La sentenza della Cassazione del 24 agosto 2021, n. 23332 è degna di nota per aver reso maggiormente intellegibile il principio dell’immediatezzain senso relativo” della contestazione disciplinare.

La vicenda oggetto della pronuncia in commento trae origine da una domanda di impugnativa proposta contro il provvedimento che aveva comminato la sanzione del licenziamento ad una direttrice amministrativa accusata di aver posto in essere condotte volte all’arbitrario accrescimento della retribuzione mediante il ripetuto ed abituale artificioso aumento delle somme riportate sui cedolini paga.

La Cassazione - confermando la sentenza della Corte d’appello di Napoli, che aveva ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare così comminato - ha escluso la configurabilità di un licenziamento ritorsivo nonché l’allegata tardività della contestazione.

In particolare, su tale ultimo aspetto, nel solco di un orientamento ormai consolidato, la Suprema Corte ha ribadito che “nel licenziamento per giusta causa, il principio dell’immediatezza della contestazione dell’addebito deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti siano molto laboriosi e richiedano uno spazio temporale maggiore, e non potendo, nel caso in cui il licenziamento sia motivato dall’abuso di uno strumento di lavoro, ritorcersi a danno del datore di lavoro l’affidamento riposto della correttezza del dipendente o equipararsi alla conoscenza effettiva la mera possibilità di conoscenza dell’illecito, ovvero supporsi una tolleranza dell’azienda a prescindere dalla conoscenza che essa abbia degli abusi del dipendente (ex plurimis, Cass n. 5546 del 2010; Cass. n. 10069 del 2016; Cass. n. 12193 del 2020)”.

Non si tratta dunque di un principio assoluto, in quanto il concetto di immediatezza della contestazione, che, come noto, risponde all’interesse del lavoratore a vedersi contestati i fatti in un ragionevole lasso di tempo dalla loro commissione, deve necessariamente essere bilanciato con il contrapposto interesse del datore di lavoro a non avviare procedimenti senza aver prima acquisito i dati essenziali della vicenda.

Alcuni elementi che consentono di ritenere comunque legittimo il licenziamento, nonostante questo sia intervenuto dopo un arco temporale in ipotesi significativo, sono, ad esempio, il tempo necessario per l’accertamento dei fatti e la complessità della struttura organizzativa dell’impresa.

Alcuni fatti possono avere una loro rilevanza laddove idonei a confermare la significatività di altri addebiti posti a base del licenziamento, anche quando siano stati contestati non subito dopo il loro verificarsi (v. Cass. nn. 412/1990; 11410/93; 3835/1981).

La relatività del principio di immediatezza della contestazione disciplinare non è messa in dubbio neppure laddove siano le parti, attraverso la regolamentazione contrattuale, a prevedere termini per l’invio della contestazione disciplinare.

I predetti termini devono essere considerati di regola ordinatori, salvo il caso in cui sia il regolamento contrattuale a prevedere espressamente una comminatoria di decadenza per l’ipotesi di superamento del termine previsto dalle parti. Solo in tal caso il termine può avere natura perentoria.

La Cassazione, nel caso oggetto del giudizio, pur riconoscendo alla contrattazione collettiva il potere di introdurre termini perentori per l’esercizio del potere disciplinare, ha negato la natura perentoria al termine previsto dall’art. 41 del CCNL per le aziende sanitarie che prevede che “la contestazione disciplinare deve essere inviata al lavoratore non oltre il termine di trenta giorni dal momento in cui gli organi direttivi sanitari ed amministrativi delle Strutture di cui all’art. 1 del presente contratto hanno avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa”, affermandone la natura ordinatoria sulla base della stessa lettera della disposizione contrattuale.

In conclusione, il principio dell’immediatezza della contestazione va inteso in senso elastico e relativo con la conseguenza che, nella valutazione sull’immediatezza o meno della contestazione, devono essere tenuti in considerazione sia la complessità del fatto che la grandezza della struttura organizzativa dell’impresa datrice di lavoro.

Per leggere il testo integrale della sentenza clicca qui: https://www.rivistalabor.it/wp-content/uploads/2021/09/Cass.-24-agosto-2021-n.-23332.pdf

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