Con nota dell’8 luglio 2025 n. 5944, l’INL ha fornito alcune indicazioni operative in relazione al provvedimento di interdizione ante/post partum previsto dal d. lgs. 151/2001.
Il provvedimento contiene chiarimenti in relazione:
- alla presentazione dell’istanza, che può essere inoltrata dal datore o dalla lavoratrice;
- alla fase istruttoria, nell’ambito della quale l’Ufficio dell’ITL competente è tenuto a valutare la ricorrenza delle due condizioni previste dalle lettere b) e c) dell’art. 17 co. 2 d.lgs. 151/2001 (b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni);
- alla fase valutativa, durante la quale sono valutate le condizioni di lavoro della lavoratrice se rientranti nei lavori indicati negli allegati alla nota;
- alla valutazione del rischio per la sicurezza e la salute della lavoratrice, che dovrà partire dall’esame dello stralcio del DVR e che dovrà necessariamente contemplare anche una valutazione oggettiva, volta per volta, afferente all’ambiente, all’orario di lavoro, alla mansione e allo svolgimento in concreto della prestazione lavorativa;
- alla fase procedurale, all’esito della quale verrà reso un provvedimento definitivo.
Per quanto riguarda lo spostamento ad altra mansione, l’Ispettorato ha rammentato che questo non va inteso in senso assoluto, cioè quando il datore di lavoro non ha alcuna mansione alternativa a cui adibire la lavoratrice, bensì in senso relativo, cioè quando la mansione alternativa astrattamente reperibile risulti in concreto onerosa per la lavoratrice e al contempo poco utile per l’organizzazione aziendale.
La valutazione circa la possibilità ovvero l’impossibilità di spostamento ad altre mansioni compete, in via esclusiva, al datore di lavoro, il quale deve tenere conto del fatto che l’eventuale mutamento di mansioni o l’adibizione a mansioni diverse, anche inferiori, garantisca l’efficienza dell’organizzazione aziendale e non comprometta le finalità economiche dell’azienda.
Qui il testo integrale della nota.
Nella seduta del 17 aprile 2025, la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome hanno siglato il nuovo accordo ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81/2008.
Come si legge nella premessa (qui il testo integrale dell’Accordo), le parti hanno inteso procedere all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008 in materia di formazione in modo da garantire:
- l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.
Con l’Accordo si è così proceduto:
- alla rivisitazione, alla modifica e all’accorpamento degli Accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008;
- all’aggiornamento dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 ai sensi dell’art. 98, comma 3;
- all’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione per tutti i soggetti per i quali è previsto l’obbligo formativo rientranti nell’ambito di applicazione dell’accordo, ivi compresi i lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del DPR n. 177 del 14 settembre 2011;
- all’individuazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Resta ferma la facoltà per le Regioni e Provincie autonome di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’attuazione dell’Accordo – come precisa lo stesso documento - non può comportare una diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro preesistente in ciascuna Regione o Provincia autonoma.