In materia di malattia professionale non può esservi decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento (come dell'indennizzo INAIL) senza la possibilità di conoscenza dell'origine professionale della malattia in base a presunzioni riferite alla stessa vittima (o al suo erede). Non è sufficiente, a tal fine, la diagnosi dell'esistenza della malattia, essendo invece necessaria la conoscenza o la conoscibilità ragionevole, probabile, della sua eziologia professionale desumibile da presunzioni ovvero da fatti esterni al soggetto certi, che, secondo il modello delle presunzioni, possano fungere da dati gravi, precisi e concordanti dello stesso presupposto, in quanto riferibili alla stessa vittima (come appunto la diagnosi di eziologia professionale e/o la domanda di prestazione assicurativa).

Questo è quanto ha ribadito la Corte di Cassazione (ord., 14 maggio 2026, n. 14269) in un caso in cui la domanda degli eredi di un lavoratore, avente ad oggetto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, conseguente a malattia professionale, era stata respinta nei gradi di merito per asserito decorso del termine di prescrizione.

In particolare, la Corte territoriale, trattenute le domande giudiziali proposte iure hereditatis, e disposta la separazione e l'attribuzione alla Sezione ordinaria di quelle iure proprio, aveva rilevato che la malattia era stata diagnosticata al lavoratore nel 2009, data in cui egli aveva avuto piena conoscenza della patologia e momento, dunque, da considerare (in assenza di allegazioni e prova circa un diverso momento di acquisizione della consapevolezza del nesso di causalità tra malattia e il preteso inadempimento datoriale) quale dies a quo della prescrizione decennale del diritto al risarcimento del danno. Poiché la richiesta stragiudiziale risaliva al 2020, l’azione era da ritenersi prescritta.

Gli eredi avevano impugnato la sentenza, asserendo di aver acquisito in modo compiuto la consapevolezza della natura professionale della malattia solo con il provvedimento INAIL che, nel 2022, aveva comunicato la decorrenza della rendita vitalizia dal 2011.

Secondo la Cassazione, la Corte territoriale non si era conformata all’indirizzo giurisprudenziale di legittimità in quanto aveva individuato la data di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno iure hereditatis nella data di diagnosi della patologia sofferta dal de cuius senza indagare sul momento di acquisita consapevolezza da parte del lavoratore del nesso di causalità tra malattia e dedotto inadempimento datoriale.

Il ricorso è stato accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.

In materia di malattia professionale si veda anche Malattia professionale ingravescente: l’aggravamento successivo non determina l’insorgenza di un nuovo diritto risarcitorio.

La Corte Internazionale di Giustizia ha reso il parere, chiesto dall’OIL, in tema di diritto di sciopero.

Con dieci voti favorevoli e quattro contrari, la Corte ha confermato che il diritto di sciopero dei lavoratori e delle loro organizzazioni è tutelato dalla Convenzione n. 87.

Il parere – il cui testo integrale è disponibile in lingua inglese - è consultabile sul sito ufficiale della Corte; è stato reso a fronte delle opinioni divergenti che erano sorte in merito al quesito se il diritto di sciopero dei lavoratori e delle loro organizzazioni fosse tutelato, appunto, dalla Convenzione n. 87 sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale.

Il Consiglio di amministrazione, nel corso della sua 349° seduta, tenutasi il 10 novembre 2023, aveva deciso di sottoporre la questione alla Corte ai sensi dell’art. 37, par. 1 della Costituzione dell’OIL[1], a seguito della richiesta di un Gruppo di lavoratori sostenuta da 36 governi.

È solo la seconda volta che l’OIL utilizza lo strumento del ricorso alla Corte internazionale di giustizia quale organo competente a fornire interpretazioni autorevoli delle convenzioni internazionali di lavoro (la prima, risalente al 1932, riguardava l’interpretazione della Convenzione sul lavoro notturno e la questione era stata sottoposta alla Corte permanente di giustizia internazionale, sostituita, dal 1946, dalla Corte internazionale di giustizia).

 Qui il comunicato stampa.


[1] Articolo 37 - Interpretazione della Costituzione e delle convenzioni

1. Tutte le questioni o controversie concernenti l’interpretazione della presente Costituzione e delle successive convenzioni concluse dai Membri in virtù di detta Costituzione devono essere sottoposte all’esame della Corte internazionale di giustizia. 2. Il Consiglio d’amministrazione può, nonostante le disposizioni del primo capoverso del presente articolo, stabilire e sottoporre alla Conferenza, per approvazione, norme per l’istituzione di un tribunale, incaricato di decidere ogni questione o controversia concernente l’interpretazione di una convenzione, che potesse essere deferita al tribunale dal Consiglio d’amministrazione, o conformemente ai termini di detta convenzione. Le decisioni o i pareri consultivi della Corte internazionale di giustizia vincolano i tribunali istituiti in virtù del presente capoverso. Le sentenze di tali tribunali devono essere comunicate ai Membri dell’Organizzazione e le osservazioni di questi ultimi saranno presentate alla Conferenza.

Al fine di garantire sia un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, sia l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno non patrimoniale causato dall'uccisione di un congiunto deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.

Con tale motivazione, la Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 13865 del 13 maggio 2026, ha dichiarato di voler dare continuità al proprio orientamento elaborato in materia.

L’importanza dei principi emerge altresì dal fatto che la TUN (si veda, per un approfondimento,   Approvato dal CdM il Regolamento recante la tabella unica nazionale per le macrolesioni nonché T.U.N. e danno alla salute per sinistri verificatisi prima del D.P.R. 12/2025: la pronuncia della Cassazione) non si riferisce a tale voce di danno per la quale le tabelle giudiziali rimarranno, dunque, fondamentali.

La vicenda sottoposta all’esame della Corte nell’ambito della pronuncia citata prendeva le mosse da un incidente stradale nel quale avevano perso la vita il fratello e i nipoti degli originari attori che avevano chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti del conducente responsabile dell’incidente e della compagnia assicuratrice.

Il Tribunale aveva accolto la domanda dichiarando di applicare la Tabella di Milano e la Corte d’Appello aveva poi ritenuto la liquidazione del primo giudice equa. I ricorrenti avevano impugnato la sentenza di secondo grado denunciando la violazione dell’art. 1226 c.c. ed avevano sostenuto che la Corte territoriale aveva erroneamente scelto, per liquidare il danno non patrimoniale sofferto dai congiunti delle vittime, un criterio c.d. a forbice (un criterio, cioè, che preveda soltanto la liquidazione minima e quella massima, consentendo al giudice di stabilire quomodolibet il risarcimento all'interno dei suddetti estremi) e che l'unico criterio equo ex art. 1226 c.c. per la liquidazione del danno in esame doveva ritenersi quello c.d. "a punti" (un criterio, cioè, che stabilisca una unità di misura monetaria dell'intensità della sofferenza; attribuisca un punteggio alle più frequenti circostanze di cui tenere conto nella stima del danno; determini l'ammontare del risarcimento moltiplicando il valore dell'unità di misura per il punteggio totalizzato nel caso concreto).

Richiamando la propria sentenza n. 10579 del 21 aprile 2021, la Corte ha confermato i principi sopra riassunti ed ha dichiarato l’illegittimità del criterio di liquidazione adottato, nel caso di specie, dal Tribunale e confermato dalla Corte d'Appello. Il ricorso è stato così accolto e la sentenza cassata con rinvio.

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