Con l’ordinanza del 14 gennaio 2026, n. 787 la Corte di Cassazione ha affermato importanti principi in tema di trattativa sindacale ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, ritenendo lo scambio di e-mail mezzo idoneo a rendere effettiva la trattativa. La pronuncia - depositata contestualmente ad altra (Cass. ord. 14 gennaio 2026 n. 789) relativa alla legittimità, in relazione al parametro di valutazione dell’eventuale condotta antisindacale, della trattativa condotta a mezzo whatsapp (su di essa si veda sul nostro sitoCondotta antisindacale e obblighi di informazione: è sufficiente lo scambio a mezzo whatsapp?) – sembra, proprio per questo, configurare un indirizzo ormai accreditato.

I fatti di causa

Il Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle forze di polizia (Coisp) aveva agito ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori davanti al Tribunale di Rovigo censurando i comportamenti tenuti dal Questore nella modifica degli orari di lavoro del personale di polizia addetto all'ufficio DIGOS.

Secondo il sindacato ricorrente era stato violato l'art. 7, co. 6, dell'Accordo Nazionale Quadro in quanto l'incontro in contraddittorio con le sigle sindacali – previsto nel caso in cui vi fosse una modifica oraria resa necessaria da comprovate e specifiche esigenze – era stato sostituto da uno scambio di e-mail.

Nel merito, il sindacato ricorrente contestava la violazione dell'art. 9 dell'ANQ, perché la modifica degli orari esorbitava dai quadranti orari ivi previsti, nonché dell'art. 16 del D.P.R. n. 164 del 2002, perché il nuovo orario comportava il superamento della durata massima di sei ore della giornata lavorativa.

Il ricorso veniva rigettato dal Tribunale di Rovigo e la sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte d'Appello di Venezia che in particolare, quanto al profilo procedurale, riteneva che “l'essersi condiviso il tema delle modifiche orarie mediante scambio di mail e non mediante l'incontro previsto dall'ANQ non realizzasse un vulnus alle prerogative sindacali, avendo tra l'altro lo stesso sindacato ricorrente utilizzato tale modalità di interlocuzione con la controparte datoriale… il diritto di informazione e partecipazione era stato salvaguardato, in quanto la trattativa sindacale era stata effettiva e che ciò era sufficiente a ritenere non compressa la libertà sindacale della Coisp”.

L’ordinanza della Corte di Cassazione

Le predette affermazioni sono state condivise dalla Corte di Cassazione che con l’ordinanza in commento nel rigettare il primo motivo di ricorso proposto dal sindacato ha affermato il seguente principio di diritto: “Il tema non è quello dell'intenzionalità soggettiva, che notoriamente non rileva (v. Cass., S.U., 12 giugno 1997, n. 5295), ma, nella logica di un'aderenza alla reale lesione degli interessi collettivi, quello della necessità di un effettivo oggettivo contrasto della condotta datoriale rispetto ad essi (v. Cass. 3 febbraio 2004 n. 1968; Cass. 9 maggio 2005, n. 9589). Contrasto che non si misura in modo dirimente sulla formale violazione di previsioni normative o della contrattazione collettiva, ma in concreto nell'essersi realizzata la lesione degli interessi che sono tutelati da quelle previsioni, sulla base di una valutazione che deve tenere conto delle condizioni oggettive in cui l'asserito vulnus si sarebbe realizzato. Ciò è del resto coerente con l'indirizzo per cui la definizione della condotta antisindacale, anche nell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, va intesa in senso teleologico, poiché individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i "beni" protetti (Cass. 18 aprile 2007, n. 9250) ed è altresì coerente con la natura del confronto sindacale, destinato a muoversi sul terreno dell'osservanza di fatto delle reciproche sfere di libertà e di confronto e non sulla base del rispetto o meno di forme. Senza dubbio la violazione di disposizioni di legge o della contrattazione può far presumere l'antisindacalità, ma se in concreto - come è nel caso di specie - risulti dimostrato che sono stati raggiunti tutti i fini propri della normativa, non vi è luogo ad assumere alcun rimedio”.

Con l’ordinanza del 6 gennaio 2026, n. 282 la Cassazione torna ad occuparsi dell’esimente del diritto di critica politica e del valore probatorio della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile per il risarcimento dei danni patiti dal denunciante.

1. - I fatti di causa

A.A. aveva convenuto in giudizio il Comune di Cercola ed il Sindaco B.B. davanti al Tribunale di Nola al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della pubblicazione, sul sito internet

istituzionale del Comune, di una lettera di contenuto diffamante della sua persona (all'interno della lettera in contestazione, era stato affermato che “A.A. anche grazie alle sue assunzioni clientelari ha ridotto prossima al fallimento la C.C. stessa, che sull'orlo della bancarotta adesso pretende aumenti tariffari dagli utenti, per rimanere in attivo”).

La domanda attorea, accolta in primo grado, veniva rigettata dalla Corte d’appello di Napoli, avendo il giudice di secondo grado ritenuto che il diritto di critica fosse stato legittimamente esercitato per il fatto che lo scritto si inseriva in una diatriba di carattere politico.

Inoltre, nel caso di specie la sentenza penale di assoluzione del Sindaco B.B. intervenuta per i medesimi fatti costituiva una fonte di prova che il giudice civile era tenuto ad esaminare e dalla quale poteva trarre elementi di giudizio. La Corte d’appello a tal proposito osservava come nel corso dell'istruttoria dibattimentale era emerso proprio che il complesso dello scritto ritenuto offensivo dal denunciante rientrava, in realtà, nell'aspra critica politica.

A.A. impugnava la sentenza di secondo grado davanti alla Corte di Cassazione.

2. - L’ordinanza della Corte di Cassazione

In particolare, con il quarto motivo di ricorso, A.A. aveva denunciato l'erroneo utilizzo della sentenza penale da parte del giudice di secondo grado che aveva tratto la propria convinzione circa l’avvenuto esercizio da parte di B.B. di un diritto di critica politica solo perché ciò era quanto affermato dal giudice penale.

Secondo il ricorrente anche la sentenza penale, al pari delle altre prove atipiche, deve essere oggetto dell’apprezzamento critico del giudice civile e non può costituire di per sé fonte di prova.

La Corte di Cassazione, nell’accogliere il predetto motivo di ricorso, ha ricordato che, ai sensi dell’art. 652 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio civile sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile in quel contesto processuale.

Ove la predetta condizione non ricorra, come nel caso di specie, le sentenze pronunciate in un precedente processo penale, nonché le prove ivi assunte sono invece liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche.

In relazione a queste prove, dice la Cassazione, vale il generale principio secondo cui la valutazione

delle risultanze istruttorie, così come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più

idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il

quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza

essere tenuto a un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati

dalle parti.

Concludendo, la Corte di Cassazione ha affermato che “la sentenza penale già pronunciata nei confronti dell'asserito responsabile del danno non ha efficacia vincolante nel giudizio civile di danno, neppure in termini di "fonte di prova che il giudice civile è tenuto ad esaminare" in ogni caso, come erroneamente ritenuto all' interno della decisione impugnata (pag. 6), in quanto compete al giudice civile, nell'esercizio del proprio potere discrezionale di libero apprezzamento, scegliere le prove ritenute più idonee a dimostrare la verità dei fatti ed eventualmente procedere ad autonoma valutazione delle prove assunte e degli atti contenuti nel giudizio penale, ove ritualmente introdotti dalle parti, quali prove precostituite atipiche”.

Con il quinto motivo di ricorso A.A. ha impugnato la sentenza impugnata ritenendo che la Corte distrettuale avesse “omesso di effettuare un doveroso bilanciamento tra diritto alla critica politica e lesione dell'onorabilità personale, trascurando di motivare sulle ragioni per le quali il diritto di critica politica non avrebbe sconfinato nell'ingiustificata lesione dell'onore e della reputazione del A.A.”.

Per il ricorrentela critica politica non era stata esercitata nel rispetto della continenza verbale e della verità dei fatti.

Nell’accogliere anche il quinto motivo di ricorso la Cassazione ha affermato che “l'esercizio del diritto di critica, quand’anche di carattere politico, non giustifica qualsiasi affermazione dispregiativa che costituisca un’offesa gratuita, come tale priva della finalità di pubblico interesse, e trasmodi nell’uso di argomenti che, lungi dal criticare i programmi e le azioni dell'avversario, mirino soltanto ad insultarlo o ad evocarne una pretesa indegnità personale”.

Il legittimo esercizio del diritto di critica, anche in ambito politico, ha affermato la Cassazione nell’ordinanza in commento, deve essere sempre condizionato dal limite della continenza, “intesa come correttezza formale dell'esposizione e non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse … e non può mai travalicare nell'attacco personale o nella pura contumelia e nella lesione del diritto altrui all'integrità morale”. Di ciò avrebbe dovuto tenere conto la Corte d’appello che avrebbe dovuto verificare se fosse stato o meno superato il limite della continenza.

La Cassazione ha poi chiarito che “un conto è l'esposizione di fatti (ormai storici e in parte già di pubblica diffusione e tali da essere di pubblico interesse per la loro idoneità ad incidere sulla reputazione di un soggetto avente ampie aspirazioni politiche, nonché di altri fatti la cui fonte di apprendimento, sebbene non svelata, sia comunque ricostruibile) sulla base dei quali costruire una valutazione, tutta politica, di inadeguatezza del soggetto coinvolto ad assumere cariche pubbliche, in quanto in una simile ipotesi la critica politica non è soggetta ad alcun vincolo di obiettività (Cass. 5005/2017), un altro è fondare la critica politica sull’attribuzione di una precisa condotta di carattere criminoso e tutta da verificare, perché il contesto politico in cui la critica è pronunciata non modifica i limiti a cui la stessa deve di per sé sottostare. In quest'ultimo caso, l'esercizio del diritto di critica quale libera estrinsecazione del pensiero è idoneo a scriminare l'illiceità dell'offesa qualora, oltre al rispetto dei limiti della continenza verbale e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica, sussista anche la condizione della verità oggettiva, anche soltanto putativa, dei fatti attribuiti alla persona offesa, requisito che richiede che la notizia sia frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, tanto più attento a fronte della diffusività del mezzo impiegato (Cass. 21651/2023)”.

La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata rinviando la causa alla Corte distrettuale, che dovrà attenersi ai principi sopra illustrati.

Con il comma 731 della legge di bilancio del 30 dicembre 205, n. 199, entrato in vigore il 1° gennaio 2026, il legislatore ha introdotto nuovi limiti alla generale ammissibilità della rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare.

La novella legislativa stabilisce che l’atto unilaterale di rinuncia deve considerarsi nullo “se allo stesso non è allegata la documentazione attestante la conformità del bene alla vigente normativa, ivi compresa quella in materia urbanistica, ambientale e sismica”.

La disposizione di cui al comma 731 risulta applicabile anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano “compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3” (v. comma 732).

La norma deve essere ovviamente inquadrata nel contesto creatosi a seguito della sentenza della Corte di Cassazione resa a Sezioni Unite n. 23093 dell’11 agosto 2025: quest’ultima, infatti, com’è noto, aveva affermato, nei termini che si ricorderanno tra breve, la rinunciabilità del diritto di proprietà immobiliare; la norma inserita nella legge di bilancio ha invece posto alla predetta facoltà una serie di limiti legati, come visto, al rispetto della normativa urbanistica, ambientale e sismica, con la chiara finalità di evitare che, per effetto della rinuncia, fosse acquisita allo Stato la proprietà di immobili la cui titolarità e la cui gestione possano essere per esso antieconomiche.

La formulazione della norma desta, tuttavia, non poche perplessità, anche dal punto di vista della legittimità costituzionale, considerata la genericità del richiamo al parametro della conformità alla vigente normativa “ivi compresa quella in materia urbanistica, ambientale e sismica”.

Con la sentenza n. 23093 dell’11 agosto 2025 le Sezioni Unite hanno risolto alcune questioni controverse sorte sul tema della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà, sollevate, in particolare, dal Tribunale di L’Aquila e dal Tribunale di Venezia con le ordinanze di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. rispettivamente del 14 gennaio 2024 e del 23 aprile 2024 entrambe oggetto di un nostro precedente commento (si v. sul nostro sito “La rinuncia abdicativa al diritto di proprietà immobiliare: una questione controversa da rinviare alle Sezioni Unite” e “Rinuncia abdicativa al diritto di proprietà: una nuova ordinanza di rinvio pregiudiziale”), affermando i seguenti principi di diritto:

  • “La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall’art. 832 cod. civ., realizzatrice dell’interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l’effetto riflesso dell’acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell’art. 827 cod. civ., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare ‹‹trova causa››, e quindi anche riscontro della meritevolezza dell’interesse perseguito, in sé stessa, e non nell’adesione di un ‹‹altro contraente››”;
  • “Allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare, atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appaia, non di meno, animata da un «fine egoistico», non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell’art. 42, secondo comma, Cost., o di nullità per illiceità della causa o del motivo: ciò sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché non può ricavarsi dall’art. 42, secondo comma, Cost., un dovere di essere e di restare proprietario per «motivi di interesse generale». Inoltre, esprimendo la rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile essenzialmente l’interesse negativo del proprietario a disfarsi delle titolarità del bene, non è configurabile un abuso di tale atto di esercizio della facoltà dominicale di disposizione diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato”.

Per leggere il testo integrale della sentenza della Cassazione, S.U., 11 agosto 2025, n. 23093 clicca qui

https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/23093_08_2025_civ_noindex.pdf

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