Con ordinanza n. 4569 del 23 aprile 2024 il Tribunale di Venezia ha disposto il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione della questione di diritto attinente all’ammissibilità della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà su beni immobili, nonché all’eventuale indicazione del perimetro del sindacato giudiziale sull’atto di rinuncia. 

1. - Il caso di specie 

Con atto stipulato davanti ad un notaio i signori C.S. e C.L. hanno rinunciato unilateralmente ad un immobile di loro proprietà che diveniva di proprietà pubblica ai sensi dell’art. 827 c.c.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di ottenere l’accertamento e la dichiarazione di nullità del predetto atto di rinuncia, citava in giudizio i signori C.S. e C.L. deducendo l’inefficacia dell’atto da loro posto in essere in quanto atto “inconfigurabile nell’ordinamento, privo di causa lecita e violativo del divieto di abuso del diritto”.

Nel giudizio in oggetto veniva disposta ctu al fine di verificare “se il terreno oggetto di causa sia soggetto a rischio idrogeologico ed in che misura sussista probabilità che lo stesso sia interessato da fenomeni franosi”.

Successivamente il Tribunale di Venezia, vista l’istanza formulata dal Ministero, ha ritenuto ammissibile il rinvio pregiudiziale degli atti ai sensi del nuovo art. 363-bis c.p.c. alla Corte di Cassazione in merito alla questione della rinuncia abdicativa unilaterale al diritto di proprietà su beni immobili.

2. – Le gravi difficoltà interpretative 

In ordine al requisito delle “gravi difficoltà interpretative” richiesto dal n. 2 dell’art. 363-bis c.p.c. il Tribunale, nell’ordinanza in commento, ha richiamato le argomentazioni già espresse nel decreto della Prima Presidente della Cassazione del 28-29 febbraio 2024 (la pronuncia è stata oggetto di un nostro precedente commento. Vedi sul nostro sito La rinuncia abdicativa al diritto di proprietà immobiliare: una questione controversa da rinviare alle Sezioni Unite). 

Il Tribunale ha dunque richiamato le diverse posizioni assunte da dottrina e giurisprudenza con riferimento all’ammissibilità in via generale dell’istituto della rinuncia abdicativa nel nostro ordinamento. 

Il contrasto, come già ricordato, si è concentrato su diversi argomenti: “sulle antitetiche interpretazioni fornite dell’art. 827 c.c., quale mera disposizione di chiusura ovvero base giuridica dell’istituto, della positivizzazione di talune ipotesi di rinuncia, da alcuni ritenute di natura abdicativa, da altri ammissibili solo in quanto comportanti l’estinzione di diritti reali minori o della quota di comproprietà, con conseguente riespansione della piena proprietà che non rimarrebbe “acefala” (artt. 1104, 1070, 963 c.c.) ovvero di fattispecie di rinunzia traslativa (art. 1350 n. 5 e 2643 n. 5 c.c.), nonché dei differenti orientamenti sulla nullità o meno dei negozi aventi ad oggetto tale rinuncia ex artt. 1418, 1343 e/o 1344 c.c.”. 

In conclusione, il Tribunale, accertata la sussistenza anche degli altri presupposti richiesti dall’art. 363-bis c.p.c., ha sospeso il procedimento sino alla restituzione degli atti da parte della Cassazione.

Per leggere il testo integrale dell’ordinanza clicca qui:

https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/RG.5943_20_Ord_Preg._Trib_Venezia_ns.RG.11382_24_oscuramento_noindex.pdf

Con decreto del 28 - 29 febbraio 2024, la Prima Presidente della Cassazione ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., dal Tribunale di L’Aquila per la risoluzione di rilevanti questioni giuridiche in tema di rinuncia abdicativa al diritto di proprietà immobiliare.

Il Tribunale di L’Aquila con l’ordinanza n. cronol. n. 233 del 17/01/2024 (si v., per un approfondimento, sempre sul nostro sito, Immobili privi di valore e pericolosi: è possibile la rinuncia al diritto di proprietà?), aveva disposto, ai sensi del nuovo art. 363-bis c.p.c., il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione della questione relativa all’ammissibilità nel nostro sistema giuridico della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà immobiliare, nonché quella relativa all’eventuale indicazione del perimetro del sindacato giudiziale sull’atto.

La Prima Presidente ha ritenuto il rinvio pregiudiziale ammissibile sussistendo tutti i presupposti richiesti dal nuovo art. 363-bis c.p.c.

La questione riguardante l’ammissibilità della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà immobiliare, pur avendo dato vita ad un ampio dibattitto dottrinale (per una ricostruzione dei diversi orientamenti si veda, sul nostro sito, Immobili privi di valore e pericolosi: è possibile la rinuncia al diritto di proprietà?), non è stata ancora mai affrontata direttamente dalla Corte di cassazione.

Inoltre, la questione è suscettibile di porsi in numerosi altri giudizi riguardando un considerevole numero di immobili che possono presentare problematiche strutturali di vario tipo o con oneri di custodia, di gestione o di consolidamento o comunque inservibili e privi di reale valore economico.

Un indice della rilevanza numerica della questione, per la Prima Presidente, può dedursi dal Parere dell’Avvocatura Generale dello Statoin cui si suggerisce al Ministero della Giustizia di invitare i Consigli notarili ad adoperarsi affinchè i propri iscritti diano comunicazione degli atti di rinuncia alla proprietà immobiliare da essi ricevuti al competente ufficio dell’Agenzia del demanio, onde consentirgli di adottare tutte le iniziative opportune, compreso l’eventuale esperimento dell’actio nullitatis”.

Il tema è di indubbia rilevanza anche per la materia espropriativa (si vedano ad esempio le diverse sentenze del Consiglio di Stato sull’illecito permanente perpetrato dalla pubblica amministrazione attraverso l’occupazione del fondo del privato), nonché per il settore tributario.

In conclusione, la Prima Presidente, rilevato l’ampio contrasto esistente in materia, ha rimesso allo scrutinio delle Sezioni Unite la questione se sia ammissibile, nel nostro sistema giuridico, la rinuncia abdicativa al diritto di proprietà immobiliare e se, in caso di risposta affermativa, l’autorità giudiziaria possa sindacare l’atto di rinuncia con riguardo ai profili di meritevolezza degli interessi e alla causa in concreto di tale negozio giuridico.

Per leggere il testo integrale del decreto della Prima Presidente della Corte di cassazione del 28 - 29 febbraio 2024 clicca qui:

https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/Provv_PP_rinvio_preg_RG_2098_2024_Trib_LAquila.pdf

Leggi, sullo stesso tema, Immobili privi di valore e pericolosi: è possibile la rinuncia al diritto di proprietà?

Per leggere il testo integrale dell’ordinanza del Tribunale di L’Aquila n. cronol. n. 233 del 17/01/2024 clicca qui: 

https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/Ordinanza_Tribunale_LAquila_RG_233_2024_oscuramento_noindex.pdf

Per leggere il Parere dell’Avvocatura Generale in tema di rinuncia abdicativa alla proprietà clicca qui:http://www.gaetanopetrelli.it/catalog/documenti/00000720/Nota%20Avvocatura%20dello%20Stato%2014.3.2018%20n.%20137950%20-%20Rinuncia%20alla%20proprieta.pdf

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram