Non integra una cessione di ramo d’azienda, ma di tutta l’azienda, il trasferimento di alcuni reparti, privi di autonomia e caratterizzati da fungibilità del personale, all’interno di un esercizio commerciale dotato, nel suo complesso, di unitarietà funzionale e operativa.


Questo il principio affermato da tre recenti sentenze di merito (Corte d’appello di Torino, 26 maggio 2022; Tribunale di Lodi 1° giugno 2022 e Tribunale di Busto Arsizio 15 febbraio 2022) chiamate a pronunciarsi sulla domanda di lavoratori che assumevano di essere stati illegittimamente esclusi dal trasferimento alle dipendenze della cessionaria di uno o più reparti di un ipermercato.     

Nelle fattispecie decise dalle sentenze in esame, le società titolari dell’attività commerciale avevano frazionato gli ipermercati in un reparto food e in un reparto no food, identificando gli stessi come rami d’azienda. Avevano quindi configurando la cessione del primo reparto food come trasferimento di ramo d’azienda, così escludendo dalla cessione i lavoratori addetti agli altri reparti, collocati in cassa integrazione.

La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che “Ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione” (Cass., 4 agosto 2021, n. 22249).

L'elemento costitutivo dell'autonomia funzionale va quindi letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, e ciò anche in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo la quale l'impiego del termine “conservi” nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva 2001/23/CE, “implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento” (Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C-458/12; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017).

Nelle sentenze sopra citate, si rileva, sulla base delle peculiarità delle fattispecie, come non fosse possibile individuare all’interno del punto vendita degli autonomi e funzionali rami d’azienda preesistenti alla cessione, atteso che i singoli reparti (alimentare, tessile, abbigliamento, ecc.) rappresentavano una suddivisione merceologica, ma non erano dotati di autonomia contabile e finanziaria.

A seguito dell’accertamento operato dai giudici di merito, nei casi decisi dalle sentenze sopra citate, è risultato che nessuna attività è residuata in capo al presunto “ramo d’azienda” rimasto in capo alla cedente, essendo lo stesso costituito da un insieme di beni non organizzati, e dunque non idonei a proseguire l’attività d’impresa.

Operazioni del tipo di quelle sopra descritte, dunque, configurano il tentativo di aggirare le disposizioni poste a tutela dei lavoratori, ed in particolare l’art. 2112 c.c. e la L. 223/91 sui licenziamenti collettivi.

Pertanto, in caso di cessione di singoli reparti di un esercizio commerciale dotato, nel suo complesso, di unitarietà funzionale e operativa, non è trasferito un ramo d’azienda ma l’intera azienda (sia pure con l’esclusione di singoli beni), con conseguente diritto al passaggio alla cessionaria di tutti i lavoratori.

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