La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9104 del 13 aprile 2026, ha applicato i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia Europea - cui si era rivolta in via pregiudiziale al fine di pronunciarsi sulle questioni di interpretazione del diritto dell’Unione (si veda la sentenza C-38/24 dell’11 settembre 2025, commentata in questo sito “La tutela in tema di discriminazioni indirette si estende anche ai genitori caregiver di bambini disabili” al seguente link) – ed ha esteso, dunque, le tutele contro la discriminazione indiretta anche al lavoratore, non disabile, che subisce condotte discriminatorie a causa dell’assistenza che fornisce ad un familiare con disabilità.
La Cassazione ha confermato quindi la necessità che il datore di lavoro adotti soluzioni ragionevoli e non temporanee che tengano conto delle esigenze del singolo lavoratore caregiver, assecondando le sue richieste, anche eventualmente di assegnazione a mansioni diverse ed inferiori, sempre che ciò non comporti un onere eccessivo e sproporzionato per l’azienda.
Il caso
Una lavoratrice aveva adito il Tribunale di Roma per ottenere l’accertamento del carattere discriminatorio del comportamento tenuto nei suoi riguardi dal datore di lavoro, consistito nel rifiuto di assegnarla in via definitiva ad un turno fisso di mattina per lo svolgimento delle mansioni di operatore di stazione o anche di diverse mansioni, anche inferiori, assegnazione che le avrebbe consentito di assistere il proprio figlio minore affetto da grave disabilità.
Il Tribunale ha rigettato la domanda sul presupposto che la normativa antidiscriminatoria non si applicasse al caregiver ma tutelasse esclusivamente il lavoratore disabile.
La Corte d’Appello – dopo aver richiamato la Corte di giustizia europea che con sentenza del 17 luglio 2008, in tema di discriminazioni sul luogo di lavoro a causa della disabilità del figlio del lavoratore (causa C-303/06) aveva affermato che la direttiva 2000/78 e, in particolare, i suoi artt. 1 e 2, nn. 1 e 2, lett. a), devono essere interpretati nel senso che il divieto di discriminazione diretta ivi previsto non è limitato alle sole persone che siano esse stesse disabili - ha tuttavia confermato la statuizione di rigetto della domanda della lavoratrice, sul presupposto che la stessa non avesse fornito la prova della discriminazione subita e che, anzi, il datore di lavoro avesse provato di avere assecondato in via temporanea le richieste della dipendente.
La sentenza della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, come si è accennato, ha, preliminarmente, fatto propri i principi della Corte di Giustizia Europea confermando che il divieto di discriminazione indiretta si applica anche al lavoratore non disabile che in qualche modo venga penalizzato dal datore di lavoro a causa dell’assistenza prestata ad un familiare con disabilità.
In tale contesto, precisa la Corte, il presupposto per l’accoglimento della domanda è che sia dimostrata la condotta discriminatoria del datore di lavoro, consistente nel fatto di avere trattato il lavoratore caregiver, proprio in conseguenza della disabilità della persona alla quale egli presta assistenza, in modo meno favorevole rispetto a quello in cui è stato o sarebbe trattato un altro lavoratore.
La Corte si è dunque soffermata sulla rilevante questione della ripartizione dell’onere della prova della discriminazione, richiamando la normativa speciale di cui all’art. 4, d. lgs. 216/2003, che prevede un’agevolazione del regime probatorio in favore del ricorrente, “prevedendo una presunzione di discriminazione indiretta per l’ipotesi nella quale, specie nei casi di coinvolgimento di una pluralità di lavoratori, abbia difficoltà a dimostrare l’esistenza degli atti discriminatori”: il lavoratore dovrà pertanto provare “il fattore di rischio”, ovvero “il trattamento che assume come meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe e non portatori del fattore di rischio, deducendo una correlazione significativa fra questi elementi che rende plausibile la discriminazione”; il datore di lavoro, dovrà invece provare che la scelta adottata non è discriminatoria, dal momento che sarebbe stata operata con i medesimi parametri nei confronti di qualsiasi lavoratore privo del fattore di rischio, che si fosse trovato nella stessa posizione. Anche l’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2011 realizza un’agevolazione probatoria mediante lo strumento di una parziale inversione dell’onere della prova, onerando l’attore di fornire elementi plausibili di sussistenza della discriminazione, mentre il convenuto dovrà provare l’insussistenza della discriminazione una volta che siano state dimostrate le circostanze di fatto idonee a lasciarla presumere.
La Corte ha, poi, richiamato il principio dell’accomodamento ragionevole, soffermandosi sull’onere che grava sul datore di lavoro di provare di avere adottato gli atti organizzativi necessari per accogliere le richieste del lavoratore caregiver per consentirgli di assolvere i propri doveri di assistenza, ovvero di dimostrare di essere nella impossibilità di adottarli perché comportanti un onere sproporzionato.
Secondo la Corte, nel caso sottoposto al suo esame, il datore di lavoro non aveva dimostrato di avere adottato soluzioni ragionevoli e definitive nei confronti della lavoratrice caregiver, non essendo tali i provvedimenti temporanei di assegnazione al solo turno mattutino “a fronte di una disabilità permanente”.
E neppure la parte datoriale aveva provato l’esistenza di circostanze impeditive all’adozione degli accomodamenti ragionevoli perché, in ipotesi, comportanti un onere economico sproporzionato per l’azienda, né era risultato provato che l’organico aziendale impedisse in assoluto di escludere la ricorrente dalla turnazione o che non fossero disponibili altre posizioni lavorative, anche inferiori, richieste dall’interessata, che consentissero di contemperare le opposte esigenze delle parti.
Per tale motivo, la Corte ha rinviato alla Corte d’Appello per effettuare tale
accertamento sulla base dei seguenti principi di diritto:
“Costituisce discriminazione indiretta del datore di lavoro nei confronti del cargiver la mancata adozione di soluzioni ragionevoli, ai sensi dell’art. 5 della direttiva 2000/78/CE, che consentano al predetto cargiver di fornire al figlio affetto da disabilità l’assistenza necessaria a permettere le cure che le sue condizioni richiedono”;
“Costituisce discriminazione indiretta del datore di lavoro nei confronti del cargiver il comportamento del medesimo datore di lavoro che, al fine di risolvere le difficoltà di proseguire la vita lavorativa prospettate dal caregiver come conseguenza degli obblighi di assistenza su di lui gravanti, adotti per un periodo di tempo irragionevolmente lungo provvedimenti di natura provvisoria e non definitiva”;
“Costituisce discriminazione indiretta del datore di lavoro nei confronti del cargiver il comportamento del datore di lavoro che metta sullo stesso piano lavoratori con specificità diverse”;
“Costituisce discriminazione indiretta del datore di lavoro nei confronti del cargiver il comportamento omissivo del medesimo datore di lavoro che non assuma provvedimenti in ordine alla richiesta del caregiver di essere eventualmente adibito anche a mansioni inferiori al fine di risolvere le difficoltà di proseguire la vita lavorativa prospettate dal medesimo caregiver come conseguenza degli obblighi di assistenza dei quali è onerato”.
In caso di inesatto adempimento del contratto di trasporto aereo, è configurabile un danno non patrimoniale da compressione ingiustificata della libertà di movimento del passeggero, purché allegato e provato, anche tramite presunzioni.
La Corte di Cassazione ha recentemente affrontato la questione (ordinanza n. 8999 del 9 aprile 2026) accogliendo il ricorso proposto da due consumatori che avevano convenuto in giudizio la compagnia aerea al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa del ritardo del volo che avevano prenotato.
Il Giudice di pace aveva condiviso la prospettazione degli attori, mentre il Tribunale aveva accolto l’appello proposto dalla compagnia aerea, asserendo che gli appellati non avevano specificato il presupposto della risarcibilità, vale a dire la copertura normativa ordinaria o costituzionale dell’interesse leso.
Nell’accogliere, come detto, il ricorso dei due consumatori, la Cassazione ha affermato che l'impugnata sentenza aveva disatteso i principi contenuti nella nota sentenza n. 26972 del 2008, pure citata dal giudice d’appello.
Pur a fronte della rappresentata gravità del ritardo (protrattosi per oltre ventiquattro ore) e dell'accertamento in punto di fatto delle descritte condizioni nelle quali i ricorrenti erano stati costretti ad attendere la ripresa del viaggio (accertamento in ordine al quale la compagnia aerea non aveva mosso contestazioni in fatto), il Tribunale aveva offerto un'erronea valutazione della lesione di diritti fondamentali della persona ex art. 2059 c.c.
La Corte ha così rammentato che la Convenzione di Varsavia in materia di trasporto aereo internazionale, come modificata dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 10 gennaio 2004, n. 12, "si limita a stabilire quale sia la condotta di inadempimento determinativa della responsabilità contrattuale del vettore aereo, ma non opera alcuna selezione di interessi non patrimoniali della persona del passeggero (tale da farne emergere figura e consistenza) siccome suscettibili di essere incisi dalla anzidetta condotta", sicché, non ravvisandosi "una previsione normativa espressa di risarcibilità del danno non patrimoniale come tale, gli stessi interessi della persona la cui lesione, conseguente all'inadempimento contrattuale del vettore aereo internazionale, suscettibile di riparazione, anch'essi non altrimenti positivamente tipizzati ex ante, dovranno essere individuati dal giudice tra i diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale”.
Proprio con riferimento al tema dei danni da inesatto adempimento del contratto di trasporto aereo, la Corte ha ricordato di aver già evidenziato in precedenti pronunce la rilevanza, quale fondamento di risarcibilità anche dei danni non patrimoniali, della lesione del diritto costituzionalmente tutelato ex art. 16 Cost. della libertà di circolazione (cfr. Cass., 15 febbraio 2023, n. 4723, ne avevamo parlato in Bagaglio consegnato in ritardo? Spetta il risarcimento del danno alla libertà di circolazione).
Nella sentenza impugnata – secondo la Corte - il giudice dell'appello non si era posto in linea con tali criteri, non potendo dubitarsi che anche, nel caso di specie, il diritto costituzionalmente tutelato della libertà di circolazione fosse stato compresso dal trattenimento forzato in aeroporto dei ricorrenti, i quali “si sono trovati nell'impossibilità di allontanarsi per recarsi in albergo e non hanno ricevuto alcuna assistenza da parte della compagnia aerea per tutta la durata della loro permanenza in aeroporto in attesa del nuovo volo, risentendo in tal modo un disagio che ben può essere valutato come lesione di un diritto costituzionalmente garantito, inteso come limitazione alla loro "libertà di movimento", con conseguente compromissione, ancorché breve, comunque giuridicamente rilevante, dei propri diritti”.
D'altra parte – ha precisato la Cassazione - tale diritto gode di una protezione costituzionale particolarmente pregnante, visto che l'art. 16 Cost. assoggetta le sue limitazioni al principio della riserva di legge, la quale - sebbene di natura relativa e non assoluta - presenta, tuttavia, carattere "rinforzato".
L'assicuratore risponde ex art. 2049 c.c. dell'illecito commesso dal sub-agente se l'attività di questo, benché svolta in piena autonomia e senza alcuno stabile vincolo di soggezione, è funzionalmente inserita nella rete distributiva dell'impresa assicurativa ed è idonea a ingenerare, in capo al cliente, un affidamento ragionevole circa la riconducibilità dell'operato del sub-intermediario alla sfera organizzativa della compagnia.
Questo è il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in relazione all’ambito di applicazione dell’art. 2049 c.c. (sent. n. 5911 del 16 marzo 2026).
La responsabilità del preponente ex art. 2049 c.c. – ha ricordato la Corte - è tradizionalmente ricondotta al principio cuius commoda, eius et incommoda, nel senso che chi si avvale stabilmente dell'attività altrui per il perseguimento di propri fini deve sopportarne anche le conseguenze dannose.
Tuttavia, tale regime di responsabilità, proprio perché costituisce un criterio oggettivo di imputazione, non è configurabile in ogni ipotesi di semplice “utilizzazione” dell'opera di terzi, bensì “presuppone un rapporto di preposizione caratterizzato da una relazione di soggezione/eterodirezione (contrattuale o funzionale), che non può essere surrogata dalla sola utilità ricavata dal committente, né dalla mera astratta possibilità di incidere sull'attività altrui”.
In questo senso – si legge nella sentenza - la giurisprudenza ha chiarito la differenza strutturale tra l'art. 1228 c.c. (responsabilità contrattuale del debitore verso il creditore per il fatto del terzo "di cui si avvale", anche a prescindere dall'autonomia del terzo) e l'art. 2049 c.c. (responsabilità extracontrattuale verso terzi, che richiede invece un rapporto più intenso, riconducibile alla preposizione).
Ne discende che non è sufficiente l'affidamento a terzi, pur se necessario o utile per l'attività del committente, dello svolgimento di prestazioni che si svolgano in piena autonomia, senza alcuno stabile vincolo di soggezione (contrattuale o funzionale/economico) e senza positiva ingerenza di fatto del committente nell'attività del terzo.
Su tali premesse, la Corte ha affermato che la preposizione è configurabile, anche in assenza di rappresentanza, nei rapporti sostanzialmente assimilabili alla parasubordinazione, quali, in particolare, l'agenzia assicurativa, e può estendersi, in determinate condizioni, ai subagenti, “nonostante la tendenziale autonomia della posizione del subagente rispetto all'assicuratore, nell'ipotesi in cui quest'ultimo, quale primo preponente, abbia conferito al subagente un autonomo e diretto potere rappresentativo oppure mantenga comunque un controllo diretto anche sul suo operato o, ancora, si avvalga di un'organizzazione imprenditoriale articolata in un reticolo di agenzie che operano di regola a mezzo di sub-agenti abilitati a vendere i suoi prodotti assicurativi, nonché nell'ipotesi in cui ricorra la prova di un'apparenza di rapporto diretto del subagente con la compagnia per ottenere prodotti assicurativi in nome e per conto di essa”.
Con specifico riferimento al settore assicurativo, la Corte ha rilevato che, di regola, l'assicuratore si avvale di una rete, capillarmente diffusa sul territorio, di ausiliari che, a diverso titolo e con differenti compiti, procurano la conclusione di contratti e l'incasso di premi, sicché “risulta evidente un vincolo funzionale/economico, dato il vantaggio realizzato da quei soggetti per l'attività dell'impresa, la quale -per il brocardo sopra richiamato -non può ragionevolmente rifiutare, in caso di controversie, l'imputazione degli atti dannosi da essi compiuti (come già sostenuto -e ribadito -in dottrina: "La Compagnia non può in pari tempo valersi dell'opera (di agenti e procacciatori senza rappresentanza), additarli col proprio nome e col proprio credito alla fiducia del pubblico, profittare degli affari che le procacciano, e respingere le conseguenze della loro attività quando le riescano dannose. Questa responsabilità è una conseguenza inseparabile dall'ufficio che esercitano: è il lato passivo della loro attività; non possono essere agenti per l'affare compiuto a dovere, e non agenti per quello compiuto slealmente; la contraddizione non lo consente: protestatio contra factum non valet")”.
Per tali ragioni – ha soggiunto la Corte - l'assicuratore può essere chiamato a rispondere anche se l'agente (o il procacciatore), pacificamente estraneo all'organico della compagnia, è privo di potere rappresentativo, giacché il criterio rilevante non è la spendita del nome, ma l'utilizzazione stabile dell'opera dell'ausiliario per la distribuzione e gestione delle polizze, con un rapporto di preposizione di natura economico-funzionale.
In conclusione, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2049 c.c. dell'assicuratore, occorre:
1) che sia stato cagionato un danno ad un terzo (anche derivante da induzione a contrarre o da stipula di polizza invalida) con colpa o dolo dell'ausiliario e affidamento incolpevole del danneggiato,
2) la sussistenza di un rapporto institorio anche "di fatto", desumibile o dall'inserimento dell'ausiliario in un reticolo di soggetti che, con le loro attività (stipule, premi, portafoglio, crescita rete, ecc.), forniscono un apporto economico-funzionale all'impresa assicurativa e/o dal potere (anche solo eventuale) di direzione e controllo dell'assicuratore,
3) l'occasionalità necessaria tra le mansioni svolte per la compagnia assicuratrice e l'illecito.
In tale scenario, l'illecito del subagente può ritenersi commesso nell'esercizio delle incombenze connesse alla promozione/gestione dei prodotti assicurativi, con conseguente sussistenza del necessario nesso di occasionalità necessaria tra mansioni e fatto dannoso, poiché l'espletamento delle prime ha reso possibile o comunque agevolato la realizzazione del secondo, esponendo il terzo all'ingerenza dannosa dell'ausiliario.
Nella vicenda di specie, la Società aveva censurato la sentenza di secondo grado chiedendo che venisse esclusa la responsabilità dell'assicuratore sulla sola base dell'assenza di un rapporto "diretto" tra compagnia e subagente. La Corte ha respinto la doglianza che, a suo dire, non coglieva il corretto perimetro applicativo dell'art. 2049 c.c. poiché “la preposizione può risultare integrata (e, quindi, la responsabilità del preponente configurabile) in presenza di una rete distributiva organizzata e funzionalmente inserita nell'attività dell'impresa, secondo gli indici sopra richiamati, ferma la necessità dell'occasionalità necessaria tra attività affidata e illecito”.