Il datore di lavoro non può geolocalizzare il lavoratore in smart working.
Nella newsletter dell’8 maggio 2025, il Garante ha riferito di aver sanzionato con una multa di 50 mila euro un’azienda che, appunto, rilevava la posizione geografica di circa cento lavoratori durante l’attività lavorativa svolta in modalità agile.
Il Garante è intervenuto a seguito del reclamo di una lavoratrice nonché di una segnalazione da parte dell’Ispettorato della Funzione Pubblica ed ha così rilevato numerose violazioni.
Dall'istruttoria era emerso che l'Azienda effettuava un monitoraggio dei propri dipendenti per verificare l'esatta corrispondenza tra la posizione geografica in cui si trovavano e l'indirizzo dichiarato nell'accordo individuale di smart working, anche in base a specifiche procedure di controllo mirato.
In particolare, il lavoratore, scelto a campione, veniva contattato telefonicamente dall’Ufficio controlli con la richiesta di attivare la geolocalizzazione del pc o dello smartphone, effettuando una timbratura con un’apposita applicazione, e di dichiarare subito dopo, tramite un’e-mail, il luogo in cui in quel preciso momento si trovava fisicamente. A tale richiesta, seguivano poi le verifiche e gli eventuali procedimenti disciplinari dell’Azienda.
Tale procedura, che interferiva nella vita privata dei lavoratori, in violazione delle norme di settore, avveniva in assenza di un’idonea base giuridica e di un’adeguata informativa.
Le diverse esigenze di controllo dell’osservanza dei doveri di diligenza del lavoratore in smart working - ricorda il Garante - non possono essere perseguite, a distanza, con strumenti tecnologici che, riducendo lo spazio di libertà e dignità della persona in modo meccanico e anelastico, comportano un monitoraggio diretto dell’attività del lavoratore, non consentito dallo Statuto dei lavoratori e dalla Costituzione.