Con sentenza in data 26 maggio 2026 il Tribunale di Verona si è espresso sulla validità di un contratto di mutuo ribadendo alcuni principi affermati dalla Corte di Cassazione in tema di nullità della clausola determinativa degli interessi parametrata all’indice Euribor per effetto dell’accertamento da parte della Commissione Europea di intese restrittive della concorrenza.
1. - I fatti di causa
Parte 1 e Parte 2 hanno proposto opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. all’esecuzione immobiliare intrapresa da CP2 (cessionaria di CP3) in forza di un mutuo ipotecario.
Gli opponenti contestavano tra le varie questioni l’illegittima applicazione di costi latenti di finanziamento, la divergenza tra il tasso di interesse applicato e quello in realtà dovuto.
Dopo il rigetto dell’istanza di sospensione della procedura esecutiva, parte opponente ha instaurato il giudizio di merito ai sensi dell’art. 616 c.p.c. lamentando, oltre a quanto dedotto nella fase sommaria, anche la mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi e l’irritualità del secondo atto di risoluzione del mutuo.
In particolare, gli opponenti hanno eccepito la nullità della clausola determinativa degli interessi parametrata all’indice Euribor per effetto dell’accertamento da parte della Commissione Europea di intese restrittive della concorrenza dirette ad alterare il procedimento di fissazione del prezzo di alcuni componenti dei derivati e quindi del rendimento medio dell’Euribor.
Come noto la questione sollevata è stata rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza n. 19900 del 19.7.2024 (leggi sul nostro sito “Euribor manipolato e rimessione alle Sezioni Unite”). E’ del pari noto che, come ricorda la stessa decisione qui commentata, il procedimento innanzi alle Sezioni Unite è stato rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte di Giustizia sul rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte d’Appello di Cagliari con ordinanza del 24 gennaio 2025 (v. sul nostro sito “Euribor manipolato e contratti di mutuo: la questione alla Corte di Giustizia UE”).
Nel procedimento innanzi alla CGUE sono state depositate il 12 marzo 2026 le conclusioni dell’Avvocato Generale, secondo le quali “L’articolo 101, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002 concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1) devono essere interpretati nel senso che la constatazione della Commissione europea, in una decisione che accerta una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, dell’intervenuta manipolazione di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse non comporta la nullità di una clausola contenuta in un contratto di mutuo che rinvia a detto parametro, laddove detta clausola non è parte dell’accordo restrittivo oggetto della decisione della Commissione e non è stato accertato che detta clausola viola, in quanto tale, l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Tuttavia, e sebbene l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 non sia applicabile sotto un profilo formale, la constatazione della manipolazione accertata nella decisione della Commissione non può essere trascurata da una giurisdizione nazionale nell’ambito del procedimento concernente la validità di una clausola ai sensi del diritto nazionale, fatti salvi i concreti termini esposti in detta decisione”
Nella sentenza in commento, il Tribunale di Verona ha ricostruito il dibattito in seno alle Sezioni semplici della Cassazione.
Sulla questione si sono formati due distinti orientamenti:
Nel primo caso, afferma il Tribunale, “sulla parte che eccepisce l’invalidità incombe l’onere di provare la conoscenza delle intese o pratiche illecite da parte di almeno uno dei contraenti, l’intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, e che tali intese o pratiche abbiano raggiunto il loro obiettivo e, quindi, che quel parametro sia stato effettivamente e significativamente alterato in concreto a causa della illecita manipolazione subita”; nel secondo caso “la parte è gravata dall’onere di dimostrare che la controparte era consapevole del raggiro del terzo”.
Tutti i predetti oneri probatori, nel caso di specie, sono rimasti inadempiuti.
Per il Tribunale non è sufficiente il mero rinvio alla perizia di parte tanto più che nel caso di specie il periodo interessato dalle intese restrittive ha riguardato il contratto oggetto di causa in misura del tutto marginale.
Il Tribunale di Verona con la sentenza in commento ha accolto solo parzialmente l’opposizione promossa da parte 1 e parte 2, ritenendo fondato il motivo concernente la difformità del TAEG applicato dall’istituto rispetto a quello previsto nel contratto.
La perizia ha dimostrato che il TAEG applicato al momento della stipula del contratto (comprensivo delle spese di assicurazione, delle spese per comunicazioni ex art. 119 TUB e delle spese di cancellazione dell’ipoteca) era pari ad € 6,55% ed era pertanto superiore rispetto all’ISC indicato in contratto (pari al 6,40%) di 0,15 punti percentuali.
Per il Tribunale, ricadendosi nell’ipotesi di nullità di cui all’art. 117, comma 6, TUB, “la conseguenza è quella prevista dalla lettera b) del successivo comma 7 dell’art. 117 TUB ovvero che devono trovare applicazione “gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto”, ossia le condizioni contrattuali esplicitate al contraente”, confermando la correttezza del piano di ammortamento elaborato dal CTU ricondotto alle condizioni economiche pattuite.
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto fondato anche il motivo di opposizione con cui è stata rilevata la parziale estinzione del credito per compensazione con altri controcrediti vantati dall’opponente.
In conclusione, il Tribunale, in accoglimento parziale dell’opposizione, ha rideterminato l’ammontare del credito azionato in conformità alle pattuizioni contrattuali ed, operata la compensazione con i controcrediti degli opponenti derivanti da titoli giudiziali definitivi, ha dichiarato l’insussistenza del diritto di CP 1 (quale mandataria di CP2) di agire in via esecutiva in base al contratto di mutuo ipotecario allegato e del relativo precetto per l’importo eccedente la somma di € 73.576,73.
Può essere utile segnalare anche il passaggio della motivazione della sentenza nel quale la stessa disattende la prospettazione della parte opponente relativa alla configurabilità nel caso di specie di un’ipotesi di concessione abusiva del credito, osservando che “i profili di eventuale responsabilità dell’istituto per inadeguata valutazione del merito creditizio non possono essere validamente invocati dallo stesso debitore che ha fruito del finanziamento”; argomento in effetti quanto meno meritevole di una più accurata riflessione alla luce dell’elaborazione giurisprudenziale in tema di concessione abusiva del credito (cfr., ad esempio, Cass. ord. 14 settembre 2021 n. 24725)
Leggi anche sul nostro sito“Euribor manipolato e contratti di mutuo “a valle”: le conclusioni della Procura Generale in attesa delle Sezioni Unite”.
Per leggere le conclusioni dell’Avvocato Generale clicca qui https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document/C/2025/C-0060-25-00000000RP-01-P-01/CONCL/317460-IT-1-html
Con la sentenza n. 135 del 26 febbraio 2026 il Tribunale Pescara, sezione lavoro, si è espresso sulla compatibilità della misura ‘Decontribuzione Sud’ prevista per l’occupazione in aree svantaggiate alle agenzie di assicurazione.
1. - I fatti di causa
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. la società T. s.a.s., agente di assicurazione, ha proposto opposizione avverso l’atto di accertamento notificato dall’INPS in data 19.01.2025 con il quale era stato intimato il pagamento dell’importo di € 38.551,46 a titolo di agevolazioni contributive indebitamente godute dalla società nel periodo febbraio 2021 – maggio 2024.
Secondo l’INPS la società non avrebbe potuto beneficiare dell’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate “Decontribuzione Sud” in ragione del Codice Ateco posseduto dalla stessa, codice rientrante tra quelli propri delle imprese finanziarie escluse dai benefici contributivi in questione.
Al contrario per parte opponente l’azione di recupero intentata dall’INPS doveva considerarsi illegittima essendo la società un agente di assicurazione in gestione libera e dunque non appartenente al genus delle società finanziarie.
Nel ricorso la società ha contestato l’interpretazione data dall’INPS alla normativa sia interna che comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese nel contesto dell’emergenza del COVID-19 e della successiva crisi generata dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina, lettura che si poneva in espresso contrasto con il dato normativo.
2. – La sentenza del Tribunale di Pescara
Nella sentenza n. 135 del 26 febbraio 2026 il Tribunale ha ricordato che la misura cd. “Decontribuzione Sud” è stata introdotta con il d.l. 14 agosto 2020, n. 104, conv. con mod. dalla l. 13 ottobre 2020, n. 126 con la finalità di contenere gli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da COVID-19 tutelando i livelli occupazionali in aree già caratterizzate da gravi situazioni di disagio socioeconomico, ossia nelle regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.
L’agevolazione, finalizzata a salvaguardare l’occupazione nelle aree più svantaggiate del Paese, consisteva in uno sconto sui contributi previdenziali complessivi dovuti dal datore di lavoro per i propri dipendenti.
L’agevolazione, ha ricordato il Tribunale, “è legata alla decisione assunta dalla Commissione UE di prorogare il cosiddetto Temporary Framework, ossia la sospensione delle regole sugli aiuti di Stato nei Paesi membri”.
Possono accedere al beneficio, ha ricordato il Tribunale, i datori di lavoro in possesso dei seguenti requisiti:
Il Tribunale ha ricordato che, “tenuto conto che il beneficio è concesso nel rispetto delle condizioni previste dal Temporary Crisis Framework”, sono escluse dall’ambito di applicazione della misura anche le imprese operanti, per quanto qui interessa, “nel settore finanziario”.
Nell’autorizzare le predette agevolazioni, la Commissione Europea, dice il Tribunale, “ha escluso tutte le imprese appartenenti al macrosettore c.d. K del sistema di classificazione NACE, ricomprendente tutte le imprese svolgenti attività finanziarie comprese le attività di assicurazione, riassicurazione e fondi pensione e le attività a supporto dei servizi finanziari” (si v. il richiamo da parte della Decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021 alle condizioni di concedibilità dell’aiuto previste dalla Decisione C(2020) 6959 final del 6 ottobre 2020: “the measure is open to all sectors except the financial sector … With reference to the NACE codes … the excluded sectors are: A1, A2, K and T”).
L’esclusione, ha ricordato il Tribunale, è stata recepita anche dalla circolare Inps n. 33 del 2021.
Tra tali attività escluse - quelle indicate nella classificazione NACE al settore “K” “Financial and insurance activities” - al n. 66 sono indicate “le attività degli agenti e broker di assicurazione”, categoria alla quale appartiene la società opponente la quale presenta un Codice Ateco n. 66.22.02.
Il Tribunale ha poi ricordato che la Commissione Europea in data 11.2.2025, rispondendo alla lettera del novembre 2024 (avente ad oggetto esclusione da contributi e sovvenzioni per gli intermediari assicurativi della categoria K della NACE con caratteristiche e dimensioni da PMI), si è espressa nei seguenti termini: “il settore finanziario, e in particolare le PMI del settore, non sono escluse dal beneficio degli aiuti di Stato”, poiché le “norme dell’UE in materia di aiuti di Stato, e in particolare il Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023 … non escludono il settore finanziario”; il “settore finanziario è stato escluso dal beneficio di alcune possibilità di ricevere aiuti nel quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato COVID-19 adottato dalla Commissione nel 2020” ed il motivo di tale esclusione “è l’esistenza di una disciplina degli aiuti di Stato specifica per le istituzioni finanziarie, la Comunicazione sul settore bancario del 2013, adottata nello stesso contesto di un grave turbamento dell’economia degli Stati membri e con lo stesso obiettivo di affrontare le conseguenze di tale turbamento”.
Il Tribunale ha ricordato altresì che nella comunicazione intitolata “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, al punto 1.1. si legge: “Nelle circostanze eccezionali determinate dall'epidemia di COVID-19, le imprese di qualsiasi tipo possono trovarsi di fronte a una grave mancanza di liquidità. Sia le imprese solvibili che quelle meno solvibili possono scontrarsi con un'improvvisa carenza o addirittura con una mancata disponibilità di liquidità e le PMI sono particolarmente a rischio. Ciò può quindi ripercuotersi in maniera grave sulla situazione economica di molte imprese sane e sui loro dipendenti a breve e medio termine e può anche avere effetti più a lungo termine che ne mettano in pericolo la sopravvivenza”; “Le banche e gli altri intermediari finanziari hanno un ruolo fondamentale nel far fronte agli effetti dell'epidemia di COVID-19 mantenendo il flusso di credito all'economia. Se il flusso di credito sarà assoggettato a forti limitazioni, l'attività economica subirà un brusco rallentamento poiché le imprese avranno difficoltà a pagare i propri fornitori e dipendenti. In tale contesto è opportuno che gli Stati membri possano adottare misure per incentivare gli enti creditizi e gli altri intermediari finanziari a continuare a svolgere il proprio ruolo e a sostenere le attività economiche nell'UE”; “Gli aiuti di cui alla presente comunicazione concessi dagli Stati membri alle imprese a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, erogati attraverso le banche che agiscono come intermediari finanziari, vanno a diretto beneficio delle imprese. Tali aiuti non hanno l'obiettivo di preservare o ripristinare la redditività, la liquidità o la solvibilità delle banche. Analogamente, gli aiuti concessi dagli Stati membri alle banche a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE per compensare i danni diretti subiti a causa dell'epidemia di COVID-19 non hanno l'obiettivo di preservare o ripristinare la redditività, la liquidità o la solvibilità di un ente o di un soggetto. Pertanto, tali aiuti non si configurerebbero come un sostegno finanziario pubblico straordinario ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio né del regolamento 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e non sarebbero valutati ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato applicabili nel settore bancario”; “Se, a causa dell'epidemia di COVID-19, le banche dovessero aver bisogno di sostegno diretto sotto forma di ricapitalizzazione della liquidità o di misure per le attività deteriorate, occorrerebbe valutare se tale misura soddisfa le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 4, lettera d), punti i), ii) o iii) della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Qualora queste ultime condizioni fossero soddisfatte, la banca che riceve tale sostegno diretto non sarebbe considerata in condizione di dissesto o rischio di dissesto. Dal momento che si tratta di misure prese per affrontare problemi legati all'epidemia di COVID-19, rientrerebbero nel campo di applicazione del punto 45 della comunicazione sul settore bancario, che prevede un'eccezione all'obbligo della condivisione degli oneri da parte degli azionisti e dei creditori subordinati”.
3. – La legge di stabilità del 2025
Nel 2025 è intervenuta sulla materia la Legge di Stabilità chiarendo, nel comma 404, richiamando l'ultima decisione della Commissione europea C (2024) 4512 final, del 25 giugno 2024, come, ha ricordato il Tribunale, “l'agevolazione “decontribuzione sud” di cui all'articolo 1, commi da 161 a 167, della legge 30 dicembre 2020, n.178, troverà applicazione fino al 31 dicembre 2024 con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024 (come ribadito dalla circolare INPS sul punto)”, riconducendo il riconoscimento dell'applicabilità dell'agevolazione, non più al codice Ateco assegnato all’impresa (che comunque non è previsto da alcuna norma di settore), bensì soltanto alla dimensione aziendale, distinguendo a tal fine, i datori di lavoro tra grandi imprese e medio piccole.
Il chiarimento è stato recepito dall’Inps (si legga la circolare n. 32 del 30.01.2025 contenente indicazioni e istruzioni per l’applicazione dell’agevolazione contributiva “Decontribuzione Sud Pmi”, introdotta, per il quinquennio 2025-2029, dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Legge di Bilancio 2025).
Il Tribunale ha quindi concluso che anche le imprese di brokeraggio assicurativo, con sede nelle regioni del Mezzogiorno, potranno continuare a fruire per il futuro dell'agevolazione, a condizione che abbiano meno di 250 dipendenti e un fatturato inferiore ai 50 milioni di euro.
Sempre nella sentenza in commento il Tribunale ha altresì ricordato che la legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) è intervenuta sull’ambito soggettivo di applicazione della decontribuzione Sud e dell’incentivo per l’assunzione di giovani under 36, introdotti dall’art. 1, commi 161-167 e 10-15, della L. n. 178/2020, chiarendo l’inclusione nel suo ambito di operatività anche delle agenzie di assicurazione.
Come visto in precedenza e come ricordato dal Tribunale, in sede di autorizzazione europea, tali misure erano state escluse per il settore finanziario, individuato nella sezione “K” della classificazione NACE, corrispondente alle divisioni ATECO 64, 65 e 66 e “ciò aveva determinato l’automatica esclusione anche degli intermediari assicurativi, nonostante la natura prevalentemente ausiliaria dell’attività svolta e la struttura dimensionale tipica di piccole imprese”.
Secondo il Tribunale i commi 860-862 dell’art. 1 della L. n. 199/2025 hanno introdotto una norma di interpretazione autentica, stabilendo che gli incentivi si applicano ai datori di lavoro che svolgevano attività riconducibili ai codici ATECO 66.22.01, 66.22.02, 66.22.03 e 66.22.04. La norma però limita il recupero degli sgravi al periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2024.
Dopo aver ampiamente chiarito il contesto di riferimento, il Tribunale ha affermato che non vi può essere dubbio “circa la qualificazione delle agenzie di assicurazione come piccole medie imprese con conseguente possibilità di fruire degli sgravi de quibus sin dalla data della loro introduzione”, non sussistendo elementi che consentono di poter equiparare l’attività svolta dalle agenzie di assicurazione a quella svolta dalle banche, dalle imprese di assicurazione e degli altri e diversi intermediari finanziari.
Secondo il Tribunale non appare sufficiente la coincidenza del solo Codice Ateco posseduto per poter ritenere legittima l’esclusione delle agenzie libere di assicurazione dalla fruizione delle agevolazioni contributive previste dalla richiamata normativa in quanto “dette imprese non svolgono alcuna attività di natura strettamente finanziaria: non erogano mutui o prestiti, non ricevono depositi ma si limitano a svolgere attività agenziale assicurativa in nome e per conto della committente. Le imprese assicurative dei mediatori non possono, infatti, per requisiti reddituali e dimensionali essere equiparate agli istituti finanziari assicurativi”.
In conclusione, il Tribunale ha ritenuto che la società opponente avesse fruito delle agevolazioni di cui al d.l. 104/2020 del tutto legittimamente in quanto “le modifiche normative da ultimo intervenute e sopra richiamate, depongono nel senso della non assimilazione delle imprese de quibus alle imprese finanziarie omettendo di dare rilevanza in via esclusiva al Codice Ateco posseduto ma conferendo rilevanza alle dimensioni dell’impresa stessa, dimensioni ampiamente possedute dall’odierna ricorrente (la società ha un capitale sociale di € 10.000 e un numero di sei dipendenti)”.
Con l’ordinanza n. 15662 del 22 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha ribadito principi importanti e ormai consolidati in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., soffermandosi in particolare sui profili relativi all’onere probatorio posto a carico del danneggiato.
1. – I fatti di causa
La sig.ra L.M., dipendente dell’impresa di pulizie C. soc. coop. p.a., appaltatrice dei lavori di pulizia, sanificazione e trasporto rifiuti a rischio di una Fondazione ospedaliera, mentre era in servizio, veniva colpita alla testa da una lampada portatile chirurgica (c.d. scialitica). A causa del trauma riportava lesioni gravissime con esiti permanenti.
La sig.ra L.M., al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti, conveniva in giudizio la Fondazione, che a sua volta chiamava in giudizio l’impresa appaltatrice.
L’impresa di pulizie veniva autorizzata a chiamare in causa l’INAIL.
Il Tribunale di Roma rigettava la domanda attorea e la sentenza di primo grado veniva confermata in secondo grado.
Per la Corte d’appello di Roma, così come già ritenuto dal giudice di primo grado, la sig.ra L.M. non
aveva provato il nesso di causalità materiale tra la cosa in custodia e l’evento di danno; neppure i consulenti erano stati in grado di stabilire se il sinistro fosse causalmente riconducibile a un normale impiego della lampada, ovvero ad un comportamento imprudente, anomalo, imprevedibile e/o abnorme della danneggiata.
Avverso la sentenza di secondo grado, la sig.ra L.M. ha proposto ricorso per cassazione che è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15662 del 22 maggio 2026 che ha tratteggiato lo statuto della responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. come vedremo nel prossimo paragrafo.
2. – Lo statuto della responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, il danneggiato non è tenuto a dimostrare la pericolosità intrinseca della res custodita.
L’imputazione della responsabilità prescinde da qualunque connotato di colpa ed il danneggiato deve allegare e provare esclusivamente il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della res.
Invece, la capacità di vigilare la cosa (di mantenerne il controllo, di neutralizzarne le potenzialità dannose) non è elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità da custodia, bensì elemento estrinseco.
Secondo la Cassazione “l’intento di responsabilizzare il custode della res o di controbilanciare la signoria di fatto concessagli dall’ordinamento affinché ne tragga o possa trarne beneficio sulla cosa con l’obbligazione risarcitoria possono essere criteri di spiegazione del criterio scelto per allocare il danno, ma non sono elementi costitutivi della regola di fattispecie né elementi di cui tener conto per escludere l’obbligazione risarcitoria in capo al custode (in tal senso, v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023; Sez. U, Sentenza n. 20943 del 30/06/2022; Sez. 3, Ordinanze da n. 2477 a n. 2483 del 01/02/2018). Ciò in quanto «ritenere che sul custode gravi una presunzione di responsabilità – esclusa espressamente […] dalla già ricordata pronuncia delle Sezioni Unite – è indice di una resistenza ad emanciparsi dalla colpa» (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023)”.
La Cassazione, nell’ordinanza in commento, ha poi affermato che la Corte d’appello non ha tenuto in considerazione lo statuto della responsabilità da custodia come sopra ricordato, disattendendo sicuramente il riparto dell’onere probatorio, se non pure il canone della preponderanza dell’evidenza.
La Corte di merito ha erroneamente posto a carico dell’attore un preteso onere di asseverazione non richiesto dalla norma, “addossandogli indebitamente la prova di elementi ulteriori al solo nesso di causalità materiale tra la cosa in custodia e l’evento di danno: vale a dire, la adeguata, completa e sufficiente prova, positiva e certa, della complessiva dinamica del sinistro, al di là della sola correlazione causale tra res custodita ed evento dannoso”.
Per la Cassazione l’argomento non è condivisibile e si pone in contrasto con i principi sopra richiamati e da tempo enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, in quanto, con riferimento al solo onere di asseverazione gravante sul preteso danneggiato, si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode.
Nel caso di specie, era già stato accertato che l’evento di danno si fosse verificato come conseguenza del violento impatto con la res custodita e ciò basta, dice la Cassazione, “a ritenere assolto l’onere di asseverazione incombente sull’attore ai sensi degli artt. 2051 e 2697 c.c., e a fondare la responsabilità del custode, da individuarsi nel soggetto che ha la concreta disponibilità materiale sulla cosa …ovvero del fatto anche solo colposo del danneggiato ai sensi degli artt. 1227, comma 1, prima parte, e 2056 c.c.”.
Conseguentemente il giudice di secondo grado ha errato nel richiedere l’ulteriore prova della complessiva dinamica del sinistro, al fine di stabilire se il sinistro fosse causalmente riconducibile a un normale impiego della lampada, ovvero ad un comportamento imprudente, anomalo, imprevedibile e/o abnorme della danneggiata.
Nell’ordinanza in commento la Cassazione ha altresì affermato che il fatto che l’attore sia tenuto a fornire la dimostrazione della sola correlazione causale tra res custodita ed evento dannoso – senza dover dare prova adeguata, completa e sufficiente, positiva e certa, della complessiva dinamica del sinistro - “si ricava - a più forte ragione - dalla previsione di un onere della prova diversamente articolato, gravante, a seconda dei casi, sull’attore (preteso danneggiato) ovvero sul convenuto (custode), tenuto a fornire la prova liberatoria del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo), oppure della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c., dovendosi, altresì, precisare che, in relazione alla rilevanza eziologica del fatto colposo del danneggiato ai sensi dell’art. 1227, comma 1, prima parte, c.c., non è richiesto che tale condotta colposa (intesa in senso solamente oggettivo) risulti in effetti imprevedibile ed inevitabile (cfr., da ultimo, tra le tante, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8633 del 07/04/2026)”.
2. - La prova del caso fortuito
La Cassazione ha poi affrontato il tema della “causa del malfunzionamento della cosa custodita”, elemento che resta del tutto estraneo all’onere di allegazione e di asseverazione gravanti sul danneggiato (come abbiamo visto la dimostrazione della pericolosità intrinseca della res custodita non è elemento a carico del danneggiato).
Il mero malfunzionamento, ha affermato la Cassazione, “non può assumere rilievo neppure quale caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), e cioè in relazione al contenuto della prova liberatoria che grava sul custode, il quale è costituito da un fatto “imprevedibile” e “imprevenibile”, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, non ravvisabile - quindi - in un possibile rischio correlato al fatto della res che il custode ha perciò assunto. Diversamente opinando, infatti, ciò basterebbe a mandare esente da responsabilità il custode rispetto a qualsiasi fatto dannoso cagionato dalla res custodita, e quindi a realizzare una inammissibile interpretatio abrogans della fattispecie, vanificando l’intento di responsabilizzare il custode della res; intento che, pur non integrando elemento costitutivo della fattispecie ex art. 2051 c.c., ne rappresenta comunque la ratio”.
Secondo la Cassazione il custode per andare esente dalla responsabilità deve fornire “la prova degli stessi antecedenti causali dell’interazione, positivamente accertata come in concreto avutasi, tra cosa custodita e danneggiato stesso, ove si voglia sostenere che tale interazione sia da ascrivere a un caso fortuito o al fatto, anche solo colposo, del danneggiato e in modo tale da elidere il nesso causale tra cosa ed evento (e, solo in tal modo, con esenzione dalla responsabilità oggettiva in discorso)”.
La Cassazione, rilevata la fondatezza del ricorso, ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, invitando quest’ultima ad esaminare nel merito la domanda proposta da L.M., facendo stretta applicazione dei principi sopra illustrati, con particolare riferimento all’onere della prova gravante sull’attore che agisca ai sensi dell’art. 2051 c.c. e sul convenuto custode.