Nella seduta di giovedì 26 marzo 2026 il Parlamento Europeo ha adottato la sua posizione in ordine ad una proposta della Commissione di semplificazione diretta a modificare la disciplina dell’intelligenza artificiale.

Il testo della proposta fa parte del settimo pacchetto omnibus di semplificazione presentato lo scorso novembre (Digital omnibus) (ne avevamo parlato in La Commissione UE presenta il nuovo pacchetto omnibus digitale).

Da quanto si legge anche nel comunicato stampa, se la proposta della Commissione prevede di rinviare l’applicazione di alcune norme relative ai sistemi di IA ad alto rischio, per garantire che linee guida e standard, utili alle imprese, siano pronti al momento dell’attuazione, negli emendamenti adottati, i deputati introducono delle date precise per tali rinvii, per garantire prevedibilità e certezza giuridica:

  • 2 dicembre 2027 per i sistemi di IA ad alto rischio esplicitamente elencati nel regolamento, tra cui quelli relativi alla biometria e quelli utilizzati in infrastrutture critiche, istruzione, occupazione, servizi essenziali, giustizia e gestione delle frontiere;
  • 2 agosto 2028 per i sistemi di IA disciplinati da normative settoriali dell’UE in materia di sicurezza e vigilanza del mercato.

Il Parlamento mira ad introdurre anche un nuovo divieto per i sistemi di IA che creano o manipolano immagini sessualmente esplicite o intime di soggetti identificabili senza il loro consenso.

Si propone anche una maggiore flessibilità ed un maggiore sostegno alle imprese.

Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni tra la legge sull’intelligenza artificiale e le normative settoriali dell’UE sulla sicurezza dei prodotti, il Parlamento ritiene che gli obblighi dell’AI Act possano essere meno stringenti per i prodotti già regolamentati (ad esempio, dispositivi medici, giocattoli,..).

Ora si attendono i negoziati con il Consiglio.

La prima Sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 5656 del 12 marzo 2026, ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite del quesito relativo alla possibilità di estendere, in via interpretativa, ai figli nati da gestazione per altri il modello legislativo di riconoscimento dello status filiationis dei figli nati da consanguinei, al fine di superare le criticità che il modello adottivo porta con sé, consistenti in particolare nell’impossibilità per il figlio di richiedere o rimuovere lo status.

Secondo la Corte, la decisione n. 494/2002 della Corte Costituzionale ha offerto all’interprete un modello legislativo di riconoscimento dello status filiationis ancorato alla verifica giudiziale dell’interesse del minore, al caso concreto e non in via generale e astratta, anche quando la nascita derivi da una pratica generativa penalmente vietata.

Il Collegio ha ritenuto meritevole indagare se questo modello di riconoscimento dello status garantisca l’ineludibile bilanciamento che la contrarietà ai principi di ordine pubblico internazionale impone e possa, al contempo, assicurare al figlio la tutela del proprio diritto alla bigenitorialità, all’identità, ad uno sviluppo della personalità coerenti con le relazioni primarie che ha stabilito e con la relazione fondante il progetto di genitorialità che ha determinato la sua nascita, tenuto conto della consolidata relazione genitoriale del minore con entrambi i ricorrenti.

Qui il testo dell’ordinanza.

L'assicuratore risponde ex art. 2049 c.c. dell'illecito commesso dal sub-agente se l'attività di questo, benché svolta in piena autonomia e senza alcuno stabile vincolo di soggezione, è funzionalmente inserita nella rete distributiva dell'impresa assicurativa ed è idonea a ingenerare, in capo al cliente, un affidamento ragionevole circa la riconducibilità dell'operato del sub-intermediario alla sfera organizzativa della compagnia.

Questo è il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in relazione all’ambito di applicazione dell’art. 2049 c.c. (sent. n. 5911 del 16 marzo 2026).

La responsabilità del preponente ex art. 2049 c.c. – ha ricordato la Corte - è tradizionalmente ricondotta al principio cuius commoda, eius et incommoda, nel senso che chi si avvale stabilmente dell'attività altrui per il perseguimento di propri fini deve sopportarne anche le conseguenze dannose.

Tuttavia, tale regime di responsabilità, proprio perché costituisce un criterio oggettivo di imputazione, non è configurabile in ogni ipotesi di semplice “utilizzazione” dell'opera di terzi, bensì “presuppone un rapporto di preposizione caratterizzato da una relazione di soggezione/eterodirezione (contrattuale o funzionale), che non può essere surrogata dalla sola utilità ricavata dal committente, né dalla mera astratta possibilità di incidere sull'attività altrui”.

In questo senso – si legge nella sentenza - la giurisprudenza ha chiarito la differenza strutturale tra l'art. 1228 c.c. (responsabilità contrattuale del debitore verso il creditore per il fatto del terzo "di cui si avvale", anche a prescindere dall'autonomia del terzo) e l'art. 2049 c.c. (responsabilità extracontrattuale verso terzi, che richiede invece un rapporto più intenso, riconducibile alla preposizione).

Ne discende che non è sufficiente l'affidamento a terzi, pur se necessario o utile per l'attività del committente, dello svolgimento di prestazioni che si svolgano in piena autonomia, senza alcuno stabile vincolo di soggezione (contrattuale o funzionale/economico) e senza positiva ingerenza di fatto del committente nell'attività del terzo.

Su tali premesse, la Corte ha affermato che la preposizione è configurabile, anche in assenza di rappresentanza, nei rapporti sostanzialmente assimilabili alla parasubordinazione, quali, in particolare, l'agenzia assicurativa, e può estendersi, in determinate condizioni, ai subagenti, “nonostante la tendenziale autonomia della posizione del subagente rispetto all'assicuratore, nell'ipotesi in cui quest'ultimo, quale primo preponente, abbia conferito al subagente un autonomo e diretto potere rappresentativo oppure mantenga comunque un controllo diretto anche sul suo operato o, ancora, si avvalga di un'organizzazione imprenditoriale articolata in un reticolo di agenzie che operano di regola a mezzo di sub-agenti abilitati a vendere i suoi prodotti assicurativi, nonché nell'ipotesi in cui ricorra la prova di un'apparenza di rapporto diretto del subagente con la compagnia per ottenere prodotti assicurativi in nome e per conto di essa”.

Con specifico riferimento al settore assicurativo, la Corte ha rilevato che, di regola, l'assicuratore si avvale di una rete, capillarmente diffusa sul territorio, di ausiliari che, a diverso titolo e con differenti compiti, procurano la conclusione di contratti e l'incasso di premi, sicché “risulta evidente un vincolo funzionale/economico, dato il vantaggio realizzato da quei soggetti per l'attività dell'impresa, la quale -per il brocardo sopra richiamato -non può ragionevolmente rifiutare, in caso di controversie, l'imputazione degli atti dannosi da essi compiuti (come già sostenuto -e ribadito -in dottrina: "La Compagnia non può in pari tempo valersi dell'opera (di agenti e procacciatori senza rappresentanza), additarli col proprio nome e col proprio credito alla fiducia del pubblico, profittare degli affari che le procacciano, e respingere le conseguenze della loro attività quando le riescano dannose. Questa responsabilità è una conseguenza inseparabile dall'ufficio che esercitano: è il lato passivo della loro attività; non possono essere agenti per l'affare compiuto a dovere, e non agenti per quello compiuto slealmente; la contraddizione non lo consente: protestatio contra factum non valet")”.

Per tali ragioni – ha soggiunto la Corte - l'assicuratore può essere chiamato a rispondere anche se l'agente (o il procacciatore), pacificamente estraneo all'organico della compagnia, è privo di potere rappresentativo, giacché il criterio rilevante non è la spendita del nome, ma l'utilizzazione stabile dell'opera dell'ausiliario per la distribuzione e gestione delle polizze, con un rapporto di preposizione di natura economico-funzionale.

In conclusione, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2049 c.c. dell'assicuratore, occorre:

1) che sia stato cagionato un danno ad un terzo (anche derivante da induzione a contrarre o da stipula di polizza invalida) con colpa o dolo dell'ausiliario e affidamento incolpevole del danneggiato,

2) la sussistenza di un rapporto institorio anche "di fatto", desumibile o dall'inserimento dell'ausiliario in un reticolo di soggetti che, con le loro attività (stipule, premi, portafoglio, crescita rete, ecc.), forniscono un apporto economico-funzionale all'impresa assicurativa e/o dal potere (anche solo eventuale) di direzione e controllo dell'assicuratore,

3) l'occasionalità necessaria tra le mansioni svolte per la compagnia assicuratrice e l'illecito.

In tale scenario, l'illecito del subagente può ritenersi commesso nell'esercizio delle incombenze connesse alla promozione/gestione dei prodotti assicurativi, con conseguente sussistenza del necessario nesso di occasionalità necessaria tra mansioni e fatto dannoso, poiché l'espletamento delle prime ha reso possibile o comunque agevolato la realizzazione del secondo, esponendo il terzo all'ingerenza dannosa dell'ausiliario.

Nella vicenda di specie, la Società aveva censurato la sentenza di secondo grado chiedendo che venisse esclusa la responsabilità dell'assicuratore sulla sola base dell'assenza di un rapporto "diretto" tra compagnia e subagente. La Corte ha respinto la doglianza che, a suo dire, non coglieva il corretto perimetro applicativo dell'art. 2049 c.c. poiché “la preposizione può risultare integrata (e, quindi, la responsabilità del preponente configurabile) in presenza di una rete distributiva organizzata e funzionalmente inserita nell'attività dell'impresa, secondo gli indici sopra richiamati, ferma la necessità dell'occasionalità necessaria tra attività affidata e illecito”.

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