L’INPS, con circolare n. 92 del 4 settembre 2026, riconosce la tutela previdenziale anche per il giorno immediatamente precedente a quello del rilascio del certificato medico, a condizione che il certificato stesso attesti che la malattia è iniziata il giorno prima della visita ambulatoriale o sia rilasciato a seguito di visita domiciliare.
Il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia dal giorno immediatamente precedente alla data di rilascio del certificato medico è escluso nel caso in cui tale giorno non sia festivo infrasettimanale e non cada di sabato o di domenica, in quanto in tali casi è garantita la continuità assistenziale.
L’indicazione operativa fornita dalla Circolare in esame costituisce una revisione delle precedenti linee applicative in materia, in forza delle quali il primo giorno dell’evento veniva computato, in generale, dalla data di rilascio della certificazione medica.
L’interpretazione evolutiva della disciplina del computo del primo giorno di malattia risponde, per espressa indicazione nella Circolare in commento, alla esigenza di “garantire che la tutela previdenziale del lavoratore rimanga effettiva ed equa, anche in relazione alle ipotesi in cui, per motivi organizzativi o assistenziali, il medico curante sia nell’impossibilità di recarsi entro il giorno successivo al domicilio del lavoratore o di riceverlo presso il proprio studio, anche a causa della prassi ormai in uso di programmare l’accesso presso gli ambulatori per evitare sovraffollamenti nelle sale di attesa a tutela dei pazienti”.
In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., la qualità di custode non discende dall'esistenza di un valido contratto di affidamento, ma si fonda su una relazione di fatto con il bene, che ne consenta il controllo. Pertanto, il gestore affidatario del servizio idrico è corresponsabile con il Comune proprietario per i danni cagionati dalla rete idrica, anche per il periodo successivo alla cessazione dell’efficacia del contratto di affidamento, ove permanga in capo allo stesso affidatario un effettivo potere di fatto sulla condotta.
Questo il principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, con ordinanza del 25 agosto 2026, n. 24768
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli aveva condannato il Comune di Arzano e la società affidataria del servizio di gestione della rete idrica comunale al risarcimento dei danni causati a proprietà private da perdite della condotta idrica. La sentenza era stata confermata in appello e l’Azienda ha proposto ricorso per cassazione.
In particolare, la ricorrente ha censurato la sentenza di merito, per violazione di legge, per avere ritenuto efficace al momento del sinistro il rapporto concessorio per effetto della proroga disposta con determina commissariale adottata ai sensi dell'art. 23-bis del D.L. n. 112 del 2008 (pur in assenza di accordo scritto) nonché – sotto il profilo della violazione dell’art. 2729 c.c. – per avere ritenuto sussistere, in ogni caso, la custodia della condotta idrica da parte della società, sulla base di una pluralità di elementi convergenti (in particolare, l'esecuzione, da parte dell’affidataria, dell'intervento di riparazione della perdita che aveva causato il danno).
A prescindere dalla nullità della proroga del contratto di affidamento della gestione del servizio idrico, rileva la Corte che, in ogni caso, la cessazione degli effetti del contratto non escludeva la responsabilità della ricorrente ai sensi dell'art. 2051 c.c., risultando decisiva l'esistenza di un potere di custodia in capo alla Azienda ricorrente.
Infatti, “la custodia cui si riferisce la norma non presuppone né implica uno specifico obbligo contrattuale analogo a quello previsto per il depositario; l'art. 2051 c.c. ha, invece, lo scopo di imputare la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i fattori di rischio immanenti alla cosa e di evitare la verificazione del danno” (si citano Cass., n. 4279/2008; Cass., n. 11016/2011).
Il criterio di imputazione della responsabilità si basa, dunque, sulla “relazione meramente fattuale col bene e prescinde dal riferimento alla custodia di natura contrattuale o all'esercizio di diritti reali, al possesso o alla detenzione, salvo che le cose siano oggettivamente insuscettibili di essere custodite” (Cass. n. 11152/2023).
Conclude, dunque, la Corte che “la relazione giuridica con il bene non è elemento costitutivo della responsabilità, a differenza di quanto previsto dagli artt. 2052, 2053, 2054 c.c.; il responsabile del danno può anche essere un soggetto diverso da chi abbia un titolo giuridico che lo autorizzi a detenere ed utilizzare la res”.
In applicazione di tali principi, i Giudici del merito hanno desunto, sulla base di un accertamento incensurabile in sede di legittimità, il potere di custodia in capo alla società ricorrente da elementi convergenti, gravi e concordanti (l'esistenza dell'originario affidamento della gestione delle reti idriche, l'intervenuta proroga con determina dirigenziale, l'effettuazione dell'intervento, non episodico, da cui è scaturito il danno).
Ciò premesso il Comune, quale proprietario della condotta idrica, è tenuto alla custodia e alla manutenzione del bene indipendentemente dall'affidamento del servizio a terzi, in quanto deve attivarsi per prevenire i danni anche come responsabile della corretta gestione degli appalti.
Allo stesso tempo, “Il potere di ingerenza e di controllo riservato all'Amministrazione non annulla l'autonomia operativa del gestore e nell'effettuazione degli interventi sulla rete e non lo priva del potere di custodia”.
Conseguentemente,in caso di danni derivanti da perdite della rete idrica comunale, possono essere ritenuti corresponsabili, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il Comune proprietario sia il gestore affidatario, “per l'apporto di ciascuno di essi nella causazione del danno”, quando entrambi conservino un potere di custodia sulla cosa e abbiano causalmente contribuito alla produzione dell'evento dannoso.
Sul nostro sito, in tema di responsabilità da cose in custodia:
Danno da cose in custodia e responsabilità ex art. 2051 c.c.
Responsabilità da cose in custodia: la condotta colposa del danneggiato rileva anche se prevedibile?
Nessuna responsabilità da cose in custodia del comune se il runner è negligente
Responsabilità ex art. 2051 c.c: il danneggiato non deve provare l’assenza di colpa
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Il Tribunale di Milano, con ordinanza collegialedel 20 agosto 2026 torna ad occuparsi dei requisiti di validità del patto di non concorrenza, con particolare riguardo alle clausole incidenti sulla delimitazione territoriale del vincolo.
L’ordinanza in esame, dopo aver ribadito, nel solco del provvedimento monocratico, la determinabilità del corrispettivo, anche in relazione alla facoltà di recesso attribuita alle parti in costanza di rapporto, concentra l’attenzione sulle previsioni incidenti sulla estensione territoriale del vincolo concorrenziale.
In particolare, l’ordinanza si occupa di verificare l’incidenza della c.d. clausola di remotizzazione – in merito alla quale si è di recente acceso un vivace dibattito giurisprudenziale, anche all’interno dello stesso Tribunale - sulla determinazione dell’ambito territoriale.
Questa la formulazione della clausola in questione: “in considerazione dell’esistenza di strumenti tecnologici che consentono di operare anche da remoto, il Patto si riterrà violato anche nell’ipotesi in cui, a prescindere dalla sede formale di adibizione del/la Dipendente o dalla localizzazione dello/a stesso/a, gli effetti della sua attività incideranno sulle tre indicate regioni, ovvero su clienti della Banca collocati nelle regioni anzidette”.
Rileva il Collegio, che tale previsione “non ha quale scopo e/o conseguenza quello di estendere la portata del vincolo oltre i confini delle regioni espressamente contemplate, bensì esclusivamente di tutelare gli interessi datoriali radicati nei suddetti territori, indipendentemente dalla modalità di esecuzione della prestazione lavorativa concorrenziale; in proposito, si è già avuto modo di evidenziare che, nel caso di un private banker, il luogo di esercizio dell’attività è quello in cui si trovano i clienti gestiti e i relativi portafogli finanziari”.
Dunque, la clausola in esame non incide sulla determinabilità dell’ambito territoriale atteso che “il divieto dell’attività concorrenziale resta comunque legato al territorio rientrante fra regioni individuate, seppure attraverso il risultato della prestazione resa, considerate le nuove modalità di lavoro, quale lo smart working o l’operatività da luogo diverso dall’ufficio abituale”.
In questi termini, di recente, si sono espresse, al cospetto di clausola di identica formulazione, oltre all’ordinanza monocratica resa il 20 luglio 2026 nel medesimo procedimento cautelare concluso con l’ordinanza in esame, un’altra ordinanza del Tribunale di Milano resa il 20 agosto 2026, nonché due provvedimenti del Tribunale di Cagliari del 22 luglio e 7 agosto 2026.
La conclusione proposta dal provvedimento in commento si pone in contrasto con un recente precedente del medesimo Tribunale di Milano, del 2 aprile 2026 (di cui ci siamo occupati sul nostro sito, Patto di non concorrenza: la c.d. clausola di remotizzazione rende indeterminabile il limite di territorio?), che ha ritenuto indeterminabile il limite territoriale “riferito non solo … al luogo in cui venga fisicamente l’attività, in qualunque forma, ma anche al luogo in cui essa produca in tutto o in parte i propri effetti, a prescindere dalla Sua presenza fisica in tale luogo e a prescindere dalla sede dei soggetti concorrenti”. In particolare, i riferimenti agli “effetti” della prestazione e alla loro produzione “in tutto o in parte” sono stati ritenuti “generici in relazione alla loro portata geografica, impedendo un reale margine di prevedibilità in capo al private banker”.
L’ordinanza in esame, confrontandosi con detto precedente, ne esclude la riferibilità al caso di specie, ove “il tenore letterale del patto si palesa maggiormente circostanziato, facendo riferimento agli “effetti” dell’attività, rimando che risulta indubbiamente più correlato all’oggetto del patto; a maggior ragione tenuto conto dell’esplicita scissione tra azione e destinazione come da ultimo inciso “ovvero su clienti della Banca collocati nelle regioni anzidette”.
Al di là del distinguo operato dal Collegio, pare andarsi accreditando la tesi della conformità della clausola di remotizzazione al paradigma normativo dell’art. 2125 c.c., non incidendo la stessa sulla delimitazione dell’ambito territoriale bensì avendo la funzione di precisare l’effettivo contenuto dell’attività preclusa, avuto riguardo alla destinazione degli effetti dell’attività vietata.
L’ordinanza in commento si sofferma poi sulla clausola di aggiornamento della zona interdetta in caso di trasferimento nel corso del rapporto.
Il Collegio pur dando atto delle recenti pronunce di legittimità (il riferimento è alle ordinanze n. 13050 e 13051del 2025), secondo cui è necessario che “i limiti di oggetto, di tempo e di luogo del patto di non concorrenza, siano determinati o, quantomeno, determinabili sin dal momento della conclusione di tale negozio giuridico in modo da consentire una corretta formazione del consenso delle parti in sede di stipula”, conclude nel senso della piena validità della clausola in questione, rispettando il requisito di determinabilità dell’ambito territoriale oggetto dell’obbligo di non concorrenza. Infatti, “l’estensione dell’obbligo di non concorrenza alla sede di lavoro in essere al momento della cessazione del rapporto di lavoro introduce un criterio di certa determinabilità del limite medesimo in relazione a fisiologici cambiamenti di sede del dipendente verificabili in corso di rapporto, dato che sono indicati nel patto stesso, anche per relationem, i criteri in base ai quali è possibile individuare la prestazione”.
In altro passaggio della motivazione, l’ordinanza in esame – proprio in applicazione dei principi affermati dalle citate ord. n. 13050 e 13051del 2025 – opera “la valutazione di congruità e proporzionalità del compenso pattuito” anche “con riguardo all’attribuzione al datore di lavoro della possibilità di ampliare senza sostanziali limitazioni l’ambito territoriale di estensione della clausola”, confermando il giudizio di congruità del corrispettivo.
Osserva, infatti, il Collegio che non ogni aggiornamento dell’estensione territoriale imponga l’aumento del corrispettivo. In particolare, “fermo il contenuto dell’obbligo assunto dal lavoratore (divieto dell’attività di intermediazione finanziaria) e la durata del vincolo (20 mesi), il fatto che – a parità di corrispettivo – il divieto possa estendersi a una sola diversa regione, non pare implicare una maggiore restrizione della libertà del lavoratore, tale da rendere “manifestamente iniquo” il compenso previsto per il divieto di svolgere attività di private banker nelle tre regioni originariamente individuate”. Peraltro, “l’obbligo di non concorrenza opererebbe nella regione di nuova assegnazione e in quelle precedenti solo nell’arco dell’anno successivo, decorso il quale il vincolo concorrenziale sarebbe esteso esclusivamente a una regione, quella di ultima assegnazione”.