La Cassazione ha confermato l’illegittimità di un licenziamento irrogato per asserito superamento del periodo di comporto in un caso in cui il datore di lavoro non aveva provato che tutti i giorni di malattia della lavoratrice erano connessi a malattia comune e non ai postumi di un infortunio sul lavoro, non computabile nel periodo di comporto (ord. 11 maggio 2026, n. 13725).
La Corte ha avuto modo di ribadire che, con riguardo alla disciplina del licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia, ove la contrattazione collettiva preveda la non computabilità dei giorni di assenza del lavoratore dovuta ad infortunio sul lavoro, grava sul datore di lavoro, che procede al licenziamento del lavoratore, l'onere di provare - in caso di contestazione - che i periodi di assenza si riferiscono ad episodi di malattia e non già ad infortunio sul lavoro.
Inoltre – precisa l’ordinanza – l’efficacia probatoria, fino a querela di falso, ex art. 2700 c.c., dei certificati medici è limitata alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato ed alle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che lo stesso pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti; ne deriva che la prognosi della guarigione, certificata dal medico pubblico ufficiale, “non rientra tra i fatti avvenuti in sua presenza, o da lui compiuti, come tale perciò non fidefaciente nei sensi contemplati dall'art. 2700 c.c., comportando soltanto una manifestazione di scienza in relazione allo stato morboso, verificato alla data dell'attestazione (peraltro spesso anche in base alle mere dichiarazioni rese dal soggetto direttamente interessato, come non di rado capita nella pratica), rapportata ad un momento successivo e quindi futuro, perciò necessariamente al di fuori della contestuale percezione, invece pure richiesta dalla norma”.
Ne deriva che anche il giudizio prognostico costituisce una mera presunzione di fatto, quindi liberamente e prudentemente apprezzabile dal giudice.
Nel caso di specie, secondo la Cassazione, il datore di lavoro, come sopra anticipato, non aveva provato il collegamento di tutti i giorni di assenza a malattia della lavoratrice. A fronte dei certificati quali dichiarazioni di scienza rilasciati dal medico curante in ordine allo stato morboso accertato in sede di visita nonché della consulenza medico-legale svolta nel processo intercorso tra la lavoratrice e l’INAIL, il giudice, con accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità, aveva verificato che solamente alcune assenze erano imputabili a malattia comune e che il cumulo di assenze non era sufficiente ad integrare il superamento del periodo di conservazione del rapporto di lavoro previsto dal CCNL applicato in azienda.
La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 76 pubblicata il 12 maggio 2026, ha dichiarato che è costituzionalmente illegittima la disciplina che, nel prevedere la sospensione obbligatoria del corso di formazione in medicina generale per gravidanza e nel costringere all’attesa di sessioni straordinarie d’esame, dopo il recupero, non si preoccupa di neutralizzare gli effetti pregiudizievoli derivanti dal ritardo nella trasformazione del rapporto di convenzione a tempo determinato con il Servizio Sanitario Nazionale in rapporto a tempo indeterminato.
L’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 368 del 1999 è stato così dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui “non prevede che il diploma di formazione specifica in medicina generale, conseguito nella prima data utile dopo il recupero del periodo di sospensione per gravidanza e maternità del relativo corso di formazione, sia considerato come acquisito nella sessione ordinaria prevista per gli altri partecipanti al medesimo corso, ai fini degli effetti giuridici correlati alla trasformazione, in conformità alla disciplina vigente, di un incarico di convenzione a tempo determinato con il SSN in uno a tempo indeterminato”.
Il rimettente aveva lamentato che la norma censurata – nel prevedere la sospensione del corso di formazione in medicina generale e, poi, il recupero del corrispondente periodo, in presenza di un impedimento superiore a quaranta giorni, qual è anche il solo congedo obbligatorio di maternità che supera ampiamente tale durata – discriminasse la donna, nella parte in cui non prevede che il diploma conseguito nella prima sessione straordinaria utile, dopo il recupero del periodo di sospensione, sia considerato come acquisito nella sessione ordinaria, ai fini degli effetti giuridici derivanti dalla trasformazione dell’incarico a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato.
La Corte ha reputato le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, per irragionevole disparità di trattamento, 31, 32 e 37 Cost. fondate.
L’impedimento alla prosecuzione del corso di formazione derivante da gravidanza e maternità e l’esigenza di recuperarlo per il tempo corrispondente al periodo di sospensione determinano, in mancanza di un adeguato meccanismo correttivo, l’impossibilità di sostenere l’esame di diploma finale insieme agli altri partecipanti al corso e la necessità di attendere che le regioni o le province autonome indichino sessioni straordinarie di esami.
In sostanza, le corsiste che hanno dovuto sospendere e poi recuperare il corso di formazione per gravidanza e maternità non possono partecipare alla successiva sessione d’esame ordinaria e non possono far altro che attendere, in una situazione di incertezza, la fissazione della data d’esame straordinaria.
In tal modo, la sommatoria fra il periodo di recupero della formazione di durata pari alla sospensione resa necessaria dalla gravidanza e dalla maternità, cui può legittimamente sommarsi anche un eventuale periodo di congedo parentale, e il lasso di tempo correlato all’attesa della sessione straordinaria d’esame, la cui indizione non comporta per l’amministrazione alcun vincolo né nell’an né nel quando, determina un ritardo nell’acquisizione del diploma e differisce il momento in cui si instaura il rapporto di convenzione a tempo indeterminato, con discriminazione per le donne che non hanno potuto proseguire la frequenza del corso a causa dell’astensione per gravidanza e maternità.
Tale discriminazione – secondo la Corte - si traduce in un pregiudizio con effetti permanenti sulla disciplina concernente i trasferimenti.
Il ritardo che si produce nel maturare l’anzianità convenzionale rispetto ai colleghi che hanno potuto concludere il corso nei tempi ordinari crea, dunque, una posizione strutturalmente deteriore e comporta un divario che, nel tempo, non è destinato ad attenuarsi, ma si cristallizza per tutta la durata della carriera professionale.
Una minore anzianità nel rapporto di convenzione a tempo indeterminato e l’applicazione di una diversa disciplina che regola tale rapporto – si legge nella sentenza - non possono (e non devono) essere la conseguenza della scelta di avere figli, tanto più nel contesto di un assetto regolamentare che rimette alla pura valutazione discrezionale degli enti territoriali la scelta sull’an e sul quando indire le sessioni straordinarie d’esame.
A fronte di una normativa che prevede, a favore di taluni incarichi a tempo determinato, la trasformazione in rapporti a tempo indeterminato, per effetto della sola acquisizione del diploma di formazione specifica in medicina generale, la diversità di trattamento fra le donne che devono sospendere il corso per gravidanza e maternità e gli altri iscritti al medesimo corso non trova alcuna legittima giustificazione.
Tale non può ritenersi, secondo la Corte Costituzionale, l’esigenza di garantire il completamento del percorso formativo, in quanto simile istanza ben può realizzarsi senza pregiudicare la parità di trattamento. Analogamente, non è dato invocare la necessità di preservare un’ordinata formazione della graduatoria, poiché nel frammento normativo in esame le corsiste sono state già inserite in graduatoria e hanno ottenuto un incarico a tempo determinato a seguito di una procedura competitiva.
In un passaggio molto interessante della pronuncia, la Corte ha rammentato che le tutele correlate alla gravidanza e alla maternità sono “crocevia di molteplici principi costituzionalmente rilevanti; l’art. 31 Cost., che protegge la maternità e l’infanzia; l’art. 32 Cost., che tutela la salute della mamma e del bambino; l’art. 37 Cost., che impone condizioni di lavoro compatibili con la funzione familiare e assicura alla madre e al bambino una «speciale adeguata protezione”.
Di conseguenza, strumenti di tutela come la sospensione dell’attività formativa, finalizzata a proteggere i richiamati interessi e, nello specifico, non solo la salute della donna, ma anche l’ “interesse preminente del bambino (…), tenuto conto delle sue esigenze biologiche e di quelle «di carattere relazionale e affettivo collegate allo sviluppo della [sua] personalità» (…), non possono – come, invece, si riscontra nella norma censurata – riverberarsi negativamente sulla posizione della donna lavoratrice che, per effetto della richiamata sospensione, subisce un immediato pregiudizio nel suo rapporto di lavoro parasubordinato”.
L’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 368 del 1999, dunque, nel far gravare sulla stessa, in termini di conseguenze pregiudizievoli, gli effetti di scelte che trovano protezione nell’alveo di molteplici principi costituzionali, fa risaltare i tratti discriminatori della diversità di trattamento.
Inoltre, l’indiretto e inevitabile effetto di discipline – come quella censurata – che discriminano la donna lavoratrice in relazione alla gravidanza e alla maternità è quello di disincentivare la stessa scelta di avere figli, in aperto contrasto sia con l’art. 31 Cost., che impegna la Repubblica ad agevolare la formazione della famiglia, sia con l’art. 37 Cost., che richiede di “assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”.
Come la medesima Corte ha in precedenza affermato “la maternità non deve trovare remore per il fatto che la madre sia una lavoratrice” (sentenza n. 310 del 1999), tanto più in un Paese – come il nostro – in cui «il tasso di natalità è tra i più bassi d’Europa (sentenza n. 159 del 2025).
Con comunicato stampa del 6 maggio 2026, il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito che l’utilizzo di servizi che consentono di generare e condividere contenuti a partire da immagini o voci reali, arrivando anche a “spogliare” persone senza il loro consenso, possono determinare, oltre a possibili fattispecie di reato, gravi violazioni dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte, con tutte le conseguenze, anche sanzionatorie, previste dalla normativa europea in materia di protezione dei dati personali.
Già a dicembre 2025 l’Autorità aveva adottato un provvedimento di avvertimento nei confronti degli utilizzatori di servizi basati sull’intelligenza artificiale (Grok, ChatGPT e Clothoff) e altri servizi analoghi disponibili online.
L’Autorità ha così ribadito la necessità di poter intervenire al fine di interdire il collegamento dall’Italia a tali piattaforme di servizi e di bloccare tempestivamente la “catena virale” delle condivisioni e la diffusione incontrollata di dati e materiali dannosi.