Con l’ordinanza interlocutoria n. 32287 del 21 novembre 2023 la Corte di Cassazione ha affrontato il tema del perfezionamento della notifica a mezzo pec restituita dal sistema con messaggio di mancata consegna per “casella piena”. 

Sul punto si sono registrati orientamenti non univoci in giurisprudenza.

Secondo un primo orientamento, la ricevuta con cui l’operatore attesta di aver rinvenuto la casella piena deve considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, trattandosi di evento imputabile al destinatario per inadeguata gestione dello spazio di archiviazione (Cass. 3164/2020; Cass 24110/2021). 

Al contrario, secondo altro orientamento, nel caso di notifica a mezzo pec non andata a buon fine, ancorché per colpa del destinatario, ove concorra una specifica elezione di domicilio fisico sussisterebbe in capo al notificante “il più composito onere di riprendere idoneamente il procedimento notificatorio presso il domiciliatario fisico eletto” (Cass 40758/2021). 

Tale principio era stato già affermato in precedenza da Cass. 29851/2019 secondo cui “in linea generale, il mancato perfezionamento della notifica per fatto imputabile al destinatario “impone alla parte di provvedere tempestivamente al suo rinnovo secondo le regole generali dettate dagli artt. 137 e seguenti, cod. proc. civ., e non mediante deposito dell'atto in cancelleria, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 16, comma 6, ultima parte, del (…) decreto legge n. 179 del 2012”, in quanto detta ultima norma è riferibile alle sole notificazioni e comunicazioni effettuate dalla cancelleria”.

Alla luce dei diversi orientamenti, presi in esame dall’ordinanza, i cui esiti risultano inconciliabili tra loro, considerate anche le modifiche normative più recenti e da ultimo quelle introdotte dalla Riforma Cartabia in tema di notificazioni, la Sezione Terza Civile, con l’ordinanza in commento, ha disposto la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione di massima di particolare importanza: “se la notifica di un atto a mezzo PEC, eseguita ai sensi dell’art. 3-bis della l. n. 53 del 1994, possa ritenersi perfezionata con la ricevuta con cui il sistema informatico attesti l’impossibilità della relativa consegna per “casella piena” del destinatario, oppure se e quali altri incombenti siano, in tale evenienza, necessari allo scopo”.

Per leggere l’ordinanza integrale clicca qui:

https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/32287_11_2023_civ_noindex.pdf
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram