Con ordinanza n. 33810 del 23 dicembre 2025, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per la valutazione sull'opportunità dell’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite per la risoluzione della questione relativa alla necessità, per il convenuto che intenda proporre una domanda nei confronti di un altro convenuto, di chiedere al giudice lo spostamento della prima udienza.
Nella pronuncia la Corte ha ricostruito le decisioni di segno difforme registratesi nella giurisprudenza di legittimità.
Secondo un primo orientamento, di più risalente elaborazione, il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza previsto dall'art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa di terzo, essendo sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite dall'art. 167, secondo comma, c.p.c. per la domanda riconvenzionale.
Più specificamente, tale orientamento reputa sufficiente la comunicazione di una comparsa nelle forme previste dall'art. 170 c.p.c., senza la necessità della notificazione di una citazione, cioè di un formale atto di chiamata in causa ex art. 106 c.p.c., per essere la suddetta comunicazione idonea ad assicurare il rispetto del principio del contraddittorio.
Tuttavia – precisa la Corte - nella più recente giurisprudenza di legittimità si rinvengono pronunce che subordinano l'ammissibilità della domanda proposta da un convenuto verso un altro convenuto al rispetto delle forme prescritte per la chiamata in causa del terzo, cioè la tempestiva istanza di differimento dell'udienza e la notificazione di un atto di citazione nell'osservanza del termine minimo a comparire.
Secondo quest’ultima impostazione, la riconduzione della domanda c.d. trasversale, proposta da un convenuto nei confronti di altro convenuto, nell'ambito della chiamata in causa del terzo, viene affermata in forza di un'interpretazione estensiva dell'art. 269 c.p.c., definendo terzo “il soggetto estraneo al rapporto processuale instaurato per effetto della citazione fra l'attore e ciascuno dei convenuti”.
Alla luce di tale contrasto nella giurisprudenza delle sezioni semplici e del carattere di massima di particolare importanza della questione di diritto, la Corte ha ritenuto non più differibile un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite.
La Terza Sezione Civile della Cassazione, con ordinanza n. 24588 del 5 settembre 2025 ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, se, ai fini della domanda di risarcimento dei danni per la lesione delle libertà fondamentali dell’individuo cagionata da provvedimenti giurisdizionali, sia necessario il preventivo esperimento di tutti i rimedi che l’ordinamento appresta avverso questi ultimi.
La vicenda processuale
Un cittadino straniero conveniva diverse Pubbliche Amministrazioni al fine di veder accertato il proprio diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivatogli dalla illegittima proroga del trattenimento presso il C.I.E. - Centro di identificazione ed espulsione.
Il Tribunale di Roma, respinta la domanda principale volta all'accertamento dell'illegittimità del decreto di trattenimento presso il C.I.E., accoglieva la domanda subordinata, per essere stati i primi due provvedimenti di proroga del trattenimento adottati dal Giudice di Pace di Bari senza la garanzia del contraddittorio e con violazione del diritto di difesa, e per l'effetto condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore dell’attore.
La sentenza veniva confermata in appello.
La Presidenza del Consiglio ha fondato il primo motivo di ricorso per cassazione sull’assunto che il presupposto per potersi configurare un obbligo risarcitorio è che siano stati previamente esperiti tutti i rimedi che l'ordinamento appresta avverso il provvedimento giurisdizionale che si assume foriero di danni.
Ha sostenuto l’amministrazione che, poiché i danni causati dalla protrazione dell'indebito restringimento in un C.I.E. sarebbero derivati da violazioni procedimentali intrinsecamente attinenti al giudizio di convalida della richiesta di proroga e, dunque, unicamente imputabili all'attività giurisdizionale, la parte istante avrebbe dovuto contestare l'illegittimità del provvedimento nella competente sede giurisdizionale, con il rimedio del ricorso per cassazione a tal fine previsto.
Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento
L’ordinanza in commento muove dalla ricognizione della disciplina - affidata al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) - del procedimento di convalida del trattenimento presso il centro di identificazione ed espulsione del cittadino interessato dal provvedimento di respingimento.
In particolare, ai sensi dell’art. 14, co. 5, il periodo massimo di trattenimento è contenuto in trenta giorni. Qualora però l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione (art. 14, co. 6).
Nel diritto unionale, la tematica dei rimpatri è disciplinata dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 5 co. 1) offre poi una elencazione dei motivi per i quali una persona può essere privata della sua libertà, precisando che "ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso a un Tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima”. Al quinto comma è inoltre previsto che "ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto a una riparazione".
La Corte Costituzionale (sent. 222 del 2004) ha dichiarato l'incostituzionalità dell’art. 13, co. 5 bis, D.Lgs. 286/98 nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio dello straniero prima dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa.
La Corte di Cassazione, nei diversi precedenti citati dalla ordinanza in commento, ha chiarito che:
Il provvedimento in esame, nella ricognizione della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, richiama la sentenza del 6 ottobre 2016 (Richmond Yaw e altri contro Italia, ricorsi 3342/11, 3391/11, 3408/11 e 3447/11), la quale ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno proprio nel caso della concessione della proroga del termine di trattenimento dello straniero presso il C.I.E. senza che gli fosse stata assicurata la garanzia del contraddittorio, dato che nel caso di specie nulla gli era stato comunicato, né era stata fissata udienza, né era stato sentito. La Corte, in particolare, ha rilevato che:
La Cassazione rileva peraltro che la citata sentenza non è specificamente riferibile al caso di specie, avendo ad oggetto un'ipotesi in cui la tutela risarcitoria era stata chiesta dopo che il provvedimento di convalida della proroga del trattenimento era stato impugnato ed era stato annullato dalla medesima Cassazione.
La questione rimessa al Primo Presidente
La Terza Sezione Civile conclude quindi che, in relazione alla questione se "il presupposto per potersi configurare un obbligo risarcitorio è che siano stati previamente esperiti tutti i rimedi che l'ordinamento appresta avverso il provvedimento giurisdizionale che si assume foriero di danni", non constano precedenti specifici nella giurisprudenza unionale, né risultano specifici precedenti di legittimità; inoltre la stessa presenta un chiaro e rilevante valore nomofilattico ed è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.
Pertanto, l’ordinanza ritiene che la questione possa essere considerata di particolare importanza e dispone la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente, affinché valuti l'assegnazione del ricorso stesso alle Sezioni Unite.
Qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d'ufficio, la parte che abbia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, rimanendo precluso al giudice del gravame il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex officio. A tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, "in ogni stato e grado" e i vizi relativi a questioni "fondanti", la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data, ovvero le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una ragione più liquida, che impedisce di ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata.
Questo il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24172 del 29 agosto 2025.
L’antefatto processuale
La vicenda processuale trae origine dalla domanda risarcitoria proposta nei confronti di una società per avere questa intrapreso una serie di iniziative giudiziali, asseritamente temerarie, nei confronti dell’attrice, provocando alla stessa ingenti danni di cui ha chiesto il ristoro.
Il Tribunale rigettava la domanda sulla base della motivazione che le iniziative intraprese dalla società convenuta a tutela del proprio diritto di credito non potevano ritenersi abusive e comunque i danni dovevano ritenersi causalmente connessi alla condotta della stessa attrice.
La Corte d’Appello dichiarava inammissibile, prima ancora che infondata, la domanda risarcitoria, sul presupposto che la stessa, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avrebbe dovuto essere proposta davanti al giudice della controversia nel corso della quale era stata tenuta la condotta causativa del danno.
Proponeva ricorso per cassazione l’originaria parte attrice sostenendo che nel rigettare detta domanda "nel merito", il primo Giudice avrebbe implicitamente rigettato anche l'eccezione di inammissibilità della domanda ex art. 96 c.p.c. esperita in via autonoma, e che dunque sulla questione, non riproposta nelle forme dell’appello incidentale, si sarebbe formato un "giudicato interno”.
Con ordinanza interlocutoria (n. 17925 del 28 giugno 2024) la Terza Sezione civile ha rimesso gli atti alla Prima Presidente ai sensi dell'art. 374 c.c. ravvisando un contrasto di giurisprudenza tra le Sezioni semplici sul “potere del giudice dell'impugnazione di rilevare d'ufficio la questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado, nel quale la domanda è stata rigettata nel merito, ed in mancanza di impugnazione incidentale della parte vittoriosa”.
Le questioni processuali sottoposte alle Sezioni Unite e il contrasto giurisprudenziale
La sentenza dà conto dei diversi indirizzi formatisi presso le Sezioni semplici della cassazione:
Discende quale ulteriore corollario di questo principio che il giudice del gravame, pur in assenza di un apposito motivo di appello incidentale, ha il dovere di rilevare in via officiosa la questione pregiudiziale di rito inerente all'inammissibilità della domanda.
La questione risente del contrasto tra l’esistenza di un ordine logico nella decisione delle questioni ed il criterio della ragione più liquida.
La tesi che aderisce alla configurabilità di un ordine logico della decisione - che impone di trattare prima le pregiudiziali di rito e poi il merito – ritiene configurabile una decisione implicita sulla questione processuale tutte le volte in cui il giudice decida la causa pronunciandosi sulla questione sostanziale. Sicché, l'impugnazione che investa la statuizione di merito non vale ex se a rimettere in discussione la statuizione sulla questione di rito decisa esplicitamente o implicitamente, in assenza di una reazione che si indirizzi specificamente verso quest'ultima (Cass., Sez. Un., n. 11799/2017; nello stesso senso, Cass. n. 30745/2019, Cass. n. 6762/2021, Cass. n. 21859/2024).
Secondo un orientamento minoritario, “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cass., Sez. Un., n. 9936/2014).
La Corte individua poi un ulteriore contrasto giurisprudenziale sulla possibilità di ritenere incluse nel perimetro del giudicato anche le questioni rilevabili d'ufficio che, in via generale, riguardano “violazioni di norme processuali preordinate a garantire il principio del giusto processo e che si riverberano in nullità assolute”:
La conseguenza di tale impostazione è che, “in assenza di reazione della parte interessata volta a far valere il mancato rilievo della questione, il potere/dovere di rilievo officioso dei giudici dei gradi successivi risulterebbe, in osservanza del principio di autoresponsabilità in ambito processuale, neutralizzato e la statuizione implicita in senso non ostativo all'esame del merito si consoliderebbe, in linea con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo”.
I vizi processuali ‘fondanti’ esclusi dalla formazione di un giudicato implicito
La Cassazione, in primo luogo, estromette dal perimetro d'indagine le ipotesi di decisioni del merito che prescindono dall'esame di questioni di rito rilevabili in ogni stato e grado del giudizio.
Infatti, “la rilevabilità d'ufficio del vizio processuale, che trascende il grado del giudizio in cui esso si sia manifestato, è strettamente correlata in linea di principio, prima ancora che ad un'espressa previsione normativa, alla circostanza che il vizio discenda da una violazione che determini un vulnus rispetto ad interessi super-individuali, che concorrono a definire la nozione di ordine pubblico processuale, idonea a dar luogo ad una nullità assoluta”.
Le violazioni che evocano una patologia di questo tipo sono individuate: a) nel difetto di legitimatio ad causam(Cass., Sez. Un., n. 7925/2019); b) nel difetto di interesse ad agire (Cass. n. 19268/2016); c) nel difetto delle condizioni di proponibilità dell'azione (Cass. n. 9297/2007); d) nel difetto di rappresentanza processuale (Cass., S.U., n. 4248/2016); e) nelle decadenze verificatesi per effetto dello spirare di termini perentori per la proposizione dell'azione (Cass., Sez. Un., n. 8501/2021); f) nel ne bis in idem: l'esistenza di un giudicato interno o esterno, ove risultante dagli atti del processo (Cass., Sez. Un., n. 226/2001); g) nell'inesistenza della sentenza.
La Corte precisa quindi che “l'importanza che rivestono tali questioni processuali rispetto a valori cardine dell'ordinamento costituzionale che attiene al diritto di difesa e al giusto processo impone, quindi, la loro rilevabilità d'ufficio nei gradi successivi a quello in cui esse si sono concretamente manifestate”. Tali questioni sono dunque estromesse dall'area di copertura del giudicato implicito, in ossequio a una “comparazione tra ragionevole durata del processo e le altre garanzie costituzionali sottese alle norme processuali che recepiscono i valori strutturali del processo, all'esito della quale quest'ultime devono essere ritenute prioritarie”.
L’ordine logico delle questioni, la ragione più liquida e il giudicato implicito
Le Sezioni Unite ritengono non potersi dare seguito, “nei suoi assolutizzanti presupposti”, all'orientamento espresso da Cass., Sez. Un., n. 11799/2017, che ha ravvisato “un vizio di error in procedendo nella decisione per saltum del merito pretermettendo l'esame di questioni a monte di rito, in quanto il relativo omesso esame sarebbe in violazione dell'art. 276 c.p.c.”.
D’altro canto, la sentenza non condivide l'orientamento incline a negare tout court la formazione del giudicato implicito su questioni processuali, che “degrada il rapporto esistente tra presupposti processuali e questioni di merito, relegandolo alla mera antecedenza logica”. Infatti, “la dipendenza logica, in definitiva, non esaurisce i rapporti tra questioni di rito e questioni di merito, ma costituisce il riflesso di un nesso strutturale che lega le une alle altre”.
Così, “ove il merito sia stato deciso nel senso dell'accoglimento della domanda di parte, senza alcuna specificazione in ordine alla soluzione della questione di rito a monte, la statuizione di merito sottende necessariamente una decisione della questione di rito in senso non ostativo alla decisione di merito”.
D’altro canto, la possibilità di ravvisare una decisione implicita sulla questione di rito “è subordinata al valore che il giudice abbia inteso assegnare alla "non decisione"”. Infatti, sul presupposto che non sia possibile attribuire valore cogente alla scansione rito-merito prevista dall'art. 276 c.p.c. e che il giudice possa validamente avvalersi del criterio decisorio della ragione più liquida, “è possibile che la decisione del merito sia avvenuta per saltum, ad esito di una scelta legittima di sovvertire l'ordine logico, neutralizzando il rapporto di presupposizione necessaria tra pregiudiziali di rito ed esame del merito”.
Ammonisce però la Corte che “Il giudice … nell'avvalersi del criterio della ragione più liquida, al fine di risolvere il merito della causa pretermettendo le questioni di rito, deve esercitare il potere in modo responsabile”, rispettando le seguenti condizioni:
Le Sezioni Unite concludono dunque che “ove il giudice dia atto di essersi avvalso del criterio della ragione più liquida, prescindendo dall'esame della questione di rito a monte, non può ravvisarsi quel rapporto di presupposizione necessaria, che risulta spezzato dalla volontà del giudice di orientarsi secondo quel diverso criterio”. In questa prospettiva, “condizione necessaria e sufficiente affinché possa ravvisarsi una decisione implicita delle questioni di rito, idonea al giudicato interno e implicito, è che possa ritenersi sussistente quel rapporto di presupposizione necessaria tra rito e merito”.
È necessario proporre impugnazione sulla questione decisa implicitamente?
La Corte, quindi, passa all'individuazione del mezzo di reazione idoneo a far riemergere una questione processuale oggetto di decisione implicita, tra la riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c. e l'impugnazione (principale, se soccombente, incidentale, se vittoriosa).
Ritengono le Sezioni Unite di dare continuità all'orientamento che individua l'impugnazione quale strumento per sollecitare una decisione sulla questione processuale decisa implicitamente.
Posto che la “decisione nel merito implichi ex se una decisione di segno negativo sulla questione processuale presupposta, in assenza di una specificazione da parte del giudice che consenta di ravvisare decisione per saltum del merito fondata sul criterio della ragione più liquida”, è possibile esercitare “il diritto di difesa in ordine a quella statuizione implicita, facendo valere il vizio processuale attraverso la spendita di un apposito motivo di gravame.
In questo caso “la censura passa attraverso la contestazione della violazione delle norme che disciplinano l'attività processuale implicata, mentre l'interesse a farla valere si apprezza con riferimento alla soccombenza su una statuizione implicita avente ad oggetto un'autonoma questione di tipo processuale”.
In assenza di conversione del vizio in specifico motivo di gravame, ai sensi dell'art. 161 c.p.c., e, quindi, nel caso in cui la parte interessata presti acquiescenza, esso risulterà sanato con il conseguente consolidamento della decisione in senso incompatibile con l'accoglimento della questione di rito, che assumerà l'autorità di cosa giudicata con efficacia endoprocessuale.
Viceversa, “nel caso della decisione in base alla ragione più liquida, non essendovi alcuna decisione sulla pregiudiziale di rito, rispetto ad essa rimane pienamente esercitabile il potere di rilievo d'ufficio da parte del giudice del grado successivo”.