Con la sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026 le Sezioni Unite sono tornate nuovamente a pronunciarsi sul tema delle fideiussioni riproduttive delle clausole censurate da Banca d'Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005, risolvendo alcune questioni rimaste ancora aperte dopo il loro precedente intervento del 2021 (v. sentenza S.U. n. 41994/2021).

1. – Il provvedimento della Banca d’Italia

Nell'ottobre del 2002, l'ABI aveva predisposto uno schema negoziale "tipo" per la fideiussione omnibus a garanzia di operazioni bancarie.

La Banca d'Italia, in quel momento (e fino al 2006), in funzione di autorità garante del mercato creditizio, nel verificare la compatibilità del suddetto schema con la disciplina in materia di intese restrittive della concorrenza, aveva interpellato l'AGCM, che aveva formulato rilievi critici nel senso di una “constatata idoneità a restringere indebitamente la concorrenza di settore, attraverso un aggravio economico indiretto, in termini di minore facilità di accesso al credito, nonché di accrescimento del costo complessivo del finanziamento per il debitore”.

Tali indicazioni avevano riguardato le clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema, ovvero, rispettivamente:

 i) “la clausola di reviviscenza”, secondo la quale il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa siano state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che debbano essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo;

ii) “la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ.”, in forza della quale i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti dalla suddetta norma, intesa come derogata;

iii) “la clausola di sopravvivenza”, a mente della quale, qualora le obbligazioni garantite vengano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate.

L’istruttoria aveva consentito di rilevare come il contenuto dello schema fosse “sostanzialmente riprodotto nei contratti delle banche interpellate”, laddove “l’ampia diffusione delle clausole oggetto di verifica non (poteva) essere ascritta a un fenomeno “spontaneo” del mercato, ma piuttosto agli effetti di un’intesa esistente tra le banche sul tema della contrattualistica”.

In materia di fideiussioni è sorto un contrasto giurisprudenziale su cui sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021 (per un approfondimento v. sempre sul nostro sito “La ‘nullità derivata’ del contratto di fideiussione riproduttivo dell’intesa anticoncorrenziale”), affermando i seguenti principi di diritto:

  • “è ammessa la tutela c.d. reale poiché, nel caso di specie, si configura una nullità "speciale", a tutela dell'ordine pubblico economico, con portata più ampia di quella codicistica perché volta a colpire anche atti o combinazione di atti, non necessariamente riconducibili a fattispecie di natura contrattuale, avvinti da un "nesso funzionale" che li rende idonei alla produzione dell'effetto anticoncorrenziale”;
  • “la declaratoria di nullità può, però, essere solo parziale, ovvero limitata alle clausole contrattuali illecite, a meno che non si accerti nel caso concreto la loro essenzialità ai fini della prestazione del consenso”;
  • “ai fini della declaratoria di nullità parziale, il fideiussore deve allegare il solo dato della coincidenza testuale delle condizioni contrattuali impugnate con quelle censurate dall'autorità di vigilanza”;
  • “il provvedimento del 2005 che ha accertato l'esistenza di una intesa restrittiva, ha infatti valenza di "prova privilegiata" dei fatti costitutivi della domanda, in specie quanto alla sussistenza del "collegamento funzionale" tra contratto "a valle", contenente le clausole vietate, e intesa "a monte".

2. – L’ordinanza del Tribunale di Siracusa del 1° agosto 2025

L’intervento del 2021 delle Sezioni Unite, appena passato in rassegna, ha lasciato aperte alcune questioni interpretative su cui si è venuto a innestare un nuovo contrasto giurisprudenziale.

Il Tribunale di Siracusa con l’ordinanza del 1° agosto 2025, rilevata la necessità di un nuovo intervento chiarificatore delle Sezioni Unite su alcune questioni rimaste ancora aperte, ha disposto il rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363 - bis c.p.c., evidenziando le seguenti tre questioni di diritto:

  1. “Se una fideiussione contenente le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 cod. civ., censurate da Banca d'Italia con il provvedimento sanzionatorio n. (Omissis) del 2 maggio 2005, possa dirsi legata da nesso funzionale alla intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dalla autorità di vigilanza, e possa dunque reputarsi nulla, anche se rilasciata al di fuori del periodo compreso tra il 2002 ed il 2005, in relazione al quale soltanto è stato condotto l'accertamento della predetta Banca d'Italia; in caso di risposta affermativa, se tale nullità possa ritenersi dimostrata con la semplice evidenziazione della riproduzione, nella singola fideiussione, delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza o di deroga all'art. 1957 cod. civ., inserite nello schema predisposto dall'A.B.I. e censurato da Banca d'Italia con il provvedimento n. (Omissis) del 2 maggio 2005 o se, diversamente, debba essere provato in altro modo il nesso funzionale tra la singola fideiussione e l'intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dall'autorità di vigilanza”;
  2. “Se una fideiussione contenente le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 cod. civ., censurate da Banca d'Italia con il provvedimento sanzionatorio n. (Omissis) del 2.5.2005, possa dirsi legata da nesso funzionale alla intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dalla autorità di vigilanza, e possa dunque reputarsi nulla, anche se rilasciata per una specifica operazione e non rientrante nella categoria delle fideiussioni omnibus; in caso di risposta affermativa, se tale nullità possa ritenersi dimostrata con la semplice evidenziazione della riproduzione, nella singola fideiussione, delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 cod. civ., inserite nello schema predisposto dall'A.B.I. e censurato da Banca d'Italia con il provvedimento sanzionatorio n. (Omissis) del 2 maggio 2005 o se, diversamente, debba essere provato in altro modo il nesso funzionale tra la singola fideiussione e l'intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dall'autorità di vigilanza”;
  3. “Se, nell'ambito di una fideiussione riproduttiva delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 cod. civ., censurate da Banca d'Italia con il provvedimento sanzionatorio n. (Omissis) del 2 maggio 2005, una volta accertate la nullità di tali previsioni negoziali e la applicabilità (o riespansione) della disciplina suppletiva del codice civile, la pattuizione contemplante la possibilità di ottenere il pagamento a semplice richiesta scritta - del pari contenuta nel testo fideiussorio - valga o meno ad attribuire al creditore la facoltà di evitare la decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ. mediante mera istanza stragiudiziale, senza alcuna necessità di avviare iniziative di carattere giurisdizionale”

3. – Il provvedimento dell’11 novembre 2025 del Primo Presidente della Cassazione

Con provvedimento dell’11 novembre 2025 (esaminato in un nostro precedente commento “Fideiussioni con clausole censurate da Banca d’Italia, nullità e rinvio pregiudiziale”) il Primo Presidente della Cassazione ha ritenuto ammissibile il rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Siracusa sussistendo tutte le condizioni previste dall’art. 363 - bis c.p.c.

In particolare, dopo aver affermato la rilevanza per il giudizio in oggetto delle questioni di diritto prospettate, il decreto che ha ammesso il rinvio pregiudiziale ha altresì evidenziato che le stesse non potevano dirsi già risolte, sottolineando come la portata applicativa della decisione n. 41994 del 2021 a Sezioni Unite fosse stata oggetto di diverse pronunce della stessa giurisprudenza di legittimità, con affermazioni non del tutto omogenee su ognuno dei quesiti in esame (“rilevanza dell'epoca della fideiussione rispetto al periodo ricompreso nell'accertamento dell'autorità di vigilanza; ambito di applicazione del principio, quanto alla natura specifica della fideiussione; efficacia impeditiva o meno della decadenza, nella clausola di pagamento a semplice richiesta, dell'istanza stragiudiziale ovvero necessità dell'iniziativa di carattere giurisdizionale”), con conseguenti riflessi anche nella giurisprudenza di merito, ove pure si registrano interpretazioni divergenti.

Per la Cassazione le questioni sollevate erano “suscettibili di riproporsi in un vasto contenzioso, come quello relativo alle fideiussioni bancarie non coinvolgenti consumatori, di rilevante impatto numerico e sociale, come emerge chiaramente dalle decisioni già intervenute”.

Le diverse opzioni ermeneutiche, adottate dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, erano tali da integrare anche il requisito della grave difficoltà interpretativa, rendendo così senz’altro opportuna l'assegnazione del rinvio pregiudiziale alle Sezioni Unite per l'enunciazione dei principi di diritto.

4. – La sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026 delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite, con la sentenza in commento, dopo aver ampiamente ripercorso il contrasto giurisprudenziale sorto sul tema, hanno affermato, in relazione ai primi due quesiti sollevati dal Tribunale di Siracusa, il seguente principio di diritto:

  • “Nel caso di fideiussione specifica riproduttiva delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 cod. civ., costituita in un tempo pregresso e successivo al lasso temporale oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. (Omissis) del 2005, il giudice di merito accerta, nell'ambito del suo proprio sindacato, la rispondenza o meno del modello negoziale utilizzato a un'intesa o pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza, tale da determinare la nullità della garanzia "a valle", a mente dei principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. (Omissis) del 2021, utilizzando, quale elemento di prova da solo non sufficiente, il suddetto accertamento amministrativo, previa ricognizione del contenuto e della portata di esso con riferimento sia all'ambito temporale sia all'ambito oggettivo ulteriori rispetto a quelli suoi propri”.

In relazione al terzo quesito invece il seguente principio di diritto:

  • “Qualora una fideiussione rechi una clausola di "pagamento a prima richiesta", il creditore evita, in ragione di essa, d'incorrere in decadenza anche con un'istanza stragiudiziale inviata al garante nei termini previsti dall'art. 1957, cod. civ., seppure la compresente clausola di esenzione dal rispetto dei suddetti termini sia stata dichiarata nulla perché oggetto d'intese o pratiche concordate indebitamente restrittive della concorrenza nel mercato rilevante”.

Per leggere il testo completo della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24825 del 28 agosto 2026 clicca qui

Con la sentenza n. 23363 del 16 luglio 2026 la Cassazione ha accertato la condotta discriminatoria posta in essere da un istituto scolastico che non aveva garantito all’alunno disabile la parità dell’orario di frequenza, comprimendo in tal modo il diritto di quest’ultimo ad una partecipazione piena, continuativa e inclusiva al percorso educativo.

1. - I fatti di causa

I genitori di D.R.G. hanno proposto davanti al Tribunale di Treviso un ricorso ai sensi degli artt. 28 del d.lgs. 150/2011 e 3 della legge n. 67 del 2006, con il quale hanno denunciato la condotta antidiscriminatoria asseritamente posta in essere dalla scuola dell’infanzia B.P. che il proprio figlio aveva frequentato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020.

Nel ricorso i ricorrenti riferivano che durante l’anno scolastico 2019/2020 il proprio figlio, affetto da … ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. 104/1992, era stato oggetto, in ragione della sua disabilità, di una condotta discriminatoria da parte della scuola, che lo aveva obbligato all’uscita anticipata da scuola alle ore 14:30 a fronte di una frequenza sino alle ore 16:00 assicurata agli alunni normodotati della stessa classe.

Nel giudizio si è costituita la scuola che replicava come proprio, a causa della sua grave disabilità, l’alunno era stato ammesso a frequentare la scuola con orario scolastico ridotto, durante il quale era assistito da un insegnante di sostegno.

Deduceva inoltre che il bambino, se non adeguatamente supportato, teneva un comportamento potenzialmente pericoloso per sé e per gli altri e che la riduzione dell’orario scolastico per l’anno 2018/2019 era stata prevista in conformità del piano educativo individualizzato (Pei) concordato con i genitori, mentre, per l’anno successivo, la proposta della scuola di mantenere un orario ridotto era stata dagli stessi rifiutata.

La Compagnia assicuratrice, chiamata in causa dalla scuola, si associava alle difese di questa ed eccepiva l’inoperatività della polizza.

Il Tribunale, accertata la condotta antidiscriminatoria, con ordinanza condannava la scuola convenuta al pagamento in favore del bambino di € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e respingeva la domanda proposta nei confronti della compagnia assicurativa, essendo la copertura limitata a casi di morte, lesioni personali o danneggiamento a cose.

2. – Il giudizio di secondo grado

In secondo grado veniva accolto l’appello della scuola e rigettata la domanda dei genitori del bambino.

La Corte d’appello di Venezia ha premesso che “il diritto alla piena integrazione scolastica del minore disabile in condizioni di gravità può ritenersi realizzato non già in dipendenza di un’astratta attribuzione di un determinato monte ore, bensì, previa definizione del piano educativo individualizzato o valutazione ad esso equivalente, mediante l’assegnazione di un insegnante specializzato in deroga per un numero di ore settimanali adeguato in concreto alla specifica patologia (o alla relativa evoluzione certificata dalla Azienda sanitaria locale competente), motivando specificatamente in ordine alle esigenze sottese all’adozione dell’atto, così da vedere garantito il pieno diritto allo studio dell’alunno e il suo completo inserimento nell’ambiente scolastico”.

Secondo la Corte d’appello il diritto all’assegnazione di un insegnante di sostegno in deroga non comporta automaticamente il diritto del disabile ad ottenere un insegnante di sostegno per l’intero monte ore di frequenza settimanale. Ciò premesso “l’indicazione di un monte ore settimanale di 30 ore anziché di 40 ore, secondo la Corte di Venezia, non costituisce condotta discriminatoria, né diretta né indiretta. Essa rappresenta, piuttosto, il frutto di scelte condivise anche dai genitori, elaborate sulla base delle condizioni psicofisiche del bambino risultanti dal profilo dinamico funzionale del…. , dal quale emergono gravi criticità in tutte le aree (cognitiva, dell’apprendimento, della comunicazione, relazionale e dell’autonomia personale), come confermato dalla psicologa che aveva partecipato al gruppo di lavoro per l’handicap operativo (GLHO)”. L’argomento era svolto anche facendo leva sull’accertata condivisione del Pei da parte dei genitori - come emerso dalla c.t.u. grafologica che aveva consentito di accertare l’autenticità della firma apposta in calce al documento e la sua riferibilità alla madre del minore.

In questo quadro, ad avviso della Corte territoriale, il mancato aumento delle ore di sostegno a copertura totale dell’orario scolastico avrebbe dovuto essere oggetto di tempestiva impugnazione innanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell’art. 133 del codice del processo amministrativo, non potendo l’istituto scolastico aumentare discrezionalmente il numero di ore individuate nel Pei.

In definitiva, secondo il Giudice di appello, “la frequenza scolastica del minore affetto da handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, coincide con quella indicata nel piano, in quanto aderente alle peculiari caratteristiche ed esigenze del bambino, non potendo l’istituto scolastico assicurare una frequenza diversa e maggiore al di fuori delle ore di sostegno e di assistenza, risultando documentato come la permanenza del bambino oltre le 14.30 senza un’adeguata supervisione avrebbe potuto essere di pregiudizio anche per il minore medesimo”.

Avverso la sentenza di secondo grado i genitori del minore hanno proposto ricorso per cassazione.

Con il primo motivo di ricorso è stata sottoposta alla Corte la questione se, e a quali condizioni, possa ritenersi discriminatoria la condotta di una scuola dell’infanzia paritaria che non abbia garantito a un alunno con grave disabilità certificata la frequenza scolastica per l’intero orario ordinario invece garantito agli alunni normodotati della stessa classe.

3. – La sentenza della Corte di Cassazione n. 23363/2026

L’interrogativo, osserva la Cassazione, deve essere ulteriormente delimitato con riguardo a due aspetti che concorrono a caratterizzare la fattispecie:

  • “per un verso, l’assegnazione di personale docente specializzato è avvenuta, in base alle previsioni del piano educativo individualizzato, per un orario ridotto rispetto all’orario scolastico (difatti, in relazione all’anno scolastico 2019/2020, il piano ha previsto un insegnante di sostegno per venti ore settimanali e un operatore addetto all’assistenza per ulteriori nove ore settimanali).
  • “Per altro verso, è mancata l’impugnazione del piano dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale, da parte dei genitori di …, al fine di conseguire un aumento delle ore di sostegno fino all’integrale copertura dell’orario settimanale”.

La Corte ha accolto il predetto motivo di ricorso ritenendo che il bambino disabile, anche in situazione di grave handicap, abbia il diritto di frequentare la scuola per l’intero orario scolastico settimanale, uguale per tutti gli alunni.

La Cassazione ha chiarito che una riduzione dell’orario può ammettersi soltanto in casi eccezionali, allorché ricorrano valide e certificate ragioni “nell’interesse dello stesso alunno disabile, avuto riguardo alle sue specifiche esigenze di cura e di salute”.

La riduzione, argomenta la Corte di Cassazione, “si configura come illegittima se imposta unilateralmente dalla scuola, non formalizzata nel Pei, non motivata clinicamente, utilizzata per gestire comportamenti complessi, proposta per mancanza del docente di sostegno o di altre figure di riferimento o utilizzando un margine di discrezionalità non consentito dai parametri normativi”.

Nella sentenza in commento la Corte ha ribadito l’importanza del diritto all’istruzione del disabile, soggetto che deve poter contare sulla solidarietà della comunità intera e nei luoghi di svolgimento della sua personalità, diritto coessenziale alla dignità della persona umana e che impone che alle difficoltà di fatto si faccia fronte con la ricerca di un ragionevole accomodamento nell’interesse di chi versa in una condizione di fragilità.

In ragione di ciò, la contrazione dell’orario di frequenza “non può farsi dipendere da carenza di personale o da difficoltà organizzative della scuola. Tale riduzione non può neppure rappresentare la soluzione a comportamenti problematici dell’alunno stesso”.

La garanzia di un orario di frequenza pari a quello degli altri studenti, dice la Corte, “non costituisce la conseguenza del portato formale del principio di eguaglianza, inteso come obbligo di assicurare un trattamento identico a tutti gli alunni indipendentemente dalle rispettive condizioni personali. Essa trova, piuttosto, il proprio fondamento nella dimensione sostanziale dell’eguaglianza, che impone alle istituzioni di rimuovere gli ostacoli che, di fatto, limitano il pieno sviluppo della persona e l’effettiva partecipazione alla vita scolastica”.

La parità dell’orario di frequenza costituisce una manifestazione del dovere dell’istituzione scolastica di garantire una partecipazione piena, continuativa e inclusiva al percorso educativo.

Le difficoltà organizzative o la complessità della situazione individuale dell’alunno non devono tradursi in una compressione del diritto fondamentale all’integrazione e all’inclusione scolastica di cui è portatore l’alunno con disabilità.

Del pari, una riduzione dell’orario, afferma la Cassazione, “non può costituire la risposta a comportamenti problematici dell’alunno. Anche quando il comportamento è complesso da gestire, la soluzione non può essere l’allontanamento, sia pure parziale, dalla frequenza scolastica”.

In questa prospettiva, continua la Corte, “l’eguaglianza non si realizza attraverso l’indifferenza rispetto alle differenze, ma mediante la predisposizione di misure personalizzate che consentano all’alunno con disabilità di fruire concretamente del diritto all’istruzione in condizioni di effettiva parità con gli altri studenti, secondo la medesima logica alla base del piano educativo individualizzato”.

È l’amministrazione scolastica a dover adattare la propria organizzazione alle esigenze della persona, non viceversa.

Nella sentenza in commento la Corte ha ricordato anche come il tempo, all’interno della scuola, rappresenti una delle dimensioni più rilevanti dell’esperienza educativa in quanto il maggior tempo trascorso a scuola “è anche qualità dello stare insieme e risorsa attiva, perché i processi cognitivi non sono né uniformi né lineari, richiedono pause, ritorni e momenti di rielaborazione. Questa esigenza di distensione temporale diventa ancora più significativa nella scuola dell’infanzia, dove la gestione del tempo, anche attraverso il ricorso a momenti dedicati al gioco, incide direttamente sulla progressiva acquisizione della consapevolezza di sé in rapporto agli altri e sulla costruzione dell’architettura cognitiva”.

La frequenza scolastica, rileva la Cassazione, è un essenziale fattore di recupero del portatore di handicap e di superamento della sua emarginazione ai fini del complessivo sviluppo della sua personalità.

La Corte ha evidenziato come la condotta di accompagnare il bambino con disabilità all’uscita dell’edificio scolastico prima del termine delle lezioni, quando la campanella non è ancora suonata e gli altri alunni continuano regolarmente le attività didattiche, costituisce “un comportamento che, quando diventa pratica ripetuta e costante, contraddice lo spirito dell’inclusione scolastica e l’effettività del diritto all’eguaglianza, concretandosi in una condotta discriminatoria”.

Essa si pone in contrasto con i principi di inclusione, di eguaglianza sostanziale e di pari opportunità educative, trasformando la condizione di disabilità in un fattore di separatezza.

La Corte, nella sentenza in commento, oltre a richiamare gli artt. 2, 3, 32, 34 e 38 della Costituzione – che convergono nel pretendere che la scuola sia realmente inclusiva e aperta a tutti – ha richiamato l’art. 12 della legge n. 104 del 1992 che garantisce “il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie” e prevede che “l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione”; e proclama che “l’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap”.

Inoltre, rileva anche la legge n. 67 del 2006 atta a promuovere “la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità” “al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali”.

All’art. 2 della predetta legge è definito l’ambito della discriminazione diretta (“quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga”) e indiretta (“quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone”).

Nella sentenza in commento la Cassazione ha ricordato come il quadro normativo sia stato arricchito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, il cui scopo è quello di favorire, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto della loro inerente dignità, e dal d.lgs. n. 66 del 2017, che sin dalla sua disposizione di apertura delinea l’inclusione scolastica come “impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica”, proteso a rispondere “ai differenti bisogni educativi” “attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all’autodeterminazione e all’accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita”.

Anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha dato il suo contributo riconoscendo come l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità rinvenga il suo fondamento costituzionale nel principio personalista e la sua garanzia di realizzazione nei doveri inderogabili di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione (sentenza n. 110 del 2022; n. 215 del 1987; sentenza n. 80 del 2010; sentenza n. 275 del

2016,

Con riferimento alla affermazione della Corte d’appello secondo cui il Pei, non essendo stato impugnato davanti al Tar nei termini di legge da parte dei genitori, sarebbe divenuto irretrattabile, la Cassazione ne ha dichiarato l’illegittimità in quanto l’atto amministrativo non può comprimere il diritto fondamentale all’integrazione e all’inclusione scolastica dell’alunno disabile.

Sul punto la Cassazione ha affermato che “qualora il Pei preveda un numero di ore di sostegno insufficiente rispetto a una condizione di disabilità tanto grave da rendere necessario un intervento assistenziale continuativo, la mancata predisposizione, da parte dell’amministrazione scolastica, delle misure di sostegno indispensabili ad assicurare la frequenza per l’intero orario ordinario si traduce in una limitazione del diritto dell’alunno disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico” e “Tale compressione, ove non trovi corrispondenza in una analoga riduzione dell’offerta formativa destinata agli altri alunni, costituisce una condotta discriminatoria, la cui cognizione rientra nella competenza del giudice ordinario, il quale ha il potere-dovere di accertare incidentalmente l’illegittimità dell’atto, fino a disapplicarlo”.

In conclusione, la Cassazione nella sentenza in commento, accolto il primo motivo di ricorso, ritenuto assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione.

Per leggere il testo integrale della sentenza della Corte di Cassazione n. 23363 del 16 luglio 2026 clicca qui:

https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/23363_07_2026_civ_oscuramento_noindex.pdf

Con l’ordinanza n. 19848 del 15 giugno 2026 la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di licenziamento per giusta causa ritenuto illegittimo per difetto di proporzionalità.

Nel caso di specie, la soc. I. aveva contestato alla lavoratrice di avere all’interno del parcheggio della società proferito espressioni offensive all’indirizzo di un collega e di avergli ripetutamente sputato in faccia attingendo il collega medesimo e la vettura di questi. In ragione del predetto comportamento la lavoratrice veniva licenziata per giusta causa.

La Corte di appello di Firenze, quale giudice del reclamo ex lege n. 92/2012, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato illegittimo, per difetto di proporzionalità, il predetto licenziamento.

Avverso la sentenza di 2° grado, la società I. ha proposto ricorso per cassazione affidato a 5 motivi.

La Cassazione con l’ordinanza in commento ha rigettato il ricorso proposto ritenendolo infondato.

In particolare, la Corte ha ricordato alcuni principi consolidati in tema di licenziamento e cioè:

  • “il licenziamento può essere legittimamente intimato allorquando la condotta del lavoratore rivesta il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, di quello della fiducia” nel senso che deve trattarsi di “un comportamento idoneo, per la sua gravità, a far venir meno la fiducia nei futuri adempimenti”  ovvero “a far ritenere che la prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, con particolare attenzione alla condotta del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza”;
  • ha ricordato altresì che deve essere “esclusa ogni rilevanza delle percezioni meramente soggettive di parte datoriale… la valutazione del giudice deve essere condotta con riferimento non già al fatto astrattamente considerato, bensì agli aspetti concreti di esso, di modo che risulti come la specifica mancanza commessa dal dipendente, considerata non solo nel suo contenuto oggettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, specie con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui essa è stata posta in essere, ai suoi modi, ai suoi effetti ed all'intensità dell'elemento intenzionale dell'agente, risulti idonea a ledere, in modo tanto grave da farla venire meno, la fiducia che il datore di lavoro deve poter riporre in chi collabora nell'impresa e tale, quindi, da esigere sanzioni non minori di quella massima, definitivamente espulsiva; in particolare, detto accertamento deve essere svolto tenendo conto della qualità del singolo rapporto intercorso tra le parti, della posizione che in esso abbia avuto il prestatore d'opera e, quindi, della qualità e del grado del particolare vincolo di fiducia che quel rapporto comportava”;
  • dal punto di vista processuale la Corte di Cassazione nell’ordinanza in commento ha affermato che la giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c. “integra una clausola generale, che richiede di essere concretizzata dall'interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici e giuridici”. Invero, la giusta causa è una nozione che la legge configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modello generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama.  Tali specificazioni del parametro, dice la Corte, “hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici”.

Venendo al caso di specie, la Corte ha ritenuto genericamente formulata la critica con la quale la parte ricorrente aveva assunto la violazione di valori presenti nell’ordinamento e nella coscienza sociale per avere il giudice di merito escluso la sussistenza della giusta causa di recesso. Per la Corte la denunzia con la quale la Società assume la violazione di valori presenti nell'ordinamento e nella coscienza sociale sembra del tutto prescindere dal concreto accertamento  di merito in quanto “la intera vicenda collocata nell'ambito dell'epilogo di una questione privata connotata da precedenti, insistenti pressioni da parte del collega nei confronti della lavoratrice sanzionata; questi, secondo quanto ricostruito nella sentenza impugnata, non aveva infatti accettato la fine della relazione  sentimentale con la R… ed aveva posto in essere nei confronti della suddetta un comportamento insistente nel quale  le lusinghe si alternavano alle  offese; neppure è emerso nella condotta accertata ed in particolare con riferimento allo sputo una situazione di concreto pericolo per la salute  del collega attinto”.

Per la Corte di Cassazione la decisione del giudice di secondo grado è in linea agli standard valoriali espressi dall'ordinamento e dallo stesso codice disciplinare adottato dalle parti collettive, in quanto “la rilevanza (anche in tesi penale e peraltro minima) dell'illecito ascritto è stata posta in relazione al quadro strettamente privato nel quale è maturato la condotta della lavoratrice e soprattutto alle ripetute (ed ingiustificabili)  pressioni  da parte del collega a fronte della manifestata volontà della R.. di voler ritenere chiusa la relazione (sentenza, pag. 5, in fine), pressioni che per la loro intrusività ed insistenza non appaiono a loro volta in linea con il rispetto della dignità personale oggetto di tutela da parte dell'ordinamento)”.

Ricondotto l'alterco ad una dimensione strettamente privata influenzata dall'atteggiamento del collega per la fine della relazione sentimentale, la Corte di Cassazione è passata all’esame degli altri motivi di ricorso.

In particolare, il quarto motivo è stato ritenuto infondato dalla Corte che, nel valutare la gravità dell’episodio, ha affermato quanto segue: “la valutazione di gravità dell'episodio dello sputo non introduce un elemento di perplessità o contraddittorietà della motivazione attenendo tale valutazione al solo piano oggettivo della condotta, piano che non esaurisce la valutazione di proporzionalità che è invece stata effettuata, come prescritto, sulla scorta anche del criterio soggettivo e comunque di un complesso di circostanze ritenute prevalere sulla oggettiva gravità dell’episodio dello sputo”.

La Corte ha poi ricordato come l’esigenza del vaglio di proporzionalità sia stata ripetutamente affermata sia dalla giurisprudenza di legittimità che dalla Corte costituzionale in numerose pronunce nelle quali è stato ribadito che il “principio di proporzione” è “alla base della razionalità che domina il principio di eguaglianza il quale postula sempre l'adeguatezza della sanzione al caso concreto (v. Corte cost. n. 197/1993 e giurisprudenza costituzionale citata)”.

In conclusione, la Corte ha rigettato il ricorso condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite

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