Con l’ordinanza del 14 gennaio 2026, n. 787 la Corte di Cassazione ha affermato importanti principi in tema di trattativa sindacale ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, ritenendo lo scambio di e-mail mezzo idoneo a rendere effettiva la trattativa. La pronuncia - depositata contestualmente ad altra (Cass. ord. 14 gennaio 2026 n. 789) relativa alla legittimità, in relazione al parametro di valutazione dell’eventuale condotta antisindacale, della trattativa condotta a mezzo whatsapp (su di essa si veda sul nostro sitoCondotta antisindacale e obblighi di informazione: è sufficiente lo scambio a mezzo whatsapp?) – sembra, proprio per questo, configurare un indirizzo ormai accreditato.

I fatti di causa

Il Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle forze di polizia (Coisp) aveva agito ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori davanti al Tribunale di Rovigo censurando i comportamenti tenuti dal Questore nella modifica degli orari di lavoro del personale di polizia addetto all'ufficio DIGOS.

Secondo il sindacato ricorrente era stato violato l'art. 7, co. 6, dell'Accordo Nazionale Quadro in quanto l'incontro in contraddittorio con le sigle sindacali – previsto nel caso in cui vi fosse una modifica oraria resa necessaria da comprovate e specifiche esigenze – era stato sostituto da uno scambio di e-mail.

Nel merito, il sindacato ricorrente contestava la violazione dell'art. 9 dell'ANQ, perché la modifica degli orari esorbitava dai quadranti orari ivi previsti, nonché dell'art. 16 del D.P.R. n. 164 del 2002, perché il nuovo orario comportava il superamento della durata massima di sei ore della giornata lavorativa.

Il ricorso veniva rigettato dal Tribunale di Rovigo e la sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte d'Appello di Venezia che in particolare, quanto al profilo procedurale, riteneva che “l'essersi condiviso il tema delle modifiche orarie mediante scambio di mail e non mediante l'incontro previsto dall'ANQ non realizzasse un vulnus alle prerogative sindacali, avendo tra l'altro lo stesso sindacato ricorrente utilizzato tale modalità di interlocuzione con la controparte datoriale… il diritto di informazione e partecipazione era stato salvaguardato, in quanto la trattativa sindacale era stata effettiva e che ciò era sufficiente a ritenere non compressa la libertà sindacale della Coisp”.

L’ordinanza della Corte di Cassazione

Le predette affermazioni sono state condivise dalla Corte di Cassazione che con l’ordinanza in commento nel rigettare il primo motivo di ricorso proposto dal sindacato ha affermato il seguente principio di diritto: “Il tema non è quello dell'intenzionalità soggettiva, che notoriamente non rileva (v. Cass., S.U., 12 giugno 1997, n. 5295), ma, nella logica di un'aderenza alla reale lesione degli interessi collettivi, quello della necessità di un effettivo oggettivo contrasto della condotta datoriale rispetto ad essi (v. Cass. 3 febbraio 2004 n. 1968Cass. 9 maggio 2005, n. 9589). Contrasto che non si misura in modo dirimente sulla formale violazione di previsioni normative o della contrattazione collettiva, ma in concreto nell'essersi realizzata la lesione degli interessi che sono tutelati da quelle previsioni, sulla base di una valutazione che deve tenere conto delle condizioni oggettive in cui l'asserito vulnus si sarebbe realizzato. Ciò è del resto coerente con l'indirizzo per cui la definizione della condotta antisindacale, anche nell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, va intesa in senso teleologico, poiché individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i "beni" protetti (Cass. 18 aprile 2007, n. 9250) ed è altresì coerente con la natura del confronto sindacale, destinato a muoversi sul terreno dell'osservanza di fatto delle reciproche sfere di libertà e di confronto e non sulla base del rispetto o meno di forme. Senza dubbio la violazione di disposizioni di legge o della contrattazione può far presumere l'antisindacalità, ma se in concreto - come è nel caso di specie - risulti dimostrato che sono stati raggiunti tutti i fini propri della normativa, non vi è luogo ad assumere alcun rimedio”.

Il danno da demansionamento può essere provato per presunzioni? La Cassazione ribadisce di sì (Cass., 20 gennaio 2026, n. 1195).

Un lavoratore, dipendente di una Banca, aveva adito la propria datrice di lavoro per ottenere l’accertamento del demansionamento e la condanna dell’istituto al risarcimento di tutti i danni subiti.

Il Giudice di primo grado aveva accolto parzialmente la domanda, condannando la Banca al risarcimento del danno, liquidato in via equitativa in misura pari al 30 % della retribuzione mensile per tutto il periodo di demansionamento.

La Corte d’appello, tra le altre cose, nel confermare la valutazione svolta dal Tribunale, aveva ritenuto che il giudice di merito potesse desumere l’esistenza del danno, e determinarne l’entità, anche in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, basandosi sugli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità dell'esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e ad altre circostanze del caso concreto

La Banca, nel proporre ricorso per cassazione, aveva censurato la pronuncia ritenendo che il giudice di appello avesse svolto un ragionamento tautologico, facendo confusione tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale. La Suprema Corte non ha condiviso la censura.

La Corte territoriale – secondo la Cassazione - ha esaurientemente spiegato gli indici fattuali, di tipo presuntivo, in base ai quali ha ritenuto sussistente il danno da risarcire, laddove ha richiamato la lunga durata del demansionamento (sia pure inferiore a quella riconosciuta in primo grado), l'impoverimento del bagaglio professionale con incidenza sulle possibilità di carriera e di ricollocazione sul mercato del lavoro, la "visibilità del demansionamento", avendo il lavoratore perso ogni potere decisionale, di coordinamento e di controllo di altro personale. Tale ragionamento presuntivo svolto dal giudice di appello – precisa la Suprema Corte - non è stato validamente censurato dalla Banca ricorrente.

Inoltre, la Corte territoriale aveva svolto una valutazione autonoma del danno considerato (sia pure impropriamente) "patrimoniale", che permetteva una liquidazione in via equitativa con il ricorso al 30% della retribuzione, secondo un metro di valutazione non sindacabile in sede di legittimità.

In una recente pronuncia, la Cassazione ha affrontato nuovamente la questione della responsabilità in caso di violazione degli obblighi informativi (sentenza n. 34927 del 31 dicembre 2025).

Una risparmiatrice aveva avanzato una domanda nei confronti di una compagnia assicuratrice diretta a dichiarare la nullità di un contratto assicurativo ai sensi dell’art. 21 d.lgs. n. 58/1998 e, in ogni caso, la risoluzione del contratto per responsabilità precontrattuale per inadempimento degli obblighi informativi sia prima della stipula che durante il periodo di efficacia del contratto.

La Corte d’appello aveva accertato che le condizioni generali di contratto e la scheda sintetica non contenevano informazioni comprensibili ed esaustive sulle caratteristiche essenziali del contratto. Da qui la conseguenza che la società fosse stata inadempiente all’obbligo di informazione e che il contratto dovesse essere dichiarato risolto.

La Cassazione, nell’esaminare il ricorso proposto dalla compagnia assicurativa, ha ribaltato l’esito.

Secondo la Corte, la violazione delle regole di condotta che disciplinano l'attività propedeutica alla formazione del contratto, quando abbia per effetto di indurre l'altra parte alla stipula d'un con tratto che avrebbe altrimenti rifiutato, può dar vita a responsabilità precontrattuale, che ha per effetto il risarcimento del danno, ma non alla risoluzione.

La violazione dei patti contrattuali, così come degli obblighi scaturenti dal contratto per volontà della legge, può dar vita a responsabilità contrattuale, che può avere per effetto tanto la condanna all'adempimento, quanto la domanda di risoluzione per inadempimento.

Pertanto – si legge nella pronuncia - delle due, l'una:

a) se vi è stato inadempimento di doveri che precedono la stipula del contratto, ma quell'inadempimento non ha avuto per effetto anche la violazione di obblighi contrattuali, chi è venuto meno a quei doveri resta esposto alla domanda di risarcimento del danno causato alla controparte, ma non alla domanda di risoluzione contrattuale;

b) se vi è stato inadempimento soltanto di obblighi scaturenti dal contratto, il contraente fedele potrà domandare la risoluzione del contratto, ma non invocare la responsabilità precontrattuale della controparte.

La sentenza (costitutiva) di risoluzione del contratto per inadempimento ha dunque presupposti ed effetti differenti dalla sentenza (di condanna) che accerti una responsabilità precontrattuale.

Nel caso di specie la Corte d'Appello aveva ritenuto che la Società avesse tenuto una condotta contra legem per avere predisposto documenti contrattuali privi di informazioni esaurienti ed appropriate. Una condotta, dunque cronologicamente precedente alla stipula del contratto.

La violazione degli obblighi informativi precontrattuali, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite, è fonte di responsabilità precontrattuale ed ha, per effetto, l'obbligo di risarcire il danno

La Corte d'Appello, dunque, - ha soggiunto la Cassazione – ha accertato la violazione di regole precontrattuali, ed ha applicato la disciplina dettata per la violazione di patti contrattuali. Da qui la falsa applicazione dell'art. 1453 c.c.

Inoltre, mediante la pronuncia in esame, la Cassazione è tornata a parlare della natura della responsabilità precontrattuale e del termine di prescrizione applicabile.

In particolare, secondo la Corte, la responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dall'art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale. Il danno da responsabilità extracontrattuale è quindi soggetto alla prescrizione quinquennale, ex art. 2947 c.c.

In argomento si veda anche Responsabilità precontrattuale e onere della prova

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