Cass. ord. n. 10769/2026
Il caso
Nel caso in esame la paziente aveva agito nei confronti della struttura sanitaria deducendo di aver subito, a seguito dell’impianto e della successiva rottura di protesi mammarie in silicone, un danno non patrimoniale non solo di natura fisica (formazione di ‘siliconomi’), ma anche psichica, lamentando l’insorgenza di un grave stato ansioso e depressivo connesso al timore di sviluppare ulteriori patologie.
Sia il Tribunale che la Corte d’appello avevano tuttavia escluso la sussistenza del nesso causale tra la rottura delle protesi e il danno psichico lamentato, valorizzando le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha innanzitutto ribadito i rigorosi limiti entro i quali può essere denunciato il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., precisando che esso riguarda esclusivamente “l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario”, e non può estendersi a “argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive” né ad una diversa lettura del materiale istruttorio. Nel merito, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione della Corte territoriale, la quale aveva fondato il proprio convincimento su una CTU ritenuta attendibile perché basata su “dati obiettivi certi”, evidenziando, in particolare, la mancanza di riscontri documentali circa la sussistenza di una patologia psichiatrica causalmente riconducibile alla vicenda sanitaria. In tal senso, è stato valorizzato il fatto che la paziente presentasse già in precedenza problematiche psichiche, che non vi fosse alcuna documentazione clinica attestante una patologia psichiatrica successiva alla rottura della protesi e che, peraltro, la stessa ricorrente, in sede peritale, non avesse dichiarato “di avere in atto alcuna patologia psichiatrica né di assumere terapia farmacologica”.
Alla luce di tali elementi, la Corte ha condiviso la conclusione del giudice di merito secondo cui “la appellante non è riuscita a fornire materiale probatorio che potesse far risultare la esistenza di un valido nesso causale tra le sue patologie psichiche e la rottura della protesi”, escludendo quindi la risarcibilità del danno lamentato.
Infine, la Cassazione ha ribadito che la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non costituisce un obbligo, anche a fronte di una specifica richiesta di parte.
L’istanza ex art. 89 c.p.c.: cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive
Sebbene si tratti di un profilo marginale rispetto al merito della controversia, la pronuncia offre un interessante spunto in tema di correttezza del linguaggio processuale.
La Corte ha infatti esaminato l’istanza proposta dalla parte controricorrente ai sensi dell’art. 89 c.p.c., norma che – come noto – vieta alle parti e ai difensori di utilizzare negli atti difensivi “espressioni sconvenienti od offensive”, attribuendo al giudice il potere di ordinarne la cancellazione anche d’ufficio.
Richiamando un orientamento consolidato, la Cassazione ha in primo luogo ribadito che tale potere può essere esercitato anche nel giudizio di legittimità, trattandosi di un potere officioso volto a garantire il corretto svolgimento del processo.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che le espressioni utilizzate dalla parte ricorrente – in particolare il termine “clandestina” e la locuzione “(ed anzi clandestinamente)” – fossero non solo sconvenienti, ma anche offensive, in quanto “in contrasto con le esigenze dell’ambiente processuale”, “ultronee rispetto alle ragioni della difesa” e, soprattutto “lesive della persona del controricorrente e del suo difensore”.
Di conseguenza, la Suprema Corte ha accolto l’istanza e disposto la cancellazione delle predette espressioni dal ricorso.
Conclusioni
La pronuncia si segnala, da un lato, per il rigore con cui viene ribadita la necessità di una prova effettiva del nesso causale in materia di danno psichico, non essendo sufficiente la mera allegazione di uno stato di sofferenza soggettiva; dall’altro, per il richiamo al rispetto dei canoni di correttezza e continenza nel linguaggio processuale, la cui violazione può condurre alla cancellazione delle espressioni offensive anche in sede di legittimità nonché assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno.
La liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale richiede l'individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari e l'adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a uno o più fattori oggettivi, controllabili e idonei a consentire il controllo dell'intero percorso di specificazione dell'importo liquidato.
Questo il principio affermato dalla Cassazione, con ordinanza del 26 novembre 2024, n. 30487 (riportata in calce).
Il Supremo Collegio era chiamato a pronunciarsi su unaa sentenza d’appello, la quale aveva confermato la condanna di un dirigente dell'Ufficio tecnico e del Dipartimento di pianificazione urbanistica del locale Comune al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dagli originari attori in conseguenza della commissione, da parte del convenuto, di taluni reati nel corso di un procedimento amministrativo volto al conseguimento, da parte degli attori, di provvedimenti amministrativi concernenti l'attività di edificazione su un proprio terreno.
La Corte di Cassazione ha (parzialmente) accolto il primo motivo di ricorso, che prospettava la violazione di legge (in particolare, dell’art. 1226 c.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente quantificato l'entità del risarcimento, sulla base di una valutazione illegittima e arbitraria e determinandone nell'importo in assenza di alcuna ragione giustificativa.
A quanto si evince dalla ordinanza in commento, il Giudice d’appello si è limitato a ritenere la correttezza della quantificazione del danno morale alla luce della estrema gravità degli illeciti commessi da un soggetto che, per la qualifica che rivestiva, avrebbe dovuto garantire imparzialità e correttezza, piuttosto che abusare della propria posizione.
La Corte di Cassazione rileva come l'articolazione argomentativa elaborata dalla Corte territoriale “non sia idonea a dar conto in termini esaustivi del procedimento logico seguito dal giudice di merito per l'esatta determinazione monetaria dell'importo equitativamente liquidato a titolo risarcitorio”.
Il Supremo Collegio muove dalla considerazione che “la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. (richiamato, per la responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056 c.c.) presuppone che, a fronte dell'avvenuta dimostrazione dell'esistenza e dell'entità materiale del danno, per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo esatto ammontare, ferma restando la necessità di riferirsi all'integralità dei pregiudizi accertati” (in questi termini viene richiamata Cass. n. 31546 del 06 dicembre 2018; tra le più recenti, Cass., 11 aprile 2024, n. 9834).
La liquidazione equitativa consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto. Sicché, nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, “il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato sul rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento”. Il potere discrezionale di liquidazione del danno in via equitativa è insuscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, attraverso la specifica indicazione del processo logico e valutativo seguito (cfr. anche Cass. 16 settembre 2022, n. 27282).
La sentenza in commento sottolinea come, “al fine di rendere realmente controllabile il processo logico e valutativo seguito dal giudice della liquidazione equitativa (nel caso in esame, nella liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale), occorra necessariamente muovere dalla fissazione di un parametro di natura quantitativa da rendere in termini strettamente monetari, sostanziandosi propriamente, la liquidazione di un danno, nell'articolazione di un linguaggio monetario quale 'minimo comune destinato a rimodulare (sottoforma di moneta) qualsivoglia argomentazione originariamente elaborata su un piano logico o in termini di puro valore giuridico o etico-sociale”. Peraltro, “la scelta di tale iniziale parametro quantitativo dovrà necessariamente esibire un profilo di diretto o indiretto collegamento con la natura degli interessi incisi dal fatto dannoso, sì da presentarsi in una relazione di ragionevole (e oggettivamente controllabile) congruità tra natura del danno e parametro monetario di riferimento”.
Una volta fissato un tale parametro di natura monetaria, spetterà al giudice “adeguarne l'entità, al fine di giungere all'importo ritenuto appropriato quale risarcimento del danno, aumentandone o diminuendone la cifra (attraverso operazioni aritmetiche di moltiplicazione o di divisione) in funzione dell'incidenza modulare di altri fattori di riferimento concretamente apprezzabili in considerazione dello specifico danno così come materialmente accertato; fattori a loro volta caratterizzati (necessariamente) da: 1) oggettività; 2) controllabilità e 3) non manifesta incongruità (né per eccesso, né per difetto)”.
Applicando tali principi al caso di specie, l’ordinanza in esame conclude che “la corte territoriale, mentre ha avuto cura di evidenziare adeguatamente il concreto ricorso di una serie di fattori di per sé pienamente dotati di oggettività, controllabilità e non manifesta incongruità (segnatamente con riguardo alle specifiche circostanze connesse alle modalità di commissione del reato, alla gravità del comportamento lesivo del danneggiante, ai riflessi sulla vita emotiva e patrimoniale delle vittime, etc.), ha del tutto omesso di fornire alcuna spiegazione circa il relativo funzionamento in chiave di 'adeguamento', trascurando di individuare un punto di riferimento oggettivo di natura monetaria (direttamente o indirettamente connesso alla natura degli interessi lesi dal fatto illecito) sul quale agire attraverso l'azione combinata dei ridetti fattori, così sottraendosi al dovere di spiegare (e dunque di dar conto in termini oggettivi e controllabili del) l'iter attraverso il quale la stessa corte è giunta alla determinazione della specifica entità monetaria (euro 50.000,00) liquidata quale danno riconoscibile in favore degli originari attori”.
Dopo quasi vent’anni di attesa, il Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2024 ha approvato il Regolamento contenente la tabella unica nazionale (TUN) per il danno non patrimoniale derivante da macrolesioni (da sinistro stradale e da responsabilità sanitaria). La tabella precisa il valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità tra 10 e 100 punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso ai sensi dell’articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
Il regolamento era stato approvato già lo scorso gennaio, ma il Consiglio di Stato aveva sollevato varie critiche, così sospendendo, di fatto, l’approvazione.
Nell’attesa del testo finale, si rammenta che l’obiettivo della TUN è, ovviamente, quello di ridurre le disparità tra i sistemi tabellari sino ad oggi applicati (Milano e Roma) e garantire una certa uniformità nei risarcimenti.