Costituisce dequalificazione l’assegnazione dell’infermiere a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, qualora non sia occasionale o marginale rispetto allo svolgimento delle mansioni qualificanti.
Questo il principio affermato dalla Cassazione, con ordinanza del 30 marzo 2026, n. 7711.
La vicenda processuale origina dalla domanda di un infermiere che assumeva di aver espletato, oltre alle mansioni inerenti la qualifica professionale di appartenenza, anche compiti propri di qualifiche inferiori (di carattere igienico-domestiche-alberghiere), attinenti a figure di supporto.
La Corte d’Appello aveva, confermato la sentenza di primo grado in punto accertamento della dequalificazione, riducendo la misura del risarcimento al 10% della retribuzione del periodo di causa, sulla base della considerazione che solo una parte marginale dei compiti che la parte ricorrente aveva assunto come dequalificanti erano propri di qualifiche inferiori, risultando invece gli altri complementari all’attività infermieristica.
La Cassazione muove dal principio, affermato con riguardo al rapporto di pubblico impiego, secondo cui “il lavoratore, in considerazione del suo dovere di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio dell'attività, può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, purché esse non siano completamente estranee alla sua professionalità e ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, e sempre che la richiesta di svolgere mansioni inferiori sia marginale rispetto a quelle qualificanti ovvero, laddove non ricorra tale aspetto, sia meramente occasionale, fermo restando lo svolgimento in via prevalente delle suddette attività qualificanti” (Cass. sez. Lav., 8 maggio 2025, n. 12128).
Viene inoltre precisato che “le mansioni inferiori sono legittime se marginali, ovverosia di scarso e limitato rilievo quantitativo rispetto alle mansioni di effettiva pertinenza; il ricorso sistematico e non marginale alle mansioni inferiori viola infatti in sé, sul piano qualitativo che è quello che rileva, il diritto del lavoratore al rispetto della propria professionalità, e ciò anche se sia rispettato il parametro di prevalenza nello svolgimento delle attività proprie dell’inquadramento”. Infatti, “se è consentito chiedere lo svolgimento di attività proprie di mansioni inferiori, ciò non può che avvenire non solo assicurando la prevalenza delle attività pertinenti all’inquadramento, ma anche in via del tutto accessoria oppure per periodi di tempo contenuti; altrimenti ne restano svilite le regole di coerenza tra inquadramento e mansioni e ne resta lesa la professionalità e l’immagine lavorativa del dipendente””.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte conclude che l’adibizione dell’originario ricorrente “per il 10% del tempo lavorativo a mansioni inferiori per oltre 10 anni sia assai significativa, e non possa essere giudicata qualitativamente marginale ovvero occasionale”.
Su queste premesse l’ordinanza conferma la sentenza resa dalla Corte territoriale.
Sulla prova del danno da demansionamento, sul nostro sito
Danno da demansionamento e prova presuntiva
I presupposti del danno da demansionamento
Il danno da demansionamento e la prova per presunzioni
Il danno da demansionamento può essere provato per presunzioni? La Cassazione ribadisce di sì (Cass., 20 gennaio 2026, n. 1195).
Un lavoratore, dipendente di una Banca, aveva adito la propria datrice di lavoro per ottenere l’accertamento del demansionamento e la condanna dell’istituto al risarcimento di tutti i danni subiti.
Il Giudice di primo grado aveva accolto parzialmente la domanda, condannando la Banca al risarcimento del danno, liquidato in via equitativa in misura pari al 30 % della retribuzione mensile per tutto il periodo di demansionamento.
La Corte d’appello, tra le altre cose, nel confermare la valutazione svolta dal Tribunale, aveva ritenuto che il giudice di merito potesse desumere l’esistenza del danno, e determinarne l’entità, anche in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, basandosi sugli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità dell'esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e ad altre circostanze del caso concreto
La Banca, nel proporre ricorso per cassazione, aveva censurato la pronuncia ritenendo che il giudice di appello avesse svolto un ragionamento tautologico, facendo confusione tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale. La Suprema Corte non ha condiviso la censura.
La Corte territoriale – secondo la Cassazione - ha esaurientemente spiegato gli indici fattuali, di tipo presuntivo, in base ai quali ha ritenuto sussistente il danno da risarcire, laddove ha richiamato la lunga durata del demansionamento (sia pure inferiore a quella riconosciuta in primo grado), l'impoverimento del bagaglio professionale con incidenza sulle possibilità di carriera e di ricollocazione sul mercato del lavoro, la "visibilità del demansionamento", avendo il lavoratore perso ogni potere decisionale, di coordinamento e di controllo di altro personale. Tale ragionamento presuntivo svolto dal giudice di appello – precisa la Suprema Corte - non è stato validamente censurato dalla Banca ricorrente.
Inoltre, la Corte territoriale aveva svolto una valutazione autonoma del danno considerato (sia pure impropriamente) "patrimoniale", che permetteva una liquidazione in via equitativa con il ricorso al 30% della retribuzione, secondo un metro di valutazione non sindacabile in sede di legittimità.
Quali sono i presupposti per il riconoscimento del risarcimento del danno da demansionamento?
La Corte di Cassazione ha evidenziato, pure recentemente, che l’assegnazione a mansioni inferiori pacificamente rappresenta un fatto potenzialmente idoneo a produrre una pluralità di conseguenze dannose, sia di natura patrimoniale che di natura non patrimoniale, non legate esclusivamente alla lesione dell'integrità psico-fisica.
Da ultimo, la Corte ha ricordato (cfr. ordinanza 2 maggio 2025, n. 11586) che l'inadempimento datoriale può comportare un danno da perdita della professionalità di contenuto patrimoniale che può consistere sia nell'impoverimento della capacità professionale del lavoratore e nella mancata acquisizione di un maggior saper fare, sia nel pregiudizio subito per la perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno o di ulteriori potenzialità occupazionali.
Inoltre, la modifica in peius delle mansioni è potenzialmente idonea a determinare un pregiudizio a beni di natura immateriale, anche ulteriori rispetto alla salute, atteso che, “nella disciplina del rapporto di lavoro, numerose disposizioni assicurano una tutela rafforzata del lavoratore, con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela costituzionale, con la configurabilità di una danno non patrimoniale risarcibile ogni qual volta vengano violati, superando il confine dei sacrifici tollerabili, diritti della persona del lavoratore oggetto di peculiare tutela al più alto livello delle fonti”.
Tuttavia – ha sottolineato la Corte - fermi gli oneri di allegazione e di prova gravanti su chi denuncia di aver subito il pregiudizio, dall'inadempimento datoriale non deriva automaticamente l'esistenza di un danno, il quale “non è immancabilmente ravvisabile solo in ragione della potenzialità lesiva dell'atto illegittimo”.
Pur essendo ammissibile desumere l'esistenza del danno, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto, è comunque necessario che il giudice del merito quanto meno indichi gli elementi attinenti alla vicenda fattuale in base ai quali ritenga provata l'esistenza del danno, onde scongiurare forme di risarcimento per lesione in re ipsa.