Con la sentenza n. 36197 del 28 dicembre 2023, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribadito il principio in forza del quale la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre in costanza di rapporto, non potendosi configurare nei rapporti con la pubblica amministrazione un timore condizionante le scelte del lavoratore (metus).

1. – L’ordinanza interlocutoria.

L’ordinanza interlocutoria del 28 febbraio 2023, n. 6051 ha evidenziato la necessità di rimeditare la questione riguardante la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori assunti a seguito di procedura di stabilizzazione, dopo lo svolgimento di rapporti di lavoro regolari e dotati di stabilità reale, in ragione dell’evoluzione socio-economica dei rapporti di lavoro e dei significativi mutamenti normativi che hanno interessato il pubblico impiego (per un commento di tale pronuncia si veda sul nostro sito “La decorrenza della prescrizione nel pubblico impiego privatizzato: la Sez. Lavoro rimette la questione al Primo Presidente).

Nello specifico, l’ordinanza interlocutoria ha rimesso all’esame delle Sezioni Unite i seguenti quesiti:

a) se la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato debba decorrere dalla fine del rapporto, a termine o a tempo indeterminato, o, in caso di successione di rapporti, dalla cessazione dell'ultimo, come accade nel lavoro privato;

b) se, nell'eventualità di abuso nella reiterazione di contratti a termine, seguita da stabilizzazione presso la stessa P.A. datrice di lavoro, la prescrizione dei crediti retributivi debba decorrere dal momento di tale stabilizzazione;

c) se la prescrizione dei crediti retributivi, nell'ipotesi sub b), sia comunque preclusa, interrotta o sospesa ove la P.A. neghi il riconoscimento del servizio pregresso dei dipendenti”.

2. – La sentenza delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite, nella sentenza in commento, hanno ricordato il noto insegnamento della giurisprudenza costituzionale e di legittimità secondo cui nel lavoro pubblico ancorchè contrattualizzato “la prescrizione dei diritti retributivi matura in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa)” e ciò sul presupposto della sua ‘stabilità’.

Per effetto della modulazione attuata dalla l. 92/2012 e dal d.lgs. 23/2015 nel rapporto di lavoro privato a tempo indeterminato, essendo venuto meno il regime di ‘stabilità’ (cioè “una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto e fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni legittima risoluzione”, Corte Cost. 143/1969 e Cass. S.U. n. 1268/1976), il termine di prescrizione dei crediti di lavoro inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro (v. Cass. 26246/2022 e sullo stesso tema La “stabilità del rapporto di lavoro” e i suoi riflessi sulla decorrenza del termine di prescrizione).

Il predetto principio non è estensibile ai rapporti del pubblico impiego e ciò alla luce dei principi regolanti questo comparto.

Nonostante le riforme susseguitesi nel corso del tempo abbiano portato ad una privatizzazione del pubblico impiego (v. d.lgs. 29/1993; l. 59/1997; d.lgs. 165/2001) e ad una scissione tra organizzazione amministrativa e i rapporti di lavoro, per le Sezioni Unite deve essere “negata una piena parificazione dei rapporti di lavoro tra privato e pubblico contrattualizzato”.

La privatizzazione, hanno affermato le Sezioni Unite, non ha comportato una totale identificazione tra lavoro pubblico privatizzato e lavoro privato in quanto “permangono nel lavoro pubblico privatizzato quelle peculiarità individuate dalla Corte Costituzionale, in relazione al previgente regime dell'impiego pubblico, come giustificative di un differente regime della prescrizione: sia in punto di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 51, comma 2 e, all'attualità, D.Lgs. cit., art. 63, comma 2), che, in punto di eccezionalità del lavoro a termine (secondo la disciplina speciale dell'art. 36 D.Lgs. cit.)...”.

Inoltre, le modifiche apportate dalla l. 92 del 2012, all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori non si applicano ai rapporti di pubblico impiego privatizzato, con la conseguenza che la tutela del dipendente pubblico, in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all’entrata in vigore della richiamata l. n. 92/2012, resta quella prevista dall’art. 18 nel testo antecedente la riforma.

La diversità di disciplina, continuano le Sezioni Unite, si spiega anche in ragione del fatto che il potere di licenziamento del datore di lavoro, nell’ambito dell’impiego privato, è limitato allo scopo di tutelare il dipendente, mentre, nel settore pubblico, “il potere di risolvere il rapporto di lavoro, è circondato da garanzie e limiti che sono posti non solo e non tanto nell'interesse del soggetto da rimuovere, ma anche e soprattutto a protezione di più generali interessi collettivi”. Nel pubblico impiego verrebbe in rilievo l’art. 97 Cost. che impone di assicurare il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione. Mentre nel settore privato non sussiste alcun obbligo di conformazione dell'azione datoriale ai principi costituzionali in precedenza richiamati, se non all’art. 41 Cost.

Le norme costituzionali, quali l’art. 28, 97 e 98 della Costituzione, continuano a costituire limiti conformativi, a cui la disciplina di diritto comune, che oggi regola il rapporto di lavoro pubblico, è tenuta ad uniformarsi.

L’art. 97 Cost., come noto, disciplina gli obiettivi dell’azione amministrativa secondo la regola generale di accesso ai ruoli del pubblico concorso; l’art. 28 Cost. prevede la diretta responsabilità dei funzionari e dipendenti dello Stato secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti; ed, infine, l’art. 98 Cost. stabilisce che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione per un principio di neutralità cui è funzionale la regola del pubblico concorso.

Nella sentenza in commento le Sezioni Unite confermano la necessità di mantenere la differente decorrenza, in corso di rapporto, della prescrizione nei rapporti di pubblico impiego contrattualizzato in quanto assistiti dal regime di stabilità.

In ultima analisi, le Sezioni Unite ritengono che non sia configurabile una situazione psicologica di soggezione (metus) del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, in quanto vincolata al rispetto dei principi costituzionali e della legge.

Il nostro sistema costituzionale assicura al lavoratore pubblico “un concreto ed efficiente assetto di stabilità del rapporto, che si articola in concorrenti profili di garanzia attraverso un articolato ed equilibrato sistema di controlli tra poteri e di bilanciamento di interessi, orientato da quello prioritario generale, fondato sui principi dello Stato costituzionale di diritto”.

Tale sistema ordinamentale priva di valore il riferimento al mutamento della disciplina della reintegrazione verificatosi in seguito all’entrata in vigore del d.lgs. 75/2017 che ha modificato l’art. 63 del d.lgs. 165/2001.

Non può parlarsi di metus in relazione alla norma applicabile al pubblico impiego contrattualizzato che limita l’indennità risarcitoria a ventiquattro delle mensilità retributive (art. 63 d.lgs. 165/2001).

3. – I principi di diritto enunciati

In via conclusiva, le Sezioni Unite, nel ribadire che la disciplina del pubblico impiego contrattualizzato deve continuare a muoversi nel segno della continuità rispetto alle linee tracciate, in primis, da Cass. S.U. 16 gennaio 2003, n. 575 e successivamente da Cass. 28 maggio 2020, n. 10219 e dalla consolidata giurisprudenza conforme (tra le altre: Cass. 24 giugno 2020, n. 12443; Cass. 30 novembre 2021, n. 37538; Cass. 29 dicembre 2022, n. 38100; Cass. 18 luglio 2023, n. 20793), hanno enunciato il seguente principio di diritto:

La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre - tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato - in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus. Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela”.

Per leggere la sentenza integrale clicca qui:

https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/36197_12_2023_civ_noindex.pdf

Leggi anche sullo stesso tema i seguenti articoli:

La “stabilità del rapporto di lavoro” e i suoi riflessi sulla decorrenza del termine di prescrizione.

La decorrenza della prescrizione nel pubblico impiego privatizzato: la Sez. Lavoro rimette la questione al Primo Presidente

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