Con la pronuncia in commento la Corte di Cassazione si è occupata nuovamente della responsabilità sanitaria da errore diagnostico prenatale, ribadendo i principi già affermati dalle Sezioni Unite in materia di “nascita indesiderata” e precisando i limiti della prova presuntiva della volontà della partoriente di interrompere la gravidanza.

Il caso

La vicenda trae origine da un errore diagnostico verificatosi nel 1999. La partoriente, già madre di due figli e portatrice del rischio genetico di trasmettere la sindrome dell’X fragile, si era sottoposta ad uno specifico test, il cui esito aveva erroneamente escluso la presenza della patologia. Solo successivamente, a seguito dell’insorgenza di gravi disturbi dello sviluppo del figlio e di nuovi accertamenti medici, emerse l’erroneità della diagnosi e la responsabilità della struttura sanitaria.

I genitori hanno quindi agito per ottenere il risarcimento del danno da privazione della facoltà di compiere una scelta consapevole ed informata, sostenendo che, ove correttamente informata, la madre avrebbe abortito.

Definitivamente accertato l’errore diagnostico della struttura sanitaria, il Tribunale e la Corte d’appello hanno rigettato la domanda risarcitoria per mancanza della prova circa la volontà della donna di ricorrere all’interruzione della gravidanza in caso di diagnosi corretta, decisione poi confermata dalla Cassazione.

La decisione della Corte

Al riguardo, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite n. 25767/2015, secondo cui il diritto al risarcimento per perdita della possibilità di esercitare una scelta consapevole sull’interruzione della gravidanza presuppone che l’attore abbia dimostrato, anche mediante presunzioni, che, ove tempestivamente informato della patologia del nascituro, avrebbe effettivamente scelto di interrompere la gravidanza.

Il punto nodale della decisione riguarda proprio l’applicazione di tale criterio probatorio.

Secondo i ricorrenti, infatti, la volontà di abortire si sarebbe dovuta desumere dal fatto che la donna avesse spontaneamente richiesto un test genetico estremamente specifico, proprio perché consapevole di esser portatrice sana e del conseguente, elevato rischio di trasmissione della mutazione. La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto che tale circostanza di fatto, isolatamente considerata, non possedesse i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dagli artt. 2727 e 2729 c.c.

La sottoposizione al test genetico, infatti, secondo la Cassazione, può essere interpretata in almeno due modi logicamente compatibili, ma antitetici: da un lato, come manifestazione della volontà di interrompere la gravidanza in caso di esito positivo; dall’altro, più semplicemente, come espressione del desiderio della futura madre di affrontare con maggiore serenità la gravidanza, confidando nell’esito negativo dell’accertamento. In assenza di ulteriori elementi indiziari, il ragionamento presuntivo non ha consentito di affermare con sufficiente certezza quale delle due ricostruzioni corrispondesse all’effettiva volontà della donna.

La Cassazione, inoltre, ha sottolineato come la valutazione circa l’idoneità degli indizi a fondare una presunzione costituisca un tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non sia censurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logica e giuridicamente corretta. E ciò perché , come è noto, il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di riesame del materiale probatorio.

La sentenza ha affrontato e risolto anche un ulteriore profilo di particolare rilievo, chiarendo che la dimostrazione della volontà di interrompere la gravidanza non esaurisce l’onere probatorio gravante sulla parte attrice.

Infatti, nel caso in cui l’interruzione della gravidanza dovesse avvenire oltre il novantesimo giorno, devono essere allegati e provati anche i presupposti previsti dagli artt. 4 e 6 della legge n. 194 del 1978, vale a dire la sussistenza del grave pericolo per la salute fisica o psichica della gestante. Il predetto presupposto, ha affermato la Corte, non può essere automaticamente desunto dalla gravità della patologia del nascituro, richiedendo una specifica allegazione e un adeguato supporto probatorio, tuttavia mancanti nel caso di specie.

La Corte ha altresì rigettato la censura relativa al preteso danno da lesione del consenso informato, osservando come tale domanda fosse stata formulata soltanto nella comparsa conclusionale. Trattandosi di domanda nuova, essa risultava ormai preclusa e correttamente era stata dichiarata inammissibile dai giudici di merito.

Con la decisione in esame la Cassazione ha dunque confermato l’impostazione inaugurata dalle Sezioni Unite, ribadendo che l’errore diagnostico, pur costituendo il presupposto della responsabilità sanitaria, non è di per sé sufficiente a fondare il diritto al risarcimento. Occorre invece che il danneggiato dimostri, anche mediante un quadro presuntivo serio, preciso e concordante, che la corretta informazione avrebbe effettivamente determinato una scelta abortiva e che ricorressero i presupposti sostanziali previsti dalla legge n. 194 del 1978. In tale prospettiva, la mera scelta della gestante di sottoporsi ad uno specifico accertamento prenatale costituisce un indizio certamente rilevante, ma non decisivo, ove non sia corroborato da ulteriori elementi idonei a ricostruire con elevato grado di probabilità la reale volontà di abortire che sarebbe stata esercitata in presenza di una diagnosi corretta.

Trib. Bologna, sez. lav., 4 giugno 2026

Con la sentenza del 4 giugno 2026 il Tribunale di Bologna ha affrontato il tema dei limiti entro i quali il datore di lavoro può rivolgersi direttamente ai lavoratori durante una trattativa sindacale, escludendo che tale condotta possa automaticamente ritenersi “antisindacale” ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori.

Nel caso di specie, in particolare, alcune organizzazioni sindacali avevano proposto opposizione avverso il decreto emesso nella fase sommaria ex art. 28 St. Lav., lamentando che la società, nel corso di una complessa trattativa sindacale avviata a seguito di una fusione societaria, avesse ripetutamente scavalcato il sindacato rivolgendosi direttamente ai lavoratori mediante comunicati affissi nelle bacheche aziendali e diffusi tramite posta elettronica.

Secondo le organizzazioni sindacali, in particolare, tali comunicazioni non si sarebbero limitate ad informare i dipendenti circa l’andamento delle trattative, ma avrebbero avuto lo scopo di delegittimare l’azione sindacale, screditarne l’operato e condizionare la libera formazione della volontà dei lavoratori.

Il Tribunale ha preliminarmente richiamato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la natura antisindacale della condotta datoriale è configurabile ogniqualvolta il comportamento in parola sia oggettivamente idoneo a ledere la libertà sindacale o il diritto di sciopero, indipendentemente dall’esistenza di uno specifico intento lesivo. In particolare, viene rammentato che ciò che il giudice è chiamato ad accertare è “l’obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre l’effetto che la disposizione intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero”.

Muovendo da tali premesse, il Tribunale ha tuttavia escluso che la condotta contestata fosse idonea a comprimere le prerogative sindacali.

Il giudice ha anzitutto osservato che non esiste alcun principio, né normativo né sistematico, che attribuisca in via esclusiva alle organizzazioni sindacali il diritto di comunicare con i lavoratori. Al contrario, anche il datore di lavoro deve poter manifestare la propria posizione sulle questioni oggetto del confronto sindacale, poiché ciò consente ai lavoratori di conoscere le diverse posizioni delle parti contrapposte e di formare liberamente il proprio convincimento. La sentenza afferma infatti che “non vi è un fondamento normativo né una ragione logica, per ritenere che sia riservata, in via esclusiva, alle rappresentanze sindacali, la facoltà di rivolgersi ai lavoratori” e che tale facoltà deve essere riconosciuta anche alla parte datoriale, purché venga esercitata nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza. Sul punto, il giudice afferma che “l’obbligo da parte del datore di lavoro di mantenere un contegno neutrale non può giungere sino al punto di impedirgli di esprimere, in forma rispettosa, la sua posizione”, dovendo essere inteso come divieto di adottare “forme comunicative scorrette che possono inquinare il dibattito e pregiudicare il corretto sviluppo delle trattative sindacali”.

Pertanto, il limite dell’eventuale antisindacalità della condotta non è rappresentato dalla comunicazione diretta in sé, bensì dalle modalità con cui essa viene effettuata. Ciò che deve essere verificato è se il datore di lavoro abbia utilizzato forme comunicative scorrette o denigratorie, tali da alterare il corretto svolgimento della dialettica sindacale o da arrecare discredito alle organizzazioni dei lavoratori.

Sotto questo profilo, il Giudice ha ritenuto che i comunicati oggetto di causa si limitassero ad esporre la posizione aziendale rispetto alle vicende che avevano caratterizzato la trattativa, utilizzando toni misurati e rispettosi. Parimenti, il comunicato concernente il mancato accordo sul piano formativo non è stato ritenuto lesivo o fuorviante, poiché il contenuto dello stesso risultava sostanzialmente confermato dalla successiva replica delle organizzazioni sindacali, dalle quali emergeva effettivamente il rifiuto di sottoscrivere l’intesa alle condizioni proposte dall’azienda.

Da ultimo, il Tribunale ha evidenziato come le organizzazioni sindacali, per di più, non avessero dimostrato l’idoneità delle comunicazioni aziendali ad arrecare un concreto pregiudizio all’esercizio dell’attività sindacale o all’effettività del diritto di sciopero. Ed in effetti, ha accertato il Tribunale, le trattative sono proseguite regolarmente e non è emersa alcuna significativa riduzione delle adesioni alle iniziative di sciopero riconducibile causalmente alle comunicazioni della società.

Cass. civ., Sez. Un., 30 aprile 2026 n. 11959

Con la sentenza n. 11959/2026 le Sezioni Unite della Cassazione hanno affrontato la questione relativa alla esatta natura giuridica della c.d. “perizia contrattuale”, chiarendone i rapporti con l’arbitrato irrituale. E’ stato altresì affrontato il tema degli effetti che l’attivazione della procedura peritale produce sul decorso della prescrizione del diritto all’indennizzo assicurativo.

Il caso

La controversia trae origine da una rapina subita da un’oreficeria nel novembre del 2010 e dalla successiva richiesta di indennizzo formulata nei confronti della compagnia assicuratrice. Quest’ultima aveva agito in giudizio chiedendo venisse accertata l’intervenuta prescrizione del diritto dell’assicurata, sostenendo che la “chiamata” della perizia contrattuale fosse stata effettuata soltanto nel 2017, cioè oltre il termine biennale di prescrizione previsto dall’art. 2952 c.c. La parte assicurata, invece, eccepiva che le clausole contenute nella polizza integrassero un arbitrato irrituale e che, pertanto, la controversia non potesse essere devoluta immediatamente al giudice ordinario, ma solo dopo l’esaurimento della perizia contrattuale; sosteneva inoltre che l’attivazione della procedura peritale avesse comunque impedito il maturare della prescrizione.

La Terza Sezione civile, rilevando l’esistenza di orientamenti non pienamente coerenti nella giurisprudenza di legittimità, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite.

La decisione delle Sezioni Unite

La pronuncia si segnala, innanzitutto, per la compiuta ricostruzione teorica dell’istituto. Le Sezioni Unite affermano come la perizia contrattuale venga utilizzata nella prassi in una pluralità di contesti estremamente differenti, che spaziano dai contratti assicurativi alle clausole di aggiustamento del prezzo nelle operazioni societarie, dagli accertamenti tecnici relativi alla qualità di beni e opere sino alla determinazione di poste patrimoniali demandata a terzi esperti.

Proprio tale varietà di utilizzo dell’istituto, induce la Corte ad escludere che possa esistere una nozione astratta e rigidamente tipizzata della c.d. “perizia contrattuale”. Le Sezioni Unite affermano infatti che “ogni contratto costituisce la misura e la regola di sé stesso e ogni perizia contrattuale ha una natura definita dal contenuto della clausola che la istituisce”. In tal modo, la Suprema Corte rifiuta apertamente qualsiasi tentativo di qualificazione unitaria della figura, valorizzando invece il concreto assetto negoziale voluto dalle parti e le finalità perseguite dalla specifica clausola contrattuale.

Il discrimine tra arbitrato irrituale e perizia contrattuale

Il “fulcro” della decisione è rappresentato dalla distinzione tra perizia contrattuale ed arbitrato irrituale.

La Corte osserva che entrambe le figure possono presentare tratti comuni, poiché in entrambi i casi le parti demandano ad un terzo la soluzione di questioni tecniche o persino giuridiche e si impegnano a rispettarne le determinazioni. Tuttavia, secondo le Sezioni Unite, il vero elemento distintivo non è costituito né dall’ampiezza del mandato conferito al terzo né dalla natura tecnica o giuridica delle questioni devolute, bensì dalla presenza o meno di una rinuncia esplicita alla giurisdizione ordinaria. La Suprema Corte ricorda infatti che l’arbitrato costituisce uno “strumento di risoluzione delle controversie alternativo al ricorso alla giurisdizione ordinaria” e si caratterizza perché le parti rinunciano all’esercizio dell’azione giudiziaria devolvendo la controversia agli arbitri. Pertanto, soltanto quando vi sia una “definitiva rinunzia delle parti ad esercitare i propri diritti avanti al giudice ordinario” la clausola può assumere natura compromissoria e configurare un arbitrato irrituale ai sensi dell’art. 808-ter c.p.c..

In mancanza di una simile rinuncia, invece, la perizia contrattuale conserva natura di figura negoziale atipica e meramente obbligatoria. Significativa, al riguardo, è l’affermazione secondo cui “ciò che funge da discrimine con l’istituto dell’arbitrato sta nella rinunzia alla giurisdizione ordinaria”. La Corte precisa, inoltre, che tale rinuncia deve risultare in maniera espressa ed inequivoca, non potendo essere desunta implicitamente dal semplice carattere vincolante della determinazione del perito o dall’ampiezza dei poteri attribuitigli.

Nel caso concreto, pertanto, le Sezioni Unite hanno escluso che la clausola di polizza integrasse un arbitrato irrituale, rilevando che le parti non avevano pattuito alcuna rinuncia definitiva all’azione giudiziaria.

La “perizia contrattuale pura” e la sua natura obbligatoria

Particolarmente significativa, inoltre, è la ricostruzione della c.d. “perizia contrattuale pura”. Affermano le Sezioni Unite che “la questione della natura di una simile perizia, proprio perché dipende non da una norma di legge, bensì dal particolare contenuto di una clausola negoziale e dalle finalità che la stessa intende perseguire, non si presta a essere definita in termini generali e assoluti, ma è necessariamente correlata alle caratteristiche della pattuizione che i contraenti hanno inteso perfezionare e di volta in volta viene in rilievo”.

Secondo le Sezioni Unite, tale figura non sostituisce il ricorso al giudice e, conseguentemente, non determina improponibilità della domanda giudiziale e non rende inesigibile il credito. Essa costituisce invece uno strumento negoziale attraverso il quale le parti si obbligano a demandare ad un terzo la soluzione tecnica di una parte della controversia, allo scopo di favorire la definizione del rapporto contrattuale o la composizione del contrasto esistente.

La Corte definisce infatti la perizia contrattuale come “uno strumento contrattuale finalizzato ad individuare, attraverso l’intervento di un perito terzo, una soluzione a una porzione di una (esistente o possibile) controversia”.

Ne consegue che la parte che agisce direttamente in giudizio senza attendere l’espletamento della procedura non incorre in una improponibilità della domanda o in un difetto di giurisdizione, ma può eventualmente esporsi alle conseguenze derivanti dall’inadempimento dell’obbligazione contrattuale assunta. In questo senso, la Suprema Corte afferma espressamente che “la perizia contrattuale pura ha natura meramente obbligatoria e non preclude a ciascuna delle parti la possibilità di introdurre un’azione giudiziaria”.

Con tale affermazione le Sezioni Unite prendono chiaramente le distanze da quell’orientamento giurisprudenziale che aveva assimilato la perizia contrattuale all’arbitrato libero, ritenendo che essa comportasse una sorta di temporanea rinuncia alla tutela giurisdizionale.

Gli effetti della “chiamata” della perizia sulla prescrizione

Ad ogni modo, la parte più innovativa della pronuncia riguarda il tema della prescrizione.

La Corte esclude anzitutto che l’attivazione della procedura peritale produca una sospensione della prescrizione in senso tecnico, poiché la perizia contrattuale pura non determina né improponibilità della domanda né inesigibilità del credito. Tuttavia, la Suprema Corte ritiene che l’attivazione della procedura produca un effetto interruttivo peculiare e continuativo, destinato a protrarsi per tutta la durata delle operazioni peritali.

Le Sezioni Unite osservano infatti che la “chiamata” della perizia dà luogo ad “un procedimento che si sviluppa in una protratta e continua serie di operazioni” e che tale attività risulta incompatibile con quella situazione di inerzia del titolare  del diritto che, ai sensi dell’art. 2934 c..c., costituisce il fondamento stesso della prescrizione.

Per questa ragione, la Corte afferma che “viene, in definitiva, a configurarsi, in ragione della dinamica del procedimento in atto, un esercizio del diritto de die in diem” e che, pertanto, l’effetto interruttivo inizialmente prodotto dalla “chiamata” si riproduce per tutta la durata della procedura.

La soluzione adottata viene giustificata anche alla luce dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto, posto che sarebbe contrario a tali principi consentire ad una parte di partecipare alle operazioni peritali e, nel contempo, far maturare la prescrizione del diritto vantato dalla controparte.

Applicando tali principi al caso concreto, le Sezioni Unite hanno rilevato che la rapina era stata tempestivamente denunciata e che la prima procedura peritale si era conclusa soltanto nel settembre 2015; di conseguenza, il termine biennale di prescrizione non poteva ritenersi decorso quando, nel marzo 2017, era stata effettuata una nuova “chiamata” della perizia contrattuale.

I principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite

La sentenza si conclude con l’enunciazione di articolati principi di diritto nei quali la Corte chiarisce che la perizia contrattuale può assumere natura di arbitrato irrituale soltanto ove vi sia una espressa rinuncia alla giurisdizione ordinaria, mentre, in mancanza di tale rinuncia, essa costituisce una figura negoziale atipica e meramente obbligatoria, che non impedisce l’introduzione dell’azione  giudiziaria.

Le Sezioni Unite affermano inoltre che la “chiamata” della perizia produce un effetto interruttivo della prescrizione operante “de die in diem” per tutta la durata della procedura, sino alla sua definizione, ovvero alla scadenza del termine previsto contrattualmente.

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