Alcuni mesi fa, abbiamo affrontato il caso del lavoratore licenziato per aver rifiutato di servire il cliente che non indossava la mascherina. In quell’occasione, il giudice aveva reputato il licenziamento illegittimo (https://www.studioclaudioscognamiglio.it/il-rifiuto-del-lavoratore-di-servire-il-cliente-che-non-indossa-la-mascherina-non-costituisce-giusta-causa-di-licenziamento/).

Quello è solo uno dei casi che dimostrano come i tradizionali istituti giuridici sono ora chiamati a confrontarsi con le nuove realtà fattuali conseguenti all’emergenza epidemiologica.

La Corte d’Appello di Palermo, Sez. Lavoro, in una recente decisione (28 luglio 2021), è intervenuta in un altro caso di licenziamento (illegittimo) ai tempi del Covid – 19.

Nel caso affrontato nella pronuncia richiamata, la moglie del lavoratore aveva avuto contatti con un collega, poi risultato positivo al covid – 19; poiché la società datrice di lavoro presso la quale lavorava la donna aveva attivato i protocolli previsti dall’autorità sanitaria, il ricorrente era stato posto in isolamento fiduciario senza, tuttavia, informare tempestivamente il proprio datore di lavoro che, infatti, era venuto a conoscenza della circostanza in modo del tutto casuale.

Secondo la Corte, l’omessa comunicazione del lavoratore al proprio datore di lavoro della necessità di sottoporsi ad isolamento domiciliare sarebbe una condotta neutra e, in quanto non destinata a determinare - in carenza di prova – quelle conseguenze paventate dalla società, sarebbe assolutamente priva di qualsivoglia rilievo disciplinare, e dunque, non idonea a legittimare il provvedimento espulsivo.

La Corte è giunta a tale conclusione rilevando l’insussistenza, in capo al lavoratore, di un qualche obbligo informativo, non avendo egli ricevuto specifiche indicazioni da parte dell’autorità sanitaria territorialmente competente, unica legittimata ad effettuare la c.d. mappatura dei contagi.

Inoltre, non è stata rilevata alcuna violazione di norme di legge o del Ccnl applicabile al rapporto.

Va, tuttavia, evidenziato che, al fine della decisione della causa, la Corte ha reputato rilevante il fatto che la società aveva omesso di spiegare quale fosse stato il pregiudizio specifico, anche potenziale, subito per effetto della condotta contestata al lavoratore e quali misure la medesima società avesse adottato una volta appresa la circostanza che il lavoratore era stato posto in isolamento domiciliare.

Non era emerso, infatti, che la datrice avesse chiesto ai dipendenti venuti in contatto con il ricorrente di sottoporsi ad un test sierologico o a tampone, o, ancora, che avesse effettuato una mappatura dei contagi.

Richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità relativo all’accertamento in concreto della giusta causa di licenziamento, con riferimento alle circostanze oggettive e soggettive, la Corte territoriale ha sottolineato che l’episodio oggetto di contestazione sarebbe stato, invero, privo, di quella offensività idonea ad incidere sulla sussistenza del fatto contestato.

Il licenziamento è stato così dichiarato illegittimo, con conseguente condanna della società a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.

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