Con la sentenza n. 12154 del 7 maggio del 2021 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute a comporre un contrasto giurisprudenziale sorto intorno all’individuazione del momento da cui debba aver corso, per la parte che non sia fallita, il termine per la riassunzione del giudizio nel caso di interruzione ex art. 43, comma 3, l. fall.

La questione era stata rimessa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza interlocutoria n. 21961 del 12 ottobre 2020, che aveva ripercorso l’ampio dibattito giurisprudenziale sorto sul tema (v. https://www.studioclaudioscognamiglio.it/interruzione-ex-art-43-l-f-e-decorrenza-del-termine-per-la-riassunzione-del-giudizio/ ).

L’interrogativo posto ai giudici di legittimità è il seguente: l’evento interruttivo costituito dal fallimento di una delle parti può considerarsi conosciuto, ai fini della decorrenza del termine di cui all’art. 305 c.p.c., dalla parte non fallita per aver ricevuto quest’ultima dal curatore l’avviso ex art. 93 l. fall. destinato ai creditori e conseguentemente essersi insinuata al passivo o si ritiene necessaria una declaratoria di interruzione del processo da parte del giudice in udienza?

Nella sentenza in commento, le Sezioni Unite aderiscono al secondo assunto, in forza del principio per cui: "in caso di apertura del fallimento, ferma l'automatica interruzione del processo (con oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che ne deriva ai sensi della L. Fall., art. 43, comma 3, il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi della L. Fall., artt. 52 e 93 per le domande di credito, decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, ove già non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176 c.p.c., comma 2, va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata - ai predetti fini - anche dall'ufficio giudiziario, potendo inoltre il giudice pronunciarla altresì d'ufficio, allorchè gli risulti, in qualunque modo, l'avvenuta dichiarazione di fallimento medesima".

Con la pronuncia in commento le Sezioni Unite cercano un contemperamento tra l’esigenza del curatore, per essere messo nelle condizioni di poter difendersi nel giudizio interrotto, di conoscere quali siano i processi pendenti di cui è parte il fallito e quella della parte non colpita dall’evento interruttivo che necessita di sapere che una delle altre parti del giudizio è stata dichiarata fallita. La dichiarazione giudiziale è lo strumento conoscitivo idoneo a tenere insieme le predette esigenze in quanto “riunisce le qualità istituzionali della fonte privilegiata (il soggetto emittente) alla certezza dell’inerenza del fallimento esattamente al processo su cui quello incide (affermata proprio dal giudice che ne è singolarmente investito)”.

Con l’ordinanza del 12/10/2020, n. 21961 è stata rimessa al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la dibattuta questione circa l’individuazione del momento da cui debba aver corso, per la parte che non sia fallita, il termine per la riassunzione del giudizio nel caso di interruzione ex art. 43, comma 3, l. fall.

La rimessione è risultata sicuramente opportuna in considerazione delle numerose pronunce

discordanti in materia rese dalla Cassazione.

In verità, la querelle non è nuova, in quanto la disciplina dell’interruzione del giudizio e la sua riassunzione sono da lungo tempo al centro di un dibattito nato in seguito all’intervento della Corte Costituzionale.

Nel ‘67 la Corte dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 305 c.p.c. nella parte in cui faceva decorrere dalla data dell’interruzione del processo il termine per la sua riassunzione, anche nei casi regolati dal precedente art. 301 c.p.c. (in cui l’interruzione opera automaticamente).

In seguito alla declaratoria di incostituzionalità, la Cassazione, al fine di colmare il vuoto normativo, affermò che il termine doveva decorrere “dall’effettiva conoscenza dell’evento da parte dell’interessata” (Cass. n. 1943/1968).

Essendo stato disancorato il termine per la riassunzione dal verificarsi dell’interruzione, ne è derivata l’esigenza da parte della Suprema Corte di Cassazione di ricercare una linea interpretativa che permettesse di ancorare la verifica della conoscenza del decorso del termine a criteri quanto più sicuri ed oggettivi. Un punto di partenza: la conoscenza dell’evento interruttivo da cui far decorrere il termine deve intendersi come conoscenza legale. Occorre cioè rifarsi a quella conoscenza ottenuta tramite atti muniti di fede privilegiata quali dichiarazioni, notificazioni o certificazioni rappresentative dell’evento medesimo.

Nell’ordinanza in commento viene poi analizzato il contrasto sviluppatosi intorno al tema della decorrenza del termine entro cui va riassunto il giudizio interrotto per l’intervenuto fallimento di una delle parti. Il fallimento, in seguito alla riforma operata dall’art. 41 d.l. 5/2006, che ha aggiunto un terzo comma all’art. 43 l. fall., determina l’automatica interruzione del processo.

Nel caso in cui la riassunzione debba essere operata dal curatore fallimentare, la giurisprudenza ha ritenuto necessaria la conoscenza da parte di quest’ultimo non solo dell’evento interruttivo (dichiarazione di fallimento), ma anche dello specifico giudizio sul quale detto effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare. Tale assunto è basato sul fatto che il curatore, essendo soggetto estraneo al giudizio interrotto, ben può ignorare l’esistenza di questo. 

Per ragioni di “simmetria”, anche quando sia la controparte del fallito a riassumere la causa, il termine decorre dall’acquisizione di una conoscenza legale che deve avere ad oggetto tanto l’evento interruttivo tanto il procedimento in cui tale evento ha operato (Cass. nn. 6398/2018, 31010/2018, 12890/2020).

Sul punto si è registrata l’opinione contraria di Cass. 21325/2018 secondo cui la parte estranea all’evento interruttivo non ha necessità di conoscere il processo del quale è parte, a differenza del curatore fallimentare che, se non può ignorare il dato dell’apertura della procedura concorsuale, può non essere al corrente dell’esistenza del singolo processo relativo al rapporto di diritto patrimoniale del fallito compreso nel fallimento.

Le plurime questioni legate alla conoscenza legale dell’evento interruttivo e del giudizio in cui esso opera sono destinate a perdere di spessore qualora venisse accolta l’interpretazione di Cass. 5288/2017 che esclude possa esservi un onere di riassunzione in assenza della dichiarazione, da parte del giudice, dell’interruzione del giudizio per intervenuto fallimento della parte. Tale tesi è stata aspramente contestata dalla giurisprudenza successiva (Cass. 31010/2018) in quanto la previsione di tale ulteriore adempimento andrebbe a vanificare nella sostanza la previsione di automaticità prevista dall’art. 43 l. fall.

Le questioni e i contrasti sono tanti, la parola alle Sezioni Unite.

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