La Corte di Cassazione è tornata a parlare di diritto di sciopero. In una recente pronuncia (sent. 30 aprile 2025, n. 11347), la Corte ha svolto un interessante approfondimento in materia di limiti del diritto di sciopero.

Un lavoratore aveva agito in giudizio nei confronti del proprio datore di lavoro per far dichiarare il carattere discriminatorio o ritorsivo del licenziamento intimatogli a seguito della partecipazione ad uno sciopero. Il Tribunale, all’esito della fase sommaria, aveva accolto il ricorso ed aveva dichiarato la nullità del licenziamento, con condanna della Società alla reintegra e al risarcimento del danno. L’opposizione della datrice era stata rigettata, così come il reclamo proposto alla Corte d’appello.

Nel proporre ricorso per cassazione, la Società aveva censurato la sentenza, tra l’altro, per aver questa ritenuto sproporzionata la sanzione del licenziamento rispetto all’astensione dal lavoro per circa un’ora.

Nel respingere le critiche mosse dalla ricorrente, la Suprema Corte ha richiamato i principi ormai consolidati in materia.

In particolare, la Cassazione ha ricordato che, con pronunce risalenti agli anni '60, la Corte Costituzionale ha affermato (sentenza 123 del 1962 e sentenza n. 1 del 1974) che il diritto di sciopero è operante nell'ordinamento indipendentemente dall'emanazione di quelle norme legislative che, in base al disposto dell'art. 40 della Costituzione, valgano a segnarne legittimamente limiti e modalità e che, nonostante tale carenza, lo sciopero già soggiace ad alcune limitazioni, sia a quelle che si desumono in modo necessario dalla stessa configurazione dell'istituto così come fu accolto dalla Costituzione (astensione dal lavoro di una pluralità di lavoratori a difesa di interessi che siano ad essi comuni), sia a quelle che derivano dalla esigenza di salvaguardare interessi che, a loro volta, trovano protezione in fondamentali principi costituzionali. La Corte costituzionale – ricorda la Cassazione - ha altresì chiarito che lo sciopero è legittimo non solo quando sia volto a finalità retributive ma anche quando, più in generale, esso venga proclamato “in funzione di tutte le rivendicazioni riguardanti il complesso degli interessi dei lavoratori che trovano disciplina nelle norme sotto il titolo terzo della parte prima della Costituzione” (sentenza n. 123 del 1962 e n. 141 del 1967).

All'interno di queste coordinate e con orientamento risalente, la Cassazione ha ribadito di aver  più volte evidenziato che il diritto di sciopero, che l'art. 40 Cost. attribuisce direttamente ai lavoratori, non incontra - stante la mancata attuazione della disciplina legislativa prevista da detta norma - limiti diversi da quelli propri della ratio storico-sociale che lo giustifica e dell'intangibilità di altri diritti o interessi costituzionalmente garantiti.

Sotto il primo profilo, non si ha sciopero se non in presenza di un'astensione dal lavoro decisa e attuata collettivamente per la tutela di interessi collettivi, anche di natura non salariale ed anche di carattere politico generale, purché incidenti sui rapporti di lavoro.

Sotto il secondo profilo, ne sono vietate le forme di attuazione che assumano modalità delittuose, in quanto lesive, in particolare, dell'incolumità e della libertà delle persone, o di diritti di proprietà o della capacità produttiva delle aziende.

Al contrario, non è rilevante l'apprezzamento obiettivo che possa farsi della fondatezza, della ragionevolezza e dell'importanza delle pretese perseguite nonché la mancanza di proclamazione formale, così come di preavviso al datore di lavoro, di tentativi di conciliazione o di interventi dei sindacati. Il fatto che lo sciopero arrechi danno al datore di lavoro, impedendo o riducendo la produzione dell'azienda, è, poi, connaturale alla funzione di autotutela coattiva propria dell’istituto.

Si è ulteriormente precisato, con indirizzo risalente, ma di perdurante attualità, che il diritto di sciopero, al di fuori dei servizi pubblici essenziali, non incontra altri limiti se non la protezione di diritti di pari rango costituzionale e la sua legittimità non dipende dalla proclamazione formale né dalla osservanza di regole procedurali.

Applicando tali principi al caso di specie, alla luce delle modalità con la quale era stata attuata l'astensione e dell'assenza di qualsiasi conseguenza negativa nei confronti della società datrice di lavoro, anche nei rapporti con la società appaltante, la Cassazione ha confermato la decisione di appello in ordine al legittimo esercizio del diritto di sciopero e alla conseguente nullità del licenziamento intimato per la partecipazione del lavoratore allo sciopero, secondo la previsione dell'art. 15 dello Statuto dei Lavoratori.

La Costituzione e le fonti sovranazionali tutelano non solo lo sciopero, ma anche l'azione collettiva e l'attività sindacale in cui essa si estrinseca, posto che il diritto di sciopero è soltanto una delle manifestazioni e delle forme di autotutela collettiva dei lavoratori in quanto parte della più ampia categoria delle azioni collettive protette dall'ordinamento.

La Corte di Cassazione ha sottolineato questo principio in una recente ed interessantissima pronuncia (sentenza 11 aprile 2025, n. 9526).

La Corte territoriale, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore che, insieme ad altri colleghi, aveva prestato attività lavorativa secondo la turnazione prevista dal CCNL, anziché secondo i turni a scorrimento stabiliti da un accordo aziendale, in segno di protesta; aveva così disposto l’applicazione dell’art. 18, co. 4 l. 300/70 in considerazione della sussunzione della fattispecie in una ipotesi di sanzione conservativa prevista dal CCNL applicato in azienda.

La Società datrice aveva impugnato la pronuncia di secondo grado; il lavoratore aveva proposto ricorso incidentale, deducendo, in sintesi, la piena legittimità della condotta collettiva messa in atto dai lavoratori che la Corte territoriale aveva ritenuto costituire illecito disciplinare sia pure lieve.

I lavoratori avevano agito in giudizio sostenendo di aver svolto una legittima forma di protesta collettiva, integrante esercizio del diritto di sciopero "atipico o meno", ed avevano chiesto che venisse dichiarata la natura illecita, ritorsiva e discriminatoria del licenziamento loro intimato.

Nel valutare la questione sottopostale, la Suprema Corte ha premesso che, secondo una giurisprudenza oramai consolidata, lo sciopero costituisce un atto a forma libera, che non richiede la proclamazione da parte del sindacato, “configurando esso un diritto la cui titolarità spetta individualmente ad ogni lavoratore, mentre il solo esercizio deve esprimersi in forma collettiva”.

Tuttavia, ad avviso del Collegio, non vi può essere sciopero senza l'astensione almeno parziale dal lavoro. Nel caso in esame, invece, nessuna astensione parziale si era prodotta avendo i ricorrenti eseguito per intero l'attività lavorativa per la quale erano stati pure retribuiti.

Tuttavia – precisa la Corte - al contrario di quanto sostenuto dalla Corte territoriale, la forma di autotutela collettiva messa in atto dai lavoratori non può costituire un illecito civile, con conseguente illiceità dei licenziamenti intimati per finalità antisindacali ai sensi dell'art. 4 legge 604/1966.

Secondo la Cassazione, infatti, l'azione collettiva si era dispiegata nell'ambito del fisiologico conflitto collettivo.

La Corte territoriale aveva omesso di valorizzare che il fatto ascritto ai ricorrenti non era stato frutto della scelta solitaria di ciascun lavoratore, ma il prodotto di una scelta collettiva ed era stato quindi generato per adesione alle modalità di protesta concertata dai medesimi lavoratori.

Inoltre, la medesima Corte – a dire della Cassazione – aveva errato a non rilevare che la stessa azione di protesta potesse essere effettuata dai lavoratori collettivamente per finalità sindacali (ossia di miglioramento delle condizioni di lavoro anche sul piano retributivo) senza dover essere necessariamente promossa dal sindacato ed esprimersi nella forma dello sciopero.

In un interessante passaggio della motivazione, la Suprema Corte ha ricordato che “nel concetto di libertà sindacale, protetta dall'art. 39 della Costituzione, è insita una libertà ampia che spazia dalla libertà di scelta delle forme organizzative a quella di scegliere le modalità della propria azione, se è vero che il sindacato ha nel conflitto e nelle lotte rivendicative la sua ragion d'essere”.

Dopo aver richiamato l’art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (secondo cui "I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero"),  l'art.13 della Carta Comunitaria Europea dei Diritti Sociali Fondamentali dei Lavoratori (che stabilisce che "Il diritto di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive comprende il diritto di sciopero, fatti salvi gli obblighi risultanti dalle regolamentazioni nazionali e dai contratti collettivi. Onde favorire la composizione delle vertenze di lavoro, occorre incoraggiare, conformemente alle prassi nazionali, l'istituzione e l'impiego, ai livelli appropriati, di procedure di conciliazione, mediazione ed arbitrato", e l'art. 6 della Carta Sociale Europea (“Per garantire l'effettivo esercizio del diritto di negoziazione collettiva, le Parti... riconoscono: il diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro d'intraprendere azioni collettive in caso di conflitti d'interesse, compreso il diritto di sciopero, fatti salvi gli obblighi eventualmente derivanti dalle convenzioni collettive in vigore”), la Cassazione ha sottolineato che, anche per l'azione collettiva diversa dallo sciopero, valgono i medesimi limiti dettati per lo sciopero, costituiti dal rispetto delle posizioni soggettive concorrenti su un piano prioritario o quantomeno paritario, quali il diritto alla vita e all'incolumità personale nonché la libertà dell'iniziativa economica.

Pertanto, alla luce di tali principi, la forma di azione collettiva che era stata posta in essere (costituita dall'astensione dal turno con espletamento delle mansioni in orari differenti) integrava comunque una forma di azione collettiva tutelata dalla Costituzione e dalle fonti sovranazionali citate, alla quale la datrice di lavoro aveva risposto con i licenziamenti disciplinari.

Senonché, sulla scorta di quanto fin qui osservato, “l'esercizio di un'azione collettiva protetta dall'ordinamento, che senza trasmodare in atti violenti o in danneggiamenti, persegua la finalità di ottenere migliori condizioni di lavoro o il rispetto dei contratti collettivi, non può sfociare nei licenziamenti per giusta causa di massa irrogati ai partecipanti all'azione di autotutela perché gli stessi licenziamenti si rivelano, invece discriminatori e ritorsivi e, quindi, illeciti e nulli, essendo vietati ai sensi dell'art.4 della legge 604/1966”.

In altre parole, in presenza di una situazione conflittuale implicante la tutela di un interesse collettivo, le forme di lotta organizzata, decise ed attuate collettivamente, sono pur sempre espressione d'un diritto costituzionalmente garantito e, quindi, non consentono l'irrogazione di sanzioni disciplinari, né espulsive, né conservative.

In conclusione, è stata dichiarata l’illiceità dei licenziamenti per ritorsione e rappresaglia avverso l'esercizio di diritti, costituzionalmente garantiti, all'azione collettiva e allo svolgimento di attività sindacale, ed in violazione dell'art.4 L.604/1996.

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