Con l’ordinanza interlocutoria n. 18903 del 10 luglio 2024, la Seconda Sezione Civile della Cassazione ha rimesso gli atti alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di alcune questioni giuridiche di massima importanza riguardanti il mutuo solutorio, cioè quel mutuo utilizzato per il ripianamento di debiti pregressi.

1. - I fatti oggetto di causa

Una banca otteneva un decreto ingiuntivo contro due propri clienti, i quali venivano condannati a pagare l’importo di € 50.742,86 a titolo di saldo negativo del conto corrente acceso presso la banca stessa e garantito da ipoteca.

Contro il predetto decreto ingiuntivo i clienti proponevano opposizione davanti al Tribunale di Ferrara, deducendo di avere stipulato con la Banca nel corso del tempo ben cinque contratti di mutuo, il primo ipotecario nel 1990, il secondo ipotecario nel 1995, due nel 1998, dei quali uno chirografario e l’altro ipotecario, e l’ultimo nel 2000, quale mutuo ipotecario per Lire. 900.000.000 con contestuale apertura di credito su conto corrente e sulla base del quale la creditrice aveva proposto il ricorso per decreto ingiuntivo.

In particolare, con l’opposizione denunciavano l’illegittimità del comportamento della Banca per aver concesso mutui sempre regolati su conti correnti ipotecari che servivano a pagare il debito pregresso, già maturato per capitale e interessi. Rilevavano altresì che la Banca aveva solo apparentemente erogato le somme, posto che le stesse non erano mai uscite dalle casse dell’asserita mutuante, ma erano state utilizzate quale pagamento dei mutui e delle aperture di credito precedenti.

Contro la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 195/2016 che aveva solo parzialmente accolto l’opposizione, i clienti. proponevano appello, poi rigettato dalla Corte d’Appello di Bologna con la sentenza n. 905/2020, pubblicata il 4 marzo 2020, condannando gli appellanti alla rifusione delle spese di lite.

Nello specifico la Corte d’appello di Bologna aveva ritenuto infondate le deduzioni sulla nullità del contratto di mutuo per mancata erogazione della somma ritenendo che l’accredito sul conto corrente equivaleva alla consegna prevista dall’art. 1813 c.c.

Il Giudice di secondo grado riteneva altresì che il fatto che la somma mutuata era stata poi utilizzata dalla Banca per estinguere il mutuo precedente non escludeva l’avvenuta consegna e dimostrava l’esistenza di una causa concreta del negozio, che era servito al debitore a ripianare le passività pregresse.

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna i clienti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi.

2. - I motivi di ricorso per cassazione

Con il primo motivo di ricorso è stata censurata la sentenza impugnata per avere la Corte d’appello di Bologna ritenuto che la decisione di impiegare le somme mutuate per estinguere i debiti precedenti fosse stata una libera scelta dei ricorrenti al fine di mantenere il rapporto con la Banca. Secondo i ricorrenti risultava del tutto mancante la prova degli atti di disposizione del denaro.

Il giudice di secondo grado avrebbe dovuto spiegare da dove avesse ricavato che le operazioni erano state volute e autorizzate dai ricorrenti.

Secondo i ricorrenti, in mancanza di dimostrazione dell’accordo sulla destinazione della somma, “viene confermata la tesi che la traditio era stata assente, in quanto unilateralmente e contestualmente la Banca aveva accreditato e stornato la somma di Lire. 897.000.000 mediante un mero giroconto”.

La Corte d’appello di Bologna avrebbe dunque erroneamente escluso la rilevanza del precedente costituito dall’ordinanza della Cassazione n. 20896 del 2019, poiché secondo i ricorrenti anche nel loro caso “non è avvenuto alcun trasferimento di proprietà ma una semplice operazione contabile, definita tecnicamente dalla Banca "operazione di giro", con la quale la Banca ha utilizzato le somme per estinguere i finanziamenti pregressi dei correntisti, in assenza di alcuna istruzione in tal senso”.

Il mero accredito sul conto corrente a cui consegua l’immediata riappropriazione autonoma delle somme da parte della Banca mutuante, secondo i ricorrenti, impedisce “di fare ritenere acquisita la disponibilità delle somme in capo al mutuatario, in quanto nel caso di specie l’operazione non risultava autorizzata dai ricorrenti”.

Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti hanno evidenziato che l’estratto conto del 31 dicembre 2000 qualificava come “operazione di giro” quello che la Corte d’Appello aveva qualificato erroneamente come mutuo. Secondo i ricorrenti il giudice di secondo grado avrebbe dovuto prendere posizione sul problema della valenza dell’affermazione contenuta nel documento e, ritenendola come ammissione di un fatto a sé sfavorevole, cioè come ammissione di non avere mai messo a effettiva disposizione del correntista le somme oggetto del mutuo inesistente, avrebbe dovuto accogliere l’impugnazione.

3. - L’ordinanza interlocutoria: gli orientamenti giurisprudenziali a confronto

Sulle questioni poste dai primi due motivi di ricorso, relative alla qualificazione del cosiddetto ‘mutuo solutorio’, si sono registrate soluzioni non uniformi nella giurisprudenza di legittimità.

Di tale contrasto la Cassazione dà atto nell’ordinanza interlocutoria in commento, auspicando l’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite.

Secondo l’orientamento prevalente, il mutuo solutorio – cioè quel mutuo stipulato al fine di ripianare una pregressa esposizione debitoria - non sarebbe nullo e non potrebbe essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale pactum de non petendopoiché l’accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente a integrare la datio rei giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa” (v. Cass. n. 23149 del 2022). 

Il predetto indirizzo maggioritario si pone in continuità con alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità più risalenti nel tempo – e cioè Cass. n. 5193 del 1991 e Cass. n. 1945 del 1999 – secondo cui “il perfezionamento del contratto di mutuo, con la consequenziale nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario medesimo, non rilevando, a detto fine, che sia previsto l'obbligo di utilizzare quella somma a estinzione di altra posizione debitoria verso il mutuante”.

In senso difforme si è espressa altra parte della giurisprudenza di legittimità, sostenendo che “l’utilizzo di somme da parte di un istituto di credito per ripianare la pregressa esposizione del correntista, con contestuale costituzione in favore della banca di una garanzia reale, costituisce un’operazione meramente contabile in dare e avere sul conto corrente, non inquadrabile nel mutuo ipotecario, il quale presuppone sempre l'avvenuta consegna del denaro dal mutuante al mutuatario; tale operazione determina di regola gli effetti del pactum de non petendo ad tempus, restando modificato soltanto il termine per l'adempimento, senza alcuna novazione dell’originaria obbligazione del correntista” (v. Cass. n. 1517 del 2021 oggetto di un nostro precedente commento a cura di S. Guadagno, Quale è la natura del mutuo contratto con lo scopo di estinguere un pregresso debito?).

L’indirizzo minoritario si fonda sul fatto che il mutuo solutorio provoca l’effetto sostanziale di dilatare le scadenze dei debiti pregressi.  

La dottrina, facendo leva sul fatto che l’art. 1231 cod. civ. non attribuisce un effetto novativo alle modificazioni accessorie dell’obbligazione, ha evidenziato come “tra le diverse modificazioni non novative di un rapporto obbligatorio siano annoverate dalla giurisprudenza anche l'apposizione di diverse condizioni economiche, la modificazione di clausole relative al tasso di interessi e l'aggiunta di garanzie

Il rapporto obbligatorio, seppur modificato, in forza dell’orientamento in esame, “conserva la propria precedente identità anche dopo la conclusione del mutuo solutorio; ciò in quanto manca, per qualificare il mutuo solutorio in termini di novazione, anche l'animus novandi, posto che nei contratti di mutuo solutorio non si rintraccia in genere alcuna espressa e inequivoca volontà di estinguere l'obbligazione precedente”.

L’indirizzo minoritario se, da una parte, non nega che per il perfezionamento del mutuo sia sufficiente la dazione giuridica delle somme e che l’accredito in conto corrente possa bastare a questo fine; dall’altra, afferma che la traditio deve realizzare il passaggio delle somme dal mutuante al mutuatario, e cioè comportare l’acquisizione della loro disponibilità da parte del mutuatario, effetto che non si ravvisa “nel caso in cui la banca già creditrice con tali somme realizzi il ripianamento del precedente debito”.

In conclusione, nell’ordinanza interlocutoria in commento, la Corte di Cassazione si è chiesta “se sia corretto ritenere che il ripianamento delle precedenti passività eseguito dalla Banca autonomamente e immediatamente con operazione di giroconto, […], soddisfi il requisito della disponibilità giuridica della somma a favore del mutuatario, per cui il ripianamento delle passività abbia costituito una modalità di impiego dell'importo mutuato entrato nella disponibilità del mutuatario; in caso di risposta positiva, ci si chiede se in tale ipotesi il contratto di mutuo possa costituire anche titolo esecutivo”.

La Corte ha quindi disposto la trasmissione degli atti alla Prima Presidente, affinché possa valutare l'opportunità di assegnare la predetta questione allo scrutinio delle Sezioni Unite.

Per leggere il testo integrale dell’ordinanza clicca qui

https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/18903_07_2024_civ_noindex.pdf

Il Tribunale ordinario di L’Aquila con ordinanza n. cronol. n. 233 del 17/01/2024, ha disposto, ai sensi del nuovo art. 363 - bis c.p.c., il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione della questione relativa all’ammissibilità nel nostro sistema giuridico della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà immobiliare, nonché quella relativa all’eventuale indicazione del perimetro del sindacato giudiziale sull’atto.

Alla data di pubblicazione di questo commento, la Prima Presidente non si è ancora pronunciata sul rinvio pregiudiziale, dichiarandolo, o meno, ammissibile.

I fatti di causa

La controversia nasce in seguito all’impugnazione davanti al Tribunale di L’Aquila da parte del Ministero dell’Economia e Finanze e da parte del Demanio degli atti di rinuncia dei signori T.S. e T.M. alla proprietà di alcuni terreni siti nel Comune di Bomba ormai sostanzialmente inservibili e privi di reale valore economico, in quanto sottoposti a Vincolo di Pericolosità elevata P2 - del PAI (Piano di Assetto Idrogeologico), redatto dalla Regione Abruzzo ai sensi dell’art. 17, co. 6 ter, della L. 183/89, dell’art. 1, co. 1, del D.L. 180/98, conv. con mod. dalla L. 267/98, e dell’art. 1 bis del D.L. 279/2000, conv. con mod. dalla L. 365/2000.

Le amministrazioni attrici hanno agito al fine di ottenere la declaratoria di nullità, invalidità e, in ogni caso, di inefficacia nei confronti dello Stato degli atti di rinuncia posti in essere dai convenuti, rilevando, in via principale, l’inesistenza nel nostro ordinamento giuridico di una generica facoltà di rinuncia abdicativa al diritto di proprietà immobiliare e, in via subordinata, comunque la nullità della rinuncia, attesa la non meritevolezza e/o illiceità della causa in concreto ex artt. 1322 e 1343 c.c.

Rilevata la sussistenza dei presupposti previsti per l’applicazione dell’art. 363 - bis c.p.c., norma recentemente introdotta dal d.lgs. 149/2022, il Tribunale di L’Aquila con l’ordinanza in commento ha rimesso gli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione delle questioni sollevate.

Due gli orientamenti a confronto

La questione relativa all’amissibilità nel nostro sistema giuridico della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà immobiliare, per il giudice abruzzese, è di assoluta novità, non essendo stata mai direttamente affrontata dalla Corte di Cassazione.

Il tema è stato solo incidentalmente toccato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 2 del 20 gennaio 2020 in tema di espropriazione per pubblica utilità e dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 1907 del 4 marzo 1997 in tema di risarcimento del danno da occupazione appropriativa.

Nell’ordinanza in commento, il Tribunale aquilano ha ricostruito l’annoso dibattito dottrinario e giurisprudenziale sorto intorno alla questione dell’ammissibilità della rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare.

L’orientamento favorevole, facendo leva sugli artt. 827, 1118, co. 2, 1350, n. 5, e 2643, n. 5, c.c., configura la rinuncia come “un negozio giuridico unilaterale, non recettizio, con il quale un soggetto, il rinunciante, nell’esercizio di una facoltà, dismette una situazione giuridica di cui è titolare, ovvero un diritto del suo patrimonio, senza che ciò comporti trasferimento del diritto in capo ad altro soggetto, né automatica estinzione dello stesso”.

Da questo punto di vista, la rinuncia abdicativa, non producendo alcun effetto traslativo-derivativo si differenzia dalla rinuncia c.d. traslativa, propria delle fattispecie di c.d. abbandono liberatorio di cui agli artt. 1170, 882, 550 e 1004 c.c., in quanto in quest’ultima ipotesi la rinuncia alla proprietà non ne produce la ‘vacanza’, passando la titolarità del bene in capo, ad es., al proprietario del fondo dominante o al proprietario confinante, agli altri eredi o agli altri comproprietari.

A sostegno dell’orientamento favorevole milita l’art. 827 c.c., che, nel disciplinare i c.d. beni immobili vacanti, sottende la possibilità che possano esistere beni immobili privi di proprietario.

Non si tratterebbe di una norma residuale finalizzata cioè a dare copertura a fattispecie imprevedibili ed estreme, ma, secondo quanto riportato nell’ordinanza in commento, “esprimerebbe piuttosto un principio cardine del sistema, che prevede l’intervento dello Stato laddove non sia esigibile la prestazione richiesta al singolo privato”. Il medesimo principio opera anche in materia successoria laddove, in mancanza di successibili, l’eredità, in forza dell’art. 586 c.c., anche quando comprensiva di beni immobili, viene devoluta allo Stato.

Sempre in favore di tale orientamento vi è poi l’art. 1350 c.c. che al n. 5 del comma 1 prevede tra gli atti che devono essere fatti per iscritto “gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti”, tra cui vi rientrerebbe anche “la proprietà di beni immobili”.

Al contrario, secondo l’orientamento che nega l’ammissibilità nel nostro ordinamento alla rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, il n. 5 dell’art. 1350, co. 1, c.c. “dovrebbe riferirsi comunque ad accordi che abbiano ad oggetto atti di trasferimento di beni immobili, ai quali le parti rinunziano, con la conseguenza che alla rinunia al diritto di proprietà su un immobile manifestata da una parte va a corrispondere il riacquisto automatico, del diritto medesimo in capo al soggetto che prima l’aveva trasferito al rinunziante”.

Considerazioni analoghe valgono per l’art. 2643, n. 5, c.c. che non intende richiamare i diritti in sé, ma quelli nascenti da determinati contratti.

Secondo l’orientamento favorevole, anche il disposto dell’art. 1118, comma 2, c.c. propende per l’ammissibilità del negozio di rinuncia in quanto nel prevedere che “il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni”, indirettamente ammette che una rinuncia, in linea generale, sia invece possibile.

Al contrario, per l’orientamento che nega l’ammissibilità della rinuncia, la previsione dell’art. 1118, co. 2, risulta controbilanciata dal principio opposto stabilito dall’art. 1104, co. 1, c.c. che impone a ciascun partecipante di “contribuire nelle spese necessarie per la conservazione ed il godimento della cosa comune… salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto”.

In tal caso, la rinunzia, però, non renderebbe il bene acefalo in quanto “si determinerebbe l’automatico accrescimento del diritto dei comproprietari, sui quali, correlativamente aumenterebbe anche il carico delle spese relative alla manutenzione della cosa o del muro comune”.

Il medesimo principio è ribadito anche al comma 2 dell’art. 882 c.c. in tema di rinuncia alla comproprietà del muro comune.

L’inammissibilità della rinuncia abdicativa deriverebbe dal fatto che “in tutti i casi in cui il codice civile ha espressamente ammesso la rinunzia ad un diritto reale risultano accomunati dal fatto che a fronte della rinuncia la proprietà immobiliare non rimane “acefala”, perché in tali casi la rinunzia provoca l’estinzione del diritto reale minore e la correlativa riespansione della piena proprietà ovvero, trattandosi di diritti reali minori in comunione, provoca l’accrescimento delle quote altrui sul diritto reale minore. In nessun caso, comunque, si viene ad avere un bene immobile privo di proprietario”.

La “causa in concreto” dell’atto di rinuncia

L’ordinanza in commento prosegue poi esaminando il diverso problema dell’individuazione del perimetro di sindacabilità dell’atto di rinuncia da parte dell’Autorità giudiziaria e, più in particolare, se l’atto unilaterale in questione possa ritenersi compatibile con i concetti di causa concreta e meritevolezza degli interessi.

Anche su tale questione si è registrato un contrasto in dottrina, tra chi ritiene che la rinuncia debba esprimere, ai fini della sua validità, “un interesse meritevole di tutela” e chi invece ritiene che non sia necessario che l’atto unilaterale in questione presenti “il requisito ulteriore di essere diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico, come invece richiesto per i contratti atipici dall’art. 1322 comma II c.c.”.

Secondo una prima impostazione, ai fini della validità della rinuncia abdicativa, è necessario che il raggiungimento dell’effetto tipico della rinunzia, ovverosia “la perdita del diritto”, si accompagni adelementi di giustificazione economico-sociale.

Non sarebbe possibile, dunque, per il privato rinunciare al diritto di proprietà “al solo fine, egoistico, di trasferire in capo all’Erario ex art. 827 c.c. - e dunque in capo alla collettività intera - i costi necessari per le opere di consolidamento, di manutenzione, o di demolizione dell’immobile, facendo ricadere sullo Stato anche la responsabilità (sia civile: ex artt. 2051 e 2053 c.c., che penale, come nel caso di cui all’art. 449 c.p.) per i danni che dovessero in futuro occorrere a cose e/o a persone nel caso di crollo e/o rovina del medesimo immobile”.

Con la conseguenza che, in tal caso, l’atto di rinuncia deve ritenersi nullo in ragione della non meritevolezza e/o illiceità della relativa causa in concreto ex artt. 1322 e 1343 c.c. ponendosi “in palese contrasto con le istanze solidaristiche immanenti nella funzione sociale della proprietà ex art. 42 Cost., e (comunque) con gli obblighi di solidarietà economica e sociale desumibili dall’art. 2 Cost., nonché con il limite del rispetto della sicurezza dei consociati ex art. 41, comma II, Cost., l’una e gli altri costituenti limite inderogabile delle prerogative dominicali ex art. 832 c.c. (cfr. T.A.R., Lombardia, 18.12.2020, n. 2553; T.A.R. Piemonte - Torino, Sez. I, 28.03.2018, n. 368; Trib. Ancona, Sez. I, 15.06.2021, n. 771; Trib. Genova, ord. 05.02.2019)”.

Secondo altro orientamento, l’atto di rinuncia abdicativa sarebbe incompatibile con la disciplina propria della causa, “non avendo il legislatore imposto alcun controllo espresso su tale atto di autonomia privata non si porrebbe, dunque, né un problema di valutarne la tipicità, né la necessità di accertarne la funzione economico-sociale, stante l’assenza di un rapporto di relazione tra soggetti diversi”.

Il richiamo alla funzione sociale di cui all’art. 42, co. 2, Cost., per tale orientamento, sarebbe inconferente non risultando alcuna disposizione legislativa generale che preveda una limitazione al potere dispositivo espressamente riconosciuto al proprietario dall’art. 832 c.c.

Il legislatore quando ha voluto porre limiti alla facoltà del proprietario di rinunciare alla proprietà privata di immobili lo ha espressamente disciplinato nella fattispecie normativa, come nel caso dell’art. 1118, co. 2, c.c.

Secondo tale impostazione, la funzione sociale del diritto di proprietà, in assenza di una puntuale disposizione di legge, “non potrebbe spingersi al punto tale da impedirne la rinuncia al titolare, rendendo di fatto il soggetto ‘prigioniero’ del suo diritto”.

Il fine o il motivo legato alla convenienza economica ovvero al risparmio di spesa non può rientrare nel concetto di causa illecita, non sussistendo “una norma che imponga al privato di essere generoso e altruista nella gestione dei propri affari”.

In conclusione, secondo tale orientamento “la rinuncia abdicativa non diverrebbe di per sé illegittima perché posta in essere in base a mere valutazioni di convenienza e opportunità, peraltro riscontrabili in maniera analoga nelle fattispecie di cui agli artt. 1104 e 1070 c.c. (cfr. Trib. Firenze, 15.09.2022, n. 2529, secondo cui “Al contrario, risulta invece conforme ai principi solidaristici che, in presenza di un terreno con elevata pericolosità geomorfologica, che determina una situazione di rischio per la circolazione su strada pubblica, utilizzata quindi dalla collettività, in conseguenza della rinuncia alla proprietà da parte del privato, i costosi interventi di messa in sicurezza siano finanziati con risorse pubbliche provenienti dalla fiscalità generale, anziché gravare sul singolo proprietario, del resto neppure colpevole per la conformazione del luogo e la composizione del suolo”; in senso conforme Trib. L’Aquila, 10.10.2023, n. 623; Trib. L’Aquila, 23.10.2023, n. 656; Trib. L’Aquila, 27.10.2023, n. 682)”.

Sulla base di tutto quanto sopra esposto, il Tribunale di L’Aquila, ritenendo le questioni sopra illustrate suscettibili di porsi in numerosi altri giudizi, ha sospeso il procedimento ed ha disposto, ai sensi dell’art. 363 - bis, co. 2 c.p.c. il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione.

Per leggere il testo integrale clicca qui:

https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/Ordinanza_Tribunale_LAquila_RG_233_2024_oscuramento_noindex.pdf

Per un approfondimento leggi anche:

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza, 20 gennaio 2020, n. 2;

Con la recentissima sentenza n. 21220 del 5 luglio 2022 la Cassazione ha affermato la nullità della clausola inserita in un contratto di assicurazione nella parte in cui non prevede il diritto dell’assicurato, convenuto dal terzo danneggiato, alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall’assicuratore. Tale clausola, costituendo una deroga in pejus all’art. 1917, terzo comma, c.c., deve considerarsi nulla in quanto violativa del disposto dell’art. 1932 c.c.

1. - I fatti di causa.

All’ingegnere omissis veniva affidato il compito di redigere il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria di alcuni edifici scolastici, opere che il Comune di Milano aveva appaltato nel 2012 alla società omissis.

Non avendo ricevuto il corrispettivo pattuito per l’opera professionale prestata, il professionista adiva il Tribunale di Busto Arsizio al fine di ottenere un’ingiunzione di pagamento per l’importo di 87.937,64 euro.

La società omissis si opponeva al decreto ingiuntivo non ritenendo dovuta la somma in quanto il progetto realizzato dall’ing. omissis presentava molteplici vizi e carenze che avevano costretto la società appaltatrice a sostenere ulteriori spese per correggere i predetti errori progettuali.

Di fronte alla domanda proposta dalla società appaltatrice in via riconvenzionale l’ing. omissis chiamava in causa il proprio assicuratore al fine di tenerlo indenne nel caso fosse stata accertata la sua responsabilità professionale.

Al momento della costituzione la compagnia eccepiva l’inefficacia del contratto assicurativo.

L’opposizione veniva accolta e la compagnia veniva condannata a tenere indenne l’ing. omissis dalle pretese della società appaltatrice “limitatamente alla condanna al risarcimento del danno e al netto della franchigia contrattualmente prevista”.

Contro la sentenza di primo grado l’ing. omissis proponeva impugnazione deducendo, tra i vari motivi di gravame, la mancata pronuncia da parte del Tribunale sulla sua domanda di condanna dell’assicuratore a rifondere le spese di resistenza cioè quelle sostenute per contrastare la pretesa risarcitoria della società appaltatrice ai sensi dell’art. 1917, terzo comma, c.c.

La Corte d’appello, rigettando il gravame negava il diritto dell’assicurato a pretendere la rifusione delle spese di resistenza stante la presenza di una clausola contrattuale, inserita nel contratto di assicurazione, che escludeva espressamente la rifusione di tali spese nel caso in cui l’assicurato si fosse avvalso di avvocati o periti non designati dall’assicuratore. La clausola doveva ritenersi pienamente valida non ostandovi il disposto del terzo comma dell’art. 1917 c.c. in quanto norma derogabile.

2. – Il giudizio davanti alla Cassazione.

La sentenza di secondo grado veniva impugnata davanti alla Corte di Cassazione dall’ing. omissis per un unico motivo di ricorso. Secondo il ricorrente l’art. 1917, terzo comma, c.c. non poteva considerarsi norma derogabile dalla volontà delle parti.

La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell’ing. omissis.

La clausola contrattuale che subordina la rifusione delle spese di resistenza sostenute dall’assicurato al placet dell’assicuratore, costituendo una deroga in pejus all’art. 1917, terzo comma, c.c., deve considerarsi affetta da nullità.

E ciò proprio perché è la stessa legge a non imporre condizioni di sorta al diritto dell’assicurato ad ottenere il rimborso delle spese di resistenza.

Le spese di resistenza, continua la Corte, sono “spese di salvataggio” ai sensi dell’art. 1914 c.c., in quanto affrontate dall’assicurato nell’interesse comune di questi e dell’assicuratore. Le stesse sono rimborsabili nella misura in cui non siano sostenute avventatamente.

In conclusione, la Corte di Cassazione, nel cassare la sentenza di secondo grado, ha espresso il seguente principio di diritto a cui dovrà uniformarsi il giudice del rinvio: “la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l’assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall’assicuratore, è una clausola che deroga in pejus all’art. 1917, terzo comma, c.c., e di conseguenza è nulla ai sensi dell’articolo 1932 c.c.”.

Per leggere la sentenza integrale clicca qui:

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/07/06/21220.pdf

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