Con l’ordinanza n. 11174 del 26 aprile 2024 la Corte di Cassazione ha rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea la questione pregiudiziale d’interpretazione della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e dell’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea.

1. - I fatti di causa

In seguito alla stipulazione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, concluso nel 1998, sorgeva una controversia tra i signori D.G.M e B.S., promissari acquirenti, e la soc. S. S.p.A., promittente alienante, che veniva devoluta alla cognizione di un Collegio arbitrale.

Impugnato il lodo arbitrale dai promissari acquirenti ai sensi dell’art. 828 c.p.c., la Corte d’appello di Ancona ne dichiarava la nullità per essere stato emesso oltre il termine decadenziale di cui all’art. 820 c.p.c. vigente ratione temporis.

Nel merito, la Corte d’appello di Ancona, previa dichiarazione della nullità della clausola del preliminare che obbligava i promissari acquirenti a sottostare ad un indeterminato futuro regolamento condominiale predisposto dal costruttore-venditore, dichiarava la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento degli stessi promissari acquirenti all’obbligo di stipulare il definitivo, avverso cui avevano opposto un rifiuto ingiustificato, e al correlato obbligo di pagamento del saldo del prezzo.

Condannava, poi, i promissari acquirenti alla restituzione dell’immobile e la promittente venditrice alla restituzione degli acconti versati.

In ordine alla penale prevista nel contratto, la Corte d’appello ne disponeva la riduzione nei limiti dei soli interessi spettanti sulla restituzione dei versamenti effettuati a titolo di acconto, rigettando la domanda, proposta dalla S. S.p.A., di risarcimento degli ulteriori danni, in quanto non provati.

Contro la sentenza della Corte d’appello di Ancona, la soc. S. S.p.A. proponeva ricorso per cassazione.

Con sentenza n. 22550/2015, dep. in data 4 novembre 2015, la Cassazione accoglieva il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che la motivazione sulla riduzione della penale non fosse stata adeguata, in difetto di alcuna indicazione dei criteri adottati per addivenire alla sua determinazione nella misura indicata. La causa veniva quindi rinviata alla Corte d’appello.

All’esito del giudizio di rinvio, la Corte d’appello, nel condannare i promissari acquirenti al pagamento della penale, rilevava, per quanto in questa sede interessa:

a) che l’oggetto del giudizio di rinvio era circoscritto all’applicazione della penale e alla sua prospettata riduzione, all’individuazione e alla prova, con relativa motivazione, di un eventuale maggior danno e alla regolamentazione delle spese;

b) che era pacifico e coperto dal giudicato interno il fatto che si fossero verificate le condizioni perché la S… potesse pretendere la penale ex art. 7 del preliminare risolto, secondo cui, a tale titolo, la promittente alienante avrebbe potuto trattenere le somme versate quale anticipo dai promissari acquirenti”.

Avverso la sentenza emessa in sede di rinvio i signori D.G.M. e B.S. proponevano ricorso per cassazione.

2. - Il ricorso per cassazione promosso dai promissari acquirenti

Con il ricorso i promissari acquirenti lamentavano per la prima volta in relazione alla clausola penale la violazione della normativa prevista a tutela del consumatore.

Nello specifico rilevavano la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 cpv c.p.c. e dell’art. 36, primo e terzo comma, del d.lgs. n. 206/2005, in ordine all’omesso rilievo d’ufficio della nullità di protezione, per avere la Corte di merito mancato di dichiarare la nullità della clausola penale che imponeva il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento di importo manifestamente eccessivo, determinando così una presunzione di vessatorietà per il significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, secondo la normativa prevista a tutela del consumatore.

Secondo i ricorrenti la rilevazione d’ufficio del profilo di nullità non avrebbe potuto ritenersi preclusa dal giudicato implicito formatosi a seguito della pronuncia della Corte di legittimità sulla carenza di motivazione della riduzione della penale.

3. - L’ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione

Nell’ordinanza in commento, la Cassazione si è dapprima soffermata sulla ricostruzione della normativa in materia consumeristica, affermando che la stessa è applicabile al contratto preliminare di compravendita di bene immobile, allorquando venga concluso tra un professionista ed altro soggetto, che contragga per esigenze estranee all’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale.

Inoltre, ha rilevato che, seppur in materia contrattuale le caparre e le clausole penali non abbiano natura vessatoria, non rientrando tra quelle di cui all’art. 1341 c.c. e non necessitando, pertanto, di specifica approvazione, deve ritenersi sussistente “una presunzione di vessatorietà delle clausole che, in caso di inadempimento, prevedano il pagamento di una somma manifestamente eccessiva”.

Successivamente la Corte è passata ad esaminare il punto centrale della questione e cioè si è chiesta se “sulla nullità (recte inefficacia) della clausola penale – quale questione nuova sollevata dai promissari acquirenti solo in sede di legittimità (all’esito del rinvio disposto da una precedente sentenza di questa Corte) … si sia formato il giudicato implicito interno, presupponendo la decisione sulla riduzione, come invocata dagli stessi promissari acquirenti nel corso dei gradi di merito del giudizio, la validità ed efficacia della clausola, con la conseguente preclusione della rilevazione dell’abusività della clausola stessa, oppure se – alla stregua della giurisprudenza della Corte di giustizia – tale inefficacia possa essere comunque rilevata d’ufficio anche in sede di legittimità, pure all’esito di un precedente rinvio (nella fattispecie, nessuna censura inerente alla validità/efficacia della clausola penale è stata a monte sollevata dai ricorrenti incidentali all’esito del primo ricorso principale in cassazione, con cui si contestava il difetto di motivazione sui termini della disposta riduzione)”.

Nel ricordare che il giudizio di rinvio è un procedimento chiuso, nel quale è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, la Cassazione ha altresì ribadito che nel predetto giudizio operano le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, “onde neppure le questioni rilevabili d’ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità.

Questi principi, d’altra parte, devono oggi essere riletti alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenze gemelle del 17 maggio 2022) e della Corte di Cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9479 del 06/04/2023) intervenute recentemente sulla questione delle clausole abusive in relazione al procedimento monitorio per decreto ingiuntivo.

Nelle quattro sentenze gemelle del 17 maggio 2022 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, è stata affrontata la questione relativa proprio alla compatibilità, con i principi posti dagli artt. 6, § 1, e 7, § 1, della direttiva 93/13/CEE e dall’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea, delle norme processuali del diritto degli Stati membri (rispettivamente spagnolo, rumeno e italiano) che, in caso di intervenuta formazione del giudicato, impediscono al giudice dell’esecuzione (ovvero dell’appello) di esaminare, d’ufficio, la natura abusiva delle clausole contenute nei contratti posti a fondamento del provvedimento passato in giudicato.

Le sentenze interpretative del diritto dell’Unione europea rese dalla Corte di Giustizia, ha ricordato la Cassazione, “hanno effetto di ius superveniens” con la conseguenza che i principi dalla stessa enunciati devono ritenersi immediatamente applicabili nell’ordinamento nazionale, travalicando anche il principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento con l’unico limite dei rapporti esauriti.

La Cassazione ha altresì ricordato che, in tema di nullità di protezione, “le indicazioni provenienti dalla stessa Corte di giustizia in tema di rilievo officioso (nella specie, delle clausole abusive nei contratti relativi alle ipotesi di cd. commercio business-to-consumer) consentono di desumere un chiaro rafforzamento del potere-dovere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità”, con la conseguenza che l’omessa rilevazione officiosa della nullità “finirebbe per ridurre la tutela di quel bene primario consistente nella deterrenza di ogni abuso in danno del contraente debole”.

In relazione poi al concetto di giudicato implicito, la Cassazione nell’ordinanza in commento ha ritenuto opportuno precisare che il giudicato implicito richiede, per la sua formazione, che “tra la questione decisa in modo espresso e quella che si deduce essere stata risolta implicitamente sussista un rapporto di dipendenza indissolubile, tale da determinare l’assoluta inutilità di una decisione sulla seconda questione e che la questione decisa in modo espresso non sia stata impugnata”.

Si ritiene configurabile la decisione implicita di una questione o di un’eccezione di nullità, “quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un’altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza”.

Orbene, nel caso di specie, indubbiamente la disposizione della riduzione della clausola penale manifestamente eccessiva postula implicitamente la questione della validità/efficacia della clausola penale stessa.

In questo contesto, alla luce dei principi fissati dalla Corte di Giustizia con le sentenze gemelle del 17 maggio 2022, la Corte di Cassazione ha ritenuto necessario dover rinviare alla Corte di giustizia l’esame della questione “relativa alla possibilità del Giudice di legittimità, adito all’esito del già disposto rinvio, di verificare – e a quali condizioni –, ove emerga ex actis, l’esistenza di una clausola che appaia abusiva in contratto concluso con un consumatore, anche a fronte della sollecitazione pervenuta dal consumatore, rilevandone d’ufficio l’inefficacia. E ciò tenuto conto, nella fattispecie, del precedente rinvio disposto da questa Corte, affinché fosse adeguatamente motivata la riduzione di una penale reputata manifestamente eccessiva, vincolando nei termini anzidetti il potere del giudice di rinvio, quale giudizio a carattere chiuso ex art. 394 c.p.c. In sede di rinvio, alcuna nullità è stata rilevata e si è invece provveduto a rimodulare i termini quantitativi della riduzione della clausola penale reputata manifestamente eccessiva, in attuazione del disposto della Corte di legittimità”.

A fare da contraltare al rilievo d’ufficio della natura abusiva della clausola vi è il principio di stabilità-intangibilità delle sentenze emesse in sede di legittimità, che dovrebbe impedire al giudice di legittimità, adito successivamente alla celebrazione del giudizio di rinvio, stando al diritto processuale interno, di rilevare, la nullità/inefficacia della clausola abusiva e ciò “a salvaguardia dell’unità dell’interpretazione giurisprudenziale rimessa alla Corte di legittimità, quale garante dell’uniforme interpretazione delle norme giuridiche e dell’unità del diritto oggettivo”.

4. - Il quesito di diritto oggetto del rinvio pregiudiziale

In conclusione, la Cassazione, visto il quadro normativo interno e giurisprudenziale delineato, ha ritenuto opportuno sottoporre alla Corte di Giustizia il seguente quesito, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’UE:

Se l’art. 6, paragrafo 1, e l’art. 7, paragrafo 1, della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e l’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea debbano essere interpretati:

(a) nel senso che ostino all’applicazione dei principi del procedimento giurisdizionale nazionale, in forza dei quali le questioni pregiudiziali, anche in ordine alla nullità del contratto, che non siano state dedotte o rilevate in sede di legittimità, e che siano logicamente incompatibili con la natura del dispositivo cassatorio, non possono essere esaminate nel procedimento di rinvio, né nel corso del controllo di legittimità a cui le parti sottopongono la sentenza del giudice di rinvio;

(b) anche alla luce della considerazione circa la completa passività imputabile ai consumatori, qualora non abbiano mai contestato la nullità/inefficacia delle clausole abusive, se non con il ricorso per cassazione all’esito del giudizio di rinvio;

(c) e ciò con particolare riferimento alla rilevazione della natura abusiva di una clausola penale manifestamente eccessiva, di cui sia stata disposta, in sede di legittimità, la rimodulazione della riduzione secondo criteri adeguati (quantum), anche in ragione del mancato rilievo della natura abusiva della clausola a cura dei consumatori (an), se non all’esito della pronuncia adottata in sede di rinvio”.

Per leggere il testo integrale dell’ordinanza interlocutoria della Cassazione n. 11174 del 26 aprile 2024 clicca qui:

https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/11174_04_2024_civ_noindex.pdf

Per leggere il testo integrale della sentenza della Corte di Giustizia (Grande Sezione) del 17 maggio 2022

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62019CJ0693

Sullo stesso tema leggi anche sempre sul nostro sito:

La protezione del consumatore nel procedimento di ingiunzione. Il vademecum delle Sezioni Unite.

Tutela del consumatore e decreto ingiuntivo non opposto. La parola alla Corte di Giustizia.

Con la sentenza n. 9479 del 6 aprile 2023 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato principi importanti in tema di tutela del consumatore con specifico riferimento al procedimento di ingiunzione, allineando la normativa nazionale ai principi espressi nelle sentenze del 17 maggio 2022 dalla Corte di Giustizia.

1. - I fatti di causa

Nel 2007 T.N. stipulò un contratto di fideiussione con il Credito Valtellinese a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Magnus Costruzioni s.r.l. verso il predetto istituto di credito.

Il Credito Valtellinese, dopo aver escusso senza esito la garanzia, otteneva dal Tribunale di Sondrio un decreto ingiuntivo per le somme dovute da T.N.

Contro il decreto ingiuntivo non veniva proposta opposizione.

Nel frattempo contro T.N. era stata intrapresa da altro creditore (Italfondiario S.p.A.) davanti al Tribunale di Busto Arsizio una procedura di espropriazione immobiliare.

Il Credito Valtellinese, dopo essere intervenuto nella predetta procedura esecutiva, cedeva

il proprio credito a Elrond NPL 2017 s.r.l., che, a sua volta, interveniva in veste di cessionaria.

L’esecutata contestava il progetto, depositato dal giudice dell’esecuzione, di distribuzione della somma ricavata in seguito alla vendita dei beni immobili oggetto di espropriazione adducendo l'insussistenza del diritto di credito della cessionaria Elrond s.r.l. in ragione della nullità del titolo costituito dal decreto ingiuntivo in quanto emesso da giudice territorialmente incompetente.

Avverso l’ordinanza con il quale il giudice dell’esecuzione aveva dichiarato esecutivo il progetto di distribuzione T.N. proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c., ribadendo la precedente contestazione sulla nullità del titolo per essere stato il decreto ingiuntivo emesso da giudice territorialmente incompetente, “in quanto adito sulla scorta di una clausola del contratto di fideiussione illegittimamente derogatrice del foro del consumatore (ossia, il Tribunale di Busto Arsizio, comune di residenza dell'ingiunta), qualità che essa poteva vantare anche come fideiussore alla luce del mutamento di giurisprudenza nella materia”.

Il Tribunale di Busto Arsizio riconosceva a T.N. l'anzidetta qualità di consumatore e individuava nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. il rimedio per farla valere “compatibilmente con il diritto Europeo”.

In ogni caso, l'opposizione ex art. 617 c.p.c. veniva rigettata non avendo T.N. utilizzato tempestivamente il rimedio previsto.

Contro la sentenza T.N. ha proposto, ai sensi della Cost., art. 111, co. 7, ricorso straordinario deducendo “la violazione e/o errata interpretazione della direttiva 93-13 e dell'art. 19 del TUE, con riferimento al principio di effettività della tutela del consumatore, mettendo in discussione l'impossibilità, a fronte di decreto ingiuntivo non opposto, sia di "un secondo controllo d'ufficio nella fase dell'esecuzione sulla abusività delle clausole contrattuali", sia di "una successiva tutela, una volta spirato il termine per proporre opposizione nei confronti del decreto ingiuntivo"”.

Le intimate non hanno svolto attività difensiva in sede di legittimità.

Successivamente T.N. rinunciava al ricorso.

Il pubblico ministero chiedeva l’estinzione del giudizio, sollecitando, però, la Corte ad enunciare, ai sensi dell'art. 363 c.p.c., il principio di diritto nell'interesse della legge reputando ciò necessario "a fronte della particolare rilevanza della questione e della situazione di grave incertezza interpretativa determinata dalle quattro recenti sentenze del 17 maggio 2022 della Corte di Giustizia, tutte relative ad analoghe vicende, inerenti le sorti del giudicato nazionale dinanzi alla normativa Eurounitaria qualificata inderogabile dalla CGUE".

Il ricorso veniva così affidato alle Sezioni Unite civili.

La questione è sorta a seguito delle quattro pronunce della Corte di Giustizia, emesse dal Collegio della Grande Sezione in data 17 maggio 2022[1].

2. – La vicenda in esame quale esempio paradigmatico di una futura virtuosa applicazione del nuovo istituto del rinvio pregiudiziale di cui all’art. 363-bis c.p.c. introdotto dalla ‘Riforma Cartabia’.

Le Sezioni Unite hanno ritenuto di doversi soffermare sulla questione sollecitata dal ricorso, trattandosi di questione di particolare importanza in relazione alla quale la rinuncia al ricorso da parte di T.N. non impedisce l’enunciazione del principio nell’interesse della legge ai sensi dell’art. 363, co. 3, c.p.c.

La questione di diritto che scaturisce dalle citate pronunce della Corte di Giustizia (si v. in particolare, la sentenza ‘SPV/Banco di Desio’ nelle cause riunite), secondo le Sezioni Unite, per i connotati che la caratterizzano e per le implicazioni che ne discendono, si presta, ad essere “esempio paradigmatico di come possa trovare virtuosa applicazione l'istituto, di nuovo conio, del rinvio pregiudiziale di cui all'art. 363 bis c.p.c. - introdotto dalla Riforma Cartabia - “rimesso alla valutazione del giudice di merito in base a concorrenti presupposti (questione di diritto, necessaria alla definizione anche parziale del giudizio non ancora risolta da questa Corte di cassazione, che presenta gravi difficoltà interpretativa e che è suscettibile di porsi in numerosi giudizi)”.

3. – La sentenza della Corte di Giustizia “SPV/Banco di Desio”.

Partendo dall’esame di una delle quattro pronunce citate, segnatamente dalla sentenza “SPV/Banco di Desio” (resa all’esito di un rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Milano), le Sezioni Unite hanno affermato la rilevanza dei principi espressi in quella sede dalla Corte di Giustizia in relazione all’interpretazione da dare agli articoli 6 e 7 della Direttiva 93/13/CEE, concernente l'abusività di clausole presenti in un contratto concluso tra il professionista e il consumatore.

Al fine di garantire l’uniforme applicazione del diritto unionale, l’interpretazione fornita nelle sentenze dalla Corte di Giustizia, alla luce del disposto degli artt. 19, § 1, TUE e 267 TFUE, deve ritenersi cogente per il giudice nazionale.

Le Sezioni Unite in una precedente occasione (v. sent. 30 ottobre 2020, n. 24107) avevano già messo in risalto quel rapporto di complementarità tra Corte di Giustizia e giudice nazionale, il quale è tenuto ad applicare il diritto unionale come interpretato dalla Corte di Giustizia.

Ciò detto, la pronuncia del principio di diritto da parte delle Sezioni Unite non poteva non prendere le mosse dalla risposta che la Corte di Giustizia ha dato alle questioni pregiudiziali sollevate con la già menzionata ordinanza di rinvio del Tribunale di Milano.

Secondo la Corte di Giustizia, al fine di ovviare allo squilibrio esistente tra consumatore e professionista, il giudice nazionale è tenuto a esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricada nell'ambito di applicazione della Direttiva 93/13/CEE, laddove disponga degli elementi di diritto e di fatto a tal riguardo necessari.

Premesso che gli Stati membri, ai sensi dell’art. 7 della predetta direttiva, sono tenuti a “fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori”, la Corte di Giustizia nella sentenza ha precisato che le procedure applicabili a tal fine, in assenza di armonizzazione, devono essere rispettose del principio di equivalenza (non devono cioè essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe assoggettate al diritto interno) e del principio di effettività (non devono cioè rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione).

Dopo aver riconosciuto l’importanza che il principio dell'autorità di cosa giudicata riveste sia nell'ordinamento giuridico europeo sia negli ordinamenti giuridici nazionali, la Corte di Giustizia ha affermato come il diritto dell'Unione non imponga "di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata a una decisione, anche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una violazione di una disposizione, di qualsiasi natura essa sia, contenuta nella direttiva 93/13”.

Viene espressamente fatto salvo il caso, però, in cui vi sia una violazione dei principi di equivalenza e di effettività.

Nel caso di specie, secondo la Corte di Giustizia, il principio di equivalenza sarebbe rispettato, in quanto la normativa nazionale non consente al giudice dell'esecuzione “di riesaminare un decreto ingiuntivo avente autorità di cosa giudicata, anche in presenza di un’eventuale violazione delle norme nazionali di ordine pubblico”.

Quanto al rispetto del principio di effettività, vi è da dire che lo stesso, pur non potendo “supplire integralmente alla completa passività del consumatore interessato”, impone di garantire l'effettività dei diritti spettanti ai singoli, implicando una tutela giurisdizionale effettiva.

Alla luce di ciò, la Corte di Giustizia ha affermato che “in assenza di un controllo efficace del carattere potenzialmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi, il rispetto dei diritti conferiti dalla direttiva 93/13 non può essere garantito”.

Una normativa nazionale, continua la Corte, “secondo la quale un esame d'ufficio del carattere abusivo delle clausole contrattuali si considera avvenuto e coperto dall'autorità di cosa giudicata anche in assenza di qualsiasi motivazione in tal senso contenuta in un atto quale un decreto ingiuntivo può, tenuto conto della natura e dell'importanza dell'interesse pubblico sotteso alla tutela che la direttiva 93-13 conferisce ai consumatori, privare del suo contenuto l'obbligo incombente al giudice nazionale di procedere a un esame d'ufficio dell'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali”.

Da tale affermazione deriva, sempre secondo l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, che il giudice dell'esecuzione possa valutare, anche per la prima volta, l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto alla base di un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore e contro il quale il debitore non ha proposto opposizione.

In conclusione, la Corte di giustizia ha dato la seguente risposta al quesito di diritto formulato dal Tribunale di Milano nell’ordinanza di rinvio, affermando che:  “L'art. 6, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come "consumatore" ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo".

4. – La decisione delle Sezioni Unite

In un contesto che vede primeggiare l'ordinamento sovranazionale, l'autonomia procedurale degli Stati membri è un valore, affermano le Sezioni Unite, che “la stessa Corte di Giustizia si preoccupa di tenere ben fermo, configurandolo come recessivo solo a certe condizioni, ossia per dare piena espansione ai principi di equivalenza ed effettività della tutela giurisdizionale”.

D’altra parte, non può essere dimenticato che i Trattati assegnano un ruolo centrale "nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o attività dell'Unione" (art. 12 TFUE) alla figura del consumatore, sulla cui persona convergono gli obiettivi valoriali comuni ai Paesi dell'Unione.

Gli artt. 6 e 7 della citata direttiva, alla stregua della lettura che ne ha dato la Corte di Giustizia con la sentenza “SPV/Banco di Desio”, hanno come scopo quello di riequilibrare la posizione strutturalmente minorata del consumatore sia sotto il profilo del potere negoziale, che per il livello di informazione.

L’obiettivo della normativa europea è raggiungibile “solo grazie a un intervento positivo da parte di soggetti estranei al rapporto contrattualeossia, nella sede processuale, tramite il dovere del giudice investito dell'istanza di ingiunzione di esaminare d'ufficio il carattere abusivo della clausola contrattuale e di dare conto degli esiti di siffatto controllo”.

In applicazione del principi affermati a livello eurounitario, continuano le Sezioni Unite sostenendo che “l’inattività del giudice del procedimento monitorio, ove non rimediabile in una sede successiva, impedirebbe definitivamente di colmare proprio nel processo quel dislivello sostanziale esistente tra i contraenti, facendo gravare la violazione dell'obbligo del rilievo officioso della abusività della clausola negoziale sul consumatore, sebbene questi sia rimasto privo di tutte le "informazioni" che gli sono dovute per porlo in condizione di determinare la portata dei suoi diritti al fine di poter esercitare, per la prima volta, la propria difesa in sede di opposizione al decreto ingiuntivo "con piena cognizione di causa".

La carente attivazione del giudice del monitorio (mancato rilievo officioso e omessa motivazione) comporta, secondo l'interpretazione vincolante della Corte di Giustizia, che la decisione adottata, sebbene non fatta oggetto di opposizione, sia comunque insuscettibile di dar luogo alla formazione, stabile e intangibile, di un giudicato.

In altri termini, affermano le Sezioni Unite, “sarebbe monca la provocatio ad opponendum (ossia la "provocazione a contraddire": Cass., S.U., 1 marzo 2006, n. 4510) che il decreto ingiuntivo innesca, richiedendo che il debitore si attivi entro un certo termine per evitare altrimenti la c.d. impositio silentii (il giudicato o la c.d. "preclusione da giudicato": la citata Cass., S.U., n. 4510/2006) sul provvedimento d'ingiunzione emesso”.

In altri termini è l'omissione del giudice a frustrare il diritto di azione e difesa del consumatore, vulnerandone in modo insostenibile la tutela giurisdizionale effettiva.

Nonostante l’importanza che l’istituto del giudicato riveste anche per l’ordinamento europeo, le esigenze di certezza dei rapporti giuridici, presidiate dal principio di immutabilità della decisione, non possono prevalere su quelle di effettività della tutela del consumatore imposte dalla Direttiva 93/13/CEE.

5. – La nuova disciplina individuata dalle Sezioni Unite

Nella sentenza in commento, le Sezioni Unite della Cassazione sono poi passate ad una ricostruzione della disciplina del procedimento per ingiunzione, con evidenti profili di novità, improntandola al pieno rispetto dei principi affermati dalla Corte di Giustizia.

Come abbiamo visto, secondo la giurisprudenza eurounitaria, il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale, connessa all'oggetto della controversia e, nel caso, anche a richiedere d’ufficio “informazioni complementari ovvero la produzione di ulteriori documenti dalla parte interessata”.

Secondo le Sezioni Unite gli approdi della giurisprudenza eurounitaria non pongono problemi di compatibilità con l'assetto processuale interno, delineato dagli artt. 633-644 c.p.c., “il quale rende certamente praticabile il doveroso controllo, da parte del giudice, sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore”.

Tant’è vero che, rilevata d’ufficio la vessatorietà della clausola incidente, in tutto o in parte, sull'oggetto della domanda monitoria, il giudice deve addivenire al rigetto del ricorso (che non preclude la riproposizione della domanda: art. 640, ultimo comma, c.p.c.), ovvero al suo consentito accoglimento parziale (v., per tutte, Cass., S.U., n. 4510/2006).

Le Sezioni Unite affermano poi come non sia possibile seguire “la diversa tesi secondo la quale il c.d. "diritto all'interpello" del consumatore imporrebbe al giudice di emettere il decreto ingiuntivo, evidenziando la presenza di uno o più profili di abusività delle clausole contrattuale, per invitare, poi, il consumatore stesso a prendere posizione sul punto mediante la proposizione dell'opposizione”.

Peraltro, costringere il consumatore a proporre l'opposizione per far valere i propri diritti, risulta in contrasto con lo stesso principio del rilievo d'ufficio del carattere abusivo delle clausole contrattuali.

Al fine di rispettare il diritto eurounitario, il giudice “dovrà sollecitare il ricorrente a "provvedere alla prova" del credito anche sotto il profilo che la relativa spettanza, in parte o per l'intero, non sia esclusa dai profili di abusività negoziale rilevati, a tal fine richiedendo che sia prodotta pertinente documentazione (anzitutto, il contratto su cui si basa il credito azionato) e/o che siano forniti i chiarimenti necessari”.

Così letto il sistema, le Sezioni Unite affermano che “l'istanza di tutela che il diritto dell'Unione impone di soddisfare non trova ostacoli nel modello processuale di diritto interno, il quale con detta istanza verrebbe, invece, a confliggere ove interpretato nel senso che il controllo sull'abusività delle clausole non possa compiersi nel procedimento d'ingiunzione”.

5.1. – Il nuovo avvertimento di cui all’art. 641, co.1, c.p.c. e la motivazione del provvedimento monitorio

Una ricaduta immediata dei principi affermati dalla Corte di Giustizia riguarda proprio la motivazione del decreto ingiuntivo.

Nel caso in cui venga accolta la domanda del creditore, il provvedimento di ingiunzione, affermano le Sezioni Unite, dovrà essere provvisto di una motivazione che dia atto della sussistenza dell'esame in base al quale il giudice ha ritenuto che le clausole in discussione non abbiano carattere abusivo, in modo da consentire al debitore consumatore di valutare con piena cognizione di causa se occorra proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo.

L’assolvimento di tale obbligo motivazionale può essere strutturato anche per relationem al ricorso monitorio.

Altro importante corollario riguarda l’avvertimento previsto all’art. 641, co. 1, c.p.c., che, interpretato in senso conforme al diritto eurounitario di cui alla direttiva 93/13/CEE, dovrà, altresì, rendere edotto “il consumatore che, in assenza di opposizione, "decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo" delle clausole del contratto”.

In ultima analisi, ritengono le Sezioni Unite che, una volta che il decreto ingiuntivo presenti la motivazione e l'avvertimento anzidetti, “la tutela del consumatore è da reputarsi rispettosa del canone dell'effettività e la maturazione del termine di cui all'art. 641 c.p.c., senza che sia stata proposta opposizione, non consentirà più successive contestazioni sulla questione di abusività delle clausole contrattuali”.

5.2. – La portata retroattiva delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia. Il rimedio dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.

Vista la portata retroattiva delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia, la questione si fa più problematica con riferimento ai decreti ingiuntivi in precedenza emessi in difetto dell’esame sull’abusività delle clausole e divenuti irrevocabili, ma anche in relazione ai conseguenti procedimenti esecutivi ancora in corso.

Le soluzioni individuate dalla dottrina al fine di garantire una tutela piena ed effettiva al consumatore sono molte, ma la risposta che le Sezioni Unite hanno inteso privilegiare e declinare in principio nomofilattico “è quella che, a valle del rilievo sui profili di abusività della clausola contrattuale ad opera del giudice dell'esecuzione, fa applicazione della disciplina dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo dettata dall'art. 650 c.p.c., con gli adeguamenti che per essa si rendono necessari in ragione di una piena conformazione al diritto unionale di cui alla direttiva 93/13/CEE, secondo l'interpretazione della CGUE”.

5.3. – Il rilievo d’ufficio da parte del G.E. è consentito sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito.

Secondo la soluzione individuata dalle Sezioni Unite il giudice dell'esecuzione avrebbe il potere/dovere di rilevare d'ufficio l'esistenza di una clausola abusiva, che incida sulla sussistenza o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo, sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito.

A tal fine, il Giudice dell’esecuzione, secondo un modello strutturalmente deformalizzato, dovrà, nel contraddittorio delle parti, provvedere, ove detto rilievo non sia possibile solo in base agli elementi di diritto e di fatto già in atti, ad una sommaria istruttoria, rispetto alla quale si presenterà la necessità di acquisire anzitutto il contratto fonte del credito ingiunto.

Il Giudice dell’esecuzione, continuano le Sezioni Unite, “se rileva il possibile carattere abusivo di una clausola contrattuale, ma anche se ritenga che ciò non sussista, ne informa le parti e avvisa il debitore consumatore (ciò che varrà come interpello sull'intenzione di avvalersi o meno della nullità di protezione) che entro 40 giorni da tale informazione - che nel caso di esecutato non comparso è da rendersi con comunicazione di cancelleria - può proporre opposizione a decreto ingiuntivo e così far valere (soltanto ed esclusivamente) il carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione”.

Prima della maturazione del predetto termine, il Giudice dell’esecuzione si asterrà dal procedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito.

5.4. – Il caso in cui sia stata già proposta opposizione all’esecuzione.

Nel caso in cui il debitore/consumatore abbia già proposto un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell’art. 615, co. 1, c.p.c. - dunque, prima dell'inizio dell'esecuzione, a seguito della notificazione del precetto - intendendo elidere il titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile proprio a motivo dell'abusività delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito del professionista, secondo le Sezioni Unite, il giudice adito dovrà riqualificare “l'opposizione come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.” e rimettere “la decisione al giudice di questa, fissando un termine non inferiore a 40 giorni per la riassunzione (in applicazione dell'art. 50 c.p.c., in forza di interpretazione adeguatrice)”.

5.5. – Il caso in cui sia in corso un’opposizione esecutiva.

Le Sezioni Unite passano poi ad esaminare il caso in cui sia, allo stato, già in corso un'opposizione esecutiva ed emerga un problema di abusività delle clausole del contratto concluso tra consumatore e professionista. In tal caso, il giudice dell'opposizione dovrà rilevare d'ufficio la questione e interpellare il consumatore se intende avvalersi della nullità di protezione. Nel caso in cui il consumatore voglia avvalersene, “il giudice darà al consumatore termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e, nel frattempo, il G.E. si asterrà dal disporre la vendita o l'assegnazione del bene o del credito”.

5.6. – La sospensione dell’esecutorietà del decreto ingiuntivo illegittimo.

Secondo le Sezioni Unite, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo avrà “il potere, ex art. 649 c.p.c. (quale disposizione richiamata dal comma 2 dell'art. 650 c.p.c.), di sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo in modo totale o parziale, a seconda degli effetti che potrebbe comportare l'accertamento sulla abusività clausola che viene in rilievo”.

Il giudizio di opposizione procederà, quindi, secondo il rito.

6. – L’assenza di motivazione del decreto ingiuntivo integra un’ipotesi di ‘caso fortuito o forza maggiore’ ai sensi dell’art. 650 c.p.c.

Le Sezioni Unite, al fine di uniformare la normativa interna ai principi espressi dalla Corte di Giustizia, si spingono fino ad affermare che “attraverso un'interpretazione conforme del comma 1 dell'art. 650 c.p.c., è dato ritenere che l'assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in punto di valutazione della vessatorietà delle clausole e (specialmente) il mancato avvertimento circa la possibilità di far valere detta abusività solo entro un certo termine configurino un'ipotesi riconducibile alla previsione normativa del "caso fortuito o forza maggiore".

Le già indicate carenze formali del decreto ingiuntivo, continuano le Sezioni Unite, “vengono a configurare per il consumatore, privo della necessaria informazione per esercitare con piena consapevolezza i propri diritti, una causa non imputabile impeditiva della proposizione tempestiva dell'opposizione sul profilo della abusività delle clausole contrattuali e, dunque, il requisito richiesto dall'art. 650 c.p.c. per accedere all'opposizione tardiva”.

7. – I principi di diritto da enunciarsi ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, infine, enunciato i seguenti principi di diritto.

7.1. – I principi di diritto per la fase monitoria

In relazione alla fase monitoria, hanno affermato che “Il giudice del monitorio:

a) deve svolgere, d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia;

b) a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell'art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d'ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d'ingiunzione:

b.1.) potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore;

b.2) ove l'accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un'istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre c.t.u.), dovrà rigettare l'istanza d'ingiunzione;

c) all'esito del controllo:

comma 1) se rileva l'abusività della clausola, ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto o all'accoglimento parziale del ricorso;

comma 2) se, invece, il controllo sull'abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà decreto motivato, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., anche in relazione alla anzidetta effettuata delibazione;

comma 3) il decreto ingiuntivo conterrà l'avvertimento indicato dall'art. 641 c.p.c., nonché l'espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile”.

7.2. – I principi di diritto per la fase esecutiva

In relazione alla fase esecutiva, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Il giudice dell'esecuzione:

a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere - da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito - di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;

b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;

c) dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole - sia positivo, che negativo - informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo;

d) fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito;

e) se il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., al fine di far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii);

f) se il debitore ha proposto un'opposizione esecutiva per far valere l'abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva - se del caso rilevando l'abusività di altra clausola - e non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.

7.3. – I principi di diritto per la fase di cognizione

In relazione alla fase di cognizione, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Il giudice dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.:

a) una volta investito dell'opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale;

b) procederà, quindi, secondo le forme di rito”.

Per leggere il testo integrale della sentenza clicca qui: https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/9479_04_2023_civ_no-index.pdf

Sullo stesso argomento leggi anche: Tutela del consumatore e decreto ingiuntivo non opposto. La parola alla Corte di Giustizia.

In chiave critica, sullo stesso argomento, leggi anche https://www.judicium.it/la-tutela-del-consumatore-secondo-la-cgue-e-le-sezioni-unite-e-lo-stato-di-diritto-secondo-la-civil-law/


[1] Si tratta delle seguenti pronunce:

- sentenza in C-600/19, Ibercaja Banco;

- sentenza in cause riunite C-693/19, SPV Project 1503, e C831/19, Banco di Desio e della Brianza;

- sentenza in C-725/19, Impuls Leasing Romania;

- sentenza in C-869/19, Unicaja Banco.

Con la sentenza in commento del 17 maggio 2022, la Corte di Giustizia, riunite le cause C-693/19 e C-831/19, si è espressa in materia di clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori affermando che gli articoli 6 e 7 della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 “ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore” – e quindi sia divenuto definitivo -, “il giudice dell’esecuzione non possa successivamente controllare l’eventuale carattere abusivo di tali clausole”.

Con la medesima sentenza è stata sancita l’irrilevanza, ai sensi della predetta direttiva, del fatto che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorasse di poter essere qualificato come ‘consumatore’.

La sentenza in commento si inserisce all’interno della cornice delineata dalla Direttiva 93/13 il cui scopo è quello di tutelare la posizione del consumatore rispetto a quella del professionista, data la situazione di inferiorità in cui viene a trovarsi il primo nei confronti del secondo sia per quanto riguarda il potere negoziale sia per quanto riguarda il livello di informazione.

Nello specifico, l’art. 6, paragrafo 1, della Direttiva stabilisce che le clausole abusive non vincolano i consumatori.

Si tratta di una disposizione finalizzata a ristabilire l’uguaglianza tra le parti.

Secondo la Corte di Giustizia la norma, data la sua natura imperativa, imporrebbe al giudice, al fine di ovviare allo squilibrio esistente tra il consumatore e il professionista, di esaminare d’ufficio il carattere abusivo della clausola contrattuale.

Nella sentenza non viene messa in discussione l’importanza rivestita dal principio dell’autorità di cosa giudicata – necessario sia ai fini della stabilità del diritto e dei rapporti giuridici sia per una buona amministrazione della giustizia - neanche di fronte alla tutela del consumatore, che non può dirsi assoluta.

La Corte afferma che il diritto dell’Unione non impone a un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata a una decisione anche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una violazione di una disposizione contenuta nella Direttiva 93/13, fatto salvo, tuttavia, il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.

Il diritto nazionale italiano non consente al giudice dell’esecuzione di riesaminare un decreto ingiuntivo avente autorità di cosa giudicata anche in presenza di un’eventuale violazione delle norme nazionali di ordine pubblico e ciò nel pieno rispetto del principio di equivalenza.

Il principio di effettività, in forza del quale le procedure nazionali non devono rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento comunitario, non può tuttavia supplire integralmente alla completa passività del consumatore interessato.

A tal proposito la Corte ha precisato nella sentenza in commento che “l’obbligo per gli Stati membri di garantire l’effettività dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione implica, segnatamente per i diritti derivanti dalla direttiva 93/13, un’esigenza di tutela giurisdizionale effettiva, riaffermata all’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva e sancita altresì all’articolo 47 della Carta, che si applica, tra l’altro, alla definizione delle modalità procedurali relativa alle azioni giudiziarie fondate su tali diritti”.

Senza un controllo efficace del carattere potenzialmente abusivo del contratto stipulato dal consumatore il rispetto dei diritti conferiti dalla direttiva 93/13 non può essere garantito.

La normativa nazionale prevede che, nell’ambito del procedimento esecutivo dei decreti ingiuntivi non opposti, il giudice dell’esecuzione non può esercitare un controllo nel merito del decreto ingiuntivo né controllare, d’ufficio o su domanda del consumatore, il carattere abusivo delle clausole del contratto alla base di tale decreto ingiuntivo, per via dell’autorità di cosa giudicata implicita acquisita da quest’ultimo.

La Corte afferma che una normativa siffatta “secondo la quale un esame d’ufficio del carattere abusivo delle clausole contrattuali si considera avvenuto e coperto dall’autorità di cosa giudicata anche in assenza di qualsiasi motivazione in tal senso contenuta in un atto quale un decreto ingiuntivo può, tenuto conto della natura e dell’importanza dell’interesse pubblico sotteso alla tutela che la direttiva 93/13 conferisce ai consumatori, privare del suo contenuto l’obbligo incombente al giudice nazionale di procedere ad un esame d’ufficio dell’eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali”.

Le criticità rilevate dalla Corte di Giustizia in relazione alla normativa nazionale dipendono, ad avviso di chi scrive, principalmente dal tipo di procedimento da cui è originato il provvedimento definitivo: vale a dire un procedimento di ingiunzione, caratterizzato dall’assenza di contraddittorio e a cui non è seguito un procedimento a cognizione piena, stante la mancata opposizione da parte del consumatore. 

La Corte di Giustizia si chiede se l’esame dell’abusività della clausola contrattuale possa considerarsi coperto dall’autorità di cosa giudicata anche in assenza di una qualsiasi motivazione in tal senso.

Proprio la natura prettamente sommaria del procedimento per ingiunzione, il cui iter, almeno nella prima fase, non è volto all’accertamento in senso proprio da parte del giudice, è stata al centro di una querelle giurisprudenziale e dottrinaria sorta intorno all’attribuzione al decreto ingiuntivo non opposto dell’efficacia di giudicato.

Molti autori hanno parlato, più che di giudicato, di preclusione pro iudicato al fine di evitare di assimilare il fenomeno della cristallizzazione degli effetti che segue alla mancata opposizione del decreto ingiuntivo a quello tipico della ‘cosa giudicata’.

In ogni caso, la giurisprudenza largamente maggioritaria (v. tra le tante Cassazione civile sez. I, 24/09/2018, n. 22465) ritiene di poter equiparare l’efficacia del decreto ingiuntivo non opposto a quella del giudicato sostanziale, il cui presupposto deve essere individuato in tal caso non nell’esistenza di un effettivo contraddittorio tra i soggetti, ma nella provocazione a contraddire, quale condizione essenziale perché il provvedimento possa acquisire una definitiva stabilità.

Sulla scorta di tali considerazioni, al giudice dell’esecuzione, in forza della normativa italiana, è fatto divieto di esercitare un controllo nel merito sul decreto ingiuntivo, nonchè di controllare, d’ufficio o su domanda del consumatore, il carattere abusivo delle clausole del contratto alla base del decreto ingiuntivo non opposto e ciò proprio a causa dell’efficacia di cosa giudicata acquisita da quest’ultimo.

Una normativa siffatta, afferma la Corte di Giustizia, in forza della quale “l’esame d’ufficio del carattere abusivo delle clausole contrattuali si considera avvenuto e coperto dall’autorità di cosa giudicata anche in assenza di qualsiasi motivazione in tal senso contenuta in un atto quale un decreto ingiuntivo” finisce per “privare del suo contenuto l’obbligo incombente al giudice nazionale di procedere a un esame d’ufficio dell’eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali”.

Dall’affermazione di tali principi derivano due corollari:

  • l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto alla base di un decreto ingiuntivo non opposto può essere esaminato, anche per la prima volta, dal giudice dell’esecuzione;
  • l’irrilevanza del fatto che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorasse il proprio status di consumatore.

Per la Corte, il principio del nostro ordinamento in forza del quale l’autorità di cosa giudicata del decreto ingiuntivo, emesso da un giudice su domanda di un creditore, che non è stato oggetto di opposizione copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità, non risulta conforme con la disciplina introdotta dalla Direttiva 93/13.

Ad avviso di chi scrive, i principi affermati dalla Corte di Giustizia danno luogo ad un contrasto solo apparente con la normativa italiana in materia di giudicato, laddove si intenda per cosa giudicata l’efficacia preclusiva tipica di un accertamento derivante da un procedimento a cognizione piena.

Non si ritiene che la Corte di Giustizia abbia inteso ridimensionare la portata del principio della cosa giudicata, del quale al contrario nella stessa sentenza in commento è stata ricordata l’importanza sia per la stabilità dei rapporti giuridici che per la buona amministrazione della giustizia.

Ad ogni modo la sentenza costringe a rimeditare e a ridimensionare la portata dell’efficacia di un provvedimento reso all’esito di un procedimento caratterizzato per la sommarietà della cognizione e per la totale assenza del contraddittorio, qual è appunto un decreto ingiuntivo non opposto.

Per leggere il contenuto integrale della sentenza clicca qui:

https://www.judicium.it/wp-content/uploads/2022/06/CGUE-GS-17-maggio-2022.pdf

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