne avevamo parlato in Il diritto di critica sindacale: quali limiti?).
Nel concetto di libertà sindacale, protetta dall'art. 39 della Costituzione – prosegue la Corte - è insita una libertà ampia che spazia dalla libertà di scelta delle forme organizzative a quella di scegliere le modalità della propria azione (Cass. 11 aprile 2025, n. 9526), ivi compreso il diritto di critica. L'espressione di giudizi critici che vadano anche al di là dello stretto ambito lavoristico è certamente attività sindacale, quale conseguenza dell'ammissibilità di un estendersi di essa anche al piano politico, ovverosia concernente l'assetto democratico della società. Tuttavia, la giurisprudenza ha individuato – appunto - i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica nella continenza formale e sostanziale e nel principio di pertinenza, sottolineando altresì l’indispensabilità del fatto che le condotte del sindacalista si calibrino sulla necessità di salvaguardare l'onorabilità altrui, finendosi altrimenti per esorbitare dal limite di un esercizio legittimo dei corrispondenti diritti di ciascuna categoria.
Da qui il principio secondo cui “La manifestazione di opinioni e del diritto di critica in esercizio di attività sindacale, la quale può estendersi anche al piano "politico" delle questioni, è legittima purché siano rispettati, quanto ai modi, i criteri di continenza formale e, quanto ai contenuti, i criteri di continenza sostanziale, che consistono, oltre che nella sempre lecita espressione di giudizi di valore purché non offensivi, nella liceità di argomentare l'esistenza di fatti in sé ignoti, ma soggettivamente desumibili sulla base dei restanti fatti noti e del contesto, secondo parametri di razionalità sufficiente, ovverosia in espressione di una tra le evenienze pronosticabili e comunque in osservanza del principio di pertinenza”.
In argomento si veda anche L’esercizio del diritto di critica, se rispettoso di determinati parametri, non configura una fattispecie di insubordinazione e rende pertanto insussistente il fatto contestato.