Il danno da demansionamento può essere provato per presunzioni? La Cassazione ribadisce di sì (Cass., 20 gennaio 2026, n. 1195).

Un lavoratore, dipendente di una Banca, aveva adito la propria datrice di lavoro per ottenere l’accertamento del demansionamento e la condanna dell’istituto al risarcimento di tutti i danni subiti.

Il Giudice di primo grado aveva accolto parzialmente la domanda, condannando la Banca al risarcimento del danno, liquidato in via equitativa in misura pari al 30 % della retribuzione mensile per tutto il periodo di demansionamento.

La Corte d’appello, tra le altre cose, nel confermare la valutazione svolta dal Tribunale, aveva ritenuto che il giudice di merito potesse desumere l’esistenza del danno, e determinarne l’entità, anche in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, basandosi sugli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità dell'esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e ad altre circostanze del caso concreto

La Banca, nel proporre ricorso per cassazione, aveva censurato la pronuncia ritenendo che il giudice di appello avesse svolto un ragionamento tautologico, facendo confusione tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale. La Suprema Corte non ha condiviso la censura.

La Corte territoriale – secondo la Cassazione - ha esaurientemente spiegato gli indici fattuali, di tipo presuntivo, in base ai quali ha ritenuto sussistente il danno da risarcire, laddove ha richiamato la lunga durata del demansionamento (sia pure inferiore a quella riconosciuta in primo grado), l'impoverimento del bagaglio professionale con incidenza sulle possibilità di carriera e di ricollocazione sul mercato del lavoro, la "visibilità del demansionamento", avendo il lavoratore perso ogni potere decisionale, di coordinamento e di controllo di altro personale. Tale ragionamento presuntivo svolto dal giudice di appello – precisa la Suprema Corte - non è stato validamente censurato dalla Banca ricorrente.

Inoltre, la Corte territoriale aveva svolto una valutazione autonoma del danno considerato (sia pure impropriamente) "patrimoniale", che permetteva una liquidazione in via equitativa con il ricorso al 30% della retribuzione, secondo un metro di valutazione non sindacabile in sede di legittimità.

Quali sono i presupposti per il riconoscimento del risarcimento del danno da demansionamento?

La Corte di Cassazione ha evidenziato, pure recentemente, che l’assegnazione a mansioni inferiori pacificamente rappresenta un fatto potenzialmente idoneo a produrre una pluralità di conseguenze dannose, sia di natura patrimoniale che di natura non patrimoniale, non legate esclusivamente alla lesione dell'integrità psico-fisica.

Da ultimo, la Corte ha ricordato (cfr.  ordinanza 2 maggio 2025, n. 11586) che l'inadempimento datoriale può comportare un danno da perdita della professionalità di contenuto patrimoniale che può consistere sia nell'impoverimento della capacità professionale del lavoratore e nella mancata acquisizione di un maggior saper fare, sia nel pregiudizio subito per la perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno o di ulteriori potenzialità occupazionali.

Inoltre, la modifica in peius delle mansioni è potenzialmente idonea a determinare un pregiudizio a beni di natura immateriale, anche ulteriori rispetto alla salute, atteso che, “nella disciplina del rapporto di lavoro, numerose disposizioni assicurano una tutela rafforzata del lavoratore, con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela costituzionale, con la configurabilità di una danno non patrimoniale risarcibile ogni qual volta vengano violati, superando il confine dei sacrifici tollerabili, diritti della persona del lavoratore oggetto di peculiare tutela al più alto livello delle fonti”.

Tuttavia – ha sottolineato la Corte - fermi gli oneri di allegazione e di prova gravanti su chi denuncia di aver subito il pregiudizio, dall'inadempimento datoriale non deriva automaticamente l'esistenza di un danno, il quale “non è immancabilmente ravvisabile solo in ragione della potenzialità lesiva dell'atto illegittimo”.

Pur essendo ammissibile desumere l'esistenza del danno, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto, è comunque necessario che il giudice del merito quanto meno indichi gli elementi attinenti alla vicenda fattuale in base ai quali ritenga provata l'esistenza del danno, onde scongiurare forme di risarcimento per lesione in re ipsa.

Corte di Appello di Roma, sez. Lavoro, sentenza 18 maggio 2021

L’assenza ingiustificata del periziando alla visita medica del CTU comporta la decadenza dalla possibilità di provare il danno biologico lamentato. La Corte d’Appello romana ha recentemente rigettato la domanda di risarcimento del danno biologico avanzata da un lavoratore che, in primo grado aveva dimostrato di essere stato vittima di una condotta di demansionamento, produttiva di danno.

E’ accaduto in particolare che il Collegio, avendo ritenuto fondate le censure mosse dalla parte datoriale appellante alla consulenza tecnica di primo grado finalizzata a determinare il danno biologico subito, avesse disposto la rinnovazione della CTU. Prestato il giuramento di rito, il CTU aveva comunicato alle parti, presso l’indirizzo PEC dalle medesime indicato nei rispettivi atti di causa, la data, l’ora e il luogo di inizio delle operazioni peritali. In occasione della prevista visita medica, tuttavia né il lavoratore danneggiato, né il CTP da questi nominato erano presenti; inoltre il CTU non era stato informato in precedenza da alcuno di tale loro assenza.

La tesi svolta dalla difesa del lavoratore, per giustificare l’assenza, ha posto l’accento sul fatto che l’indirizzo PEC indicato nell’atto difensivo, benché attivo, non era più in uso da anni.

Ha rilevato tuttavia la Corte romana che “come si evince dalla procura allegata alla memoria difensiva ex art. 436 c.p.c…., l’indirizzo di posta elettronica certificata cui l'appellato ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni è: ......@ordineavvocatiroma.org, ossia proprio l'indirizzo oggetto dell'elezione di domicilio. Ogni ulteriore notazione è superflua. La mancata presentazione a visita è pertanto ingiustificata”.

Muovendo da tale premessa, tenuto conto della necessità di salvaguardare il principio di ragionevole durata del processo che impedisce la rinnovazione della perizia medica, in presenza di una situazione nella quale la rinnovazione sarebbe stata dovuta ad una condotta negligente della parte (la mancata presentazione ingiustificata alla visita), la Corte di Appello ha affermato che, ferma la necessaria prova del demansionamento subito, grava sull’interessato ad ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno uno specifico onere di collaborazione, rientrante nell’ambito del generale onere di provare la fondatezza del diritto controverso, consistente nella sottoposizione alla visita medica disposta in sede di consulenza tecnica di ufficio. Pertanto, la mancata presentazione dell’interessato alla visita peritale disposta in fase di appello comporta il rigetto della domanda per difetto di prova. A sostegno della propria decisione la Corte territoriale romana ha menzionato Cass. ord. n. 2361/2019 e Cass. n. 19577/2013, richiamando esplicitamente le motivazioni di tali sentenze in applicazione del principio di cui all’art. 118 disp. att. c.p.c., il quale, come è noto, consente al giudice di esporre le ragioni giuridiche della decisione, “anche con riferimento a precedenti conformi”.

Sicché il monito della Corte romana è categorico: guai a omettere di monitorare la casella di posta elettronica certificata verso cui si è dichiarato di voler ricevere comunicazioni e guai a non presentarsi alla visita medica disposta con la CTU; l’assenza ingiustificata del periziando a tale visita produce l’irrimediabile preclusione della possibilità di provare il danno di cui egli chiede il risarcimento.

Un altro significativo capo della sentenza riguarda la (mancata) prova del danno alla professionalità di cui il lavoratore demansionato chiede il risarcimento.

Dando applicazione al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, la Corte romana ha affermato che in presenza di una accertata fattispecie di demansionamento, affinché il danno alla professionalità possa essere risarcito è onere del lavoratore allegare e provare di aver sofferto un pregiudizio risarcibile in conseguenza dell’inadempimento datoriale; gli elementi di prova devono ricadere su circostanze diverse ed ulteriori rispetto alla fattispecie di dequalificazione, essendo onere del lavoratore allegare e provare l’impoverimento della capacità professionale acquisita o la mancata acquisizione di una maggiore capacità professionale, la perdita di chances di progressione di carriera o di maggiori possibilità di guadagno.

E’ esplicitamente richiesta, pertanto, una prova specifica e rigorosa del danno da dequalificazione risarcibile, sia nella sua componente di danno professionale sia in quella di danno non patrimoniale. Questo orientamento – solidamente fondato sul principio generale della effettività del danno e sulla necessaria distinzione tra mera lesione del diritto e danno che ne può, solo eventualmente, derivare – è stato ribadito, nel solco di Cass. S.U. 6572/06, dalle sentenze delle Sezioni Unite della Suprema Corte c.d. di San Martino del 2008 (nn. 26972 – 5 dell’11 novembre 2008) e, da ultimo, da Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 23 marzo 2020, n. 7483.

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