La Corte di Cassazione, con ordinanza 20 luglio 2026, n. 23592, chiude la vicenda che ha riguardato la illecita riproduzione di articoli di stampa nell’ambito del noto romanzo, Gomorra, ribadendo che il danno da lucro cessante deve essere liquidato in via preferenziale considerando, con equo apprezzamento, le circostanze del caso e gli utili realizzati in violazione del diritto. Solo in via sussidiaria è ammessa la liquidazione forfettaria sulla base dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto (cosiddetto “prezzo del consenso”).

1. La vicenda processuale

La vicenda trae origine dalla domanda proposta da una casa editrice nei confronti di autore ed editore dell'opera "Gomorra-Viaggio nell'impero economico e nel sogno di dominio della camorra", al fine di sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, derivanti dalla illegittima riproduzione nel testo dell'opera di alcuni articoli pubblicati sui quotidiani editi dall'attrice ("Corriere di Caserta" e "Cronache di Napoli").

Con sentenza del 7 luglio 2010 il Tribunale di Napoli aveva respinto la domanda dell'attrice, condannandola, in via riconvenzionale, a risarcire all’autore del romanzo i danni morali.

La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 3239 del 16 settembre 2013, accertando l’illegittima riproduzione di due articoli nel libro "Gomorra" e la mancata citazione delle fonti di altri due articoli, aveva quantificato il danno da risarcire in Euro 60.000,00.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12314 del 12 giugno 2015 aveva ritenuto che il danno da lucro cessante andasse liquidato, ai sensi dell'art. 2056, co. 2, c.c., "anche tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto" e che la liquidazione in via forfettaria, prevista in via alternativa, non potesse essere inferiore al c.d. prezzo del consenso.

La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 21 novembre 2016, ravvisando un deficit assertivo da parte dell’originaria attrice, quanto al lucro cessante, in termini di riduzione di ricavi o mancanza di guadagno ulteriori, ha liquidato il danno in Euro 6.000, quale "prezzo del consenso".

La Cassazione, con ordinanza n. 39762 del 13 dicembre 2021 (di cui ci siamo occupati sul nostro sito, «Gomorra» e i criteri di risarcimento del danno da violazione del diritto d’autore) aveva ritenuto che il Giudice del merito, nell’applicare il criterio del c.d. «prezzo del consenso», senza tenere conto degli «utili realizzati in violazione del diritto», in assenza di adeguate ragioni giustificatrici, è incorso in una falsa applicazione dell’art. 158 L. 633/1941 (Legge sulla protezione del Diritto d’Autore)

La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza n. 1033 pubblicata l'8 marzo 2024 aveva concluso che l'art. 158 L.d.A. andasse interpretato nel senso di richiedere di considerare solo la percentuale di utili eziologicamente derivata dall'operata contraffazione, depurando il totale dei proventi riscossi dai costi sopportati e dai proventi esclusivamente dipendenti dall'autonomo contributo del plagiario e - riconosciuto il contributo straordinario dell’autore al successo del libro – ha liquidato il danno in Euro 10.000,00 in considerazione del contributo ridottissimo apportato dagli articoli illecitamente riprodotti.

2. Le conclusioni della Corte di Cassazione: i criteri di liquidazione del danno da violazione del diritto d’autore

A norma dell’art. 158 l.d.a., così come modificato dall’art. 13 D.Lgs. 140 del 2006 (che ha recepito la Direttiva 2004/48, c.d. "Direttiva Enforcement"), “Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto”.

L’ordinanza in commento muove dal richiamo ai principi affermati dalla precedente Cass. n. 39762 del 2021 secondo cui il danno liquidabile ex art. 158 L.d.A. andava valutato, ai sensi dell'art. 2056 co. 2 c.c. "con equo apprezzamento delle circostanze del caso", ma, tenendo comunque presente il parametro esplicito degli "utili realizzati in violazione del diritto", con la precisazione che “si tratta di una valutazione equitativa, per cui non possono essere attribuiti alla vittima del plagio tutti gli utili del contraffattore”. Infatti, non si applica in tema di diritto d'autore l'art. 125 CPI e dunque “non si fa luogo a totale retroversione degli utili, ma la considerazione degli utili del contraffattore rientra come uno dei parametri di cui tenere conto nel giudizio di equità”.

La Cassazione ha dunque confermato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di “individuare dei "fattori di moderazione" al criterio degli utili”, apprezzando tutte le circostanze del caso e “limitando la considerazione degli utili realizzati dalla vendita del libro alla percentuale dei guadagni eziologicamente derivata dall'operata contraffazione e dunque escludendo dal risarcimento l'entità degli utili derivanti dal contributo fornito dall'autore dell'illecito al successo dell'opera e tenendo anche conto della diversità di circuito e di distribuzione degli articoli e del libro”.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 16 luglio 2026 nella causa C-421/24 tra Google Ireland e AGCOM, traccia i confini della responsabilità degli hosting provider in relazione alla promozione di contenuti regolamentati.

Il caso

La vicenda processuale trae origine dal provvedimento del 19 luglio 2022 con cui l’AGCOM - autorità italiana di vigilanza delle comunicazioni, ha irrogato a Google Ireland una sanzione pecuniaria di € 750.000,00, per violazione dell’art. 9 del decreto-legge n. 87/2018, il quale vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo.

In particolare, l’AGCOM ha contestato a Google di avere consentito, attraverso video pubblicati da un creatore di contenuti su canali della piattaforma di video online YouTube, la promozione di siti internet di giochi d’azzardo.

Il TAR Lazio, decidendo l’impugnativa di Google, ha escluso la responsabilità dell’impresa informatica, qualificando i servizi offerti dalla piattaforma YouTube quali servizi di hosting e traendone la conseguenza che Google dovesse beneficiare della deroga alla responsabilità prevista dalle disposizioni del diritto italiano prevista dall’art. 14 della Direttiva 2000/31.

Il Consiglio di Stato, adito da AGCOM, ha sospeso il procedimento sottoponendo alla CGUE le seguenti questioni pregiudiziali:

  1. Se, in base all’articolo 1, paragrafo 5, della Direttiva 2000/31, il regime di responsabilità degli hosting provider di cui all’art. 14 della direttiva medesima sia applicabile alle attività relative alla pubblicizzazione online di giochi o scommesse con vincite di denaro nonché alla pubblicizzazione del gioco d’azzardo.
  2. Se il regime di responsabilità di cui all’art. 14 della Direttiva 2000/31, sia applicabile ad un hosting provider quale Google con riferimento ai contenuti pubblicati dai titolari dei canali YouTube con cui Google abbia concluso l’accordo di partnership commerciale.

Il quadro normativo comunitario

La Direttiva 2000/31/CE (“direttiva sul commercio elettronico”) disciplina, in generale, taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con l’obiettivo di garantire la libera circolazione di tali servizi tra Stati membri e di contribuire al buon funzionamento del mercato interno.

L’art. 1, par. 5, lett. d), terzo alinea, esclude dal campo di applicazione della direttiva “i giochi d’azzardo che implicano una posta pecuniaria in giochi di fortuna, comprese le lotterie e le scommesse”.

L’art. 14 dispone che “«1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

  1. non sia effettivamente al corrente del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illegalità dell’attività o dell’informazione;
  2. non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso”.

Analoga disciplina è prevista dal Regolamento (UE) 2022/2065, c.d. Digital Services Act, sul mercato unico dei servizi digitali, applicabile ai prestatori di servizi intermediari che offrono servizi nel mercato UE (art. 6).

La normativa interna

L’art 9 Decreto Legge del 12 luglio 2018, n. 87 – Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media.

Le questioni sottoposte alla CGUE: 1) l’applicabilità della disciplina comunitaria agli hosting provider in relazione alla pubblicità di giochi d’azzardo

La prima questione sottoposta alla Corte dal Giudice del rinvio attiene alla applicabilità, avuto riguardo all’art. 1, par. 5, lett. d), terzo trattino, della Direttiva 2000/31, della medesima Direttiva ad un “servizio della società dell’informazione consistente nell’hosting online di video” qualora tali video “contengano pubblicità di giochi d’azzardo che implicano una posta pecuniaria in giochi di fortuna, ai sensi di detta disposizione”.

La Corte premette che l’esclusione prevista dall’art. 1, par. 5, lett. d) riguarda le attività intrinsecamente legate ai giochi d’azzardo, ed in particolare la pubblicità online dei giochi stessi.

Viceversa, non rientra nell’ambito della deroga in questione l’attività di hosting online di siffatte pubblicità, in quanto tale attività “non è intrinsecamente connessa a tali giochi d’azzardo”, consistendo “semplicemente nella memorizzazione di contenuti forniti da un destinatario del servizio” ed essendo dunque “neutra rispetto ai contenuti memorizzati”.

La Corte, dunque, conclude che l’articolo 1, paragrafo 5, lettera d), terzo trattino, della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che un servizio della società dell’informazione consistente nell’hosting online di video rientra nell’ambito di applicazione di detta direttiva anche qualora tali video contengano pubblicità di giochi d’azzardo che implicano una posta pecuniaria in giochi di fortuna, ai sensi di detta disposizione.

…2) I limiti della responsabilità dell’hosting provider

La seconda questione è se l’art. 14 Dir. 2000/31 – sulla premessa della applicazione della predetta direttiva all’attività di hosting di video contenenti pubblicità su giochi d’azzardo - debba essere interpretato nel senso che “esso si applica a un operatore di una piattaforma di video online, il quale ha concluso, con una persona che utilizza tale piattaforma al fine di diffondere video su un canale dedicato, un accordo di partnership commerciale che prevede una ripartizione dei ricavi pubblicitari e il quale, nell’ambito della conclusione o dell’esecuzione di tale accordo, ha proceduto a un esame del contenuto di tale canale, e in particolare del suo tema principale, dei video più visti o più recenti, o ancora dei metadati di tali video”.

La Corte, nell’esaminare la questione, muove dalla considerazione che, al fine di valutare se l’operatore di una piattaforma di video online possa essere esonerato, conformemente all’art. 14, della direttiva 2000/31, dalla sua responsabilitàper taluni video contenenti pubblicità di giochi d’azzardo vietata dal diritto dello Sato membri, “occorre esaminare, previamente, se il ruolo svolto da tale operatore sia neutro, vale a dire se il suo comportamento sia meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica la mancanza di conoscenza o di controllo dei contenuti che memorizza, o se, al contrario, detto operatore svolga un ruolo attivo idoneo a conferirgli una conoscenza o un controllo di tali contenuti”.

Nel caso di specie, si legge in sentenza, emerge che l’operatore della piattaforma YouTube e taluni creatori di contenuti video hanno concluso un accordo di partnership commerciale nell’ambito del quale “Google procede … a un esame del contenuto essenziale di tale canale, e in particolare, del suo tema principale, dei video più visti o più recenti, o ancora dei metadati di tali video. Tale esame del contenuto, a prescindere che sia automatizzato o svolto da persone fisiche, mira, in particolare, a verificare che il creatore di contenuti che richiede tale accordo di partnership commerciale rispetti le regole stabilite dalla piattaforma per accedere ad una siffatta partnership e si aggiunge quindi ai controlli standard che sono attuati indistintamente per tutti i video caricati sulla piattaforma YouTube. Detto esame verte altresì sull’originalità e sulla qualità dei contenuti. Soltanto qualora tali condizioni specifiche relative ai contenuti siano soddisfatte il creatore di contenuti interessato può beneficiare del sistema di ripartizione di ricavi pubblicitari proposto da Google”.

Pertanto, conclude la Corte, l’art. 14 Dir. 2000/31 non si applica all’operatore di una piattaforma di video online, il quale ha concluso, con una persona che utilizza tale piattaforma al fine di diffondere video su un canale dedicato, un accordo di partnership commerciale che prevede una ripartizione di ricavi pubblicitari e il quale, nell’ambito della conclusione o dell’esecuzione di tale accordo, ha svolto un esame del contenuto di tale canale, e in particolare, del suo tema principale, dei video più visti o più recenti, o ancora dei metadati di tali video.

L’indennità sostitutiva del preavviso presuppone la cessazione formale del rapporto di lavoro ed è dunque incompatibile con la reintegra, che ricostituisce giuridicamente il rapporto stesso. Il diritto del datore a ripetere le somme versate a tale titolo nasce solo a seguito della reintegra e quindi può essere dedotto come fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo e come controcredito in compensazione in sede di opposizione all’esecuzione.

Questi i principi affermati dalla Cassazione, con ordinanza n. 22187 del 28 giugno 2026.

A seguito di sentenza di accertamento dell’illegittimità del licenziamento con conseguente reintegra nel posto di lavoro e condanna, a titolo di indennizzo, di 12 mensilità, il datore di lavoro aveva detratto dalle somme dovute l’importo corrisposto al dipendente a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.

Ritenendo ingiustificata la compensazione operata dalla società, il lavoratore poneva in esecuzione la differenza non corrisposta, notificando il precetto.

Il Tribunale, prima, e la Corte d’Appello, poi, rigettavano l’opposizione proposta dalla Società, affermando che il controcredito, costituito dall’indennità sostitutiva del preavviso, in quanto fatto antecedente alla formazione del titolo giudiziale, doveva essere richiesto dalla società nel giudizio di impugnativa di licenziamento e non poteva essere opposto in compensazione in fase di esecuzione.

La Corte di Cassazione muove dalla premessa che “il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso presuppone ex art. 2118, comma 2, c.c. la formale cessazione del rapporto di lavoro ed è da un punto di vista logico-giuridico incompatibile con la reintegrazione del lavoratore che ne comporta la ricostituzione. Una volta pertanto intervenuto un titolo giudiziale di annullamento del licenziamento con ordine di reintegra le somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva da parte del datore di lavoro diventano non più dovute e determinano l'insorgere di un credito restitutorio in favore di questi”. Dunque, “il diritto alla ripetizione dell'indennità sostitutiva del preavviso, tempestivamente erogata dal datore di lavoro, scaturisce dalla statuizione di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, considerata l'incompatibilità tra questi due istituti”. Infatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità “allorquando sia stata accertata l'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato in regime di stabilità reale, non compete al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso, non rilevando al riguardo che essa gli sia stata offerta dal datore all'atto del licenziamento” (cfr. Cass. n. 12366/1997; Cass. 2595/2012).

Da ciò consegue che “il diritto del datore di lavoro a ripetere le somme in precedenza versate quale indennità sostitutiva del preavviso, erogazione che trova, come detto, la propria causa nella formale cessazione del rapporto di lavoro, nasce solo ove tale rapporto sia stato giuridicamente ricostituito per effetto della disposta reintegrazione”. In questa prospettiva “l'insorgere del credito restitutorio si configura quale fatto sopravvenuto, rispetto al titolo giudiziale che accerta la ricostituzione del rapporto ed in quanto tale opponibile quale fatto (estintivo) successivo”.

Prosegue quindi l’ordinanza, “la compensazione, in quanto fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari; né ha alcun rilievo il fatto che anche il credito del debitore esecutato sia assistito da titolo esecutivo giudiziale, quest'ultimo non privando di efficacia esecutiva il titolo del creditore esecutante in quanto non vale a estinguerne il credito”.

In conclusione, è fondata l’opposizione del datore di lavoro che opponga in compensazione il diritto alla restituzione della indennità sostitutiva del preavviso erogata.

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