A distanza di soli 6 giorni dalla sentenza n. 12449 del 2024, le Sezioni Unite della Cassazione sono intervenute nuovamente – e sia pure con una pronuncia puramente in rito, per le ragioni delle quali si dirà subito dopo - sulla questione dei “super interessi” di cui all’art. 1284, comma 4, c.c.

Questa volta le Sezioni Unite con la sentenza n. 12974 del 13 maggio 2024 si sono pronunciate a seguito del rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Parma con l’ordinanza del 3 agosto 2023.

In quella sede, il giudice remittente aveva disposto il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione della questione di diritto riguardante l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 1284, comma 4, c.c. ai ‘crediti di lavoro’ e alle obbligazioni derivanti da responsabilità extracontrattuale (per una più ampia descrizione della ordinanza del Tribunale di Parma si v., sul nostro sito, Applicabilità dell’art. 1284, co. 4, c.c. ai ‘crediti di lavoro’: una questione controversa).

Con la citata sentenza n. 12449 del 2024 (per un commento della quale v. l’articolo di Stefano Guadagno, Gli interessi legali sono quelli del 1° comma dell’art. 1284 c.c. se non risulta diversamente dal titolo esecutivo), la Cassazione a Sezioni Unite ha enunciato il seguente principio di diritto: “ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.

La predetta pronuncia ha fatto venir meno uno dei presupposti di ammissibilità del rinvio ai sensi dell’art. 363 - bis c.p.c. sollevato dal Tribunale di Parma e costituito proprio dalla necessità della decisione della questione di diritto per la definizione anche parziale del giudizio (cfr., in particolare, il n. 1 dell’art. 363 – bis).

Infatti, nel caso affrontato dall’ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano oggetto della sentenza delle S.U. n. 12449/2024, così come nel caso affrontato dall’ordinanza del Tribunale di Parma, che si riferiva ad un giudizio di opposizione a precetto, il titolo giudiziale si limitava a disporre il pagamento degli interessi senza alcuna specificazione.

Atteso che requisito del rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. è che la “questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio”, la mancata specificazione del tipo di tasso d’interesse, ha di fatto assorbito tutte le altre, proprio perché ha fatto venir meno uno dei presupposti del rinvio, le Sezioni Unite hanno dichiarato l’inammissibilità del rinvio pregiudiziale e rimesso gli atti al Tribunale di Parma.

Il Tribunale di Parma con ordinanza ex art. 363-bis c.p.c. ha disposto il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione della questione di diritto riguardante l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 1284, co. 4, c.c. ai ‘crediti di lavoro’.

In forza di una sentenza C… era stato condannato a pagare € 4.740,04 oltre interessi e rivalutazione a titolo di indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo, € 8.570 oltre interessi e rivalutazione a titolo di differenze retributive ed € 205,17 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.

Su tutti questi importi, derivanti sia da titoli contrattuali (differenze retributive) che extracontrattuali (indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo), il creditore L..., al momento della notifica dell’atto di precetto, applicava gli elevati interessi moratori previsti dalla legislazione sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali in forza dell’art. 1284, co. 4, c.c.

Avverso l’atto di precetto, C… proponeva opposizione ai sensi degliartt. 615, co. 1, e 618-bis c.p.c., sostenendo che la disciplina prevista all’art. 1284, co. 4, c.c. non trova applicazione in tema di ‘crediti di lavoro’.

Nella pronuncia in commento, il Tribunale di Parma, dopo aver rilevato l’esistenza di un contrasto interpretativo in seno alla giurisprudenza di merito sulla questione oggetto dell’opposizione a precetto, ha disposto il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione, ritenendo sussistenti tutti i presupposti richiesti dal nuovo articolo 363-bis c.p.c. recentemente introdotto dalla Riforma Cartabia.

Secondo un primo orientamento, afferma il Tribunale del rinvio, l’art. 1284, co. 4, c.c. risulterebbe inapplicabile in ambito lavoristico, venendo derogato dalla disciplina speciale prevista dall’art. 429, co. 3, c.p.c. che detta un regime di favore per i crediti del lavoratore.

In base ai principi generali, le comuni obbligazioni pecuniarie, dette di ‘valuta’[1], sono assoggettate al principio nominalistico in forza del quale i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.

La disciplina speciale dettata dall’art. 429, co. 3, c.p.c. sottrae i crediti di lavoro dall’applicazione del principio nominalistico in modo da proteggere il patrimonio del prestatore di lavoro dagli effetti pregiudizievoli del deprezzamento monetario.

Alla luce di ciò, in forza dell’indirizzo giurisprudenziale richiamato, “sarebbe preclusa l’applicazione dell’art. 1284 co. 4 c.c., norma di generale applicazione, avendo il legislatore inteso riservare una regolamentazione settoriale a questa particolare materia in ragione del preminente valore costituzionale degli interessi coinvolti (in tal senso, a es. Trib. Roma 22 giugno 2020, n. 3577; Trib. Lucca, 2 marzo 2023, n. 75)”.

Secondo un altro orientamento, non vi sarebbero ostacoli all’applicazione della disciplina prevista dal co. 4° dell’art. 1284 c.c. ai crediti di lavoro in quanto l’art. 429, co. 3, c.p.c. nella parte in cui prevede che sui crediti di lavoro debbano essere applicati gli interessi nella misura legale, “opererebbe un rinvio all’art. 1284 c.c. nella sua interezza: sia al co. 1, in cui viene stabilito – mediante rinvio alla determinazione annuale effettuata con decreto ministeriale – il saggio generale degli interessi legali, sia al co. 4, che prevede che dalla domanda giudiziale – in caso di mancata determinazione convenzionale del tasso di interesse – «il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto nella legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».

Nell’ordinanza in commento, il Tribunale di Parma, al di là del contrasto giurisprudenziale rilevato, ha osservato, a sostegno di tale ultimo indirizzo, che se la ratio della disciplina prevista dall’art. 1284, co. 4, c.c. è quella “di scoraggiare la resistenza dilatoria a iniziative giudiziali infondate”, la stessa esigenza sussiste anche in ambito lavoristico.

Inoltre, sempre secondo il giudice del rinvio, l’orientamento giurisprudenziale che afferma l’inapplicabilità della norma in esame ai crediti di lavoro “finirebbe per fornire una tutela minore (considerata la sensibile differenza tra il saggio di interessi legale ‘generale’ e quello previsto dalla legislazione sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) ai soggetti che il legislatore aveva inteso garantire maggiormente con la disciplina di favore di cui all’art. 429 co. 3 c.p.c. (v. in tal senso, a es., Trib. Perugia, 15 marzo 2022, n. 53; Trib. Venezia, 19 gennaio 2023, n. 29; Trib. Venezia, 16 marzo 2023, n. 176)”.

Infine, il Tribunale di Parma, ritenuto necessario l’intervento in senso nomofilattico della Cassazione, nel disporre il rinvio pregiudiziale, ha altresì rilevato come la decisione possa costituire l’occasione per risolvere un ulteriore contrasto giurisprudenziale “la cui rilevanza esorbita dall’ambito lavoristico” ossia l’estensione dell’ambito applicativo degli interessi maggiorati di cui all’art. 1284, co. 4, c.c. non solo alle obbligazioni pecuniarie aventi natura contrattuale (come affermato da Cass., 7 novembre 2018, n. 28409), ma anche a tutte le altre ed, in particolare, a quelle di origine extracontrattuale (v. recentemente Cass., 3 gennaio 2023, n. 61).

Per leggere il testo integrale dell’ordinanza ex art. 363-bis c.p.c. clicca qui:  https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Ordinanza_Tribunale_Parma_RG_363_2023_oscuramento_no-index.pdf

Sullo stesso tema v. anche https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Ordinanza_Tribunale_Milano_RG_30215_2022_NS_RG_16260_2023_oscuramento_no-index.pdf


[1] Obbligazioni il cui oggetto originario della prestazione è costituito, sin dal momento della costituzione del vincolo obbligatorio, da una somma di denaro.

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