Con decreto del 28 - 29 febbraio 2024, la Prima Presidente della Cassazione ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., dal Tribunale di L’Aquila per la risoluzione di rilevanti questioni giuridiche in tema di rinuncia abdicativa al diritto di proprietà immobiliare.

Il Tribunale di L’Aquila con l’ordinanza n. cronol. n. 233 del 17/01/2024 (si v., per un approfondimento, sempre sul nostro sito, Immobili privi di valore e pericolosi: è possibile la rinuncia al diritto di proprietà?), aveva disposto, ai sensi del nuovo art. 363-bis c.p.c., il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione della questione relativa all’ammissibilità nel nostro sistema giuridico della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà immobiliare, nonché quella relativa all’eventuale indicazione del perimetro del sindacato giudiziale sull’atto.

La Prima Presidente ha ritenuto il rinvio pregiudiziale ammissibile sussistendo tutti i presupposti richiesti dal nuovo art. 363-bis c.p.c.

La questione riguardante l’ammissibilità della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà immobiliare, pur avendo dato vita ad un ampio dibattitto dottrinale (per una ricostruzione dei diversi orientamenti si veda, sul nostro sito, Immobili privi di valore e pericolosi: è possibile la rinuncia al diritto di proprietà?), non è stata ancora mai affrontata direttamente dalla Corte di cassazione.

Inoltre, la questione è suscettibile di porsi in numerosi altri giudizi riguardando un considerevole numero di immobili che possono presentare problematiche strutturali di vario tipo o con oneri di custodia, di gestione o di consolidamento o comunque inservibili e privi di reale valore economico.

Un indice della rilevanza numerica della questione, per la Prima Presidente, può dedursi dal Parere dell’Avvocatura Generale dello Statoin cui si suggerisce al Ministero della Giustizia di invitare i Consigli notarili ad adoperarsi affinchè i propri iscritti diano comunicazione degli atti di rinuncia alla proprietà immobiliare da essi ricevuti al competente ufficio dell’Agenzia del demanio, onde consentirgli di adottare tutte le iniziative opportune, compreso l’eventuale esperimento dell’actio nullitatis”.

Il tema è di indubbia rilevanza anche per la materia espropriativa (si vedano ad esempio le diverse sentenze del Consiglio di Stato sull’illecito permanente perpetrato dalla pubblica amministrazione attraverso l’occupazione del fondo del privato), nonché per il settore tributario.

In conclusione, la Prima Presidente, rilevato l’ampio contrasto esistente in materia, ha rimesso allo scrutinio delle Sezioni Unite la questione se sia ammissibile, nel nostro sistema giuridico, la rinuncia abdicativa al diritto di proprietà immobiliare e se, in caso di risposta affermativa, l’autorità giudiziaria possa sindacare l’atto di rinuncia con riguardo ai profili di meritevolezza degli interessi e alla causa in concreto di tale negozio giuridico.

Per leggere il testo integrale del decreto della Prima Presidente della Corte di cassazione del 28 - 29 febbraio 2024 clicca qui:

https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/Provv_PP_rinvio_preg_RG_2098_2024_Trib_LAquila.pdf

Leggi, sullo stesso tema, Immobili privi di valore e pericolosi: è possibile la rinuncia al diritto di proprietà?

Per leggere il testo integrale dell’ordinanza del Tribunale di L’Aquila n. cronol. n. 233 del 17/01/2024 clicca qui: 

https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/Ordinanza_Tribunale_LAquila_RG_233_2024_oscuramento_noindex.pdf

Per leggere il Parere dell’Avvocatura Generale in tema di rinuncia abdicativa alla proprietà clicca qui:http://www.gaetanopetrelli.it/catalog/documenti/00000720/Nota%20Avvocatura%20dello%20Stato%2014.3.2018%20n.%20137950%20-%20Rinuncia%20alla%20proprieta.pdf

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