La Corte Costituzionale, con sentenza n. 197 pubblicata il 23 dicembre 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nel testo antecedente alla modifica normativa introdotta con l’art. 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio”, nella parte in cui non include il convivente di fatto tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario per l’assistenza alla persona con necessità di sostegno intensivo, in posizione equiparata al coniuge convivente.
La Corte (qui il testo integrale della pronuncia) ricorda che, come già rilevato dalla giurisprudenza costituzionale, la condizione giuridica della persona con disabilità si pone al crocevia di “un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale” e che la salvaguardia dei suoi diritti trova “base costituzionale nella garanzia della dignità della persona e del fondamentale diritto alla salute degli interessati, intesa quest’ultima nel significato, proprio dell’art. 32 Cost., comprensivo anche della salute psichica oltre che fisica”.
Nello sviluppo della personalità del soggetto con disabilità, la dimensione familiare dell’assistenza assume un rilievo preminente (sentenze n. 203 del 2013, n. 19 del 2009, n. 158 del 2007 e n. 233 del 2005), e, in tale contesto, si colloca l’interesse primario cui è preposta la previsione dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, che, per l’appunto, è quello di “assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare”.
Pertanto – soggiunge la Corte – è irragionevole che tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario non sia incluso il convivente della persona che si trova nella descritta situazione di disabilità. L’art. 3 Cost. è leso, in particolare, a causa della contraddittorietà logica rinvenibile in una norma che, per un verso, si propone di proteggere la persona con disabilità all’interno del suo ambito familiare e, per altro verso, esclude dalla possibilità materiale di prestarle assistenza il suo convivente di fatto, con ciò ignorando l’esistenza di uno stabile legame affettivo di coppia, connotato dalla reciproca assistenza morale e materiale, avente giuridica rilevanza.
Come si legge nella sentenza, la descritta irragionevolezza è ancor più marcata “nei casi in cui la convivenza si fondi su una relazione affettiva, tipica del “rapporto familiare”, nell’ambito della platea dei valori solidaristici postulati dalle “aggregazioni” cui fa riferimento l’art. 2 Cost.”, posto che “la distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale non esclude la comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dell’una e dell’altro che possano presentare analogie ai fini del controllo di ragionevolezza a norma dell’art. 3 Cost. (sentenze n. 416 e n. 8 del 1996; ordinanza n. 121 del 2004)”.
La disciplina differenziata tra il convivente di fatto e il coniuge convivente nel godimento del diritto al congedo straordinario comporta, pertanto, la violazione dell’art. 3 Cost., per la descritta irragionevolezza della disposizione censurata, e degli artt. 2 e 32 Cost. per il vulnus al diritto fondamentale alla salute psico-fisica del disabile grave, dovendosi ribadire che tale diritto, “ricomprensivo della assistenza e della socializzazione, va dunque garantito e tutelato, al soggetto con handicap in situazione di gravità, sia come singolo che in quanto facente parte di una formazione sociale per la quale, ai sensi dell’art. 2 Cost., deve intendersi “ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico”.
Del resto, la medesima Corte ha anche di recente riaffermato che, a differenza del matrimonio, tutelato direttamente dall’art. 29 Cost., “le convivenze di fatto, al pari delle unioni civili, appartengono alle formazioni sociali di cui all’art. 2 Cost., all’interno delle quali l’individuo afferma e sviluppa la propria personalità” (sentenza n. 148 del 2024).
Da qui la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche introdotte con l’art. 2, comma 1, lettera n), del d.lgs. n. 105 del 2022, nella parte in cui non include il convivente di fatto tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario per l’assistenza alla persona con necessità di sostegno intensivo, in posizione equiparata al coniuge convivente.
L’applicazione del beneficio in questione presuppone – ovviamente - il rigoroso accertamento della effettiva sussistenza di una convivenza di fatto.
Resta fermo che, alla luce della naturale portata retroattiva della sentenza declaratoria di illegittimità costituzionale, il diritto a fruire del congedo straordinario per il lavoratore che possa far valere la posizione di convivente di fatto, per il periodo antecedente alle modifiche normative introdotte con l’art. 2, comma 1, lettera n), del d.lgs. n. 105 del 2022, rimane legato solo all’avvenuta prestazione delle cure e dell’assistenza in favore della persona con necessità di sostegno intensivo, alle condizioni e secondo le modalità indicate dall’art. 42, commi 5 e seguenti, del d.lgs. n. 151 del 2001.
Secondo la Corte Costituzionale (sentenza n. 216 del 30 dicembre 2025), la disciplina che consente all’INPS di pignorare le pensioni per il recupero degli indebiti previdenziali e delle omissioni contributive è legittima.
Da quanto si evince dalla sentenza, con ordinanza del 3 aprile 2025, il Tribunale ordinario di Ravenna, sezione civile, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale)[1], in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione.
Secondo il giudice a quo, quando l’INPS agisce trattenendo il quinto dalla pensione del proprio debitore non è tenuta a rispettare la fascia di impignorabilità di cui all’art. 545, settimo comma, c.p.c., che, viceversa, rappresenterebbe “un minimo vitale che si [sarebbe andato] delineando nel tempo a garanzia del sostentamento del debitore-pensionato nell’ambito della procedura espropriativa (della pensione) presso terzi (laddove INPS è il terzo debitor debitoris)”.
Ad avviso del Tribunale di Ravenna, il legislatore non avrebbe operato un coordinamento fra le modifiche apportate all’art. 545 c.p.c. e l’art. 69 della legge n. 153 del 1969, in tema di recupero dell’indebito INPS, sicché “la somma che [l’INPS] può trattenere e quindi compensare (a soddisfacimento del proprio credito) nel momento in cui paga un trattamento pensionistico è superiore, di molto, rispetto a quella che qualunque altro creditore può ottenere, in sede esecutiva, sulla pensione del proprio debitore”.
Ciò determinerebbe una violazione sia dell’art. 3 Cost. – per irragionevole disparità di trattamento rispetto all’art. 545, settimo comma, c.p.c. e per irragionevolezza intrinseca – sia dell’art. 38, secondo comma, Cost.
La Corte Costituzionale ha reputato le questioni non fondate.
Nel richiamare il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, la Corte ha rammentato che l’art. 69 della legge n. 153 del 1969 era stato introdotto – a tutela dei richiamati crediti INPS – in un momento storico nel quale la regola generale era quella della impignorabilità delle pensioni e che tale disciplina era stata già censurata nel 2002.
Nessuno dei presupposti argomentativi evocati è stato condiviso dalla Corte.
La tesi che ravvisava una irragionevole disparità di trattamento fra creditori nella diversità di disciplina dell’art. 69 della legge n. 153 del 1969 rispetto all’art. 545, settimo comma, c.p.c. è stata reputata non condivisibile, trattandosi “del semplice rapporto fra una norma generale, l’art. 545, settimo comma, cod. proc. civ., e una norma speciale, quella censurata, i cui tratti peculiari confutano l’idea di una necessaria omologazione alla disciplina codicistica” alla luce del fatto che l’art. 69 della legge n. 153 del 1969 rinviene la propria giustificazione nella specificità dei crediti oggetto della normativa, in quanto correlati a un interesse di carattere generale.
Non deve poi trascurarsi – secondo la Corte - che il legislatore garantisce una particolare tutela al pensionato obbligato, stabilendo rigorose condizioni per rendere ammissibile il recupero degli indebiti. Il pensionato, infatti, è tenuto a restituire quanto indebitamente percepito solo in caso di dolo, anche omissivo, e deve corrispondere gli interessi unicamente nell’ipotesi di dolo commissivo.
La medesima disciplina viene peraltro applicata, in giurisprudenza, anche a talune ipotesi di omesse contribuzioni.
Ne deriva che il regime dei crediti oggetto della norma censurata è intriso anche di una funzione deterrente, nell’ambito di una disciplina caratterizzata in generale dall’esigenza di non perdere risorse necessarie ad alimentare lo stesso sistema pensionistico.
La tesi secondo cui la soglia di impignorabilità, prevista dall’art. 545, settimo comma, c.p.c., servirebbe a garantire ai titolari di pensione un minimo vitale, correlato all’art. 38, secondo comma, Cost., è stata reputata non convincente, atteso che la norma codicistica, adottando una soglia pari al doppio dell’assegno sociale e comunque non inferiore a euro 1.000, non ha inteso garantire il minimo vitale.
Di conseguenza, l’art. 69 della legge n. 153 del 1969, là dove omette di rifarsi al richiamato meccanismo, non intacca affatto un limite inviolabile e, dunque, non palesa alcuna irragionevolezza intrinseca.
Infine, la Corte non ha condiviso neppure la tesi secondo cui la norma censurata, introducendo una deroga all’art. 545, settimo comma, c.p.c., automaticamente violerebbe il principio costituzionale racchiuso nell’art. 38 della Costituzione.
In primo luogo, la soglia di impignorabilità identificata dalla richiamata disciplina codicistica non costituisce una soluzione costituzionalmente obbligata, imposta dall’art. 38, secondo comma, Cost.
Di conseguenza, la mancata inclusione dei crediti da indebiti previdenziali e da omissioni contributive nell’alveo di tale disciplina generale non equivale affatto ad una violazione della citata previsione costituzionale.
In secondo luogo, il peculiare bilanciamento di interessi effettuato dal legislatore con l’art. 69 della legge n. 153 del 1969, lungi dal violare l’art. 38, secondo comma, Cost., si collega, viceversa, “al rilievo attribuito all’interesse generale all’equilibrio e alla stabilità del sistema pensionistico, che rinviene il proprio fondamento giustappunto nel richiamato principio costituzionale”.
In conclusione, la Corte ha ritenuto che la regola speciale di cui all’art. 69 della legge n. 153 del 1969 non evidenzia una irragionevole disparità di trattamento rispetto a quella generale racchiusa nell’art. 545, settimo comma, c.p.c., e che non risulta di per sé manifestamente irragionevole, né è lesiva dell’art. 38, secondo comma, Cost.
[1] La norma censurata dispone, al primo comma, che “[l]e pensioni, le indennità spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni, di cui all’articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l’Istituto nazionale della previdenza sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall’Istituto stesso, ovvero da omissioni contributive”. La disposizione precisa, al secondo comma, che “[p]er le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo”.
Secondo la Corte Costituzionale è in contrasto con la Costituzione l’onere della impugnazione stragiudiziale del licenziamento nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione ove il lavoratore versi in stato di incapacità naturale.
Avevamo parlato della decisione della Corte di Cassazione che aveva dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione (Impugnazione del licenziamento e incapacità naturale del lavoratore licenziato: alla Corte Costituzionale spetterà la valutazione di legittimità dell’art. 6 l. 604/66).
Ora la Corte Costituzionale, con sentenza n. 111 del 18 luglio 2025, ha dichiarato fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6, primo comma, della legge n. 604/66, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 24, primo comma, e 35, primo comma, Cost.
Secondo la Corte, per il lavoratore colpito da incapacità naturale, l’onere di impugnazione in esame può comportare la perdita definitiva della possibilità di contrastare l’iniziativa datoriale e, dunque, di “[…] non essere estromesso dal lavoro ingiustamente o irragionevolmente”, questo in aperto contrasto con il diritto al lavoro garantito dall’art. 4, primo comma, Cost. – diritto fondamentale e fondamento dell’ordinamento repubblicano e con la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni riconosciuta dall’art. 35, primo comma, Cost.
Nella fattispecie in esame, la garanzia di tali diritti, che rinviene nella tutela giurisdizionale sancita dall’art. 24 Cost. un indispensabile strumento di realizzazione, risulta, infatti, irreparabilmente compromessa, non sussistendo un rimedio tardivo attraverso il quale l’interessato, una volta recuperata la pienezza delle facoltà intellettive e volitive, possa far valere l’illegittimità dell’atto espulsivo.
L’ordinamento – ricorda la Corte - interviene con varie misure a tutelare la persona che, a causa di una perturbazione, anche temporanea, della propria sfera intellettiva e volitiva, non sia in grado di comprendere il significato e le conseguenze dei propri atti, né di autodeterminarsi liberamente e coscientemente per tutelare i propri interessi (si pensi all’incapacità di intendere e di volere quale causa di annullamento degli atti negoziali del soggetto incapace). Non è invece rinvenibile una specifica misura a presidio del lavoratore che, a causa di una pur temporanea alterazione psichica, non assolva tempestivamente l’onere della previa impugnazione stragiudiziale del licenziamento intimatogli, così perdendo la possibilità di contestarlo in sede giurisdizionale.
All’accertato vulnus ai precetti costituzionale la Corte non ha, tuttavia, inteso porre rimedio nei termini auspicati dal giudice rimettente e, cioè, attraverso l’inserimento nella disposizione in questione di una causa di differimento della decorrenza del termine per l’impugnazione stragiudiziale dalla data della ricezione del licenziamento a quella del riacquisto, da parte dell’interessato, della piena capacità di intendere e di volere.
Di regola – secondo la Corte - una indefettibile esigenza di tutela della certezza dei rapporti giuridici impone che i termini decadenziali decorrano per il solo fatto materiale del trascorrere del tempo, indipendentemente dalle situazioni soggettive e oggettive dalle quali sia dipeso l’inutile maturare della causa estintiva, e, salve le eccezioni tassativamente previste dalla legge, dal momento che il fondamento della decadenza coincide con l’esigenza obiettiva del compimento di particolari atti entro un termine perentorio stabilito dalla legge o dalla volontà dei privati. Piuttosto, alle riscontrate violazioni costituzionali deve porsi rimedio, senza stravolgere la funzione della norma censurata con pregiudizio delle esigenze di certezza ad essa sottese, sollevando dall’onere della previa impugnazione stragiudiziale il lavoratore che, a causa di un perturbamento, anche di tipo transitorio, delle proprie facoltà cognitive o volitive, non sia in grado di comprendere l’effettiva portata dell’atto espulsivo e, quindi, di attivarsi tempestivamente, così incorrendo nella perdita irrimediabile della possibilità di accedere alla tutela giurisdizionale.
La Corte ha così dichiarato che l’articolo 6, primo comma, della legge 604/1966 è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che se al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento o in pendenza del termine di sessanta giorni previsto per la sua impugnazione, anche in via stragiudiziale, il lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, “non opera l’onere della previa impugnazione, anche stragiudiziale, e il licenziamento può essere impugnato entro il complessivo termine di decadenza di duecentoquaranta giorni dalla ricezione della sua comunicazione”.