La Corte di Cassazione ha recentemente confermato il rigetto della domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale che era stata proposta dai genitori, nell’interesse del figlio, per la morte del nonno causata da un’infezione da emotrasfusione.

Da quanto si evince dall’ordinanza (19 giugno 2026, n. 20856), i genitori avevano censurato la statuizione di rigetto della domanda svolta nell’interessi del minore (all’epoca dei fatti dell’età di 10 mesi) diretta ad ottenere il risarcimento del danno parentale iure proprio subito per la prematura perdita del nonno, deceduto all’età di 56 anni a causa di una cirrosi epatica contratta in occasione di una trasfusione di sangue infetto. Il nucleo delle censure riguardava la rilevanza assoluta, a fini risarcitori, del rapporto affettivo tra nonno e nipote, che, secondo la prospettazione dei ricorrenti, la Corte territoriale aveva disatteso in violazione di norme costituzionali, internazionali e nazionali, dalle quali sarebbe possibile ricavare un principio ineludibile di tutela degli affetti parentali, da non limitarsi ai componenti del ristretto e tipico nucleo familiare, ma estensibile anche ai nipoti. Secondo i ricorrenti, non si sarebbe trattato di un danno futuro eventuale, bensì futuro virtuale, anche in considerazione dell’età non anziana del nonno e della utilitas che il minore avrebbe potuto avere da un nonno che alla sua nascita era ancora cinquantenne.

La Cassazione ha reputato i motivi infondati.

I giudici del merito avevano respinto la domanda alla luce della giurisprudenza formatasi in punto di relazioni parentali e di liquidazione del relativo danno che, lungi dal non considerare il valore della relazione nonno - nipote, ha fissato i limiti entro i quali detta relazione può essere considerata.

La Suprema Corte ha rammentato, al riguardo, che il danno da perdita del rapporto parentale, incidente sulla conservazione dell'equilibrio emotivo-soggettivo del danneggiato e, in una dimensione dinamico-relazionale, sull'impedita prosecuzione concreta di una relazione personale, trova riferimento nell'art. 29 (tutela dei diritti della famiglia), a differenza del danno biologico che trova tutela nell'art. 32 Cost.  Si tratta di un danno che va comunque allegato e provato dagli istanti e spetta al giudice accertare la sussistenza e l’effettiva consistenza del pregiudizio lamentato.

Pertanto, il danno da perdita del rapporto parentale che spetta iure proprio ai congiunti per la lesione della relazione parentale che li legava al defunto è risarcibile solo ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione.

Nella normalità dei casi – ha proseguito la Cassazione - al di là delle relazioni strettamente circoscritte alla famiglia nucleare, in tema di danno non patrimoniale da perdita del congiunto, non può configurarsi un pregiudizio risarcibile subito dal minore infante, né con riferimento al danno morale, in quanto si tratterebbe di un danno futuro soltanto eventuale, né quale danno da perdita del rapporto parentale, non potendosi configurare una lesione del godimento postumo di beni che il rapporto familiare avrebbe in via solo ipotetica consentito.

Ne consegue che la perdita del rapporto parentale è pregiudizio rilevante “solo per il congiunto che di tale rapporto sia parte, ovviamente non in senso formale, ma che lo sia nel senso di poter trarre dal rapporto le "utilità" che esso offre: reciproco affetto, solidarietà, comunanza familiare, la cui natura presuppone naturalmente una certa capacità di trarre beneficio da quel rapporto, di averne le "utilità" che offre e che l'illecito fa perdere definitivamente”.

L'infante, con riguardo a relazioni che si pongono al di fuori della c.d. famiglia nucleare, evidentemente non ha avuto la possibilità di godere di tale utilitas e tale carenza, pertanto, non può neanche incidere nel futuro.

Pertanto, è stato confermato il principio secondo il quale, costituendo il pregiudizio lamentato un danno futuro soltanto eventuale, come tale non risarcibile, non si può ritenere sussistente, in difetto dell'attualità del rapporto, una presunzione di afflittività.

In tema di danno da perdita del rapporto parentale si veda anche “La Cassazione conferma il regime probatorio in caso di danno da perdita del rapporto parentale” nonché “Il risarcimento del danno parentale spetta anche al figlio non ancora nato al momento del sinistro”.

A tale domanda ha risposto la Corte di Cassazione in una recente ordinanza (n. 20601 del 18 giugno 2026).

La premessa dalle quale ha preso le mosse la Cassazione è quella secondo la quale, come è noto, i contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti. L'opposto principio di ultrattività sino ad un nuovo regolamento collettivo - secondo quanto prevede l'art. 2074 c.c. -, ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall'art. 39 Cost. 

Ciò posto, alla medesima autonomia collettiva è rimessa altresì la scelta di stipulare un'eventuale clausola di ultrattività, in tal caso di natura pattizia e non eteronoma.

Come aveva in precedenza già precisato, la Cassazione ha affermato che “alla previsione della perdurante vigenza del contratto fino alla nuova stipulazione dev'essere riconosciuto il significato della indicazione, mediante la clausola di ultrattività, di un termine di durata chiaramente individuato in relazione a un evento futuro ma certo nell'an, benché privo di una precisa collocazione cronologica ossia incerto soltanto nel quando”.

Trattandosi, dunque, di un termine pur sempre di durata ossia di efficacia del CCNL (c.d. termine finale), trova applicazione il principio secondo il quale dal contratto non è possibile recedere anticipatamente prima della scadenza di quel termine (se non per giusta causa).

Peraltro, secondo un consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità al quale la Corte ha inteso dare continuità, nel contratto collettivo di lavoro, la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta.

Pertanto, al singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l'eccessiva onerosità dello stesso, ai sensi dell'art. 1467 c.c. conseguente ad una propria situazione di difficoltà economica, salva l'ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori.

Ne consegue che la disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro del contratto collettivo applicato, seppure accompagnata da un congruo termine di preavviso non è legittima. Solo al momento della scadenza contrattuale sarà possibile recedere dal contratto ed applicarne uno diverso.

Va tuttavia precisato che, una volta scaduto il termine, il recesso del singolo datore di lavoro non sarebbe neppure necessario, essendo sufficiente - appunto - la scadenza del termine, salvo che il CCNL venga rinnovato dall'associazione imprenditoriale alla quale sia iscritto il singolo datore di lavoro, perché in tal caso quest'ultimo sarà vincolato anche ad applicare il nuovo CCNL in virtù del principio di rappresentanza sindacale.

In materia di ccnl si richiama Attività economiche diverse: quale CCNL deve applicarsi al rapporto di lavoro? nonché Antisindacale il cambio di CCNL sottoscritto con organizzazione più rappresentative, senza effettivo confronto sindacale

La Commissione Europea ha pubblicato il Codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall’IA, elaborato da esperti indipendenti, e diretto ad aiutare i fornitori e gli operatori di sistemi di ia generativa a rispettare gli obblighi della legge sull’intelligenza artificiale in materia di etichettatura e marcatura dei contenuti generati dall'IA (articolo 50, paragrafi 2, 4 e 5, della legge sull'IA).

Si rammenta che l'adesione al Codice è volontaria, ma i requisiti di trasparenza previsti dall'articolo 50 della legge sull'IA sono obblighi giuridici.

Come viene precisato sul sito istituzionale della Commissione Europea, il Codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall'IA (PDF) è ora oggetto di una valutazione di adeguatezza da parte della Commissione e del Comitato per l’IA.

Il Codice si forma di due parti:

Sezione 1: Marcatura e rilevamento di contenuti generati e manipolati da AI applicabili ai fornitori di sistemi generativi di intelligenza artificiale (providers of AI systems)

Gli obiettivi di tale sezione sono i seguenti:

a) fornire un documento guida per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 50, par. 2 e par. 5 della legge sull’IA;

b) assistere i fornitori di sistemi di intelligenza artificiale che generano contenuti audio, immagini, video o testuali sintetici nel rispetto dei loro obblighi ai sensi dell’art. 50 cit.;

c) consentire alle autorità competenti di valutare la conformità da parte dei fornitori che si affidano al codice per dimostrare il rispetto di tali obblighi in modo coerente ed uniforme in tutta l’Unione.

Sezione 2: Etichettatura di deep fakes e di testi generati e manipolati dall’IA (deployers of AI systems)

Tale sezione ha i seguenti specifici obiettivi:

a) fungere da documento guida per dimostrare la conformità agli obblighi dei distributori di sistemi generativi di intelligenza artificiale;

b) garantire che i distributori di sistemi di IA che generano o manipolano immagini, contenuti audio o video che costituiscono un deep fake o un testo pubblicato allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico rispettino i loro obblighi ai sensi dell’art. 50;

c) consentire alle autorità competenti di valutare la conformità da parte dei distributori che si affidano al Codice per dimostrare il rispetto degli obblighi in maniera coerente e uniforme in tutta l’Unione.

A seguito di una valutazione positiva del codice, tutti i fornitori e gli operatori che decideranno di firmarlo, potranno fare affidamento sulle sue previsioni per dimostrare la conformità alle norme della legge sull'IA per l'etichettatura e il rilevamento dei contenuti generati dall'IA, dei deep fake e di determinate pubblicazioni di testo.

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